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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 666/2024 R.G.C. trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 04.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), ai Portici San Bernardino _1
n. 2, presso e nello studio dell'avv. Arturo Lely, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Lorenzo Sabatini, giusta procura allegata in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Domenico de Nardis, appartenente all'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato nella sede Comunale, sita in L'Aquila (AQ), alla Via San Bernardino n. 4, il tutto in virtù di procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 49/2024 del Tribunale di
L'Aquila, pubblicata il 12.01.2024 – Arricchimento senza causa.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'ecc.ma adita Corte, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, quindi, a totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc, qui gravata, rigettare la domanda proposta dal , e per l'effetto, disporre Controparte_1
l'annullamento e/o la disapplicazione, sia del provvedimento nota prot. n. 0080867 del
04/08/2017 - notificato al ricorrente solo in data 24.08.2017 - Comune dell'Aquila Settore
Ricostruzione Privata e Servizio Rilascio Buoni Contributo e di tutti gli atti antecedenti, connessi e consequenziali, sia del provvedimento nota prot. n. 0019650 del 21/02/2018 – notificato al ricorrente in data 01.03.2018 – Comune dell'Aquila Settore Ricostruzione
Privata, Servizio Liquidazione Contributi per la Ricostruzione Privata e di tutti gli atti antecedenti, connessi e consequenziali. Con vittoria di spese e compensi tutti di causa.”
Per il : Controparte_1
“Il Comune dell'Aquila conclude per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto. Trattandosi di impugnazione inammissibile e manifestamente infondata, il giudizio potrebbe essere definito con le forme dell'art. 348 bis e dell'art. 350 c.p. Con vittoria di spese
e competenze del grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali 15% e degli oneri riflessi nella misura del 23,80% in sostituzione di IVA 22% e CPA 4% (Cass. SS.UU., ord.
N. 3592 del 6 febbraio 2023 – Corte d'Appello dell'Aquila, sentenza n. 101/2022)”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, resa all'esito del procedimento di primo grado n. 2347/2018
–promosso, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dal contro il sig. Controparte_1 _1
(onde ottenere la restituzione, in via principale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 3 del D.L. n. 39/2009 e dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 ed, in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di Euro 238.580,93 (oltre interessi sino al soddisfo), da quest'ultimo percepita a titolo di contributo per la riparazione post sisma, ai sensi del D.L. 39/2009, conv. in L. 78/2009.) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la parte resistente– il Tribunale di L'Aquila così provvedeva: “- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore del _1
, della somma di euro 238,580,93, oltre interessi legali ex art. 1284 Controparte_1
c.c., da computarsi ai sensi del comma I, in relazione al periodo dalla percezione del contributo al deposito del ricorso, e ai sensi del comma IV del medesimo articolo, relativamente al periodo dalla presentazione della domanda all'effettivo soddisfo - condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del _1 P_
, che liquida nella somma di euro 389,50 per esborsi ed euro 5.634,50 per
[...] compensi, oltre accessori di legge se dovuti.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che l'ente ricorrente, a sostegno della propria domanda, aveva dedotto: - che in data 10.02.2011, con istanza prot. n. AQ-BCE 11954, il sig. (de cuius dell'odierno appellante), in qualità di comproprietario Controparte_2 dell'unità immobiliare sita in località Filetto, alla Via Paganica n. 5, aveva presentato una richiesta di contributo ex D.L. n. 39/2009, conv. in Legge n. 78/2009, per la riparazione del suo immobile, danneggiato dal noto sisma del 06.04.2009; - che, all'esito della relativa fase istruttoria, con provvedimento prot. n. 400123, del 13.06.2013, la domanda era stata ammessa in favore del sig. erede di per un importo pari ad _1 Controparte_2
Euro 266.665,97; che, a seguito dei controlli effettuati, l'ente ricorrente aveva approvato, in favore del un quadro economico finale pari ad Euro 238.580,93; - che, tuttavia, a _1 seguito di un'indagine azionata dalla Procura di , era stato accertato che il defunto P_
al fine di ottenere il predetto contributo, aveva reso false dichiarazioni in Controparte_2 relazione all'immobile per il quale aveva presentato la richiesta di contributo, in quanto lo stesso, contrariamente a quanto previsto dalla normativa richiamata, non costituiva l'abitazione principale del richiedente, essendo disabitato già da molti anni prima dell'evento sismico;
- che, preso atto di ciò, il aveva disposto l'annullamento del contributo e, P_
con nota del 21.02.2018, aveva diffidato il sig. alla restituzione della somma _1
percepita, pari ad Euro 238.580,93 e, non ricevendo riscontro aveva adito il Tribunale di
L'Aquila.
Il Tribunale dava, ancora, atto che si era costituito il sig. eccependo in via _1 preliminare, la nullità del ricorso per incertezza del soggetto destinatario dell'atto, la sussistenza di una causa di litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., in ragione di una precedente decisione del TAR Abruzzo, che aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, nel giudizio di impugnazione scaturito dalla revoca del contributo erogatogli, invocando la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c.
o ex 337 c.p.c., in attesa della riassunzione del procedimento dinanzi al giudice ordinario, ed il passaggio dal rito sommario al rito ordinario di cognizione ex art.702 ter, terzo comma,
c.p.c. e, nel merito, denunciando l'assenza di prova in ordine ai presupposti legittimanti la revoca del contributo.
1.2. Ciò detto il Tribunale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, dapprima, richiamando il contenuto della precedente ordinanza, resa in data 22.03.2019, rigettava le eccezioni preliminari di parte resistente e, successivamente, affrontava il merito della questione, ritenendo fondata la domanda dell'ente ricorrente sui seguenti rilievi: - secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'azione di indebito oggettivo opera il normale principio dell'onere della prova, per cui grava sull'attore l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi;
- nel caso di specie, il P_
aveva assunto di aver concesso ed erogato alla parte resistente un contributo per i lavori di ristrutturazione degli immobili lesionati dall'evento sismico del 06.04.2009; - secondo la relativa normativa, tra i requisiti per ottenere il contributo in parola era necessario dimostrare che l'immobile danneggiato, al momento del sisma, fosse adibito ad abitazione principale del ricorrente;
- l'ente ricorrente aveva dedotto che il contributo concesso in favore del sig. era stato erogato sulla base di dichiarazioni false, in quanto, dalle indagini effettuate _1 dalla Procura di L'Aquila –per il tramite della Guardia di Finanza– era emerso che l'unità immobiliare per la quale era stato richiesto il contributo, al momento del terremoto, non era la sua abitazione principale;
- la parte resistente, dal canto suo, non aveva contestato specificamente i rilievi del né aveva smentito le indagini della Guardia di Finanza;
P_
- pertanto, doveva farsi applicazione del principio di non contestazione e, dunque, i fatti dedotti dall'ente ricorrente, a sostegno del proprio credito, dovevano ritenersi sottratti dal thema probandum.
2. Con atto di citazione notificato in data 10.07.2024, il sig. ha proposto _1
appello avverso tale ordinanza, chiedendone la riforma sulla scorta di un unico motivo di gravame, con cui ha denunciato l'errata ricostruzione dei fatti e la violazione di legge rilevante ai fini della decisione impugnata (in particolare, parte appellante ha censurato il capo della sentenza nel quale è stato statuito che esso ricorrente non ha specificamente contestato le allegazioni della controparte. Secondo la prospettazione di parte appellante tale statuizione sarebbe illegittima alla luce del fatto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, egli non si sarebbe limitato a riportare il contenuto del ricorso amministrativo per motivi aggiunti, ma avrebbe anche formulato l'eccezione attenente alla nullità ex tunc del provvedimento di revoca del contributo, per violazione di legge. Sostiene, al riguardo, che il provvedimento di annullamento in autotutela del contributo sarebbe nullo, in quanto emesso oltre il termine ragionevole previsto dall'art. 21 nonies della Legge n.
241/1990 che consentirebbe l'annullamento in autotutela entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi. Ritiene che, nella specie, tale termine non sarebbe stato rispettato essendo il provvedimento di revoca datato 04.08.2017, a fronte di quello di concessione del 13.06.2016.).
3. Nell'ambito del procedimento d'appello si è costituito l'ente appellato chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile per essere stato proposto oltre i termini di cui all'art. 702 quarter c.p.c..
4. All'esito della prima udienza del giorno 17.12.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione presentata da parte appellante, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 04.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale.
Come detto anche l'udienza del 04.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Il presente giudizio è stato introdotto in primo grado con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 18.09.2018, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n.
149 del 2022, e si è svolto secondo le norme del giudizio sommario di cognizione, abrogate dal decreto legislativo sopra citato e sostituite dal procedimento semplificato.
5.2. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 149 del 2022, le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti alla data sopra indicata si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
5.3. Nella specie, trova, pertanto, applicazione la norma dettata dall'art. 702 quater c.p.c., che stabiliva che l'ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione produceva gli effetti del giudicato se non era appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
5.4. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata è stata pubblicata in data 12 gennaio 2024 ed è stata comunicata alle parti dalla Cancelleria in pari data.
Il termine di trenta giorni fissato dall'art. 702 quater c.p.c. è, pertanto, scaduto lunedì 12 febbraio 2024, con conseguente tardività dell'appello proposto dal sig. con atto di _1
citazione notificato alla controparte il 10 luglio 2024.
5.6. Questo Collegio ha già avuto occasione (sent. n. 1335/2024) di precisare che non contrasta con tale interpretazione la previsione dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 149 del
2022, che stabilisce che le nuove norme dettate in materia di impugnazione si applicano agli appelli proposti successivamente al 28 febbraio 2023.
5.7. Sul punto occorre ribadire che il giudizio sommario di cognizione costituiva un istituto connotato da caratteri di specialità sia in primo grado sia in appello ed era disciplinato in modo unitario dal legislatore, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, con attribuzione al giudice del potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputava rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, e di ammettere in appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., i nuovi mezzi di prova che ritenesse indispensabili ai fini del decidere
(Cass. n. 14315 del 2024).
5.8. Ove l'art. 702 quater c.p.c. fosse ritenuto inapplicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 avverso le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. all'esito di un giudizio svolto secondo il rito sommario di cognizione, verrebbero compresse le facoltà difensive delle parti, che trovano nella possibilità di proporre nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti in appello un bilanciamento rispetto alla sommarietà ed alla semplificazione dell'istruttoria svolta in primo grado (nel senso dell'applicabilità dell'art. 702 quater c.p.c. alle impugnazioni proposte dopo il 28.02.2023 avverso le ordinanze pronunciate in primo grado ai sensi dell'art. 703 ter c.p.c. si sono espresse Corte d'appello di Bari, con sentenza del 21/2/2024 nella causa R.G. 801/2023;
Corte d'appello di Genova, con sentenza in data 5/3/2024 nella causa R.G. 704/2023; Corte
d'appello di Milano, con sentenza in data 14/2/2024, nella causa 1717/2023; Corte d'appello di Milano con sentenza in data 29/2/2024, nella causa 2688/2023).
6. La declaratoria di inammissibilità dell'appello impedisce ogni altro approfondimento rispetto al caso in esame.
7. Tenuto conto della novità della materia appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
8. Va, infine, dato atto che, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA l'appello inammissibile;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 20.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 666/2024 R.G.C. trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 04.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), ai Portici San Bernardino _1
n. 2, presso e nello studio dell'avv. Arturo Lely, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Lorenzo Sabatini, giusta procura allegata in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Domenico de Nardis, appartenente all'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato nella sede Comunale, sita in L'Aquila (AQ), alla Via San Bernardino n. 4, il tutto in virtù di procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 49/2024 del Tribunale di
L'Aquila, pubblicata il 12.01.2024 – Arricchimento senza causa.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'ecc.ma adita Corte, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, quindi, a totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc, qui gravata, rigettare la domanda proposta dal , e per l'effetto, disporre Controparte_1
l'annullamento e/o la disapplicazione, sia del provvedimento nota prot. n. 0080867 del
04/08/2017 - notificato al ricorrente solo in data 24.08.2017 - Comune dell'Aquila Settore
Ricostruzione Privata e Servizio Rilascio Buoni Contributo e di tutti gli atti antecedenti, connessi e consequenziali, sia del provvedimento nota prot. n. 0019650 del 21/02/2018 – notificato al ricorrente in data 01.03.2018 – Comune dell'Aquila Settore Ricostruzione
Privata, Servizio Liquidazione Contributi per la Ricostruzione Privata e di tutti gli atti antecedenti, connessi e consequenziali. Con vittoria di spese e compensi tutti di causa.”
Per il : Controparte_1
“Il Comune dell'Aquila conclude per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto. Trattandosi di impugnazione inammissibile e manifestamente infondata, il giudizio potrebbe essere definito con le forme dell'art. 348 bis e dell'art. 350 c.p. Con vittoria di spese
e competenze del grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali 15% e degli oneri riflessi nella misura del 23,80% in sostituzione di IVA 22% e CPA 4% (Cass. SS.UU., ord.
N. 3592 del 6 febbraio 2023 – Corte d'Appello dell'Aquila, sentenza n. 101/2022)”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, resa all'esito del procedimento di primo grado n. 2347/2018
–promosso, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dal contro il sig. Controparte_1 _1
(onde ottenere la restituzione, in via principale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 3 del D.L. n. 39/2009 e dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 ed, in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di Euro 238.580,93 (oltre interessi sino al soddisfo), da quest'ultimo percepita a titolo di contributo per la riparazione post sisma, ai sensi del D.L. 39/2009, conv. in L. 78/2009.) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la parte resistente– il Tribunale di L'Aquila così provvedeva: “- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore del _1
, della somma di euro 238,580,93, oltre interessi legali ex art. 1284 Controparte_1
c.c., da computarsi ai sensi del comma I, in relazione al periodo dalla percezione del contributo al deposito del ricorso, e ai sensi del comma IV del medesimo articolo, relativamente al periodo dalla presentazione della domanda all'effettivo soddisfo - condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del _1 P_
, che liquida nella somma di euro 389,50 per esborsi ed euro 5.634,50 per
[...] compensi, oltre accessori di legge se dovuti.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che l'ente ricorrente, a sostegno della propria domanda, aveva dedotto: - che in data 10.02.2011, con istanza prot. n. AQ-BCE 11954, il sig. (de cuius dell'odierno appellante), in qualità di comproprietario Controparte_2 dell'unità immobiliare sita in località Filetto, alla Via Paganica n. 5, aveva presentato una richiesta di contributo ex D.L. n. 39/2009, conv. in Legge n. 78/2009, per la riparazione del suo immobile, danneggiato dal noto sisma del 06.04.2009; - che, all'esito della relativa fase istruttoria, con provvedimento prot. n. 400123, del 13.06.2013, la domanda era stata ammessa in favore del sig. erede di per un importo pari ad _1 Controparte_2
Euro 266.665,97; che, a seguito dei controlli effettuati, l'ente ricorrente aveva approvato, in favore del un quadro economico finale pari ad Euro 238.580,93; - che, tuttavia, a _1 seguito di un'indagine azionata dalla Procura di , era stato accertato che il defunto P_
al fine di ottenere il predetto contributo, aveva reso false dichiarazioni in Controparte_2 relazione all'immobile per il quale aveva presentato la richiesta di contributo, in quanto lo stesso, contrariamente a quanto previsto dalla normativa richiamata, non costituiva l'abitazione principale del richiedente, essendo disabitato già da molti anni prima dell'evento sismico;
- che, preso atto di ciò, il aveva disposto l'annullamento del contributo e, P_
con nota del 21.02.2018, aveva diffidato il sig. alla restituzione della somma _1
percepita, pari ad Euro 238.580,93 e, non ricevendo riscontro aveva adito il Tribunale di
L'Aquila.
Il Tribunale dava, ancora, atto che si era costituito il sig. eccependo in via _1 preliminare, la nullità del ricorso per incertezza del soggetto destinatario dell'atto, la sussistenza di una causa di litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., in ragione di una precedente decisione del TAR Abruzzo, che aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, nel giudizio di impugnazione scaturito dalla revoca del contributo erogatogli, invocando la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c.
o ex 337 c.p.c., in attesa della riassunzione del procedimento dinanzi al giudice ordinario, ed il passaggio dal rito sommario al rito ordinario di cognizione ex art.702 ter, terzo comma,
c.p.c. e, nel merito, denunciando l'assenza di prova in ordine ai presupposti legittimanti la revoca del contributo.
1.2. Ciò detto il Tribunale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, dapprima, richiamando il contenuto della precedente ordinanza, resa in data 22.03.2019, rigettava le eccezioni preliminari di parte resistente e, successivamente, affrontava il merito della questione, ritenendo fondata la domanda dell'ente ricorrente sui seguenti rilievi: - secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'azione di indebito oggettivo opera il normale principio dell'onere della prova, per cui grava sull'attore l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi;
- nel caso di specie, il P_
aveva assunto di aver concesso ed erogato alla parte resistente un contributo per i lavori di ristrutturazione degli immobili lesionati dall'evento sismico del 06.04.2009; - secondo la relativa normativa, tra i requisiti per ottenere il contributo in parola era necessario dimostrare che l'immobile danneggiato, al momento del sisma, fosse adibito ad abitazione principale del ricorrente;
- l'ente ricorrente aveva dedotto che il contributo concesso in favore del sig. era stato erogato sulla base di dichiarazioni false, in quanto, dalle indagini effettuate _1 dalla Procura di L'Aquila –per il tramite della Guardia di Finanza– era emerso che l'unità immobiliare per la quale era stato richiesto il contributo, al momento del terremoto, non era la sua abitazione principale;
- la parte resistente, dal canto suo, non aveva contestato specificamente i rilievi del né aveva smentito le indagini della Guardia di Finanza;
P_
- pertanto, doveva farsi applicazione del principio di non contestazione e, dunque, i fatti dedotti dall'ente ricorrente, a sostegno del proprio credito, dovevano ritenersi sottratti dal thema probandum.
2. Con atto di citazione notificato in data 10.07.2024, il sig. ha proposto _1
appello avverso tale ordinanza, chiedendone la riforma sulla scorta di un unico motivo di gravame, con cui ha denunciato l'errata ricostruzione dei fatti e la violazione di legge rilevante ai fini della decisione impugnata (in particolare, parte appellante ha censurato il capo della sentenza nel quale è stato statuito che esso ricorrente non ha specificamente contestato le allegazioni della controparte. Secondo la prospettazione di parte appellante tale statuizione sarebbe illegittima alla luce del fatto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, egli non si sarebbe limitato a riportare il contenuto del ricorso amministrativo per motivi aggiunti, ma avrebbe anche formulato l'eccezione attenente alla nullità ex tunc del provvedimento di revoca del contributo, per violazione di legge. Sostiene, al riguardo, che il provvedimento di annullamento in autotutela del contributo sarebbe nullo, in quanto emesso oltre il termine ragionevole previsto dall'art. 21 nonies della Legge n.
241/1990 che consentirebbe l'annullamento in autotutela entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi. Ritiene che, nella specie, tale termine non sarebbe stato rispettato essendo il provvedimento di revoca datato 04.08.2017, a fronte di quello di concessione del 13.06.2016.).
3. Nell'ambito del procedimento d'appello si è costituito l'ente appellato chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile per essere stato proposto oltre i termini di cui all'art. 702 quarter c.p.c..
4. All'esito della prima udienza del giorno 17.12.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione presentata da parte appellante, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 04.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale.
Come detto anche l'udienza del 04.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Il presente giudizio è stato introdotto in primo grado con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 18.09.2018, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n.
149 del 2022, e si è svolto secondo le norme del giudizio sommario di cognizione, abrogate dal decreto legislativo sopra citato e sostituite dal procedimento semplificato.
5.2. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 149 del 2022, le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti alla data sopra indicata si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
5.3. Nella specie, trova, pertanto, applicazione la norma dettata dall'art. 702 quater c.p.c., che stabiliva che l'ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione produceva gli effetti del giudicato se non era appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
5.4. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata è stata pubblicata in data 12 gennaio 2024 ed è stata comunicata alle parti dalla Cancelleria in pari data.
Il termine di trenta giorni fissato dall'art. 702 quater c.p.c. è, pertanto, scaduto lunedì 12 febbraio 2024, con conseguente tardività dell'appello proposto dal sig. con atto di _1
citazione notificato alla controparte il 10 luglio 2024.
5.6. Questo Collegio ha già avuto occasione (sent. n. 1335/2024) di precisare che non contrasta con tale interpretazione la previsione dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 149 del
2022, che stabilisce che le nuove norme dettate in materia di impugnazione si applicano agli appelli proposti successivamente al 28 febbraio 2023.
5.7. Sul punto occorre ribadire che il giudizio sommario di cognizione costituiva un istituto connotato da caratteri di specialità sia in primo grado sia in appello ed era disciplinato in modo unitario dal legislatore, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, con attribuzione al giudice del potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputava rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, e di ammettere in appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., i nuovi mezzi di prova che ritenesse indispensabili ai fini del decidere
(Cass. n. 14315 del 2024).
5.8. Ove l'art. 702 quater c.p.c. fosse ritenuto inapplicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 avverso le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. all'esito di un giudizio svolto secondo il rito sommario di cognizione, verrebbero compresse le facoltà difensive delle parti, che trovano nella possibilità di proporre nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti in appello un bilanciamento rispetto alla sommarietà ed alla semplificazione dell'istruttoria svolta in primo grado (nel senso dell'applicabilità dell'art. 702 quater c.p.c. alle impugnazioni proposte dopo il 28.02.2023 avverso le ordinanze pronunciate in primo grado ai sensi dell'art. 703 ter c.p.c. si sono espresse Corte d'appello di Bari, con sentenza del 21/2/2024 nella causa R.G. 801/2023;
Corte d'appello di Genova, con sentenza in data 5/3/2024 nella causa R.G. 704/2023; Corte
d'appello di Milano, con sentenza in data 14/2/2024, nella causa 1717/2023; Corte d'appello di Milano con sentenza in data 29/2/2024, nella causa 2688/2023).
6. La declaratoria di inammissibilità dell'appello impedisce ogni altro approfondimento rispetto al caso in esame.
7. Tenuto conto della novità della materia appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
8. Va, infine, dato atto che, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA l'appello inammissibile;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 20.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)