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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois ConSIliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181/22 R.G.
Tra
(C.F. ), in qualità di titolare della omonima Parte_1 CodiceFiscale_1
Ditta individuale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Plinio Columbano del Foro di Nuoro e Luigi
Manca del Foro di Milano, in forza di procura alle liti stesa a calce dell'atto di appello, nel domicilio che si elegge presso lo studio degli stessi, in Olbia via Parigi n. 1
Appellante
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 C.F._3
), (C.F. e (C.F.
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4 [...]
), elettivamente domiciliati in Sassari nella via Cavour n. 88 presso lo studio C.F._5
dell'Avv. Giampaolo Mura che li rappresenta e difende giusta procura allegata
Appellati
All'udienza del 9.2.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse dell'appellante: In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata,
per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c.
- In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 61/2022 emessa dal
Tribunale di Tempio Pausania in data 28.02.2022, pubblicata in pari data e notificata il 16.03.2022,
resa nella causa iscritta al n. R.G. 439/2016, e per l'effetto dichiarare infondata e quindi rigettare la domanda di , , e . Controparte_1 Parte_2 CP_3 CP_4
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse degli appellati:
1) Contrariis reiectis;
2) Rigettarsi l'appello con conferma della sentenza impugnata n. 61/2022 emessa dal Tribunale Civile
di Tempio Pausania;
3) Con vittoria di spese del presente giudizio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 61/22 del 28.2.2022, accoglieva la domanda attrice,
e per l'effetto, condannava al pagamento, in favore degli attori della somma Parte_1
di Euro 34.987,30, oltre penali previste nella scrittura in data 29/1/2007 e interessi legali sul capitale fino al saldo.
, , e deducevano che: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(i) in data 29.01.2007 la SI.ra titolare dell'omonima impresa, e la SI.ra Persona_1 [...]
avevano sottoscritto una scrittura privata (doc. 1) con la quale la prima si era Parte_1
impegnata a cedere alla seconda l'azienda rappresentata dall'esercizio commerciale sito in Golfo
Aranci, via Libertà angolo via Satta, nel quale era esercitata attività di vendita al dettaglio di articoli di gioielleria;
l'azienda ceduta comprendeva i beni immobili e le attività descritte al punto 2 della scrittura privata;
(ii) le parti si erano impegnate a formalizzare il contenuto della scrittura privata mediante atto pubblico da stipulare entro la data del 30.09.2007, così come stabilito al punto 8 della scrittura;
il prezzo per la cessione dell'azienda veniva stabilito nella scrittura privata in € 299.400,00, ma contestualmente veniva stabilito che l'importo da riportare nell'atto pubblico, stipulato in data
30.11.2007 (doc. 2) doveva essere pari a € 229.400,00; per il pagamento del prezzo era stata prevista la corresponsione della somma di € 22.940,00 al momento dell'atto pubblico mediante assegni circolari o bancari o a mezzo bonifico bancario e quella di € 10.000,00 sempre al momento del rogito,
in contanti;
(iii) per la restante somma erano stati predisposti due piani di ammortamento;
il primo aveva previsto il pagamento della somma di € 206.460,00 mediante 10 rate da € 25.454,65 ciascuna,
comprensive di interessi calcolati al tasso fisso del 4% fino a estinzione del debito, da corrispondersi a mezzo assegni circolari o bancari o a mezzo bonifico bancario, la prima rata entro il 30 Settembre
2008; il secondo piano di ammortamento, riguardante il pagamento della differenza non riportata nell'atto pubblico, aveva previsto il pagamento di dieci rate annuali da corrispondersi entro il mese di Settembre di ogni anno, comprensive di interessi calcolati al tasso fisso del 4%, fino ad estinzione del debito;
secondo i detti calcoli ogni rata ammontava ad € 7.397,46 e il pagamento della prima era stato previsto per il 30.09.2008; (iv) per ogni scadenza quindi, entro il 30 Settembre di ogni anno a partire dal 2008, la SI.ra avrebbe dovuto corrispondere le somme di € 25.454,65 tramite Parte_1
assegno e/o bonifico bancario e quella di € 7.397,46 in contanti;
(v) con la clausola di cui al punto 4
della medesima scrittura le parti avevano stipulato un patto di riservato dominio in base al quale la venditrice si era riservata la proprietà di tutti i beni facenti parte dell'azienda fino al pagamento integrale di quanto dovuto dalla parte acquirente;
(vi) prima del decorso dell'intero piano di ammortamento, la SI.ra era deceduta e nei suoi diritti erano subentrati gli eredi Persona_1 [...]
, , e , il cui titolo di eredi si CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
evinceva dal testamento prodotto in atti (doc. 3), così come previsto anche dall'art. 6 della scrittura privata, nel caso di premorienza della venditrice rispetto alla scadenza ultima prevista per la dilazione di pagamento;
(vii) i pagamenti erano stati regolarmente effettuati fino al mese di Settembre 2010;
successivamente, alla scadenza prevista per il mese di Settembre 2011, la aveva corrisposto Parte_1
agli aventi causa della SI.ra unicamente la somma di € 25.454,65, rendendosi inadempiente CP_1
del versamento di quella di € 7.397,46; allo stesso modo la resistente non aveva corrisposto la somma di € 7.397,46 in scadenza nel mese di Settembre 2012; nonostante ciò, la SI.ra , in data Parte_1
07.11.2012 aveva corrisposto agli eredi della SI.ra la somma di € 2.000,00 a titolo di Persona_1
acconto sulla maggiore somma dovuta, che si era riproposta di saldare mediante altri due versamenti di € 2.000,00 nel mese di Febbraio e del saldo fino alla concorrenza di € 7.400,00 entro luglio 2013,
riconoscendo in tal modo il debito, come da ricevuta prodotta (doc. 4); (viii) la SI.ra Parte_1
tuttavia aveva omesso di effettuare anche tale pagamento dilazionato, rendendosi inadempiente degli obblighi assunti con la scrittura privata;
in tal modo essa risultava debitrice della somma di € 7.397,46
dovuta alla scadenza di settembre 2011 alla quale andava detratto l'acconto corrisposto, per un totale di € 5.397,46, nonché della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2012, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2013, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2014, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2015, per un totale pari ad € 34.987,30; (ix) a tale ultimo importo doveva essere sommata la penale di cui all'art. 5 della scrittura privata, dovuta a seguito dei ritardi nei pagamenti, calcolata secondo i parametri ivi stabiliti, oltre interessi fino al saldo;
la responsabilità in ordine all'inadempimento era addebitabile alla SI.ra , la quale non aveva mantenuto fede agli impegni assunti dapprima con la Parte_1
scrittura del 29.01.2007 e successivamente con il piano di pagamento dilazionato del 07.11.2012.
Pertanto, accertato il grave inadempimento della SI.ra in ordine agli Parte_1
obblighi assunti con la scrittura privata in data 29.01.2007, gli attori chiedevano la condanna della stessa al pagamento nei loro confronti della somma complessiva di € 34.987,30, oltre alle penali a scadere così come previsto dalla scrittura privata indicata e gli interessi di legge sul capitale fino al saldo.
si costituiva in giudizio eccependo che: (i) nel gennaio 2007 le parti si Parte_1
erano accordate per un determinato prezzo di vendita con un contratto preliminare, prevedendo che una parte venisse “pagata in nero”; successivamente, nelle more della sottoscrizione dell'atto definitivo, era intervenuto un differente accordo in relazione al prezzo di vendita, sugellato nell'atto pubblico del novembre 2007; pertanto il prezzo negoziato dalle parti era stato fissato in euro 229.400,00; (ii) pertanto, il contratto del novembre 2007, da considerarsi definitivo, costituiva l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare,
determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, era stato superato da questo, la cui disciplina poteva anche non conformarsi a quella del contratto preliminare;
pertanto niente era dovuto agli attori, visto che il prezzo previsto dal rogito del novembre 2007 era stato interamente corrisposto;
(iii) quanto alla penale richiesta, gli interessi e le penali indicate nella scrittura privata del gennaio 2007 erano illegittimi, in quanto superavano di gran lunga l'ammontare del valore rateizzato e potevano essere ricondotti ad interessi usurari. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attrice;
in subordine, la condanna al pagamento del mero capitale e, in ulteriore subordine, la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c. della penale richiesta dagli attori.
Il tribunale riteneva che: (i) dalla lettura della scrittura privata del 29.1.2007, emergeva che le parti avevano stipulato consapevolmente i due contratti in modo difforme, essendovi la concorde volontà
di redigere un preliminare con il prezzo “vero” e un definitivo con il prezzo “ribassato”; quindi,
all'opposto di quanto sostenuto da parte convenuta, non era oggetto di valutazione la “prevalenza”
del definitivo difforme rispetto al preliminare, ma l'efficacia tra le parti del contratto simulato e, di conseguenza, era oggetto di verifica la prova della simulazione nell'ambito di un contratto, come quello traslativo della proprietà immobiliare, per il quale la legge prescriveva la forma scritta a pena di nullità; (ii) nella specie, la prova scritta era costituita dalla scrittura in data 29.01.2007 nella parte in cui aveva stabilito il prezzo effettivo, da intendersi come controdichiarazione;
l'antecedenza del contratto preliminare rispetto al definitivo era poi un fatto pacifico in causa in quanto non contestato;
inoltre, era documentalmente provato che la convenuta aveva pagato una parte delle somme facenti parte della differenza simulata (v. doc. n.4); (iii) in merito alla clausola penale, tale pattuizione doveva ritenersi accessoria rispetto al contratto, costituendo essa una determinazione preventiva del “danno”
che era altresì svincolata dal tasso soglia di cui al reato dell'usura, quindi doveva essere corrisposta in base a quanto previsto nella scrittura privata del 29.1.2007. Pertanto, la domanda attrice doveva essere accolta e, accertato il grave inadempimento della convenuta , in Parte_1 ordine agli obblighi assunti con la scrittura privata in data 29.01.2007, la medesima doveva essere condannata al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 34.987,30, oltre alle penali a scadere così come da predetta scrittura privata e gli interessi di legge sul capitale fino al saldo.
Le spese di lite erano poste a carico della parte soccombente.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione, deducendo: (i) l'errata Parte_1
valutazione del materiale istruttorio, laddove il tribunale non considerava l'ambiguità del contenuto della clausola di cui all'art. 3 della scrittura privata, come si evinceva dal tenore letterale della stessa
(testuale): “In deroga a quanto indicato nel compromesso ufficiale (1), sottoscritto dalle parti in data
odierna (2) e che le stesse parti si impegnano a consegnare al notaio di fiducia (3) perché ne riporti
l'intero contenuto (4) nell'atto notarile di cessione dell'azienda, le Parti riconoscono e si danno
reciprocamente atto che il reale prezzo della cessione, a corpo, è stabilito in € 299.400,00
(duecentonovantanovemilaquattrocento/00), anziché in € 229.400,00
(duecentoventinovemilaquattrocento/00)” e tenuto conto che il testo lasciava intendere la sussistenza,
alla stessa data del 29.01.2007, di un ulteriore scrittura privata (il “compromesso ufficiale”), della quale non v'era traccia agli atti del giudizio, per non essere stata allegata;
tale atto avrebbe dovuto essere in seguito consegnato al notaio stipulante di modo che questi ne potesse riprodurre integralmente il contenuto nel definitivo, del che non era data la prova;
sicchè, in assenza dell'allegazione di tale ulteriore contratto, la promessa di cessione assurgeva a preliminare vero e proprio che aveva esaurito i suoi effetti con la successiva stipula dell'atto definitivo;
l'esclusiva validità tra le parti del rogito del 30.11.2007 era confermata dal principio di diritto affermato dalla
Cassazione, per il quale il contratto preliminare, benché contenente tutti gli elementi essenziali dell'accordo voluto dalle parti, è un impegno ad adempiere rispetto al quale la successiva stipula del definitivo riveste efficacia vincolante dell'accordo, sostituendolo interamente e divenendo così la sola fonte regolatrice del rapporto: pertanto, in assenza di tale patto aggiuntivo, il definitivo aveva sostituito in tutto e per tutto il preliminare, che non aveva giuridicamente più ragione d'essere; quindi, la simulazione non era provata, perché il contratto preliminare del 29.1.2007 era stato sostituito integralmente dal rogito del 30.11.2007, visto che non era stata data prova di un ulteriore patto aggiuntivo stipulato al momento della sottoscrizione del rogito che avesse fatto sopravvivere quanto stabilito nel preliminare circa il prezzo della vendita;
a ciò conseguiva ulteriormente che, dal momento che il preliminare (sottoscritto da era stato adempiuto attraverso la stipula Persona_1
del definitivo, sempre a firma di gli attori (eredi non avevano ragione e titolo Persona_1 CP_1
per pretendere alcunché dall'odierna appellante , in considerazione del fatto Parte_3
che l'impegno alla stipula caratterizzante il preliminare si era “realizzato” con il definitivo e quindi la clausola inserita nella scrittura privata del 29.01.2007, che prevedeva in caso di premorienza della parte venditrice il subentro nel diritto verso l'acquirente in ordine alla dilazione del pagamento (art. 6), non essendo stata riprodotta nel definitivo stipulato tra le parti originarie il successivo 30.11.2007,
aveva esaurito i propri effetti con la conseguenza della definitiva perdita, in capo ad essi eredi, della titolarità del relativo diritto fatto valere in giudizio;
(ii) l'erronea dichiarazione di validità della clausola penale indicata del contratto preliminare del 29.1.2007, laddove il tribunale non considerava che la determinazione della penale applicabile doveva ricavarsi unicamente dal contratto definitivo del 30.11.2007, ove era prevista una penale di minore entità, e non certo dalla scrittura privata
29.01.2007, da questo sostituita integralmente e, per l'effetto, caducata in tutte le sue parti, in ogni caso il tribunale ometteva di pronunciarsi sulla richiesta di riduzione della penale.
, , e si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
nel presente giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
La Corte all'udienza del 9 febbraio 2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
a)Sull'errata valutazione del materiale istruttorio: il primo motivo di appello, come sopra integralmente riportato, non merita accoglimento. Dall'esame della scrittura privata del 29.1.2007 risulta che le parti, dopo aver individuato i beni che sarebbero stati oggetto della cessione di azienda, comprensivi anche di beni immobili, avevano espressamente pattuito:
- “
3. In deroga a quanto indicato nel compromesso ufficiale, sottoscritto dalle parti in data
odierna e che le stesse parti si impegnano a consegnare al notaio di fiducia perché ne riporti
l'intero contenuto nell'atto notarile di cessione dell'azienda, le Parti riconoscono e si danno
reciprocamente atto che il reale prezzo della cessione, a corpo, è stabilito in € 299.400,00
(duecentonovantanovemilaquattrocento/00), anziché in € 229.400,00
(duecentoventinovemilaquattrocento/00)……. - detto prezzo le Parti concordano debba
essere pagato secondo il seguente piano di ammortamento: quanto a euro 32.940,00 …alla
stipula dell'atto notarile di cessione di azienda che dovrà avvenire tassativamente entro e non
oltre la data del 30 settembre 2007; detta somma dovrà essere corrisposta come segue:
quanto a euro 22.940,00 in forma ufficiale mediante assegni circolari o bancari o a mezzo
bonifico bancario, quanto ai restanti euro 10.000,00 esclusivamente in contanti;
- quanto alla
somma di euro 206.460,00 secondo il piano di ammortamento francese a rata costante di
seguito riportato in tabella, in n. 10 rate annuali posticipate…entro il mese di settembre di
ogni anno, sino a estinzione del debito. La prima rata troverà scadenza il 30 settembre 2008
e sarà, al pari delle successive nove, di importo pari a euro 25.454,65. Tale dilazione è già
prevista dalla scrittura di compromesso ufficiale e segue gli accordi in tale sede sottoscritti e
i doveri eventualmente conseguenti….. – quanto alla restante somma di euro 60.000,00,
secondo il piano di ammortamento francese a rata costante di seguito riportato in tabella, in
n. 10 rate annuali posticipate…entro il mese di settembre di ogni anno fino all'estinzione del
debito. La prima rata troverà scadenza il 30 settembre 2008 e sarà, al pari delle successive
nove, di importo pari a euro 7.397,46….. – ciascuna delle dieci rate annuali pagabili a partire
dal 30 settembre 2008, complessivamente di euro 32.852,11 dovrà essere corrisposta come segue: quanto a euro 25.454,65 in forma ufficiale mediante assegni circolari o bancari o a
mezzo bonifico bancario: quanto ai restanti euro 7.397,46 esclusivamente in contanti……
- “4. Patto di riservato dominio…le Parti convengono che alla Venditrice è riservata la
proprietà di tutti i beni immobili presenti nella transazione in oggetto, nel possesso dei quali
l'Acquirente è già stata immessa in vigenza del contratto di affitto di azienda più volte citato,
sino alla data in cui l'Acquirente avrà estinto ogni suo debito derivante dal presente accordo
nei confronti della Venditrice.….”
- “ 5. Qualora l'Acquirente ritardasse il pagamento delle rate previste dal piano di dilazione
oltre 15 giorni rispetto alla scadenza naturale per ogni ulteriore quindicina di ritardo
compiuta la Venditrice avrà diritto a un indennizzo a titolo di penale pari a euro 300,00, che
l'Acquirente dovrà corrispondere contestualmente alla rata in scadenza”
- “6. In caso di premorienza della Venditrice rispetto alla scadenza ultima prevista per la
dilazione del pagamento di cui al precedente punto 3, gli eredi della stessa subentreranno di
diritto nel credito verso l'Acquirente, con ogni facoltà di riscossione…..”;
- “8. le Parti stabiliscono nel giorno 30.9.2007 il termine ultimo entro il quale dovrà stipularsi
di fronte al notaio di fiducia di entrambe la scrittura definitiva di compravendita dell'azienda
in oggetto. Decorso tale termine, senza che sia derogato per espressa volontà di entrambe le
Parti, il contenuto del presente accordo diverrà inefficace e privo di effetti…”.
Con tale scrittura privata le parti avevano, pertanto, chiaramente regolato la cessione di azienda per quanto atteneva l'entità del prezzo, prevedendo il prezzo totale ed effettivo dell'affare in euro
299.400,00, di cui euro 229.400,00 da corrispondere mediante pagamenti riscontrabili e tracciabili
(assegni, bonifici etcc..) ed i rimanenti euro 70.000,00 mediante pagamenti in denaro contante,
disciplinando specificamente i termini della rateizzazione delle somme, sia di quelle tracciabili sia di quelle da corrispondere in contanti.
A tale scopo, le parti avevano dato atto di aver sottoscritto un contratto preliminare, alla stessa data della scrittura privata in oggetto, definito come “compromesso ufficiale” che sarebbe stato trasposto nel rogito ed avrebbe dovuto prevedere come prezzo della cessione di azienda la minor somma di euro 229.400,00.
Dal tenore letterale del testo in esame risulta che le parti avevano voluto espressamente realizzare una cessione di azienda simulata per quanto atteneva al prezzo, prevedendo nel rogito un prezzo simulato inferiore (229.400,00) rispetto a quello dissimulato maggiore (299.400,00), effettivamente voluto dai contraenti;
pertanto, nella scrittura privata del 29.1.2007 era contenuta la controdichiarazione attestante l'accordo delle parti di addivenire alla cessione di azienda simulando il prezzo di vendita.
In specifico era stata realizzata una simulazione parziale perché riguardava non l'intero contratto ma solo la parte relativa al prezzo di vendita, e relativa, in quanto non comportava l'inefficacia assoluta della clausola simulata riguardante il prezzo di vendita ma solo l'entità del prezzo, con la manifestazione della volontà dissimulata, ovvero il prezzo realmente voluto.
Invero, la controdichiarazione del 29.1.2007 conteneva non solo l'accordo simulatorio in sé, che riguardava il prezzo della cessione, ma anche la disciplina convenzionale realmente voluta, visto che aveva previsto anche il regolamento dissimulato sia per quanto atteneva le modalità e la tempistica della corresponsione delle rate, sia per quanto atteneva la penale dovuta in caso di inadempimento e sia per quanto atteneva alla eventuale successione degli eredi della in caso della sua morte CP_1
prima del compimento di tutti gli adempimenti previsti nella controdichiarazione.
Di conseguenza, la scrittura privata del 29.1.2007 risulta essere a tutti gli effetti la controdichiarazione che le parti avevano sottoscritto con l'intento di vincolarsi reciprocamente a quanto ivi previsto. Del
resto, la Suprema Corte (cfr da ultimo Cass. n. 239/25) ha chiarito che “In tema di simulazione,
la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere
negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio;
essa, pertanto,
non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i
partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la
simulazione”. Si concorda, pertanto, con quanto ritenuto dal primo giudice, ovvero che la fattispecie in esame doveva essere inquadrata nell'ambito dell'istituto della simulazione, risultando non pertinente al caso in esame quanto sostenuto dalla circa i rapporti di prevalenza tra il preliminare di Parte_1
compravendita ed il definitivo in caso di difformità di quest'ultimo. I principi di diritto invocati dall'appellante sono applicabili al differente caso in cui il contratto preliminare contiene la regolazione delle rispettive posizioni, effettivamente e realmente voluta dalle parti al momento della sua sottoscrizione, regolazione che, in seguito in sede di rogito, le stesse parti concordano di modificare, creando un differente assetto dei loro rapporti, destinato a diventare quello valido ed efficace tra di loro.
Nella specie, già al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 29.1.2007 le parti avevano manifestato la volontà che nel rogito sarebbe stata rappresentata una realtà differente da quella realmente da loro voluta.
Di conseguenza, la differente somma circa il prezzo della vendita contenuta nel rogito del 30.11.2007
non può essere considerata come una nuova manifestazione di volontà delle parti tesa a sostituire quella in precedente manifestata nel contratto preliminare, ma la concretizzazione dell'assetto contrattuale realmente voluto dalle parti, che avevano deciso, mediante la sottoscrizione della controdichiarazione del 29.1.2007, di dissimulare l'effettivo prezzo della cessione di azienda che era stato concordemente previsto in euro 299.400,00.
Ciò detto, la scrittura privata del 29.1.2007 deve ritenersi valida ed efficace tra la parti in quanto presenta il requisito di forma scritta, necessaria nel caso in cui la controdichiarazione abbia ad oggetto beni immobili, e presenta data certa (la sottoscrizione del documento avvenuta in data 29.1.2007 non
è stata oggetto di contestazione da parte della , la quale si limitava ad eccepire il Parte_1
superamento di quanto ivi previsto ad opera del successivo rogito) ed anteriore alla stipulazione dell'atto simulato, visto che il rogito era stato sottoscritto il 30 novembre dell'anno 2007 (per quanto attiene ai requisiti richiesti in tale caso dalla giurisprudenza, vedi per tutte Cass. civ. 24950/2020: “In
caso di azione revocatoria ex art. 67, comma 1 n. 1, L. Fall., l'acquirente può eccepire la simulazione del prezzo per contestare lo squilibrio della prestazione dedotto dalla curatela;
tuttavia, l'accordo
simulatorio deve risultare da una controdichiarazione avente data certa, che ne dimostri sia la
formazione prima della dichiarazione di fallimento, sia il perfezionamento in epoca anteriore o coeva
alla stipulazione dell'atto simulato. Qualora, la dichiarazione risulti stipulata successivamente
all'atto di vendita, non è idonea a dimostrare la simulazione”).
Infine, la circostanza che le parti avevano voluto effettivamente realizzare una simulazione relativamente al prezzo di vendita dell'azienda, nei termini indicati nella controdichiarazione del
29.1.2007, trova conferma nei comportamenti successivamente tenuti dagli stessi contraenti: a) il rogito del 30.11.2007 aveva riprodotto esattamente il contenuto previsto nella suddetta scrittura privata del 29.1.2007; b) la aveva pagato una parte del prezzo dissimulato, come risulta dal Parte_1
documento n. 4 (fascicolo del primo grado dei ove era stato dichiarato: “G.Aranci 7.11.2012 CP_1
La SI. versa come acconto Euro 2.000,00. La rimante parte sarà versata dopo Natale Parte_1
(Altri 2.000,00 a febbraio. Il saldo fino alla concorrenza di euro 7.400 entro luglio 2013 firmato
”; inoltre, la , la quale non contestava Persona_2 Parte_1 Parte_1
l'autenticità della sua firma, si limitava ad eccepire che il suddetto documento n. 4 non era riconducibile al rapporto per cui era causa – laddove, di contro, vi era indicata proprio la somma da corrispondere a settembre di ogni anno pari ad euro 7.397,46, arrotondata a euro 7.400,00, indicata nella controdichiarazione del 20.1.2007 - e che non era stato sottoscritto da tutte le parti ma solo dal
– laddove il riconoscimento del debito fatto dal debitore nei confronti di uno dei Controparte_2
creditori in solido, come nella specie, giova agli altri, ex art. 1309 c.c.; c) non risultavano atti successivi al 29.1.2007 con cui le parti avevano manifestato la volontà di modificare gli accordi simulatori adottati in tale sede.
In conclusione, può dirsi provato l'intento simulatorio comune tra le parti, come esplicitato nella controdichiarazione del 29.1.2007, valida ed efficace tra le parti.
Da ciò consegue l'irrilevanza della mancata produzione del c.d. “compromesso ufficiale”, menzionato nella controdichiarazione del 29.1.2007, in quanto il negozio simulato era stato in ogni caso formalizzato con il rogito del 30.11.2007 ed era raggiunta la prova nel giudizio dell'operazione economica complessiva che le parti avevano inteso raggiungere, prevedendo il prezzo effettivo maggiore rispetto a quello riportato nel rogito e che, in quanto volontà effettiva delle parti, aveva la prevalenza su quella simulata che era stata indicata nel rogito del 30.11.2007.
Consegue anche l'infondatezza della eccezione di mancanza di titolo ad agire degli eredi CP_1
posto che i in quanto eredi della cedente, per effetto della successione, avevano comunque CP_1
acquistato la titolarità della posizione contrattuale della loro dante causa rispetto ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla scrittura privata del 29.1.2007, come anche previsto specificamente al punto
6 del suddetto atto.
b)Sull'erronea dichiarazione di validità della clausola penale indicata del contratto preliminare del
29.1.2007: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che la determinazione della penale applicabile doveva ricavarsi unicamente dal contratto definitivo del 30.11.2007 (che aveva previsto una penale inferiore a quella prevista nella scrittura privata del 29.1.2007) e non certo secondo quanto stabilito dalla scrittura privata 29.01.2007, sostituita integralmente dal definitivo e,
per l'effetto, caducata;
in ogni caso il tribunale ometteva di pronunciarsi sulla richiesta di riduzione della penale.
Il motivo deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Con la scrittura privata del 29.1.2007 le parti avevano adottato non solo la controdichiarazione relativa all'entità del prezzo realmente voluto dalle parti ma anche quella riguardante le modalità e la tempistica della corresponsione delle rate nonché la penale dovuta in caso di inadempimento della corresponsione in denaro contante delle rate annuali di euro 7.397,46 (doc. n. 1 fascicolo del primo grado di “
5. Qualora l'Acquirente ritardasse il pagamento delle rate previste dal piano di CP_1
dilazione oltre 15 giorni rispetto alla scadenza naturale per ogni ulteriore quindicina di ritardo
compiuta la Venditrice avrà diritto a un indennizzo a titolo di penale pari a euro 300,00, che
l'Acquirente dovrà corrispondere contestualmente alla rata in scadenza.”). Pertanto, tale clausola non può considerarsi sostituita da quella prevista nel rogito del 30.11.2007, la quale aveva ad oggetto solamente la penale da applicare relativamente al mancato versamento nei termini previsti della rata di euro 25.454,65, da corrispondere tramite assegni o bonifici.
Quanto alla lamentata illegittimità di tale clausola, si rammenta che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse bensì la disciplina di cui all'art. 1384 c.c. (Cass.
5379/2023: “La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse,
poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità
sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della
manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore,
entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche
i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di
usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c.”).
La fattispecie deve quindi essere regolata in applicazione della c.d. "reductio ad aequitatem" ai sensi dell'art. 1384 c.c., il quale attribuisce al giudice la facoltà di esercitare un potere di riduzione della penale o dei costi ad esso assimilabili che appaiano manifestamente eccessivi, avuto riguardo all'interesse delle parti ed a quello generale dell'ordinamento.
Nella specie, risulta dagli atti che i chiedevano la corresponsione della somma di euro CP_1
76.200,00 a titolo di penale, somma calcolata secondo quanto previsto nella scrittura privata del
20.1.2007.
Tenuto conto che: a) il volume complessivo dell'affare era pari a euro 70.000,00; b) oltre metà
dell'importo era stato già corrisposto;
c) le stesse parti avevano pattuito una penale inferiore nel definitivo in caso di mancato pagamento delle ulteriori somme, peraltro superiori a quella in oggetto,
si ritiene che la penale in discussione sia eccessivamente onerosa e vada ridotta, ricorrendone gli estremi, ai sensi dell'art. 1384 c.c.
A tale fine, la Corte ritiene equa l'applicazione della penale ridotta come prevista dalle parti nel rogito del 30.11.2007, ovvero: “
4. Se la parte acquirente ritardasse il pagamento delle rate previste nel piano di dilazione di oltre 15 giorni rispetto alla data prefissata, la parte venditrice avrà diritto ad
un indennizzo a titolo di penale pari ed euro 300,00 che la parte acquirente dovrà corrispondere
contestualmente alla rata di scadenza” (doc. n.2 fascicolo del primo grado di , quindi euro CP_1
300,00 in più alla data di scadenza della rata non corrisposta.
In conclusione, i allegavano che la risultava debitrice della somma di € 7.397,46 CP_1 Parte_1
dovuta alla scadenza di settembre 2011 alla quale andava detratto l'acconto corrisposto, per un totale di € 5.397,46, nonché della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2012, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2013, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2014, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2015, per un totale pari ad € 34.987,30; pertanto, risultano non corrisposte alla data di scadenza 5 rate
(circostanza non espressamente contestata dalla ), e dovuta a titolo di penale, per il mancato Parte_1
pagamento delle rate annuali nei termini previsti nella scrittura privata del 29.1.2007, la complessiva somma di euro 1.500,00 (300,00x5).
c)Sulle spese di lite: dato l'esito complessivo dell'appello, le spese di lite del primo e del presente grado devono essere compensate tra le parti nella misura della metà ponendo la restante parte a carico di , liquidata come in dispositivo al valore medio dello scaglione di Parte_1
riferimento (26.001-52.000) previsto dal D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 61/22, che per il resto si conferma,
condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 [...]
, e della somma di euro 1.500,00 a titolo CP_2 Controparte_3 Controparte_4
di penale per il ritardo del pagamento delle rate previste nella scrittura privata del 29.1.2007;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per la metà, ponendo la restante parte a carico di che liquida in complessivi euro 8.803,00, di cui euro Parte_4 3.808,00 per il primo grado ed euro 4.995,00 per il presente grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15% ed a quanto dovuto per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Sassari, 14.3.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois ConSIliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181/22 R.G.
Tra
(C.F. ), in qualità di titolare della omonima Parte_1 CodiceFiscale_1
Ditta individuale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Plinio Columbano del Foro di Nuoro e Luigi
Manca del Foro di Milano, in forza di procura alle liti stesa a calce dell'atto di appello, nel domicilio che si elegge presso lo studio degli stessi, in Olbia via Parigi n. 1
Appellante
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 C.F._3
), (C.F. e (C.F.
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4 [...]
), elettivamente domiciliati in Sassari nella via Cavour n. 88 presso lo studio C.F._5
dell'Avv. Giampaolo Mura che li rappresenta e difende giusta procura allegata
Appellati
All'udienza del 9.2.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse dell'appellante: In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata,
per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c.
- In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 61/2022 emessa dal
Tribunale di Tempio Pausania in data 28.02.2022, pubblicata in pari data e notificata il 16.03.2022,
resa nella causa iscritta al n. R.G. 439/2016, e per l'effetto dichiarare infondata e quindi rigettare la domanda di , , e . Controparte_1 Parte_2 CP_3 CP_4
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse degli appellati:
1) Contrariis reiectis;
2) Rigettarsi l'appello con conferma della sentenza impugnata n. 61/2022 emessa dal Tribunale Civile
di Tempio Pausania;
3) Con vittoria di spese del presente giudizio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 61/22 del 28.2.2022, accoglieva la domanda attrice,
e per l'effetto, condannava al pagamento, in favore degli attori della somma Parte_1
di Euro 34.987,30, oltre penali previste nella scrittura in data 29/1/2007 e interessi legali sul capitale fino al saldo.
, , e deducevano che: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(i) in data 29.01.2007 la SI.ra titolare dell'omonima impresa, e la SI.ra Persona_1 [...]
avevano sottoscritto una scrittura privata (doc. 1) con la quale la prima si era Parte_1
impegnata a cedere alla seconda l'azienda rappresentata dall'esercizio commerciale sito in Golfo
Aranci, via Libertà angolo via Satta, nel quale era esercitata attività di vendita al dettaglio di articoli di gioielleria;
l'azienda ceduta comprendeva i beni immobili e le attività descritte al punto 2 della scrittura privata;
(ii) le parti si erano impegnate a formalizzare il contenuto della scrittura privata mediante atto pubblico da stipulare entro la data del 30.09.2007, così come stabilito al punto 8 della scrittura;
il prezzo per la cessione dell'azienda veniva stabilito nella scrittura privata in € 299.400,00, ma contestualmente veniva stabilito che l'importo da riportare nell'atto pubblico, stipulato in data
30.11.2007 (doc. 2) doveva essere pari a € 229.400,00; per il pagamento del prezzo era stata prevista la corresponsione della somma di € 22.940,00 al momento dell'atto pubblico mediante assegni circolari o bancari o a mezzo bonifico bancario e quella di € 10.000,00 sempre al momento del rogito,
in contanti;
(iii) per la restante somma erano stati predisposti due piani di ammortamento;
il primo aveva previsto il pagamento della somma di € 206.460,00 mediante 10 rate da € 25.454,65 ciascuna,
comprensive di interessi calcolati al tasso fisso del 4% fino a estinzione del debito, da corrispondersi a mezzo assegni circolari o bancari o a mezzo bonifico bancario, la prima rata entro il 30 Settembre
2008; il secondo piano di ammortamento, riguardante il pagamento della differenza non riportata nell'atto pubblico, aveva previsto il pagamento di dieci rate annuali da corrispondersi entro il mese di Settembre di ogni anno, comprensive di interessi calcolati al tasso fisso del 4%, fino ad estinzione del debito;
secondo i detti calcoli ogni rata ammontava ad € 7.397,46 e il pagamento della prima era stato previsto per il 30.09.2008; (iv) per ogni scadenza quindi, entro il 30 Settembre di ogni anno a partire dal 2008, la SI.ra avrebbe dovuto corrispondere le somme di € 25.454,65 tramite Parte_1
assegno e/o bonifico bancario e quella di € 7.397,46 in contanti;
(v) con la clausola di cui al punto 4
della medesima scrittura le parti avevano stipulato un patto di riservato dominio in base al quale la venditrice si era riservata la proprietà di tutti i beni facenti parte dell'azienda fino al pagamento integrale di quanto dovuto dalla parte acquirente;
(vi) prima del decorso dell'intero piano di ammortamento, la SI.ra era deceduta e nei suoi diritti erano subentrati gli eredi Persona_1 [...]
, , e , il cui titolo di eredi si CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
evinceva dal testamento prodotto in atti (doc. 3), così come previsto anche dall'art. 6 della scrittura privata, nel caso di premorienza della venditrice rispetto alla scadenza ultima prevista per la dilazione di pagamento;
(vii) i pagamenti erano stati regolarmente effettuati fino al mese di Settembre 2010;
successivamente, alla scadenza prevista per il mese di Settembre 2011, la aveva corrisposto Parte_1
agli aventi causa della SI.ra unicamente la somma di € 25.454,65, rendendosi inadempiente CP_1
del versamento di quella di € 7.397,46; allo stesso modo la resistente non aveva corrisposto la somma di € 7.397,46 in scadenza nel mese di Settembre 2012; nonostante ciò, la SI.ra , in data Parte_1
07.11.2012 aveva corrisposto agli eredi della SI.ra la somma di € 2.000,00 a titolo di Persona_1
acconto sulla maggiore somma dovuta, che si era riproposta di saldare mediante altri due versamenti di € 2.000,00 nel mese di Febbraio e del saldo fino alla concorrenza di € 7.400,00 entro luglio 2013,
riconoscendo in tal modo il debito, come da ricevuta prodotta (doc. 4); (viii) la SI.ra Parte_1
tuttavia aveva omesso di effettuare anche tale pagamento dilazionato, rendendosi inadempiente degli obblighi assunti con la scrittura privata;
in tal modo essa risultava debitrice della somma di € 7.397,46
dovuta alla scadenza di settembre 2011 alla quale andava detratto l'acconto corrisposto, per un totale di € 5.397,46, nonché della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2012, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2013, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2014, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2015, per un totale pari ad € 34.987,30; (ix) a tale ultimo importo doveva essere sommata la penale di cui all'art. 5 della scrittura privata, dovuta a seguito dei ritardi nei pagamenti, calcolata secondo i parametri ivi stabiliti, oltre interessi fino al saldo;
la responsabilità in ordine all'inadempimento era addebitabile alla SI.ra , la quale non aveva mantenuto fede agli impegni assunti dapprima con la Parte_1
scrittura del 29.01.2007 e successivamente con il piano di pagamento dilazionato del 07.11.2012.
Pertanto, accertato il grave inadempimento della SI.ra in ordine agli Parte_1
obblighi assunti con la scrittura privata in data 29.01.2007, gli attori chiedevano la condanna della stessa al pagamento nei loro confronti della somma complessiva di € 34.987,30, oltre alle penali a scadere così come previsto dalla scrittura privata indicata e gli interessi di legge sul capitale fino al saldo.
si costituiva in giudizio eccependo che: (i) nel gennaio 2007 le parti si Parte_1
erano accordate per un determinato prezzo di vendita con un contratto preliminare, prevedendo che una parte venisse “pagata in nero”; successivamente, nelle more della sottoscrizione dell'atto definitivo, era intervenuto un differente accordo in relazione al prezzo di vendita, sugellato nell'atto pubblico del novembre 2007; pertanto il prezzo negoziato dalle parti era stato fissato in euro 229.400,00; (ii) pertanto, il contratto del novembre 2007, da considerarsi definitivo, costituiva l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare,
determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, era stato superato da questo, la cui disciplina poteva anche non conformarsi a quella del contratto preliminare;
pertanto niente era dovuto agli attori, visto che il prezzo previsto dal rogito del novembre 2007 era stato interamente corrisposto;
(iii) quanto alla penale richiesta, gli interessi e le penali indicate nella scrittura privata del gennaio 2007 erano illegittimi, in quanto superavano di gran lunga l'ammontare del valore rateizzato e potevano essere ricondotti ad interessi usurari. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attrice;
in subordine, la condanna al pagamento del mero capitale e, in ulteriore subordine, la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c. della penale richiesta dagli attori.
Il tribunale riteneva che: (i) dalla lettura della scrittura privata del 29.1.2007, emergeva che le parti avevano stipulato consapevolmente i due contratti in modo difforme, essendovi la concorde volontà
di redigere un preliminare con il prezzo “vero” e un definitivo con il prezzo “ribassato”; quindi,
all'opposto di quanto sostenuto da parte convenuta, non era oggetto di valutazione la “prevalenza”
del definitivo difforme rispetto al preliminare, ma l'efficacia tra le parti del contratto simulato e, di conseguenza, era oggetto di verifica la prova della simulazione nell'ambito di un contratto, come quello traslativo della proprietà immobiliare, per il quale la legge prescriveva la forma scritta a pena di nullità; (ii) nella specie, la prova scritta era costituita dalla scrittura in data 29.01.2007 nella parte in cui aveva stabilito il prezzo effettivo, da intendersi come controdichiarazione;
l'antecedenza del contratto preliminare rispetto al definitivo era poi un fatto pacifico in causa in quanto non contestato;
inoltre, era documentalmente provato che la convenuta aveva pagato una parte delle somme facenti parte della differenza simulata (v. doc. n.4); (iii) in merito alla clausola penale, tale pattuizione doveva ritenersi accessoria rispetto al contratto, costituendo essa una determinazione preventiva del “danno”
che era altresì svincolata dal tasso soglia di cui al reato dell'usura, quindi doveva essere corrisposta in base a quanto previsto nella scrittura privata del 29.1.2007. Pertanto, la domanda attrice doveva essere accolta e, accertato il grave inadempimento della convenuta , in Parte_1 ordine agli obblighi assunti con la scrittura privata in data 29.01.2007, la medesima doveva essere condannata al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 34.987,30, oltre alle penali a scadere così come da predetta scrittura privata e gli interessi di legge sul capitale fino al saldo.
Le spese di lite erano poste a carico della parte soccombente.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione, deducendo: (i) l'errata Parte_1
valutazione del materiale istruttorio, laddove il tribunale non considerava l'ambiguità del contenuto della clausola di cui all'art. 3 della scrittura privata, come si evinceva dal tenore letterale della stessa
(testuale): “In deroga a quanto indicato nel compromesso ufficiale (1), sottoscritto dalle parti in data
odierna (2) e che le stesse parti si impegnano a consegnare al notaio di fiducia (3) perché ne riporti
l'intero contenuto (4) nell'atto notarile di cessione dell'azienda, le Parti riconoscono e si danno
reciprocamente atto che il reale prezzo della cessione, a corpo, è stabilito in € 299.400,00
(duecentonovantanovemilaquattrocento/00), anziché in € 229.400,00
(duecentoventinovemilaquattrocento/00)” e tenuto conto che il testo lasciava intendere la sussistenza,
alla stessa data del 29.01.2007, di un ulteriore scrittura privata (il “compromesso ufficiale”), della quale non v'era traccia agli atti del giudizio, per non essere stata allegata;
tale atto avrebbe dovuto essere in seguito consegnato al notaio stipulante di modo che questi ne potesse riprodurre integralmente il contenuto nel definitivo, del che non era data la prova;
sicchè, in assenza dell'allegazione di tale ulteriore contratto, la promessa di cessione assurgeva a preliminare vero e proprio che aveva esaurito i suoi effetti con la successiva stipula dell'atto definitivo;
l'esclusiva validità tra le parti del rogito del 30.11.2007 era confermata dal principio di diritto affermato dalla
Cassazione, per il quale il contratto preliminare, benché contenente tutti gli elementi essenziali dell'accordo voluto dalle parti, è un impegno ad adempiere rispetto al quale la successiva stipula del definitivo riveste efficacia vincolante dell'accordo, sostituendolo interamente e divenendo così la sola fonte regolatrice del rapporto: pertanto, in assenza di tale patto aggiuntivo, il definitivo aveva sostituito in tutto e per tutto il preliminare, che non aveva giuridicamente più ragione d'essere; quindi, la simulazione non era provata, perché il contratto preliminare del 29.1.2007 era stato sostituito integralmente dal rogito del 30.11.2007, visto che non era stata data prova di un ulteriore patto aggiuntivo stipulato al momento della sottoscrizione del rogito che avesse fatto sopravvivere quanto stabilito nel preliminare circa il prezzo della vendita;
a ciò conseguiva ulteriormente che, dal momento che il preliminare (sottoscritto da era stato adempiuto attraverso la stipula Persona_1
del definitivo, sempre a firma di gli attori (eredi non avevano ragione e titolo Persona_1 CP_1
per pretendere alcunché dall'odierna appellante , in considerazione del fatto Parte_3
che l'impegno alla stipula caratterizzante il preliminare si era “realizzato” con il definitivo e quindi la clausola inserita nella scrittura privata del 29.01.2007, che prevedeva in caso di premorienza della parte venditrice il subentro nel diritto verso l'acquirente in ordine alla dilazione del pagamento (art. 6), non essendo stata riprodotta nel definitivo stipulato tra le parti originarie il successivo 30.11.2007,
aveva esaurito i propri effetti con la conseguenza della definitiva perdita, in capo ad essi eredi, della titolarità del relativo diritto fatto valere in giudizio;
(ii) l'erronea dichiarazione di validità della clausola penale indicata del contratto preliminare del 29.1.2007, laddove il tribunale non considerava che la determinazione della penale applicabile doveva ricavarsi unicamente dal contratto definitivo del 30.11.2007, ove era prevista una penale di minore entità, e non certo dalla scrittura privata
29.01.2007, da questo sostituita integralmente e, per l'effetto, caducata in tutte le sue parti, in ogni caso il tribunale ometteva di pronunciarsi sulla richiesta di riduzione della penale.
, , e si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
nel presente giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
La Corte all'udienza del 9 febbraio 2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
a)Sull'errata valutazione del materiale istruttorio: il primo motivo di appello, come sopra integralmente riportato, non merita accoglimento. Dall'esame della scrittura privata del 29.1.2007 risulta che le parti, dopo aver individuato i beni che sarebbero stati oggetto della cessione di azienda, comprensivi anche di beni immobili, avevano espressamente pattuito:
- “
3. In deroga a quanto indicato nel compromesso ufficiale, sottoscritto dalle parti in data
odierna e che le stesse parti si impegnano a consegnare al notaio di fiducia perché ne riporti
l'intero contenuto nell'atto notarile di cessione dell'azienda, le Parti riconoscono e si danno
reciprocamente atto che il reale prezzo della cessione, a corpo, è stabilito in € 299.400,00
(duecentonovantanovemilaquattrocento/00), anziché in € 229.400,00
(duecentoventinovemilaquattrocento/00)……. - detto prezzo le Parti concordano debba
essere pagato secondo il seguente piano di ammortamento: quanto a euro 32.940,00 …alla
stipula dell'atto notarile di cessione di azienda che dovrà avvenire tassativamente entro e non
oltre la data del 30 settembre 2007; detta somma dovrà essere corrisposta come segue:
quanto a euro 22.940,00 in forma ufficiale mediante assegni circolari o bancari o a mezzo
bonifico bancario, quanto ai restanti euro 10.000,00 esclusivamente in contanti;
- quanto alla
somma di euro 206.460,00 secondo il piano di ammortamento francese a rata costante di
seguito riportato in tabella, in n. 10 rate annuali posticipate…entro il mese di settembre di
ogni anno, sino a estinzione del debito. La prima rata troverà scadenza il 30 settembre 2008
e sarà, al pari delle successive nove, di importo pari a euro 25.454,65. Tale dilazione è già
prevista dalla scrittura di compromesso ufficiale e segue gli accordi in tale sede sottoscritti e
i doveri eventualmente conseguenti….. – quanto alla restante somma di euro 60.000,00,
secondo il piano di ammortamento francese a rata costante di seguito riportato in tabella, in
n. 10 rate annuali posticipate…entro il mese di settembre di ogni anno fino all'estinzione del
debito. La prima rata troverà scadenza il 30 settembre 2008 e sarà, al pari delle successive
nove, di importo pari a euro 7.397,46….. – ciascuna delle dieci rate annuali pagabili a partire
dal 30 settembre 2008, complessivamente di euro 32.852,11 dovrà essere corrisposta come segue: quanto a euro 25.454,65 in forma ufficiale mediante assegni circolari o bancari o a
mezzo bonifico bancario: quanto ai restanti euro 7.397,46 esclusivamente in contanti……
- “4. Patto di riservato dominio…le Parti convengono che alla Venditrice è riservata la
proprietà di tutti i beni immobili presenti nella transazione in oggetto, nel possesso dei quali
l'Acquirente è già stata immessa in vigenza del contratto di affitto di azienda più volte citato,
sino alla data in cui l'Acquirente avrà estinto ogni suo debito derivante dal presente accordo
nei confronti della Venditrice.….”
- “ 5. Qualora l'Acquirente ritardasse il pagamento delle rate previste dal piano di dilazione
oltre 15 giorni rispetto alla scadenza naturale per ogni ulteriore quindicina di ritardo
compiuta la Venditrice avrà diritto a un indennizzo a titolo di penale pari a euro 300,00, che
l'Acquirente dovrà corrispondere contestualmente alla rata in scadenza”
- “6. In caso di premorienza della Venditrice rispetto alla scadenza ultima prevista per la
dilazione del pagamento di cui al precedente punto 3, gli eredi della stessa subentreranno di
diritto nel credito verso l'Acquirente, con ogni facoltà di riscossione…..”;
- “8. le Parti stabiliscono nel giorno 30.9.2007 il termine ultimo entro il quale dovrà stipularsi
di fronte al notaio di fiducia di entrambe la scrittura definitiva di compravendita dell'azienda
in oggetto. Decorso tale termine, senza che sia derogato per espressa volontà di entrambe le
Parti, il contenuto del presente accordo diverrà inefficace e privo di effetti…”.
Con tale scrittura privata le parti avevano, pertanto, chiaramente regolato la cessione di azienda per quanto atteneva l'entità del prezzo, prevedendo il prezzo totale ed effettivo dell'affare in euro
299.400,00, di cui euro 229.400,00 da corrispondere mediante pagamenti riscontrabili e tracciabili
(assegni, bonifici etcc..) ed i rimanenti euro 70.000,00 mediante pagamenti in denaro contante,
disciplinando specificamente i termini della rateizzazione delle somme, sia di quelle tracciabili sia di quelle da corrispondere in contanti.
A tale scopo, le parti avevano dato atto di aver sottoscritto un contratto preliminare, alla stessa data della scrittura privata in oggetto, definito come “compromesso ufficiale” che sarebbe stato trasposto nel rogito ed avrebbe dovuto prevedere come prezzo della cessione di azienda la minor somma di euro 229.400,00.
Dal tenore letterale del testo in esame risulta che le parti avevano voluto espressamente realizzare una cessione di azienda simulata per quanto atteneva al prezzo, prevedendo nel rogito un prezzo simulato inferiore (229.400,00) rispetto a quello dissimulato maggiore (299.400,00), effettivamente voluto dai contraenti;
pertanto, nella scrittura privata del 29.1.2007 era contenuta la controdichiarazione attestante l'accordo delle parti di addivenire alla cessione di azienda simulando il prezzo di vendita.
In specifico era stata realizzata una simulazione parziale perché riguardava non l'intero contratto ma solo la parte relativa al prezzo di vendita, e relativa, in quanto non comportava l'inefficacia assoluta della clausola simulata riguardante il prezzo di vendita ma solo l'entità del prezzo, con la manifestazione della volontà dissimulata, ovvero il prezzo realmente voluto.
Invero, la controdichiarazione del 29.1.2007 conteneva non solo l'accordo simulatorio in sé, che riguardava il prezzo della cessione, ma anche la disciplina convenzionale realmente voluta, visto che aveva previsto anche il regolamento dissimulato sia per quanto atteneva le modalità e la tempistica della corresponsione delle rate, sia per quanto atteneva la penale dovuta in caso di inadempimento e sia per quanto atteneva alla eventuale successione degli eredi della in caso della sua morte CP_1
prima del compimento di tutti gli adempimenti previsti nella controdichiarazione.
Di conseguenza, la scrittura privata del 29.1.2007 risulta essere a tutti gli effetti la controdichiarazione che le parti avevano sottoscritto con l'intento di vincolarsi reciprocamente a quanto ivi previsto. Del
resto, la Suprema Corte (cfr da ultimo Cass. n. 239/25) ha chiarito che “In tema di simulazione,
la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere
negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio;
essa, pertanto,
non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i
partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la
simulazione”. Si concorda, pertanto, con quanto ritenuto dal primo giudice, ovvero che la fattispecie in esame doveva essere inquadrata nell'ambito dell'istituto della simulazione, risultando non pertinente al caso in esame quanto sostenuto dalla circa i rapporti di prevalenza tra il preliminare di Parte_1
compravendita ed il definitivo in caso di difformità di quest'ultimo. I principi di diritto invocati dall'appellante sono applicabili al differente caso in cui il contratto preliminare contiene la regolazione delle rispettive posizioni, effettivamente e realmente voluta dalle parti al momento della sua sottoscrizione, regolazione che, in seguito in sede di rogito, le stesse parti concordano di modificare, creando un differente assetto dei loro rapporti, destinato a diventare quello valido ed efficace tra di loro.
Nella specie, già al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 29.1.2007 le parti avevano manifestato la volontà che nel rogito sarebbe stata rappresentata una realtà differente da quella realmente da loro voluta.
Di conseguenza, la differente somma circa il prezzo della vendita contenuta nel rogito del 30.11.2007
non può essere considerata come una nuova manifestazione di volontà delle parti tesa a sostituire quella in precedente manifestata nel contratto preliminare, ma la concretizzazione dell'assetto contrattuale realmente voluto dalle parti, che avevano deciso, mediante la sottoscrizione della controdichiarazione del 29.1.2007, di dissimulare l'effettivo prezzo della cessione di azienda che era stato concordemente previsto in euro 299.400,00.
Ciò detto, la scrittura privata del 29.1.2007 deve ritenersi valida ed efficace tra la parti in quanto presenta il requisito di forma scritta, necessaria nel caso in cui la controdichiarazione abbia ad oggetto beni immobili, e presenta data certa (la sottoscrizione del documento avvenuta in data 29.1.2007 non
è stata oggetto di contestazione da parte della , la quale si limitava ad eccepire il Parte_1
superamento di quanto ivi previsto ad opera del successivo rogito) ed anteriore alla stipulazione dell'atto simulato, visto che il rogito era stato sottoscritto il 30 novembre dell'anno 2007 (per quanto attiene ai requisiti richiesti in tale caso dalla giurisprudenza, vedi per tutte Cass. civ. 24950/2020: “In
caso di azione revocatoria ex art. 67, comma 1 n. 1, L. Fall., l'acquirente può eccepire la simulazione del prezzo per contestare lo squilibrio della prestazione dedotto dalla curatela;
tuttavia, l'accordo
simulatorio deve risultare da una controdichiarazione avente data certa, che ne dimostri sia la
formazione prima della dichiarazione di fallimento, sia il perfezionamento in epoca anteriore o coeva
alla stipulazione dell'atto simulato. Qualora, la dichiarazione risulti stipulata successivamente
all'atto di vendita, non è idonea a dimostrare la simulazione”).
Infine, la circostanza che le parti avevano voluto effettivamente realizzare una simulazione relativamente al prezzo di vendita dell'azienda, nei termini indicati nella controdichiarazione del
29.1.2007, trova conferma nei comportamenti successivamente tenuti dagli stessi contraenti: a) il rogito del 30.11.2007 aveva riprodotto esattamente il contenuto previsto nella suddetta scrittura privata del 29.1.2007; b) la aveva pagato una parte del prezzo dissimulato, come risulta dal Parte_1
documento n. 4 (fascicolo del primo grado dei ove era stato dichiarato: “G.Aranci 7.11.2012 CP_1
La SI. versa come acconto Euro 2.000,00. La rimante parte sarà versata dopo Natale Parte_1
(Altri 2.000,00 a febbraio. Il saldo fino alla concorrenza di euro 7.400 entro luglio 2013 firmato
”; inoltre, la , la quale non contestava Persona_2 Parte_1 Parte_1
l'autenticità della sua firma, si limitava ad eccepire che il suddetto documento n. 4 non era riconducibile al rapporto per cui era causa – laddove, di contro, vi era indicata proprio la somma da corrispondere a settembre di ogni anno pari ad euro 7.397,46, arrotondata a euro 7.400,00, indicata nella controdichiarazione del 20.1.2007 - e che non era stato sottoscritto da tutte le parti ma solo dal
– laddove il riconoscimento del debito fatto dal debitore nei confronti di uno dei Controparte_2
creditori in solido, come nella specie, giova agli altri, ex art. 1309 c.c.; c) non risultavano atti successivi al 29.1.2007 con cui le parti avevano manifestato la volontà di modificare gli accordi simulatori adottati in tale sede.
In conclusione, può dirsi provato l'intento simulatorio comune tra le parti, come esplicitato nella controdichiarazione del 29.1.2007, valida ed efficace tra le parti.
Da ciò consegue l'irrilevanza della mancata produzione del c.d. “compromesso ufficiale”, menzionato nella controdichiarazione del 29.1.2007, in quanto il negozio simulato era stato in ogni caso formalizzato con il rogito del 30.11.2007 ed era raggiunta la prova nel giudizio dell'operazione economica complessiva che le parti avevano inteso raggiungere, prevedendo il prezzo effettivo maggiore rispetto a quello riportato nel rogito e che, in quanto volontà effettiva delle parti, aveva la prevalenza su quella simulata che era stata indicata nel rogito del 30.11.2007.
Consegue anche l'infondatezza della eccezione di mancanza di titolo ad agire degli eredi CP_1
posto che i in quanto eredi della cedente, per effetto della successione, avevano comunque CP_1
acquistato la titolarità della posizione contrattuale della loro dante causa rispetto ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla scrittura privata del 29.1.2007, come anche previsto specificamente al punto
6 del suddetto atto.
b)Sull'erronea dichiarazione di validità della clausola penale indicata del contratto preliminare del
29.1.2007: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che la determinazione della penale applicabile doveva ricavarsi unicamente dal contratto definitivo del 30.11.2007 (che aveva previsto una penale inferiore a quella prevista nella scrittura privata del 29.1.2007) e non certo secondo quanto stabilito dalla scrittura privata 29.01.2007, sostituita integralmente dal definitivo e,
per l'effetto, caducata;
in ogni caso il tribunale ometteva di pronunciarsi sulla richiesta di riduzione della penale.
Il motivo deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Con la scrittura privata del 29.1.2007 le parti avevano adottato non solo la controdichiarazione relativa all'entità del prezzo realmente voluto dalle parti ma anche quella riguardante le modalità e la tempistica della corresponsione delle rate nonché la penale dovuta in caso di inadempimento della corresponsione in denaro contante delle rate annuali di euro 7.397,46 (doc. n. 1 fascicolo del primo grado di “
5. Qualora l'Acquirente ritardasse il pagamento delle rate previste dal piano di CP_1
dilazione oltre 15 giorni rispetto alla scadenza naturale per ogni ulteriore quindicina di ritardo
compiuta la Venditrice avrà diritto a un indennizzo a titolo di penale pari a euro 300,00, che
l'Acquirente dovrà corrispondere contestualmente alla rata in scadenza.”). Pertanto, tale clausola non può considerarsi sostituita da quella prevista nel rogito del 30.11.2007, la quale aveva ad oggetto solamente la penale da applicare relativamente al mancato versamento nei termini previsti della rata di euro 25.454,65, da corrispondere tramite assegni o bonifici.
Quanto alla lamentata illegittimità di tale clausola, si rammenta che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse bensì la disciplina di cui all'art. 1384 c.c. (Cass.
5379/2023: “La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse,
poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità
sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della
manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore,
entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche
i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di
usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c.”).
La fattispecie deve quindi essere regolata in applicazione della c.d. "reductio ad aequitatem" ai sensi dell'art. 1384 c.c., il quale attribuisce al giudice la facoltà di esercitare un potere di riduzione della penale o dei costi ad esso assimilabili che appaiano manifestamente eccessivi, avuto riguardo all'interesse delle parti ed a quello generale dell'ordinamento.
Nella specie, risulta dagli atti che i chiedevano la corresponsione della somma di euro CP_1
76.200,00 a titolo di penale, somma calcolata secondo quanto previsto nella scrittura privata del
20.1.2007.
Tenuto conto che: a) il volume complessivo dell'affare era pari a euro 70.000,00; b) oltre metà
dell'importo era stato già corrisposto;
c) le stesse parti avevano pattuito una penale inferiore nel definitivo in caso di mancato pagamento delle ulteriori somme, peraltro superiori a quella in oggetto,
si ritiene che la penale in discussione sia eccessivamente onerosa e vada ridotta, ricorrendone gli estremi, ai sensi dell'art. 1384 c.c.
A tale fine, la Corte ritiene equa l'applicazione della penale ridotta come prevista dalle parti nel rogito del 30.11.2007, ovvero: “
4. Se la parte acquirente ritardasse il pagamento delle rate previste nel piano di dilazione di oltre 15 giorni rispetto alla data prefissata, la parte venditrice avrà diritto ad
un indennizzo a titolo di penale pari ed euro 300,00 che la parte acquirente dovrà corrispondere
contestualmente alla rata di scadenza” (doc. n.2 fascicolo del primo grado di , quindi euro CP_1
300,00 in più alla data di scadenza della rata non corrisposta.
In conclusione, i allegavano che la risultava debitrice della somma di € 7.397,46 CP_1 Parte_1
dovuta alla scadenza di settembre 2011 alla quale andava detratto l'acconto corrisposto, per un totale di € 5.397,46, nonché della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2012, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2013, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2014, della somma di € 7.397,46 dovuta alla scadenza di Settembre 2015, per un totale pari ad € 34.987,30; pertanto, risultano non corrisposte alla data di scadenza 5 rate
(circostanza non espressamente contestata dalla ), e dovuta a titolo di penale, per il mancato Parte_1
pagamento delle rate annuali nei termini previsti nella scrittura privata del 29.1.2007, la complessiva somma di euro 1.500,00 (300,00x5).
c)Sulle spese di lite: dato l'esito complessivo dell'appello, le spese di lite del primo e del presente grado devono essere compensate tra le parti nella misura della metà ponendo la restante parte a carico di , liquidata come in dispositivo al valore medio dello scaglione di Parte_1
riferimento (26.001-52.000) previsto dal D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 61/22, che per il resto si conferma,
condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 [...]
, e della somma di euro 1.500,00 a titolo CP_2 Controparte_3 Controparte_4
di penale per il ritardo del pagamento delle rate previste nella scrittura privata del 29.1.2007;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per la metà, ponendo la restante parte a carico di che liquida in complessivi euro 8.803,00, di cui euro Parte_4 3.808,00 per il primo grado ed euro 4.995,00 per il presente grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15% ed a quanto dovuto per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Sassari, 14.3.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi