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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
96 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 96 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in DU ( in data 18.6.2015, Persona_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di CERANESI - GE tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. nata nelle FILIPPINE in data 08/08/1980, - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BORRE' LORENZO e dall' avv.
REGIS SILVIO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 15/01/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi
1 dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione stipulata con convenzione di negoziazione assistita, approvata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 24.6.2023;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in DU ( in Persona_1
data 18.6.2015, tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CERANESI - GE - anno
2016, atto n. 30, parte 2 serie C, Ufficio 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
15/01/2025, che integralmente si riportano:
2 A) gli ex coniugi provvederanno personalmente al proprio mantenimento senza contributo da parte dell'altro/a;
B) il figlio è affidato ad entrambi i coniugi e Persona_2
trascorrerà i giorni da lunedì al venerdì con il padre , nella casa di CP_1
questi in Cesenatico, Via Montaletto, 42, mentre il sabato e la domenica vivrà con la madre presso l'abitazione di Cesenatico Corso G. Garibaldi 24; il minore trascorrerà i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni, mentre per le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
C) il sig. verserà alla NO , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento del figlio, per i giorni in cui questi è con lei, la somma di €
400,00 (quattrocento) mensili, da rivalutarsi come per legge, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie;
D) i coniugi prestano reciprocamente consenso per il rilascio del passaporto.
Spese compensate, come da accordo.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CERANESI - GE per quanto di competenza.
Forlì, 30/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 96 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in DU ( in data 18.6.2015, Persona_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di CERANESI - GE tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. nata nelle FILIPPINE in data 08/08/1980, - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BORRE' LORENZO e dall' avv.
REGIS SILVIO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 15/01/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi
1 dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione stipulata con convenzione di negoziazione assistita, approvata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 24.6.2023;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in DU ( in Persona_1
data 18.6.2015, tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CERANESI - GE - anno
2016, atto n. 30, parte 2 serie C, Ufficio 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
15/01/2025, che integralmente si riportano:
2 A) gli ex coniugi provvederanno personalmente al proprio mantenimento senza contributo da parte dell'altro/a;
B) il figlio è affidato ad entrambi i coniugi e Persona_2
trascorrerà i giorni da lunedì al venerdì con il padre , nella casa di CP_1
questi in Cesenatico, Via Montaletto, 42, mentre il sabato e la domenica vivrà con la madre presso l'abitazione di Cesenatico Corso G. Garibaldi 24; il minore trascorrerà i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni, mentre per le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
C) il sig. verserà alla NO , a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento del figlio, per i giorni in cui questi è con lei, la somma di €
400,00 (quattrocento) mensili, da rivalutarsi come per legge, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie;
D) i coniugi prestano reciprocamente consenso per il rilascio del passaporto.
Spese compensate, come da accordo.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CERANESI - GE per quanto di competenza.
Forlì, 30/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)