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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo ConIGliere
Rossella Milone ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2204/2024 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
RIBOLDI ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
RAPPRESENTATA DALLO Controparte_1 [...]
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_1
Alessandro Barbaro e Andrea Aloi ed elettivamente domiciliata presso i difensori, appellata
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previi incombenti di rito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE: RILEVARE D'UFFICIO il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di , riguardante la riconducibilità del credito controverso a quelli CP_1 individuabili nel blocco oggetto di cessione e per l'effetto, respingere in toto le domande formulate dall'appellata, dichiarando ove d'uopo la carenza di legittimazione ad agire della stessa. DICHIARARE, ove d'uopo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.112 cpc, con ogni conseguenziale statuizione di legge. In caso di inammissibilità della suddetta domanda, voglia codesta Corte d'Appello accogliere comunque la stessa, in quanto deve ritenersi compresa nella seguente più ampia domanda, tempestivamente e ritualmente proposta da questa difesa;
IN VIA PRINCIPALE: 1) accogliere il presente appello, respingendo tutte le domande proposte da nei confronti del Sig. in primo grado, perché infondate CP_1 Parte_1 in fatto e in diritto ed accogliendo i motivi d'appello dedotti in narrativa;
2) per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.1788/2024 emessa dal Tribunale di Monza sez. Prima Civile depositata il 20/6/2024, con riferimento a tutti i capi della stessa ed accogliere, tutte le seguenti domande dedotte dall'odierno appellante in primo grado, che vengono riproposte in questo giudizio ex art 346cpc, come segue:
► IN VIA PRELIMINARE: A) RESPINGERE la domanda di relativa alla pretesa carenza di CP_1 legittimazione passiva, in ordine alle domande del IG. riguardanti la Pt_1 gestione e la movimentazione del conto corrente n. 93002-76; B) ACCERTARE che, in forza di accordi in forma scritta, come documentati negli atti di causa (doc. 15 doc. 8 , la Pt_2 Pt_1 Controparte_3
) e la correntista ( – oggi defunta) in data
[...] Persona_1
18.5.2012 – 25.9.2012 hanno stipulato una transazione riguardante la movimentazione e la gestione dei C.C. n. 1505-50 e n. 93002-76; ACCERTARE e DICHIARARE inoltre che: a) la pretesa rinuncia ad ogni contestazione in merito alla gestione dei conti correnti predetti, sottoscritta nella citata transazione della correntista (oggi defunta) è affetta da nullità rilevabile d'ufficio (art. 1421 C.C.) ai sensi dell'art. 1418 primo comma C.C., per contrarietà a norme imperative, nella fattispecie quelle antiusura di cui alla Legge n.108 del 07.3.1996; b) la predetta rinuncia ad ogni contestazione è nulla ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. n. 206/2005 (cd. Codice di Consumatori), in quanto vessatoria nei confronti della correntista precitata (oggi defunta); IN SUBORDINE ACCERTARE e DICHIARARE la risoluzione ex art. 1453 C.C. della transazione in questione per inadempimento dell'obbligazione pag. 2/23 riguardante lo svincolo ipotecario, documentata negli atti di causa (doc. 15
– doc. 8 , come assunta dalla (creditrice cedente) nei CP_1 Pt_1 CP_3 confronti della correntista (oggi defunta); per l'effetto pronunciare ogni necessaria e conseguenziale statuizione in merito.
► IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: in base a quanto verrà accertato dalla CTU contabile (avente natura “PERCIPIENTE”): 1) ACCERTARE E DICHIARARE che la defunta IG.ra , al Persona_1 fine di rimborsare al e successivamente al Controparte_4
il finanziamento per cui è causa, ha versato Controparte_5 per capitale ed interessi la somma di € 980.363,43, oppure diversa somma che risulterà dalla CTU contabile;
2) ACCERTARE E DICHIARARE che il credito vantato dall'odierna ricorrente è inferiore a quello indicato in atti, determinandone l'ammontare esatto;
3) ACCERTARE E DICHIARARE che gli interessi relativi all'apertura di credito per cui è causa, pretesi da , non sono in parte dovuti CP_1 dall'appellante perché prescritti ai sensi dell'art. 2948 n. 4 C.C., determinandone l'esatto ammontare e condannando controparte alla restituzione dell'indebito;
4) ACCERTARE E DICHIARARE che la defunta correntista, con riferimento all'apertura di credito per cui è causa, ha versato alle suddette “banche” l'importo di € 168.025,52 oppure diversa somma di giustizia, a causa di illegittima applicazione dell'anatocismo nella capitalizzazione degli interessi da parte dei citati istituti bancari, nonché violazione dell'art. 1283 C.C. e della delibera del 09.2.2000 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio;
5) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'appellante di pretendere ed ottenere dall'appellata la restituzione della suddetta somma di € 168.025,52, oppure diverso importo di giustizia;
6) per effetto dell'esito della CTU contabile e della riforma della sentenza gravata come verrà disposta da codesta Corte d'Appello, in merito alle domande di cui sopra, ORDINARE la compensazione totale oppure parziale dei rispettivi debiti e/o crediti, come sopra accertati, dichiarando che nulla è dovuto dalle parti in causa, l'una dall'altra, con riferimento alla controversia in oggetto, oppure quantificando i necessari conguagli, fatto salvo in ogni caso per il diritto per l'odierno appellante di proporre e coltivare la domanda riconvenzionale di cui infra;
7) CONDANNARE al pagamento in favore dell'odierno appellante di CP_1 quella somma che risulterà allo stesso dovuta in conseguenza delle decisioni pronunciate nel presente giudizio dalla Corte d'Appello adita, in merito alle domande che precedono oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
“Respingere in ogni caso le domande di controparte “.
► IN VIA RICONVENZIONALE: in base a quanto verrà accertato dalla CTU contabile (avente natura “PERCIPIENTE”): 1) ACCERTARE E DICHIARARE che la defunta correntista, per il rimborso dell'apertura di credito per cui è causa, dietro richiesta degli Istituti di pag. 3/23 Credito sopracitati, ha versato agli stessi interessi con tassi usurari, per l'importo di € 168.025,52 o diversa somma che verrà determinata dal suddetto elaborato peritale e per l'effetto DISPORRE l'applicazione dell'art. 1815 II comma C.C., e comunque dichiarare l'ineIGibilità dei suddetti interessi per violazione dell'art. 1375 C.C. e dell'art. 2 della Costituzione Italiana, in quanto usurari;
2) CONDANNARE, pertanto, l'appellata a restituire all'odierno appellante, quale erede legittimo della defunta correntista , la somma di Persona_1
€ 154.423,95 (differenza tra l'importo complessivo versato € 980.363,43 e il capitale erogato per l'apertura di credito pari ad € 825.939,48), oppure diversa somma di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, per l'effetto ORDINANDO la cancellazione dell'ipoteca iscritta su immobili di proprietà dei ER DA , a garanzia dell'apertura di credito per cui è causa;
3) ACCERTARE E DICHIARARE che, per l'effetto della sanzione ex art. 1815 II comma C.C., nessuna somma è dovuta dall'appellante ad , CP_1 essendo stato rimborsato l'importo finanziato in linea capitale per € 825.939,48; RESPINGERE conseguentemente la domanda avversaria di condanna al pagamento di € 768.697,96 o diversa somma oltre interessi, per i motivi sopra esposti nel presente atto;
ORDINANDO la cancellazione dell'ipoteca iscritta su immobili di proprietà dei ER DA , a garanzia dell'apertura di credito per cui è causa. Spese di lite rifuse di entrambi i gradi del giudizio e, limitatamente al giudizio d'appello, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averle anticipate ex art. 93 cpc.
► IN VIA ISTRUTTORIA: AMMETTERE CTU contabile, avente “NATURA PERCIPIENTE” al fine di: A) ACCERTARE che la defunta correntista, per rimborsare il finanziamento de quo, ha versato per capitale ed interessi la somma di euro 980.363,43, oppure diversa somma all'esito delle operazioni peritali;
B) DETERMINARE l'esatto ammontare dell'eventuale credito preteso da
, riguardante il rimborso dell'apertura di credito in oggetto;
CP_1
C) DETERMINARE l'esatto ammontare degli interessi prescritti a favore dell'appellante, ai sensi dell'art.2948n.4 CC;
D) ACCERTARE E CONFERMARE che la defunta correntista, per il rimborso dell'apertura di credito in oggetto, ha versato alle “ indicate in atti Pt_3 la somma di € 168.025,52 oppure diverso importo che risulterà dalle operazioni peritali, con illegittima applicazione dell'anatocismo nella capitalizzazione degli interessi, nonché violazione dell'art. 1283 C.C. e della Delibera CICR del 09.2.2000; E) ACCERTARE che la defunta correntista per il rimborso dell'apertura di credito oggetto di causa, ha versato ai citati istituti di credito interessi con tasso usurario per € 168.025,52 oppure quantificare l'importo pagato ed il tasso di interesse illegittimo;
F) COMPIERE ogni e più opportuna indagine utile e necessaria per l'evasione di quesiti peritali di cui infra.
pag. 4/23 Con ogni riserva. Si chiede AMMETTERSI PROVA PER TESTI sui capitoli di prova dedotti in primo grado, con i testi ivi indicati (seconda memoria istruttoria 26/10/2022
– terza memoria istruttoria 14/11/2022).
per parte appellata:
quale procuratrice speciale di come CP_2 Controparte_1 sopra rappresentata e difesa, insiste nella propria comparsa di costituzione e risposta e in tutte le domande, eccezioni e conclusioni ivi svolte da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trasposte. Prende atto del provvedimento della Corte d'Appello adita con cui è stata respinta la domanda di sospensiva ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante sul presupposto che «la lettura della sentenza non evidenzia errori macroscopici che consentano di formulare una prognosi di manifesta fondatezza dell'impugnazione» e che «non ricorre neppure il requisito del periculum in mora, atteso che le crescenti difficoltà economiche e il rischio di subire l'opposizione dei propri creditori personali in caso di rinuncia all'eredità, allegati dalla parte appellante, altro non sono che il portato degli effetti ex lege dell'esecutività dell'impugnato provvedimento», e pertanto precisa le conclusioni e in particolare chiede che l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, VOGLIA
1) preliminarmente, in rito, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per manifesta infondatezza;
2) nel merito, ritenere e dichiarare infondato l'appello per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettarlo;
3) con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La controversia attiene alla domanda di pagamento del credito dedotto da nei confronti di quale erede di Controparte_1 Parte_1
, per la somma di € 748.697,96 quale saldo passivo del Persona_1 conto corrente n. 1505-50, e sulla domanda riconvenzionale di ripetizione indebito proposta dalla parte allora convenuta.
I. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.1, sul Parte_4 presupposto di essere cessionaria del credito originariamente vantato da nei confronti della IG.ra , Controparte_5 Persona_1 deceduta in data 04.12.2018, in forza di un contratto di cessione del credito ex art. 58 TUB conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Monza il IG.
chiedendo la declaratoria della sua qualità di erede della IG.ra Parte_1
e la condanna del medesimo al pagamento dell'importo Persona_1 complessivo di € 768.697,96, oltre interessi, quale saldo debitore del rapporto di apertura del conto corrente con garanzia ipotecaria del
12.07.2000 attivato dalla de cuius.
La società ricorrente esponeva:
- che (istituto bancario incorporante del Controparte_5 [...]
) aveva ceduto alla società un credito in origine CP_4 CP_1
Per_ vantato dal nei confronti della IG.ra ; Controparte_4
- che tale credito derivava dal contratto di conto corrente n. 1505-503 con apertura di credito stipulato in data 12.07.2000, garantito da iscrizione ipotecaria su immobili di proprietà dei IGnori Parte_5 [...]
ed Parte_6 Parte_6 Parte_7
- che il credito in questione ammontava ad € 768.697,96, oltre agli interessi al tasso contrattuale dal 27.04.2018 al saldo;
- di aver proceduto, in qualità di cessionaria del credito, ad incardinare il procedimento nei confronti del IG. unico erede legittimo della IG.ra Pt_1
Per_
(originaria ed unica titolare dell'obbligazione assunta con il predetto contratto).
Si costituiva in giudizio il IG. , il quale contestava le domande Parte_1 attoree, rilevando, in particolare, che, ai fini della quantificazione del credito vantato dall'istituto di credito, non era stata considerata la movimentazione avvenuta sull'altro conto corrente acceso presso il medesimo istituto di
2 di seguito, brevius, . CP_1 credito dalla de cuius, contraddistinto dal n. 93002-765, utilizzato ai fini del rimborso dell'apertura di credito e sul quale erano stati addebitati ulteriori interessi, che dunque assumevano il carattere di usurari e anatocistici. Il resistente concludeva per il rigetto delle domande della parte avversa e, in via riconvenzionale, per la condanna alla restituzione delle somme versate in eccesso sul c/c n. 93002-76, affermando di vantare nei confronti della società ricorrente un credito pari ad € 168.025,52.
, con le proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., contestava CP_1 le eccezioni avversarie, sostenendo che:
- le movimentazioni relative al secondo rapporto di conto corrente (76) non erano riconducibili al rapporto oggetto di causa (50);
- in ogni caso, la stessa era priva di legittimazione passiva rispetto a domande riconvenzionali relative a rapporti non oggetto di cessione (essendo la medesima cessionaria del credito derivante dal 50).
Convertito il rito semplificato in ordinario, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1788/2024 pubblicata il 20.06.2024, ha accolto le domande attoree ed ha rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto, decidendo come segue:
“1. in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che Parte_1
è erede d i e, conseguentemente, debitore nei confronti di Persona_1 della somma di € 748. 697,96, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dal 27 aprile 2018 al saldo, e, per l'effetto, condanna a Parte_1 corrispondere a la somma di € 748,697,96 oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dal 27 aprile 2018 al saldo;
2. respinge per carenza di titolarità passiva in capo a Controparte_1 le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;
3. condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore Parte_1 dell'attrice in persona del legale rapp.te p.t. liquidate in € 14.598,00 per compenso professionale e in € 1 .763,79 per spese esenti, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.”
In particolare, il primo Giudice ha affermato:
- che ha dato prova della propria legittimazione attiva, dando CP_1 atto: i) che in data 04.06.2018, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, aveva ceduto alla stessa CP_5 Controparte_5 un portafoglio di crediti aventi caratteristiche omogenee, tra i quali CP_6 era ricompreso anche il credito oggetto del giudizio;
ii) di aver dato notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB;
- che risulta documentalmente provata la legittimazione passiva del Per_ convenuto, nella sua qualità di unico erede della IG.ra , stante: i) la rinuncia all'eredità da parte dell'altra erede legittima IG.ra e del Per_2 figlio di quest'ultima come da certificato di successione (cfr. docc. CP_7
9 e 11); ii) l'accordo transattivo sottoscritto da e il IG. nel CP_1 CP_8 quale quest'ultimo si qualifica espressamente come “erede della IGnora
[...]
” (cfr. doc. 10); iii) l'esecuzione delle pratiche di volturazione Per_1 catastale7 da parte dello stesso IG. come risultante dai documenti Pt_1 prodotti (cfr. doc. 8);
- ha dato prova del credito relativo al conto 50 producendo il CP_1 contratto di apertura di conto corrente (cfr. doc. 1), l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della Banca ex art. 50 TUB (cfr. doc. 3), nonché tutti gli estratti del conto corrente (dall'apertura dello stesso avvenuta il 12.07.2000 sino al passaggio a sofferenza) completi dei documenti di sintesi, dei conti scalari e delle comunicazioni ai sensi dell'art. 118 TUB (cfr. doc. 4); - fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di titolarità passiva di in relazione alle pretese del IG. inerenti al conto CP_1 Pt_1
76. Invero, ha considerato pacifico che: i) tra Controparte_5
(cedente) ed (cessionaria) era intercorsa una cessione di crediti “in CP_1 blocco” ex L. 130/1990; ii) il rapporto negoziale del conto 76, in relazione al quale il convenuto ha svolto le sue contestazioni, intercorreva esclusivamente tra la de cuius e la Banca cedente. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la cessionaria fosse priva di titolarità passiva rispetto CP_1 alla pretesa azionata in via riconvenzionale dal convenuto, essendo l'attrice estranea alle vicende negoziali originariamente intercorse tra la Banca Per_ cedente e la IG.ra , e dovendosi reputare indubitabile che il rapporto relativo al conto 76 non fosse oggetto della cessione intervenuta tra
[...]
e . Controparte_5 CP_1
Il primo giudice ha accolto la domanda attorea, ritenendo che CP_1 avesse dato la prova della sussistenza del credito derivante dallo scoperto di conto corrente con garanzia ipotecaria n. 50, pari ad € 748.697,96, a seguito dell'espunzione dell'effetto anatocistico per l'importo - non specificamente contestato dal convenuto - di € 767,94, e della propria titolarità attiva in forza dell'intervenuta cessione;
ha reputato dovuti, altresì, gli interessi, al tasso legale, dalla data della messa in mora (27.04.2018) al saldo effettivo.
***
II. L'appello
Avverso la sentenza ha interposto appello il IG. , il quale ha Parte_1 affidato il proprio gravame ad otto motivi, così rubricati e riassunti:
“1) IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER OMESSA
PRONUNCIA SU TUTTA LA DOMANDA - MANCATO ASSOLVIMENTO
DELL'ONERE PROBATORIO DA PARTE DELL'APPELLATA RIGUARDANTE LA
RICONDUCIBILITA' DEL CREDITO CONTROVERSO A QUELLI INDIVIDUABILI
NEL BLOCCO OGGETTO DI CESSIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.”
pag. 9/23 Con il motivo in esame l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., atteso che il primo Giudice ha ritenuto provata la cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB sulla base dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, omettendo di motivare sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'odierno appellante. Invero, la Suprema Corte ha di recente stabilito il principio secondo cui la pubblicazione sulla G.U. rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova della stessa, che deve essere fornita dall'attrice con diversi e adeguati elementi (cita in proposito Cass. n. 17944/2023 e n. 3405/2024). In tale ipotesi, la legittimazione ad agire della cessionaria potrà essere riconosciuta solo qualora il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata nella G.U. Diversamente, qualora, come nel caso de quo, tali indicazioni non dovessero risultare sufficientemente specifiche, la prova dell' inclusione del credito ceduto nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario. Tuttavia, nella fattispecie in esame la prova de qua non sarebbe stata fornita da né tramite CP_1
l'avviso pubblicato sulla G.U., né aliunde, in quanto, dagli altri documenti prodotti da controparte non sarebbe possibile accertare che il credito controverso relativo al conto 50 sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, sussiste carenza di legittimazione ad agire ex art. 81 c.p.c. in capo ad . CP_1
“2) DAL C/C NEL RIMBORSO DELL'APERTURA CP_9 P.IVA_2
DI CREDITO OGGETTO DI CAUSA – UNICITA' DEL RAPPORTO NEGOZIALE”
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata, laddove il Parte_1 primo giudice ha respinto le domande riconvenzionali, proposte dal IG. Pt_1 in primo grado, accogliendo esclusivamente una motivazione relativa all'asserito difetto di titolarità passiva eccepito da in relazione al CP_1 conto 76 senza esaminare il merito delle contestazioni. Il giudice di prime pag. 10/23 cure avrebbe accolto la suddetta eccezione preliminare di sulla CP_1 scorta della considerazione secondo cui la pretesa azionata dall'appellante era fondata su un rapporto contrattuale diverso ed autonomo rispetto a quello dell'intervenuta cessione del credito a valere sul conto 50, dato che, in tesi, anche il conto 76 è stato utilizzato per il rimborso dell'apertura di credito in parola e che dovrebbe considerarsi oggetto dell'intervenuta cessione.
“3) IMPUGNAZIONE DEI PRIMI DUE CAPI DELLA SENTENZA GRAVATA IN
MERITO ALLA DECISIONE DI ACCOGLIERE L'ECCEZIONE AVVERSARIA
RIGUARDANTE LA PRETESA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
ECCEPITA DALLA PARTE APPELLATA (QUALIFICATA DAL PRIMO GIUDICE
COME DIFETTO DI TITOLARITA' PASSIVA)”
E
“4) IMPUGNAZIONE DEL PRIMO E SECONDO CAPO DELLA SENTENZA
GRAVATA PER MANCATA AMMISSIONE DI UNA CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO CONTABILE CON NATURA PERCIPIENTE E FONTE OGGETTIVA DI
PROVA”
Il terzo e quarto motivo sono volti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha accolto l'eccezione di di carenza di CP_1 legittimazione passiva della stessa in relazione al conto 76, non ritenendo necessario l'espletamento della chiesta CTU contabile che sarebbe invece indispensabile per la corretta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, in relazione a entrambi i conti correnti. Ed infatti, qualora per accertare l'entità dell'eventuale credito vantato dall'appellata ci si limitasse a considerare soltanto il conto ipotecario 50, senza verificare la movimentazione del conto 76, l'ammontare dell'eventuale debito a carico del IG. risulterebbe errato, come appunto avvenuto nella sentenza di Pt_1 primo grado, dato che nel relativo calcolo non risulterebbero conteggiati tutti i versamenti effettuati dal debitore sul conto 76 riconosciuti anche da
, che potranno essere confermati dall'analisi della verifica dei CP_1
pag. 11/23 relativi estratti conto prodotti in atti sub. doc. 2, nonché dalle risultanze di una CTU contabile.
“5) DELLA NULLITA' RIGUARDANTE LA PRETESA RINUNCIA AD OGNI
CONTESTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI N. 1505-
50 – N. 93002-76 IMPUTATA ALLA CORRENTISTA ” Persona_1
Con il motivo in esame la parte appellante richiama l'eccezione proposta in primo grado sulla nullità e/o inefficacia della presunta rinuncia alle contestazioni sui conti 50 e 76 da parte della de cuius, nonché la risoluzione della transazione del 18.05.2012.
“6) LA PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI PRETESI DA (art. 2948 n. CP_1
4 CC)”
Con tale motivo l'appellante ripropone l'eccezione di parziale intervenuta prescrizione degli interessi richiesti da , con applicazione del CP_1 termine quinquennale ex art. 2949, n. 4, c.c., e la conseguente domanda di ripetizione dell'indebito.
“7) ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI SUL
CONTO CORRENTE N. 93002-76”
Con il motivo in parola censura la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui è stata omessa ogni considerazione in ordine all'eccepita illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi sul conto 76 determinando un illecito aumento dell'eventuale credito vantato da
. CP_1
“8) APPLICAZIONE DI INTERESSI CON TASSI USURARI NEL RIMBORSO
DELL'APERTURA DI CREDITO IN OGGETTO, CON RIFERIMENTO AL CONTO
CORRENTE N. 93002-76”
Si censura ancora la sentenza impugnata, nella parte si omette di considerare l'applicazione di interessi usurari, avvenuta sul conto 76 che ha causato un illecito aumento del presunto credito preteso da . CP_1
Si è costituita , contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_1 eccepito e ritenendo:
pag. 12/23 - inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.: l'appellata chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello, atteso che: i) lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
ii) le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado si manifestano come del tutto condivisibili e rispettose degli orientamenti maggioritari della giurisprudenza di legittimità;
iii) gli stessi motivi di appello non sono suscettibili di addivenire ad una qualsivoglia reformatio del provvedimento impugnato, perché si risolvono in una mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, puntualmente confutate dalla difesa dell'appellata e correttamente respinte dal Tribunale;
iv) la maggior parte delle contestazioni avversarie attengono al rapporto di c/c n. 76 rispetto al quale l'appellata non ha alcuna legittimazione passiva;
- infondato il primo motivo di appello: non sussiste nel caso di specie alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto il primo Giudice si è pronunciato anche sull'eccezione in esame, ritenendo ed affermando expressis verbis la legittimazione attiva di
. Appare evidente, pertanto, che il Giudice di primo grado ha ritenuto CP_1 sufficiente la documentazione prodotta in giudizio ai fini di ritenere dimostrata l'intervenuta cessione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia violazione;
- infondato il secondo motivo di appello: i conti correnti nn. 50 e 76 non sono stati aperti dalla correntista al medesimo scopo e non costituiscono un Per_ unico rapporto. Invero: i) il c/c n. 76 è stato aperto dalla IG.ra al fine di farne il proprio conto personale, dove confluivano gli importi delle pensioni
(sua e del marito), ulteriori importi versati tramite assegno e venivano pagate le bollette;
ii) il c/c n. 1505-50 è conto corrente ipotecario aperto dalla correntista contestualmente alla sottoscrizione del contratto di apertura di credito ipotecaria oggetto di causa. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal IG. i due conti correnti non erano destinati all'unico Pt_1 scopo del finanziamento concesso dalla CP_3
pag. 13/23 - infondati il terzo e il quarto motivo di appello: il IG. dovrà prima Pt_1 assolvere all'onere probatorio per dimostrare l'unicità dei rapporti di conto corrente, onere che non potrà essere soddisfatto dalla mera indicazione di alcune movimentazioni del c/c n. 93002-76 da cui non si ricava minimamente la riconducibilità al rapporto di c/c n. 1505-50. In assenza di ciò, la chiesta CTU non potrà che avere valore meramente esplorativo, risultando, pertanto, inammissibile;
- infondato il quinto motivo di appello;
- infondato il sesto motivo di appello: la norma invocata dalla difesa dell'appellante non opera in relazione alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione sia istantanea, che differita o ripartita, quale è il debito che sorge dall'obbligo di restituzione delle somme finanziate, in cui, per l'appunto, è ravvisabile un unico rapporto obbligatorio, nascente dal medesimo prestito, in virtù di un unico contratto di apertura di credito. Nel caso di specie dovrà, pertanto, applicarsi la prescrizione decennale, il cui termine decorre dalla chiusura del conto contestato, momento in cui le somme diventano eIGibili da parte della CP_3
- infondato il settimo motivo di appello: l'appellata ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al c/c n. 93002-76, non oggetto di cessione. In ogni caso, sostiene che l'eccezione di controparte risulta sfornita di prova, stante la mancata produzione del relativo contratto, precludendo la possibilità di verificare la sussistenza delle condizioni ex art. 120 TUB.
- infondato e inammissibile l'ottavo motivo di appello: l'appellata ribadisce le precedenti considerazioni sul proprio difetto di legittimazione passiva.
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A seguito della prima udienza la corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, e la causa è passata in decisione ex art. 351bis c.p.c. all'udienza del 7 maggio 2025, sulle pag. 14/23 conclusioni delle parti e alla luce delle note conclusive depositate medio tempore.
L'appello è infondato.
Anzitutto va rilevato che non è stato proposto alcun motivo di appello riguardo alla statuizione del primo giudice circa la qualità di erede della IG.
assunta dal IG. , il quale del resto conferma i Persona_1 Parte_1 presupposti della successione anche nell'atto di appello. Deve pertanto affermarsi che la relativa statuizione emessa dal Tribunale è passata in giudicato.
In via ancora preliminare la Corte rileva che deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. prevista da tale norma, la quale deve essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione. Si ritiene, infatti, in un'ipotesi, come quella di specie, in cui la
Corte dispone per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., l'eccezione debba intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass. 14696/2016).
Il primo motivo d'appello.
L'appellante considera errata la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto provata la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili nel blocco oggetto di cessione, questione che sarebbe, a suo dire, rilevabile d'ufficio.
In proposito la corte ritiene che non sia fuori luogo rammentare la distinzione tra legittimazione processuale e legittimazione sostanziale: la prima va valutata alla stregua della mera prospettazione astratta di parte, vale a dire intrinsecamente rispetto alle allegazioni contenute nello scritto introduttivo del processo, ed è rilevabile d'ufficio; l'altra, invece, costituisce una questione di merito che attiene alla materia oggetto di prova e soggiace alle preclusioni assertive ed istruttorie, oltre che al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
pag. 15/23 Il collegio condivide i principi enunciati da gran tempo dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso avverso la sentenza impugnata, ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimazione passiva dei convenuti, che nella domanda attorea essi fossero indicati quali autori di illeciti anticoncorrenziali rientranti nella previsione della disciplina dettata dalla legge n. 287 del 1990, la quale regola le azioni di nullità e di risarcimento dei danni nascenti dall'illecito anticoncorrenziale, attenendo invece al merito la questione se gli stessi convenuti fossero in concreto esonerati dall'applicazione della normativa antitrust per avere agito nell'ambito di una delle ipotesi di esenzione disciplinate dalla legge)” (Cass. n.
355/2008; v. nello stesso senso Cass. n. 11321/2007).
In altri termini, le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore nel chiamare in giudizio il convenuto afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo;
conseguentemente, se l'attore afferma di essere creditore del convenuto è avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano legittimazione attiva e passiva (intese come legittimazione processuale).
pag. 16/23 Di contro, costituisce questione di merito la questione relativa all'effettiva qualità di debitore e creditore nel rapporto controverso, che costituisce oggetto di prova.
Risponde dunque al vero che la parte creditrice deve dare dimostrazione del proprio diritto, come sostiene l'appellante. In questo senso si sono pronunciati i giudici di legittimità in ipotesi analoga a quella in esame, ove hanno in senso condivisibile statuito che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta8” (Cass. n. 24798/2020; v. anche Cass. n. 19260/1004 tra le altre).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il IG. non ha formulato alcuna Pt_1 eccezione al riguardo nel momento in cui si è costituito nel giudizio semplificato di primo grado (poi convertito in rito ordinario di cognizione), posto che nella memoria di costituzione nel procedimento, introdotto nelle forme del processo sommario di cognizione ex art. 702bis e ss. c.p.c. allora vigente, egli si è limitato a illustrare contestazioni relativamente all'avvenuta estinzione del credito in ragione della sostenuta unicità del rapporto che legherebbe i due conti correnti n. 50 e n. 76, così incorrendo in una preclusione assertiva che implica non contestazione della cessione del credito ex art. 115 c.p.c. Neppure ha revocato la non contestazione nel corso del prosieguo della trattazione - convertita in rito ordinario dopo la prima udienza, ed entro i termini per le preclusioni assertive – ed ha sollevato solo in comparsa conclusionale l'eccezione secondo cui il credito di cui al conto
50 non sarebbe compreso nella cessione in blocco affermata da . CP_1 Va infatti rammentato, al riguardo, che l'art. 702bis, quarto comma, c.p.c. così disponeva: “Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”.
Nel senso dell'operatività della preclusione assertiva dopo la trattazione ex art. 183 c.p.c., si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha spiegato che “La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183
c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione” (Cass. n. 24415/2021; v. anche Cass. n. 31402/2019).
Si veda, con precipuo riguardo al rito ordinario, anche Cass. n. 31402 del
2019, che così si è espressa: “La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti
pag. 18/23 introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva”.
L'inclusione del credito di cui al conto 50 nel perimetro della cessione in blocco va dunque considerata pacifica per decadenza della parte dalla Pt_1 possibilità di revoca della non contestazione, avendo sollevato l'eccezione solo in comparsa conclusionale. Ciò posto diviene evidentemente superfluo l'esame dell'opposizione alla produzione documentale effettuata con gli scritti finali in primo grado.
Il secondo, terzo, quarto motivo d'appello.
I motivi secondo, terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. L'appellante ha sostenuto che il conto n. 76 fosse inscindibilmente congiunto a quello n. 50, sicché si dovrebbero computare, a deconto del credito dedotto da , anche alcuni accrediti confluiti sul CP_1 conto 76, che a suo dire andrebbero imputati al debito che maturava sul conto 50.
Si tratterebbe dei seguenti accrediti (sul conto 76):
- 27 novembre 2008 euro 29.401,38
- 30 giugno 2010 euro 11.725,91
- 6 dicembre 2010 euro 108.000,00
- 13 gennaio 2011 euro 60.000,00
- 15 febbraio 2011 euro 112.000,00.
In proposito deve rilevarsi che non ricorre la prova dell'intima connessione tra i due conti sostenuta dalla parte anzitutto perché il contratto di Pt_1
pag. 19/23 apertura del conto corrente n. 50 non contiene alcun riferimento al conto n.
76.
È ben vero che la stessa ha ammesso che alcuni pagamenti del CP_1 debito sono avvenuti tramite un primo accredito sul conto 76: per ciascuno di quelli riconosciuti dall'appellata, tuttavia, risulta il correlato giroconto sul conto corrente 50. I diversi versamenti sul conto 76 sopra indicati non possono invece essere ricondotti all'altro rapporto. Non ricorre alcuna evidenza che le somme versate sul conto 76 indicate dall'appellante
(successive e diverse da quelle ammesse dalla parte avversa) attengano al debito maturato sull'altro conto 50, e la correlazione si risolve in una mera deduzione della parte priva di riscontro. Si noti infatti che: Pt_1
- la parte non ha prodotto il contratto relativo al conto 76, come Pt_1 rettamente evidenziato nella sentenza appellata, dal quale si potrebbe desumere la finalità dell'accensione di quel conto;
- la causale delle annotazioni non contiene riferimenti al debito relativo all'apertura di credito del conto 50, se non per le appostazioni di giroconto già computate dalla creditrice;
- anche il conto 76 sembra essere stato accompagnato da affidamenti non specificati, come si desume da svariate poste ivi annotate;
gli accrediti provenienti da ER, ivi confluiti, ben potrebbero essere attinenti alla restituzione di finanziamento accordate sul conto 76, ovvero al ripristino di provvista.
I capitoli di prova orale articolati dalla parte concernono circostanze Pt_1 irrilevanti o solo genericamente delineate, e dunque appaiono inammissibili.
Neppure va ammessa la consulenza tecnica, stante la non riconducibilità dei due conti a un unico rapporto, dato che l'indagine avrebbe per oggetto il computo delle poste del conto 76 a valere sul conto 50.
Da ciò deriva che le appostazioni sul conto 76 non possono essere collegate al rapporto di cui al conto 50, sicché il primo non può essere ricondotto pag. 20/23 nell'alveo della cessione del secondo (si noti, del resto, che il conto 76 era stato chiuso nel 2012 e che la cessione del credito è avvenuta nel 2018).
Dovendosi affermare l'esistenza di due rapporti separati, risulta corretta la statuizione del giudice di prime cure, secondo cui non è CP_1 legittimata passiva rispetto alle contestazioni mosse da Parte_1 relativamente al conto 76, dal computo delle quali deriverebbe, a suo dire,
l'applicazione di interessi usurari e dell'anatocismo. In ogni caso, è altrettanto condivisibile il rilievo contenuto in sentenza circa la carenza di legittimazione sostanziale passiva della cessionaria rispetto alla domanda riconvenzionale del convenuto, che poggia sugli indebiti risultanti -a suo dire- dalle annotazioni sul conto 76, poiché questa è estranea alle vicende Per_ negoziali originariamente intercorse tra la Banca e la IG. relativamente, appunto, al conto 76. Al riguardo, il primo giudice ha fatto buon governo dei condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che anche la corte condivide, secondo cui “I crediti oggetto delle operazioni di
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente) (Cass. n. 21843/2019; conf. Cass. n. 13735/2022; v. anche
Cass. n. 18424/2024).
Il quinto e settimo e ottavo motivo d'appello.
I residui motivi d'appello sono assorbiti da quanto detto, non essendo più Per_ rilevante stabilire la dichiarazione della IG. del 2012 sia qualificabile pag. 21/23 come rinuncia ad ogni contestazione su entrambi i conti. Non occorre neppure esaminare le questioni della lamentata applicazione di interessi anatocistici e usurari, dato che la parte ha ricollegato tali eccezioni al Pt_1 computo degli eventi riguardanti il conto 76.
Il sesto motivo d'appello.
La parte ha eccepito la prescrizione del diritto di credito relativo agli Pt_1 interessi sia con riguardo al conto 50 che al conto 76. L'indagine, per quanto detto, va compiuta solo con riferimento al conto 50. Ebbene al riguardo sembra dover trovare applicazione l'art. 1823 cc che fissa il principio dell'indisponibilità dei singoli crediti fino a quando il conto non è chiuso
(principi tratti da Cass. 13586/2024). La prescrizione non può decorrere sulle poste a credito della banca che sono ineIGibili in corso di rapporto.
Anche detto motivo è pertanto inaccoglibile.
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Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va respinto perché infondato.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in
€ 748.697,96) all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_1
RAPPRESENTATA DALLO Controparte_1 Controparte_2
pag. 22/23 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1788/2024, ogni CP_2 altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del grado d'appello, che liquida in € 19.000,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di conIGlio del 7 maggio 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 23/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. era stato preceduto dal tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo.
pag. 5/23 3 d'ora in avanti solo conto 50. 4 doc. 1 fascicolo di primo grado.
pag. 6/23 5 d'ora in avanti conto 76
pag. 7/23 6 Con il quale la creditrice rinunciava ad azionare il d.i. ottenuto nei confronti della già Per_ defunta IG.ra , fermo il diritto di agire per il recupero del suo credito nei confronti degli eredi della de cuius, mentre l'erede si impegnava a non proporre opposizione all'ingiunzione. 7 Secondo la consolidata giurisprudenza, tale comportamento è IGnificativo della volontà di accettare l'eredità ed integra di conseguenza un'ipotesi di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476, comma 2 c.c.
pag. 8/23 8 enfasi aggiunta pag. 17/23