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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/09/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
PONTARA Benedetta Giudice
RAUZI Ivan Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1086/2025 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. domiciliatario dott. Balzarini Parte_1
Giorgio ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Separazione giudiziale
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 10.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
pagina 1 di 3 “1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge..” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, in quanto le risultanze processuali e la mancata comparizione di parte resistente all'udienza per l'effettuazione del tentativo di conciliazione evidenziano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata ancor prima della proposizione del ricorso per separazione.
Non sono state formulate altre richieste, in particolare per stabilire obblighi di mantenimento. Pertanto, non vi è luogo a provvedere in merito all'accertamento richiesto al punto 2 delle conclusioni formulate dalla parte ricorrente.
Considerata la natura degli interessi oggetto del procedimento e non avendo parte resistente svolto alcuna opposizione, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
PRONUNCIA la giudiziale separazione dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
29/11/1965) e (nata a [...] il Controparte_1
14/02/1972), coniugati in Merano in data 04/05/2016 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 29, Parte I , Serie /, dell'anno
2016,
pagina 2 di 3 DISPONE che la separazione sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 28.08.2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
PONTARA Benedetta Giudice
RAUZI Ivan Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1086/2025 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. domiciliatario dott. Balzarini Parte_1
Giorgio ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Separazione giudiziale
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 10.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
pagina 1 di 3 “1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge..” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, in quanto le risultanze processuali e la mancata comparizione di parte resistente all'udienza per l'effettuazione del tentativo di conciliazione evidenziano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata ancor prima della proposizione del ricorso per separazione.
Non sono state formulate altre richieste, in particolare per stabilire obblighi di mantenimento. Pertanto, non vi è luogo a provvedere in merito all'accertamento richiesto al punto 2 delle conclusioni formulate dalla parte ricorrente.
Considerata la natura degli interessi oggetto del procedimento e non avendo parte resistente svolto alcuna opposizione, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
PRONUNCIA la giudiziale separazione dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
29/11/1965) e (nata a [...] il Controparte_1
14/02/1972), coniugati in Merano in data 04/05/2016 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 29, Parte I , Serie /, dell'anno
2016,
pagina 2 di 3 DISPONE che la separazione sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 28.08.2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 3 di 3