TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2954/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Cecilia Licitra Parte_1
contro
, contumace CP_1
avente ad oggetto: ANF
premesso che
- il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2021 invano reclamato in via amministrativa;
CP_
- l , sebbene ritualmente citato, ha omesso di costituirsi in giudizio e,
pertanto, è stato dichiarato contumace;
1 rilevato che
- il lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., sez. L., n. 8973/2014).
- trattandosi di lavoratore di nazionalità tunisina che richiede in Italia
l'ANF anche in relazione ai familiari residenti all'estero, detti oneri si estendono a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7.12.1984 e ratificata con Legge n. 735/1986 (e relativo Accordo Amministrativo),
siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo;
- in particolare, alla stregua della richiamata Convenzione (artt. 22, 23 e
24), ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, è indispensabile che sussistano, tra gli altri, i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo
Stato presso il quale risiede;
- nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha allegato, tantomeno provato (e neppure tentato di provare), il possesso dei presupposti
Contr necessari a giustificare l'erogazione del rivendicato limitandosi ad invocare il proprio diritto all'assegno familiare in quanto iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli ed a produrre copia della domanda avanzata in sede amministrativa;
- per quanto sopra, si impone il rigetto del ricorso;
- nulla deve disporsi sulle spese di lite, stante la contumacia dell' CP_3
convenuto;
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla dispone sulle spese di lite.
Ragusa, 1.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2954/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Cecilia Licitra Parte_1
contro
, contumace CP_1
avente ad oggetto: ANF
premesso che
- il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2021 invano reclamato in via amministrativa;
CP_
- l , sebbene ritualmente citato, ha omesso di costituirsi in giudizio e,
pertanto, è stato dichiarato contumace;
1 rilevato che
- il lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., sez. L., n. 8973/2014).
- trattandosi di lavoratore di nazionalità tunisina che richiede in Italia
l'ANF anche in relazione ai familiari residenti all'estero, detti oneri si estendono a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7.12.1984 e ratificata con Legge n. 735/1986 (e relativo Accordo Amministrativo),
siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo;
- in particolare, alla stregua della richiamata Convenzione (artt. 22, 23 e
24), ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, è indispensabile che sussistano, tra gli altri, i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo
Stato presso il quale risiede;
- nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha allegato, tantomeno provato (e neppure tentato di provare), il possesso dei presupposti
Contr necessari a giustificare l'erogazione del rivendicato limitandosi ad invocare il proprio diritto all'assegno familiare in quanto iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli ed a produrre copia della domanda avanzata in sede amministrativa;
- per quanto sopra, si impone il rigetto del ricorso;
- nulla deve disporsi sulle spese di lite, stante la contumacia dell' CP_3
convenuto;
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla dispone sulle spese di lite.
Ragusa, 1.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
3