Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1926/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel. e est.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1926 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valeria Gaudenzia Elia, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
- RICORRENTE –
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE – contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 23/12/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Castelvetrano in data 26/7/2005 e che dalla loro unione Controparte_1
sono nati i figli (a Castelvetrano il 2/8/2006) e (a Persona_1 Persona_2
Castelvetrano il 17/2/2009), conveniva in giudizio il coniuge chiedendo di pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Castelvetrano al n° 85 Parte II Serie A anno 2005, alle seguenti condizioni: “confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo
Castelvetrano, nella via Selinunte n. 35; la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli secondo incontri che CP_1
dovranno, però, essere concordati preventivamente nel rispetto effettivo degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e, quindi, dalle ore 18.00 in poi, e non secondo scelte arbitrarie del padre. Durante il periodo delle festività natalizie i figli alterneranno Natale con un genitore e Capodanno con l'altro, così le restanti festività saranno concordate di volta in volta e saranno alternate. La casa coniugale della resistente rimane assegnata esclusiva alla sig.ra e alla stessa competerà, in via esclusiva, il pagamento di tutte Pt_1
le utenze. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma di euro 400,00 al CP_1 Pt_1
mese per il mantenimento dei figli e Paolo, da pagare a mezzo bonifico bancario Per_1 alle coordinate bancarie della resistente, entro giorno 5 di ogni mese ed € 150,00 ogni mese
a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat come per legge;
mentre saranno divise al 50% fra i due coniugi le spese straordinarie documentate relative ad entrambi i figli, come stabilito dal protocollo e nel patto genitoriale firmato dal ricorrente. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
1.2) All'udienza del 19/3/2025, la ricorrente ha insistito nel ricorso chiedendo la pronuncia in ordine allo status, quindi, il Giudice, dichiarata la contumacia del ritualmente CP_1
citato e non comparso, ai sensi dell'art. 473bis.22 quarto comma c.p.c. ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione in ordine allo status, riservando all'esito ogni determinazione in ordine alle istanze istruttorie.
2) Motivi della decisione
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Marsala nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 8/11/2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dalla mancata costituzione del resistente che non ha reso possibile esperie il tentativo di conciliazione. Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con sentenza n. 153/2024 pubbl. il 21/2/2024, in ordine alla quale è ritualmente attestato il passaggio in giudicato.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalla parte.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M
Il Tribunale, udito il procuratore della ricorrente, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 c.p.c.;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Castelvetrano in data 26/7/2005, da , nata a [...] il Parte_1
09.06.1966, e , nato il a Palermo il 8/1/1974, trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Castelvetrano al n°85 Parte II Serie A anno 2005;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza.
4) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, il 3 aprile 2025.
Il Presidente f.f.
Francesco Paolo Pizzo