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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 907/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.907 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa con atto di citazione da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'Avv Paolo Patelmo giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
e quali eredi di (C.F.: Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
) CodiceFiscale_2
APPELLATE rappresentate e difese dall'avv. Francesco TEDESCHI giusta mandati su fogli separati ed allegati alla comparsa di costituzione in grado di appello
E CONTRO
(C.F.: ) CP_3 CodiceFiscale_3
APPELLATO
(C.F.: ) CP_4 CodiceFiscale_4
APPELLATO (C.F.: ) Controparte_5 CodiceFiscale_5
APPELLATA
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Crivellaro e Bruno Schievano giusta procura speciale rilasciata il 07/09/2021 congiunta alla comparsa di costituzione in appello
E
CONTRO
:
(C.F. ) CP_6 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ) CP_7 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ) CP_8 CodiceFiscale_8
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ), CP_9 C.F._9
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ) CP_10 C.F._10
APPELLATO CONTUMACE
E CONTRO
(C.F.: ) Controparte_11 CodiceFiscale_11
APPELLATA CONTUMACE
e
(C.F.: ) Controparte_12 CodiceFiscale_12
APPELLATO CONTUMACE
e
CP_13
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo n. 74/2021 pubblicata in data 14.1.2021
Conclusioni di parte appellante : Parte_1
In riforma della sentenza appellata n. 30/2021 pubbl. il 14/01/2021 RG n. 3371/2015,
pag. 2/18 Repert. n. 74/2021 del 14/01/2021 del Tribunale di Rovigo. Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
In riforma della sentenza di primo grado, per le ragioni articolate in narrativa, e avuto riguardo alle istanze istruttorie ed agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, accogliere la domanda originaria, quanto all'accertamento dalla falsità del testamento impugnato, in ogni suo capo, e con ogni relativa conseguenza di legge, anche quanto all'indegnità e all'apertura della successione legittima.
• In particolare, accertata e dichiarata l'apocrifia del testamento per cui è causa, ovvero accertato e dichiarato che il testamento olografo datato 13 Novembre 1992, attribuito ad
, e pubblicato il 13 Luglio 1995 rep. n. 51659, dal Notaro Parte_2 Per_2
di Padova è apocrifo, accertato altresì che la formazione del testamento apocrifo di cui sopra è da attribuirsi alla persona del IGnor , che ne ha fatto Persona_3 scientemente uso;
accertato che quest'ultimo era marito della IGnora Parte_2
, conseguentemente dichiararsi il IGnore indegno a succedere, ai
[...] Persona_3 sensi dell'articolo 463 c.c., comma primo, n. 6, nella successione della coniuge
[...]
con ogni conseguenza di legge. Parte_2
Dichiararsi altresì che, in assenza di un valido testamento, si dà luogo alla successione legittima procedendosi allo scioglimento della comunione ereditaria, creatasi a seguito del decesso della
IGnora Parte_2
• Con integrale refusione di diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio,oltre il rimborso forfettario per spese generali e gli accessori fiscali e previdenziali di legge e con condanna alla restituzione all'appellante di quanto nelle more dovesse essere corrisposto in esecuzione della sentenza riformata.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
pag. 3/18 -riconvocare il consulente tecnico ed autorizzare lo stesso ad estendere il proprio accertamento peritale anche ai documenti prodotti da parte appellante con nota di deposito di data 8 giugno 2023 e segnatamente i documenti 4, 6,8 affinché il c.t.u. possa estendere l'esame grafologico anche alle scritture ascrivibili a , benché Persona_3
genericamente contestate da controparte, in quanto dette scritture provengono da uffici pubblici, sono contenute nella matrice di un assegno relativo al conto corrente bancario appartenuto a (vedasi le annotazioni contenute nell' agendina sulla Persona_3
quale è riportato il nome di quale intestatario della stessa -doc. 4- ,così Persona_3
come le annotazioni a margine della fotografia che ritrae il e la coniuge Per_3 [...]
8). Parte_3
-Insiste in ogni caso, per l'assunzione di prova testimoniale per testi, chiedendo al nominativo di seguito indicato se sia vero che:
1. Appreso il contenuto della pronuncia della sentenza del Tribunale di Rovigo che ha rigettato la domanda d'accertamento della falsità del testamento della IG.ra
[...]
Lei, per la prima volta, ha dichiarato all'odierna appellante d'avere assistito Parte_2
alla scrittura del testamento che Le si rammostra (documento 2 allegato alla citazione introduttiva);
2. Il testamento a firma ”, pubblicato dal Notaio (raccolta Parte_2 Per_2
11180, rep. N. 51659, 13/7/1995), che Le si rammostra (si mostri al teste il documento n. 2 allegato, alla citazione introduttiva del primo grado) è stato scritto (in ogni sua parte), datato e firmato dal IG. . Persona_3
3. Avvalendosi di vari documenti olografi della moglie, e falsificando, grazie agli stessi, la grafia della consorte, il IG. ha confezionato, e fatto pubblicare dal Persona_3
Notaio il testamento da lui fabbricato dopo la morte della defunta. Per_2
4. In Sua presenza, nel 1995, dopo la morte della IG.ra , il IG. Parte_2
scrisse (falsificando allograficamente la grafia della moglie morta), e Persona_3
firmò (con il nome della moglie), il testamento che Le si rammostra (si rammostri al testo i documenti 1 e 2 del fascicolo di prime cure dell'appellante) S'indica a teste il
IG. di Montagnana. Testimone_1
Conclusioni di parte appellata e quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
: Persona_1
pag. 4/18 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in accoglimento delle argomentazioni ed eccezioni formulate nei propri scritti difensivi così provvedere.
A) Preliminarmente accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in virtù delle ragioni esposte in narrativa alla comparsa di costituzione ed emettere i provvedimenti consequenziali, con la Persona_1
conferma della sentenza di primo grado.
B) Nel merito, dichiarare l'appello inammissibile ed infondato e rigettarlo con tutte le conseguenze di legge, confermando integralmente la sentenza di primo grado emessa.
C) In via subordinata, previo accoglimento delle osservazioni alla CTU, accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione di accertamento di apocrifia del testamento di e dell'azione di indegnità del sig. a succedere alla Parte_2 Persona_3 moglie per i motivi esposti negli atti in primo grado che si esibiscono e per l'effetto rigettare l'appello.
D) In ogni caso, rigettare la domanda di accertamento di apocrifia del testamento di
[...]
dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice per i Parte_2 motivi esposti negli atti in primo grado che si esibiscono e rigettare l'appello diretto ad ottenere pronuncia di indegnità a succedere di , così come formulata Persona_3 nell'atto introduttivo, perchè inammissibili ed infondate in fatto e diritto.
E) In via ancora più subordinata accogliere l'eccezione di usucapione e rigettare l'appello per essersi maturata l'usucapione in favore della convenuta Persona_1
e per l'effetto in favore delle sue eredi, nonchè di tutti gli odierni convenuti dei beni ereditati dal sig. e dagli odierni convenuti che hanno diritto di veder Persona_3
sommato il possesso giuridico dei beni di cui al presente giudizio dal decesso del sig.
ad oggi e per l'effetto rigettare l'appello. Persona_3
F) Dichiarare l'improcedibilità dell'appello per mancata costituzione nei 10 gg. dalla rinotifica dell'appello agli altri convenuti, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
G) In ordine alla richiesta di prova, dichiararne la inammissibilità/decadenza per tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi e nel presente atto anche per la maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie.
Si chiede ammettersi la prova orale ritualmente e tempestivamente articolata nel giudizio di primo grado e ribadita nel corso del presente giudizio di appello, diretta pag. 5/18 all'accertamento della reale volontà della defunta.
H) Con vittoria di spese e competenze come per legge.
Conclusioni di parti appellate , e Controparte_5 CP_14
: CP_15
“nel merito: rigettarsi l'appello proposto avverso la sentenza n. 30/2021 del Tribunale di
Rovigo perché infondato in fatto e in diritto;
in via istruttoria:
- si oppone alla richiesta di parte appellante di riconvocazione del CTU affinchè prenda in esame i documenti prodotti con la nota del 08/06/2023;
- si oppone alla richiesta di prova per testi avanzata dall'appellante;
- qualora ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione delle prove per testi formulate dai convenuti , e nelle proprie memorie ex CP_3 CP_4 Controparte_5
art. 183/6 n. 2 e n. 3, con i testi ivi indicati.
Spese e competenze di causa interamente rifuse. Sentenza esecutiva ex lege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, , Controparte_16 CP_17 CP_15 CP_4 CP_9 CP_5
, , , per sentir
[...] Persona_1 CP_6 CP_7 CP_10
accertare:
1. la falsità del testamento datato 13 Novembre 1992 attribuito alla sorella Parte_2
e pubblicato il 13 Luglio 1995 rep. n. 51659 Notaio di Padova
[...] Persona_4
con conseguente nullità dello stesso;
2. l'indegnità a succedere ex art. 463 c.c. del coniuge della sorella Parte_2
, per essere l'autore del testamento falso;
Persona_3
3. conseguentemente darsi luogo alla successione legittima procedendosi allo scioglimento della comunione ereditaria, creatasi a seguito del decesso della IGnora
. Parte_2
Esponeva che:
- il 17 giugno 1995 decedeva in Padova sua sorella coniugata e Parte_2
priva di discendenti diretti;
pag. 6/18 - con testamento olografo attribuito alla medesima, recante la data del 13.11.1992, pubblicato per atto del notaio repertorio n. 51659 raccolta n. 11180, la Persona_4
stessa nominava erede universale il marito;
Persona_3
- stante gli ottimi rapporti esistenti con il cognato , l'attrice continuava Persona_3
a risiedere nella originaria abitazione di famiglia accudendo alle necessità del Per_3 stesso fino alla morte di quest'ultimo avvenuta il 29 luglio 2011;
- in data 22.12.2011 veniva pubblicato il testamento olografo di , datato Persona_3
17.6.2011, con cui lo stesso disponeva dei propri beni lasciando in legato all' attrice l'immobile sito in Montagnana e la quota dei beni siti in Teolo e le restanti proprietà a
; Testimone_1
- il predetto testamento veniva impugnato dagli eredi di in quanto Persona_3
ritenuto apocrifo e il relativo procedimento pendeva davanti al tribunale di Padova (RG
1360/2012);
- in quel giudizio veniva espletata ctu, in cui veniva riconosciuto che il testamento redatto dal era apocrifo;
Persona_3
- l'attrice, ritenendosi estranea a tale attività illecita, faceva eseguire una perizia grafologica sul testamento di che ne accertava la falsità. Parte_2
Si costituivano in primo grado:
- che eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di Persona_1
accertamento della falsità del testamento oltre che il difetto di legittimazione dell'attrice e chiedeva, comunque, il rigetto nel merito della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
- , eccependo CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_16
preliminarmente la prescrizione decennale sia dell'azione finalizzata all'accertamento della asserita apocrifia del testamento de quo sia dell'azione tendente a far dichiarare l'indegnità a succedere di e chiedendo, nel merito, il rigetto della Persona_3
domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
Restavano contumaci , , , , CP_8 CP_9 CP_6 CP_7 CP_10
.
[...]
Si costituivano altresì, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio,
[...]
(fratello dell'attrice) e (quale erede del defunto CP_12 Controparte_11
pag. 7/18 , fratello dell'attrice), aderendo sostanzialmente alle conclusioni di Persona_5
parte attrice.
Con sentenza in data 14.1.2021 il Tribunale di Rovigo rigettava le domande dell'attrice per carenza di assolvimento dell'onere probatorio a suo carico in punto di apocrifia del testamento e indegnità a succedere del previa qualificazione della domanda di Per_3
accertamento della nullità della scheda testamentaria come azione rientrante nella previsione dell'art. 606 c.c. e, dunque, come domanda di accertamento negativo, il cui onere probatorio, sulla base del principio espresso dalle SU nella sentenza nr.12307 del
2015, gravava sull'attrice, che il Tribunale riteneva non assolto sulla sola base della consulenza grafologica di parte attestante l'apocrifia e considerando esplorativa la richiesta di CTU. Aggiungeva che, in ogni caso, non vi era alcun elemento volto a provare che autore della falsificazione fosse il coniuge . Persona_3
Non venivano esaminate le ulteriori domande in quanto la decisione veniva assunta sulla base del principio della ragione più liquida.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , contestando la ritenuta Parte_1 natura esplorativa della CTU, evidenziando come l'unico modo per la parte di allegare la falsità del documento era quello di predisporre una consulenza di parte essendo necessario un giudizio di natura tecnica e avendo anche prodotto in memoria istruttoria le scritture di comparazione, essendo l'unico mezzo per provare la non autenticità quello di un giudizio tecnico.
Chiedeva inoltre l'ammissione del teste che avrebbe assistito alla Testimone_1
materiale fabbricazione del testamento falso da parte di , allegando di Persona_3
essere venuta a conoscenza della circostanza solo successivamente la sentenza di primo grado.
Impugnava, inoltre, il capo della sentenza di rigetto della dichiarazione di indegnità e di condanna alle spese.
Si costituivano in grado di appello:
- resistendo al gravame. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Persona_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., si opponeva alla ctu e anche alla prova orale richiesta (chiedendo, in via subordinata, l'ammissione delle prove orali articolate nella propria memoria 183 co. 6 nr. 2 c.p.c.) e ribadiva le eccezioni di usucapione (sulla pag. 8/18 base dell'argomento per cui il possesso del de cuius deve aggiungersi a quello degli eredi per effetto dell'apocrifia, riconosciuta con sentenza di primo grado, del testamento del e di prescrizione. Per_3
In data 23.10.22 decedeva e, in prosecuzione, si costituivano in Persona_1
giudizio, le eredi e (figlie della de cuius), facendo Controparte_1 Controparte_2
proprie le conclusioni già rassegnate.
- , , ( è deceduto nelle CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_16
more del giudizio di primo grado), resistendo al gravame. Eccepivano la prescrizione di entrambe le azioni (di impugnazione testamento e di indegnità) perché proposte 20 anni dopo la pubblicazione del testamento e l'attrice-appellante, in quando sorella della de cuius, doveva saperne riconoscere la grafia.
Sono rimasti contumaci , , , CP_10 CP_6 CP_7 CP_17 [...]
, e (quest'ultimo CP_18 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 soggetto nei cui confronti è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, cfr. ordinanza 5.10.2021).
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 14.2.23, con ordinanza 18.5.23 la causa veniva rimessa in istruttoria disponendo CTU grafologica affidata alla dott.ssa
, che concludeva per la non riconducibilità a della Persona_6 Parte_2
grafia con cui sono stati redatti testo e sottoscrizione del testamento olografo e per l'impossibilità di attribuire la redazione a per assenza di idonee Persona_3
scritture di confronto.
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 16.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 15.4.25.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali, con rinuncia a nuovi termini avendone già fruito.
2. Preliminarmente sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. e di improcedibilità dell'appello ai sensi
pag. 9/18 dell'art. 348 c.p.c. per tardiva costituzione in giudizio formulate da CP_1
e .
[...] Controparte_2
Vanno esclusi i profili di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c.in quanto l'impugnazione consente di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata. E tanto basta per non dichiarare inammissibile l'appello posto che, secondo le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un “progetto alternativo di sentenza”, essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez.U.n. 27199 del 16/11/2017).
L'eccepita improcedibilità per mancata ricostituzione dell'appellante dopo il rinnovo della notifica a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio è priva di aggancio normativo, perché l'348 c.p.c. fa riferimento alla costituzione nei termini dopo l' introduzione dell'atto di appello e le cause di improcedibilità sono tassative.
3. L'appello va parzialmente accolto, con riferimento alla domanda di accertamento della nullità del testamento in quanto apocrifo.
3.1. I motivi I e III di appello volti a contestare l'omesso espletamento della CTU e le valutazioni espresse dal Tribunale in punto di falsità del testamento possono essere trattati congiuntamente, afferendo la richiesta di riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della nullità del testamento.
Preliminarmente va evidenziato come, proprio in attuazione dei principi espressi nella pronuncia n. 12307 del 15/06/2015 delle S.U. della Suprema Corte, l'attrice avesse dimesso la consulenza di parte della dott.ssa per dimostrare la falsità del Persona_7
testamento e richiesto espressamente ctu atta a verificare se la scheda testamentaria fosse stata o meno redatta da offrendo tempestivamente le scritture Parte_2
di comparazione.
Va ricordato che in tale campo la ctu, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili, se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d.
pag. 10/18 c.t.u. percipiente) e non già di valutazione di fatti già acclarati (c.d. c.t.u. deducente), assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione.
E' pur vero che anche nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, essendo necessario (ma anche sufficiente) che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti (Cass. sez. 3 n. 3717 del 08/02/2019; sez.3 n. 24620 del
26/11/2007).
Nel caso in esame non è revocabile in dubbio che l'attrice abbia assolto l'onus probandi a suo carico, avendo indicato, tramite la consulenza tecnica di parte, gli elementi distintivi della grafia che rendevano necessaria un'indagine volta a riscontrare l'autenticità della contestata scrittura privata.
Ed in linea generale la consulenza tecnica grafologica, cui viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione, cioè sul confronto della calligrafia di chi ha redatto il testamento con quella di altri scritti della persona da cui appare provenire, costituisce pur sempre un elemento decisivo, anche se non disgiunto dal restante compendio probatorio, per la formazione del libero convincimento del giudice ex art. 116, comma 1 cod. proc. civ.
Il CTU ha concluso nel senso che il testo e la sottoscrizione del testamento olografo a firma di redatto in data 13.11.1992, pubblicato dal notaio Parte_2 Per_4
in data 13.7.95, repertorio n. 51659, raccolta n. 11180, non sono riconducibili
[...]
alla de cuius (livello 4 della scala di espressione verbale dei giudizi, Parte_2
pag. 7), mentre non è stato possibile estendere l'accertamento alla data del testamento per mancanza di termini omologhi di confronto (livello 0 della scala di espressione verbale dei giudizi, pag. 7).
Deve, dunque, concludersi per la sicura falsità del testamento, in quanto la scala 4 di giudizi è quella che porta al maggior grado di certezza delle risultanze, che, nel caso di specie, forniscono un supporto estremamente forte all'ipotesi di eterografia.
La dott.ssa ha spiegato che la disponibilità, nelle scritture di comparazione, di Per_6
sole sottoscrizioni e non di testi né cifre, non ha inciso sulle valutazioni, in quanto non pag. 11/18 si sono riscontrate variazioni fra la firma e la locuzione omologa di cui alla seconda riga del testamento;
inoltre sono emersi elementi grafici ricorrenti nella costruzione delle singole soluzioni di segno (V. lettera “i”, “a”, ecc.), che hanno portato a ritenere il testo e la firma provenienti da un'unica mano scrivente. Non è stato, invece, possibile stabilire se anche le cifre della data siano state vergate dalla medesima mano che ha prodotto il testo e la sottoscrizione per l'assenza di termini omologhi di confronto
(pag.62 elaborato peritale).
Conclusioni confortate anche all'ispezione strumentale del documento in verifica, che, come evidenziato dal CTU, non ha evidenziato indici di artificiosità, quali per esempio la presenza di linee guida sottostanti alla traccia inchiostra, né anomalie della traccia grafica, come per esempio incertezze, tremori, uniformità e/o distorsioni della linea scrittoria.
“Il confronto della sottoscrizione e della locuzione omologa alla seconda riga del testo, con le scritture di provenienza nota, da un lato ha evidenziato elementi di analogia nel livello di complessità grafica, nello stile e nella personalizzazione dei profili letterali;
dall'altro ha posto in rilievo difformità di carattere strutturale e di particolarità di dettaglio nella costruzione delle singole soluzioni di segno.
Le difformità hanno riguardato elementi costanti nelle firme comparative, che in quanto tali acquisiscono maggiore peso identificatorio, poiché rientrano negli automatismi grafici della de cuius . Le difformità hanno interessato, altresì, particolari di Parte_2
micromotricità che sono meno evidenti per essere colti da un imitatore, oltre che più difficili da riprodurre mantenendo un andamento naturale.
Le similarità possono essere giustificate con una compatibilità di scrittura, sempre possibile anche fra soggetti differenti, oltre che tra soggetti – per esempio - legati da rapporti di parentela.
Le difformità, invece, per numero e qualità, sono idonee a supportare in modo decisivo
l'ipotesi dell'apocrifia per la sottoscrizione ed il testo, mentre per quanto attiene alla data, non è stato possibile espletare un confronto per l'assenza di termini omologhi
(scrittura in cifre) comparativi e quindi per la data non è possibile fornire alcuna risposta” (pag.63 elaborato peritale).
pag. 12/18 Le contestazioni delle appellate alle conclusioni della CTU sono assolutamente generiche e non offrono argomenti per confutarne gli.
In particolare, le convenute Delle Site lamentano che le risposte alle osservazioni fornite dal CTU non riescono a superare le osservazioni del consulente di parte: “si è addentrato in contestazioni dirette più a sostenere la posizione stabilita a priori, piuttosto che contestare con argomenti persuasivi le rigorose osservazioni della
C.T.P.”.
I convenuti sostengono che la scarsità del materiale esaminato e la sua CP_19
lontananza nel tempo, non consente di giungere a concludere con ragionevole certezza per l'apocrifia del testamento.
In realtà le osservazioni in punto di omessa comparazione di differenze e similitudini e inidoneità delle scritture di comparazione in quanto temporalmente non coeve (risalenti al 1990 rispetto ad un testamento redatto nel 1992) hanno trovato coerente risposta da parte del CTU e risultano smentiti dalla metodologia di analisi utilizzata dal CTU.
Infatti, il CTU ha proceduto dapprima all'analisi della scrittura nel testamento analizzando le caratteristiche di ogni lettera e nel complesso (da pagina 28 a pagina 41)
e ha poi proceduto all'analisi comparativa (da pagina 42 a pagina 61).
Il CTU ha sottolineato come il fatto che le ultime scritture comparative risalissero a due anni prima non costituisse un limite in quanto nell'arco di sedici anni (le prime scritture di comparazione risalgono al 1974) la scrittura della de cuius è rimasta omogenea e coerente con una variabilità grafica molto contenuta sicchè è inverosimile una modifica significativa in due anni.
Né, va aggiunto, gli appellati hanno introdotto elementi volti a supportare una diversa conclusione.
Sui rilievi più prettamente tecnici (analogie e differenze grafiche delle lettere, la direzionalità degli occhielli, aspetti caratteristici e difformità nelle modalità di vergatura delle lettere) il CTU ha offerto esauriente spiegazione tecnica, confutando le osservazioni del CTP e ponendo in risalto le caratteristiche divergenti (pagg.68-75) e le appellate non hanno offerto elementi tecnici volti a smentire o porre in dubbio tali spiegazioni.
pag. 13/18 Ne consegue che la sentenza va riformata in parte qua con dichiarazione di falsità del testamento, senza che possa ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione formulata dagli appellati, tenuto conto che l'azione di accertamento negativo, in quanto volta a far valere la nullità (rectius inesistenza) del testamento per falsità, non è soggetta ad alcun termine di prescrizione.
Né assume rilievo accertare la realtà volontà della defunta per poter dar luogo alla successione testamentaria, in quanto l'accertata apocrifa del testamento (nel testo e nella sottoscrizione) esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore (sul punto si veda
Cass. sez. 6 n.10065 del 28/05/2020).
3.2. I motivi II e III di appello, volti a contestare il rigetto della domanda di accertamento di indegnità a succedere, possono essere trattati congiuntamente.
Le conclusioni del CTU sul punto sono dirimenti: non è possibile determinare se il testamento sia stato o meno falsificato da per assenza di idonee Persona_3
scritture di confronto (livello 0 della scala di espressione verbale dei giudizi, pag. 7 ovvero la scala più bassa dei giudizi, nel senso che non è possibile accreditare una ipotesi piuttosto che quella alternativa).
Ha, infatti, spiegato il CTU che “per poter rispondere, quindi, a questa parte del quesito è necessario poter disporre di scritture comparative omogenee al testamento in verifica, ovvero di scritture provenienti da , che contengano parole e/o Persona_3
gruppi letterali omologhi a quelli contenuti nel testamento. Dato che le uniche scritture comparative disponibili sono sottoscrizioni, e considerato che nel testamento in verifica non è presente alcuna locuzione omologa (il testamento indica come beneficiario “mio marito”, senza specificare il nome-cognome), non è possibile rispondere alla seconda parte del quesito per assenza di idonee scritture di comparazione”.
Sul punto l'appellante ha introdotto due elementi:
- La richiesta di audizione di , soggetto che avrebbe assistito alla Testimone_1
redazione materiale del testamento falso da parte del circostanza di cui Per_3
l'attrice sarebbe asseritamente venuta a conoscenza solo in epoca successiva la sentenza di primo grado.
La richiesta istruttoria non può trovare accoglimento scontando un duplice profilo di inammissibilità.
pag. 14/18 Innanzitutto, l'appellante non ha adeguatamente dedotto – al di là della mera affermazione di principio – di aver appreso la circostanza solo in epoca successiva alla sentenza di primo grado a fronte del fatto che il testamento falso reca la data del
3.11.1992, che la de cuius era deceduta il 17 giugno 1995, che il presunto autore della falsità era deceduto il 29 luglio 2011 e che la causa di primo grado è stata instaurata nel
2015.
Per contro, le circostanze emerse depongono in senso contrario, considerati i rapporti tra l'appellante e (quest'ultimo, peraltro, collaboratore Parte_1 Testimone_1 per oltre vent'anni del dunque in stretti rapporti con la famiglia Per_3 Persona_8
) quali emergono dal fatto che i due erano pressochè gli unici beneficiari del
[...]
testamento del si erano recati insieme dal notaio per far pubblicare il Per_3
testamento di ed entrambi erano convenuti nel giudizio instaurato Parte_2
per la falsità del testamento di , sostenendo difese congiunte, sicchè è Persona_3
inverosimile che, a fronte della CTU che aveva accertato la falsità del testamento di
, non avesse rivelato alla la falsità anche del Persona_3 Tes_1 Parte_2
testamento della sorella, atteso l'interesse specifico e comune di cui erano portatori per essere i due gli unici eredi nominati nel testamento del poi rivelatosi falso. Per_3
In ogni caso, i capitoli di prova formulati sono eccessivamente generici in quanto non collocano in maniera sufficientemente specifica nel tempo e nello spazio la circostanza che intendono provare (dove e quando sarebbe avvenuta la redazione del testamento falso) rispetto ad un fatto che assume un ruolo assolutamente centrale rispetto all'azione di indegnità proposta.
- La possibilità di utilizzare quali scritture di comparazione i documenti 4, 6 e 8, già esclusa dalla Corte (cfr. ordinanza 28.6.2023) a fronte della contestazione dei convenuti appellati circa la rilevanza e l'appartenenza al . Per_3
Esclusione che va ribadita anche in questa sedew, in assenza di elementi che consentano di ricondurre il testo al e restando irrilevanti le scritture consistenti in mere Per_3
sottoscrizioni, di cui il CTU già disponeva, ma che ha ritenuto inidonee per una comparazione necessitando piuttosto per la valutazione di scritture omogenee al testo del testamento.
pag. 15/18
3.3. I motivi IV e V di appello hanno ad oggetto l'impugnazione della condanna alle spese sia nell'AN nella parte in cui ha applicato il principio della soccombenza sia nel quantum.
I motivi restano assorbiti dalla necessità di operare una rivalutazione del regime delle spese a fronte del parziale accoglimento dell'appello.
4. Le ulteriori domande ed eccezioni.
4.1. L'appellante ha chiesto, in via consequenziale alla pronuncia di falsità del testamento, la dichiarazione di apertura della successione legittima con scioglimento della comunione ereditaria creatasi a seguito del decesso di Parte_2
L'apertura della successione legittima (richiesta in via subordinata anche dalle stesse appellate) è conseguenza ex lege dell'assenza di una successione testamentaria, venuta meno per effetto della declaratoria di falsità del testamento, che non assume autonomia nella dinamica della presente decisione.
Sulla domanda di scioglimento della comunione, va osservato che essa è formulata genericamente, atteso che non sono nemmeno specificati i beni che formano oggetto della comunione, su cui non è stata formulata alcuna istanza istruttoria, sicché si profila inammissibile.
4.2. L'eccezione di usucapione.
Le convenute appellate hanno proposto eccezione di usucapione dei beni ereditari, che anche in tal caso sconta un difetto di specificità in mancanza di indicazione dei beni che, per effetto della declaratoria di falsità del testamento e devoluzione legittima, sarebbero, in ipotesi, attribuiti al loro dante causa e conseguentemente dalle convenute usucapiti.
L'eccezione si fonda sulla ritenuta continuità del possesso giuridico (non materiale) tra il de cuius e gli eredi, derivante dalla pronuncia di falsità del testamento del Per_3
di cui alla sentenza n. 583/2019 del Tribunale di Padova (confermata in appello Per_3
con sentenza Corte Appello di Venezia nr.1042/2021) con condanna della Parte_2
alla restituzione dei beni.
L'eccezione è infondata, perché dalle stesse prospettazioni degli appellati emerge che non vi è stato alcun possesso dei beni, che presuppone una relazione materiale con il bene, che, nel caso di specie, non vi è mai stata.
pag. 16/18 L'acquisto del diritto di proprietà su di un bene immobile per usucapione ventennale postula, infatti, il possesso del bene (inteso quale potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà: art. 1140 cod. civ.) da parte di un soggetto che non ne è proprietario congiuntamente alla circostanza che tale possesso sia, tra l'altro, continuo e non interrotto.
Nel caso di specie manca in capo agli appellati sia la relazione materiale con il bene sia la continuità del possesso, tenuto conto che il possesso dei beni è stato pacificamente in capo all'appellante (condannata, infatti, alla restituzione in virtù della sentenza n.
583/2019 ) benchè in virtù di un titolo solo successivamente rivelatosi nullo.
5. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del
13/03/2013).
Il criterio è quello dettato dalle SU 32061/2022 secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma
pag. 17/18 può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”.
Le spese vanno, dunque, integralmente compensate in entrambi i gradi di giudizio atteso l'accoglimento di solo parte delle domande dell'attrice/appellante e, per contro, il rigetto delle eccezioni sollevate dalle convenute.
Le spese di CTU vanno poste a carico di tutte le parti in parti uguali, atteso l'esito solo parzialmente favorevole all'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo n. 74/2021 pubblicata in data 14.1.2021, ferma in ogni altra sua parte, così dispone:
- accerta la falsità del testamento attribuito alla de cuius pubblicato il Parte_2
13 Luglio 1995 rep. n. 51659 Notaio di Padova;
Persona_4
- compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado;
- compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio;
- pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in parti uguali.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 907/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.907 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa con atto di citazione da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'Avv Paolo Patelmo giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
e quali eredi di (C.F.: Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
) CodiceFiscale_2
APPELLATE rappresentate e difese dall'avv. Francesco TEDESCHI giusta mandati su fogli separati ed allegati alla comparsa di costituzione in grado di appello
E CONTRO
(C.F.: ) CP_3 CodiceFiscale_3
APPELLATO
(C.F.: ) CP_4 CodiceFiscale_4
APPELLATO (C.F.: ) Controparte_5 CodiceFiscale_5
APPELLATA
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Crivellaro e Bruno Schievano giusta procura speciale rilasciata il 07/09/2021 congiunta alla comparsa di costituzione in appello
E
CONTRO
:
(C.F. ) CP_6 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ) CP_7 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ) CP_8 CodiceFiscale_8
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ), CP_9 C.F._9
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ) CP_10 C.F._10
APPELLATO CONTUMACE
E CONTRO
(C.F.: ) Controparte_11 CodiceFiscale_11
APPELLATA CONTUMACE
e
(C.F.: ) Controparte_12 CodiceFiscale_12
APPELLATO CONTUMACE
e
CP_13
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo n. 74/2021 pubblicata in data 14.1.2021
Conclusioni di parte appellante : Parte_1
In riforma della sentenza appellata n. 30/2021 pubbl. il 14/01/2021 RG n. 3371/2015,
pag. 2/18 Repert. n. 74/2021 del 14/01/2021 del Tribunale di Rovigo. Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
In riforma della sentenza di primo grado, per le ragioni articolate in narrativa, e avuto riguardo alle istanze istruttorie ed agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, accogliere la domanda originaria, quanto all'accertamento dalla falsità del testamento impugnato, in ogni suo capo, e con ogni relativa conseguenza di legge, anche quanto all'indegnità e all'apertura della successione legittima.
• In particolare, accertata e dichiarata l'apocrifia del testamento per cui è causa, ovvero accertato e dichiarato che il testamento olografo datato 13 Novembre 1992, attribuito ad
, e pubblicato il 13 Luglio 1995 rep. n. 51659, dal Notaro Parte_2 Per_2
di Padova è apocrifo, accertato altresì che la formazione del testamento apocrifo di cui sopra è da attribuirsi alla persona del IGnor , che ne ha fatto Persona_3 scientemente uso;
accertato che quest'ultimo era marito della IGnora Parte_2
, conseguentemente dichiararsi il IGnore indegno a succedere, ai
[...] Persona_3 sensi dell'articolo 463 c.c., comma primo, n. 6, nella successione della coniuge
[...]
con ogni conseguenza di legge. Parte_2
Dichiararsi altresì che, in assenza di un valido testamento, si dà luogo alla successione legittima procedendosi allo scioglimento della comunione ereditaria, creatasi a seguito del decesso della
IGnora Parte_2
• Con integrale refusione di diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio,oltre il rimborso forfettario per spese generali e gli accessori fiscali e previdenziali di legge e con condanna alla restituzione all'appellante di quanto nelle more dovesse essere corrisposto in esecuzione della sentenza riformata.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
pag. 3/18 -riconvocare il consulente tecnico ed autorizzare lo stesso ad estendere il proprio accertamento peritale anche ai documenti prodotti da parte appellante con nota di deposito di data 8 giugno 2023 e segnatamente i documenti 4, 6,8 affinché il c.t.u. possa estendere l'esame grafologico anche alle scritture ascrivibili a , benché Persona_3
genericamente contestate da controparte, in quanto dette scritture provengono da uffici pubblici, sono contenute nella matrice di un assegno relativo al conto corrente bancario appartenuto a (vedasi le annotazioni contenute nell' agendina sulla Persona_3
quale è riportato il nome di quale intestatario della stessa -doc. 4- ,così Persona_3
come le annotazioni a margine della fotografia che ritrae il e la coniuge Per_3 [...]
8). Parte_3
-Insiste in ogni caso, per l'assunzione di prova testimoniale per testi, chiedendo al nominativo di seguito indicato se sia vero che:
1. Appreso il contenuto della pronuncia della sentenza del Tribunale di Rovigo che ha rigettato la domanda d'accertamento della falsità del testamento della IG.ra
[...]
Lei, per la prima volta, ha dichiarato all'odierna appellante d'avere assistito Parte_2
alla scrittura del testamento che Le si rammostra (documento 2 allegato alla citazione introduttiva);
2. Il testamento a firma ”, pubblicato dal Notaio (raccolta Parte_2 Per_2
11180, rep. N. 51659, 13/7/1995), che Le si rammostra (si mostri al teste il documento n. 2 allegato, alla citazione introduttiva del primo grado) è stato scritto (in ogni sua parte), datato e firmato dal IG. . Persona_3
3. Avvalendosi di vari documenti olografi della moglie, e falsificando, grazie agli stessi, la grafia della consorte, il IG. ha confezionato, e fatto pubblicare dal Persona_3
Notaio il testamento da lui fabbricato dopo la morte della defunta. Per_2
4. In Sua presenza, nel 1995, dopo la morte della IG.ra , il IG. Parte_2
scrisse (falsificando allograficamente la grafia della moglie morta), e Persona_3
firmò (con il nome della moglie), il testamento che Le si rammostra (si rammostri al testo i documenti 1 e 2 del fascicolo di prime cure dell'appellante) S'indica a teste il
IG. di Montagnana. Testimone_1
Conclusioni di parte appellata e quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
: Persona_1
pag. 4/18 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in accoglimento delle argomentazioni ed eccezioni formulate nei propri scritti difensivi così provvedere.
A) Preliminarmente accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in virtù delle ragioni esposte in narrativa alla comparsa di costituzione ed emettere i provvedimenti consequenziali, con la Persona_1
conferma della sentenza di primo grado.
B) Nel merito, dichiarare l'appello inammissibile ed infondato e rigettarlo con tutte le conseguenze di legge, confermando integralmente la sentenza di primo grado emessa.
C) In via subordinata, previo accoglimento delle osservazioni alla CTU, accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione di accertamento di apocrifia del testamento di e dell'azione di indegnità del sig. a succedere alla Parte_2 Persona_3 moglie per i motivi esposti negli atti in primo grado che si esibiscono e per l'effetto rigettare l'appello.
D) In ogni caso, rigettare la domanda di accertamento di apocrifia del testamento di
[...]
dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice per i Parte_2 motivi esposti negli atti in primo grado che si esibiscono e rigettare l'appello diretto ad ottenere pronuncia di indegnità a succedere di , così come formulata Persona_3 nell'atto introduttivo, perchè inammissibili ed infondate in fatto e diritto.
E) In via ancora più subordinata accogliere l'eccezione di usucapione e rigettare l'appello per essersi maturata l'usucapione in favore della convenuta Persona_1
e per l'effetto in favore delle sue eredi, nonchè di tutti gli odierni convenuti dei beni ereditati dal sig. e dagli odierni convenuti che hanno diritto di veder Persona_3
sommato il possesso giuridico dei beni di cui al presente giudizio dal decesso del sig.
ad oggi e per l'effetto rigettare l'appello. Persona_3
F) Dichiarare l'improcedibilità dell'appello per mancata costituzione nei 10 gg. dalla rinotifica dell'appello agli altri convenuti, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
G) In ordine alla richiesta di prova, dichiararne la inammissibilità/decadenza per tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi e nel presente atto anche per la maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie.
Si chiede ammettersi la prova orale ritualmente e tempestivamente articolata nel giudizio di primo grado e ribadita nel corso del presente giudizio di appello, diretta pag. 5/18 all'accertamento della reale volontà della defunta.
H) Con vittoria di spese e competenze come per legge.
Conclusioni di parti appellate , e Controparte_5 CP_14
: CP_15
“nel merito: rigettarsi l'appello proposto avverso la sentenza n. 30/2021 del Tribunale di
Rovigo perché infondato in fatto e in diritto;
in via istruttoria:
- si oppone alla richiesta di parte appellante di riconvocazione del CTU affinchè prenda in esame i documenti prodotti con la nota del 08/06/2023;
- si oppone alla richiesta di prova per testi avanzata dall'appellante;
- qualora ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione delle prove per testi formulate dai convenuti , e nelle proprie memorie ex CP_3 CP_4 Controparte_5
art. 183/6 n. 2 e n. 3, con i testi ivi indicati.
Spese e competenze di causa interamente rifuse. Sentenza esecutiva ex lege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, , Controparte_16 CP_17 CP_15 CP_4 CP_9 CP_5
, , , per sentir
[...] Persona_1 CP_6 CP_7 CP_10
accertare:
1. la falsità del testamento datato 13 Novembre 1992 attribuito alla sorella Parte_2
e pubblicato il 13 Luglio 1995 rep. n. 51659 Notaio di Padova
[...] Persona_4
con conseguente nullità dello stesso;
2. l'indegnità a succedere ex art. 463 c.c. del coniuge della sorella Parte_2
, per essere l'autore del testamento falso;
Persona_3
3. conseguentemente darsi luogo alla successione legittima procedendosi allo scioglimento della comunione ereditaria, creatasi a seguito del decesso della IGnora
. Parte_2
Esponeva che:
- il 17 giugno 1995 decedeva in Padova sua sorella coniugata e Parte_2
priva di discendenti diretti;
pag. 6/18 - con testamento olografo attribuito alla medesima, recante la data del 13.11.1992, pubblicato per atto del notaio repertorio n. 51659 raccolta n. 11180, la Persona_4
stessa nominava erede universale il marito;
Persona_3
- stante gli ottimi rapporti esistenti con il cognato , l'attrice continuava Persona_3
a risiedere nella originaria abitazione di famiglia accudendo alle necessità del Per_3 stesso fino alla morte di quest'ultimo avvenuta il 29 luglio 2011;
- in data 22.12.2011 veniva pubblicato il testamento olografo di , datato Persona_3
17.6.2011, con cui lo stesso disponeva dei propri beni lasciando in legato all' attrice l'immobile sito in Montagnana e la quota dei beni siti in Teolo e le restanti proprietà a
; Testimone_1
- il predetto testamento veniva impugnato dagli eredi di in quanto Persona_3
ritenuto apocrifo e il relativo procedimento pendeva davanti al tribunale di Padova (RG
1360/2012);
- in quel giudizio veniva espletata ctu, in cui veniva riconosciuto che il testamento redatto dal era apocrifo;
Persona_3
- l'attrice, ritenendosi estranea a tale attività illecita, faceva eseguire una perizia grafologica sul testamento di che ne accertava la falsità. Parte_2
Si costituivano in primo grado:
- che eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di Persona_1
accertamento della falsità del testamento oltre che il difetto di legittimazione dell'attrice e chiedeva, comunque, il rigetto nel merito della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
- , eccependo CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_16
preliminarmente la prescrizione decennale sia dell'azione finalizzata all'accertamento della asserita apocrifia del testamento de quo sia dell'azione tendente a far dichiarare l'indegnità a succedere di e chiedendo, nel merito, il rigetto della Persona_3
domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
Restavano contumaci , , , , CP_8 CP_9 CP_6 CP_7 CP_10
.
[...]
Si costituivano altresì, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio,
[...]
(fratello dell'attrice) e (quale erede del defunto CP_12 Controparte_11
pag. 7/18 , fratello dell'attrice), aderendo sostanzialmente alle conclusioni di Persona_5
parte attrice.
Con sentenza in data 14.1.2021 il Tribunale di Rovigo rigettava le domande dell'attrice per carenza di assolvimento dell'onere probatorio a suo carico in punto di apocrifia del testamento e indegnità a succedere del previa qualificazione della domanda di Per_3
accertamento della nullità della scheda testamentaria come azione rientrante nella previsione dell'art. 606 c.c. e, dunque, come domanda di accertamento negativo, il cui onere probatorio, sulla base del principio espresso dalle SU nella sentenza nr.12307 del
2015, gravava sull'attrice, che il Tribunale riteneva non assolto sulla sola base della consulenza grafologica di parte attestante l'apocrifia e considerando esplorativa la richiesta di CTU. Aggiungeva che, in ogni caso, non vi era alcun elemento volto a provare che autore della falsificazione fosse il coniuge . Persona_3
Non venivano esaminate le ulteriori domande in quanto la decisione veniva assunta sulla base del principio della ragione più liquida.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , contestando la ritenuta Parte_1 natura esplorativa della CTU, evidenziando come l'unico modo per la parte di allegare la falsità del documento era quello di predisporre una consulenza di parte essendo necessario un giudizio di natura tecnica e avendo anche prodotto in memoria istruttoria le scritture di comparazione, essendo l'unico mezzo per provare la non autenticità quello di un giudizio tecnico.
Chiedeva inoltre l'ammissione del teste che avrebbe assistito alla Testimone_1
materiale fabbricazione del testamento falso da parte di , allegando di Persona_3
essere venuta a conoscenza della circostanza solo successivamente la sentenza di primo grado.
Impugnava, inoltre, il capo della sentenza di rigetto della dichiarazione di indegnità e di condanna alle spese.
Si costituivano in grado di appello:
- resistendo al gravame. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Persona_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., si opponeva alla ctu e anche alla prova orale richiesta (chiedendo, in via subordinata, l'ammissione delle prove orali articolate nella propria memoria 183 co. 6 nr. 2 c.p.c.) e ribadiva le eccezioni di usucapione (sulla pag. 8/18 base dell'argomento per cui il possesso del de cuius deve aggiungersi a quello degli eredi per effetto dell'apocrifia, riconosciuta con sentenza di primo grado, del testamento del e di prescrizione. Per_3
In data 23.10.22 decedeva e, in prosecuzione, si costituivano in Persona_1
giudizio, le eredi e (figlie della de cuius), facendo Controparte_1 Controparte_2
proprie le conclusioni già rassegnate.
- , , ( è deceduto nelle CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_16
more del giudizio di primo grado), resistendo al gravame. Eccepivano la prescrizione di entrambe le azioni (di impugnazione testamento e di indegnità) perché proposte 20 anni dopo la pubblicazione del testamento e l'attrice-appellante, in quando sorella della de cuius, doveva saperne riconoscere la grafia.
Sono rimasti contumaci , , , CP_10 CP_6 CP_7 CP_17 [...]
, e (quest'ultimo CP_18 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 soggetto nei cui confronti è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, cfr. ordinanza 5.10.2021).
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 14.2.23, con ordinanza 18.5.23 la causa veniva rimessa in istruttoria disponendo CTU grafologica affidata alla dott.ssa
, che concludeva per la non riconducibilità a della Persona_6 Parte_2
grafia con cui sono stati redatti testo e sottoscrizione del testamento olografo e per l'impossibilità di attribuire la redazione a per assenza di idonee Persona_3
scritture di confronto.
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 16.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 15.4.25.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali, con rinuncia a nuovi termini avendone già fruito.
2. Preliminarmente sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. e di improcedibilità dell'appello ai sensi
pag. 9/18 dell'art. 348 c.p.c. per tardiva costituzione in giudizio formulate da CP_1
e .
[...] Controparte_2
Vanno esclusi i profili di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c.in quanto l'impugnazione consente di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata. E tanto basta per non dichiarare inammissibile l'appello posto che, secondo le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un “progetto alternativo di sentenza”, essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez.U.n. 27199 del 16/11/2017).
L'eccepita improcedibilità per mancata ricostituzione dell'appellante dopo il rinnovo della notifica a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio è priva di aggancio normativo, perché l'348 c.p.c. fa riferimento alla costituzione nei termini dopo l' introduzione dell'atto di appello e le cause di improcedibilità sono tassative.
3. L'appello va parzialmente accolto, con riferimento alla domanda di accertamento della nullità del testamento in quanto apocrifo.
3.1. I motivi I e III di appello volti a contestare l'omesso espletamento della CTU e le valutazioni espresse dal Tribunale in punto di falsità del testamento possono essere trattati congiuntamente, afferendo la richiesta di riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della nullità del testamento.
Preliminarmente va evidenziato come, proprio in attuazione dei principi espressi nella pronuncia n. 12307 del 15/06/2015 delle S.U. della Suprema Corte, l'attrice avesse dimesso la consulenza di parte della dott.ssa per dimostrare la falsità del Persona_7
testamento e richiesto espressamente ctu atta a verificare se la scheda testamentaria fosse stata o meno redatta da offrendo tempestivamente le scritture Parte_2
di comparazione.
Va ricordato che in tale campo la ctu, operando quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili, se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d.
pag. 10/18 c.t.u. percipiente) e non già di valutazione di fatti già acclarati (c.d. c.t.u. deducente), assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione.
E' pur vero che anche nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente, le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, essendo necessario (ma anche sufficiente) che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti (Cass. sez. 3 n. 3717 del 08/02/2019; sez.3 n. 24620 del
26/11/2007).
Nel caso in esame non è revocabile in dubbio che l'attrice abbia assolto l'onus probandi a suo carico, avendo indicato, tramite la consulenza tecnica di parte, gli elementi distintivi della grafia che rendevano necessaria un'indagine volta a riscontrare l'autenticità della contestata scrittura privata.
Ed in linea generale la consulenza tecnica grafologica, cui viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione, cioè sul confronto della calligrafia di chi ha redatto il testamento con quella di altri scritti della persona da cui appare provenire, costituisce pur sempre un elemento decisivo, anche se non disgiunto dal restante compendio probatorio, per la formazione del libero convincimento del giudice ex art. 116, comma 1 cod. proc. civ.
Il CTU ha concluso nel senso che il testo e la sottoscrizione del testamento olografo a firma di redatto in data 13.11.1992, pubblicato dal notaio Parte_2 Per_4
in data 13.7.95, repertorio n. 51659, raccolta n. 11180, non sono riconducibili
[...]
alla de cuius (livello 4 della scala di espressione verbale dei giudizi, Parte_2
pag. 7), mentre non è stato possibile estendere l'accertamento alla data del testamento per mancanza di termini omologhi di confronto (livello 0 della scala di espressione verbale dei giudizi, pag. 7).
Deve, dunque, concludersi per la sicura falsità del testamento, in quanto la scala 4 di giudizi è quella che porta al maggior grado di certezza delle risultanze, che, nel caso di specie, forniscono un supporto estremamente forte all'ipotesi di eterografia.
La dott.ssa ha spiegato che la disponibilità, nelle scritture di comparazione, di Per_6
sole sottoscrizioni e non di testi né cifre, non ha inciso sulle valutazioni, in quanto non pag. 11/18 si sono riscontrate variazioni fra la firma e la locuzione omologa di cui alla seconda riga del testamento;
inoltre sono emersi elementi grafici ricorrenti nella costruzione delle singole soluzioni di segno (V. lettera “i”, “a”, ecc.), che hanno portato a ritenere il testo e la firma provenienti da un'unica mano scrivente. Non è stato, invece, possibile stabilire se anche le cifre della data siano state vergate dalla medesima mano che ha prodotto il testo e la sottoscrizione per l'assenza di termini omologhi di confronto
(pag.62 elaborato peritale).
Conclusioni confortate anche all'ispezione strumentale del documento in verifica, che, come evidenziato dal CTU, non ha evidenziato indici di artificiosità, quali per esempio la presenza di linee guida sottostanti alla traccia inchiostra, né anomalie della traccia grafica, come per esempio incertezze, tremori, uniformità e/o distorsioni della linea scrittoria.
“Il confronto della sottoscrizione e della locuzione omologa alla seconda riga del testo, con le scritture di provenienza nota, da un lato ha evidenziato elementi di analogia nel livello di complessità grafica, nello stile e nella personalizzazione dei profili letterali;
dall'altro ha posto in rilievo difformità di carattere strutturale e di particolarità di dettaglio nella costruzione delle singole soluzioni di segno.
Le difformità hanno riguardato elementi costanti nelle firme comparative, che in quanto tali acquisiscono maggiore peso identificatorio, poiché rientrano negli automatismi grafici della de cuius . Le difformità hanno interessato, altresì, particolari di Parte_2
micromotricità che sono meno evidenti per essere colti da un imitatore, oltre che più difficili da riprodurre mantenendo un andamento naturale.
Le similarità possono essere giustificate con una compatibilità di scrittura, sempre possibile anche fra soggetti differenti, oltre che tra soggetti – per esempio - legati da rapporti di parentela.
Le difformità, invece, per numero e qualità, sono idonee a supportare in modo decisivo
l'ipotesi dell'apocrifia per la sottoscrizione ed il testo, mentre per quanto attiene alla data, non è stato possibile espletare un confronto per l'assenza di termini omologhi
(scrittura in cifre) comparativi e quindi per la data non è possibile fornire alcuna risposta” (pag.63 elaborato peritale).
pag. 12/18 Le contestazioni delle appellate alle conclusioni della CTU sono assolutamente generiche e non offrono argomenti per confutarne gli.
In particolare, le convenute Delle Site lamentano che le risposte alle osservazioni fornite dal CTU non riescono a superare le osservazioni del consulente di parte: “si è addentrato in contestazioni dirette più a sostenere la posizione stabilita a priori, piuttosto che contestare con argomenti persuasivi le rigorose osservazioni della
C.T.P.”.
I convenuti sostengono che la scarsità del materiale esaminato e la sua CP_19
lontananza nel tempo, non consente di giungere a concludere con ragionevole certezza per l'apocrifia del testamento.
In realtà le osservazioni in punto di omessa comparazione di differenze e similitudini e inidoneità delle scritture di comparazione in quanto temporalmente non coeve (risalenti al 1990 rispetto ad un testamento redatto nel 1992) hanno trovato coerente risposta da parte del CTU e risultano smentiti dalla metodologia di analisi utilizzata dal CTU.
Infatti, il CTU ha proceduto dapprima all'analisi della scrittura nel testamento analizzando le caratteristiche di ogni lettera e nel complesso (da pagina 28 a pagina 41)
e ha poi proceduto all'analisi comparativa (da pagina 42 a pagina 61).
Il CTU ha sottolineato come il fatto che le ultime scritture comparative risalissero a due anni prima non costituisse un limite in quanto nell'arco di sedici anni (le prime scritture di comparazione risalgono al 1974) la scrittura della de cuius è rimasta omogenea e coerente con una variabilità grafica molto contenuta sicchè è inverosimile una modifica significativa in due anni.
Né, va aggiunto, gli appellati hanno introdotto elementi volti a supportare una diversa conclusione.
Sui rilievi più prettamente tecnici (analogie e differenze grafiche delle lettere, la direzionalità degli occhielli, aspetti caratteristici e difformità nelle modalità di vergatura delle lettere) il CTU ha offerto esauriente spiegazione tecnica, confutando le osservazioni del CTP e ponendo in risalto le caratteristiche divergenti (pagg.68-75) e le appellate non hanno offerto elementi tecnici volti a smentire o porre in dubbio tali spiegazioni.
pag. 13/18 Ne consegue che la sentenza va riformata in parte qua con dichiarazione di falsità del testamento, senza che possa ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione formulata dagli appellati, tenuto conto che l'azione di accertamento negativo, in quanto volta a far valere la nullità (rectius inesistenza) del testamento per falsità, non è soggetta ad alcun termine di prescrizione.
Né assume rilievo accertare la realtà volontà della defunta per poter dar luogo alla successione testamentaria, in quanto l'accertata apocrifa del testamento (nel testo e nella sottoscrizione) esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore (sul punto si veda
Cass. sez. 6 n.10065 del 28/05/2020).
3.2. I motivi II e III di appello, volti a contestare il rigetto della domanda di accertamento di indegnità a succedere, possono essere trattati congiuntamente.
Le conclusioni del CTU sul punto sono dirimenti: non è possibile determinare se il testamento sia stato o meno falsificato da per assenza di idonee Persona_3
scritture di confronto (livello 0 della scala di espressione verbale dei giudizi, pag. 7 ovvero la scala più bassa dei giudizi, nel senso che non è possibile accreditare una ipotesi piuttosto che quella alternativa).
Ha, infatti, spiegato il CTU che “per poter rispondere, quindi, a questa parte del quesito è necessario poter disporre di scritture comparative omogenee al testamento in verifica, ovvero di scritture provenienti da , che contengano parole e/o Persona_3
gruppi letterali omologhi a quelli contenuti nel testamento. Dato che le uniche scritture comparative disponibili sono sottoscrizioni, e considerato che nel testamento in verifica non è presente alcuna locuzione omologa (il testamento indica come beneficiario “mio marito”, senza specificare il nome-cognome), non è possibile rispondere alla seconda parte del quesito per assenza di idonee scritture di comparazione”.
Sul punto l'appellante ha introdotto due elementi:
- La richiesta di audizione di , soggetto che avrebbe assistito alla Testimone_1
redazione materiale del testamento falso da parte del circostanza di cui Per_3
l'attrice sarebbe asseritamente venuta a conoscenza solo in epoca successiva la sentenza di primo grado.
La richiesta istruttoria non può trovare accoglimento scontando un duplice profilo di inammissibilità.
pag. 14/18 Innanzitutto, l'appellante non ha adeguatamente dedotto – al di là della mera affermazione di principio – di aver appreso la circostanza solo in epoca successiva alla sentenza di primo grado a fronte del fatto che il testamento falso reca la data del
3.11.1992, che la de cuius era deceduta il 17 giugno 1995, che il presunto autore della falsità era deceduto il 29 luglio 2011 e che la causa di primo grado è stata instaurata nel
2015.
Per contro, le circostanze emerse depongono in senso contrario, considerati i rapporti tra l'appellante e (quest'ultimo, peraltro, collaboratore Parte_1 Testimone_1 per oltre vent'anni del dunque in stretti rapporti con la famiglia Per_3 Persona_8
) quali emergono dal fatto che i due erano pressochè gli unici beneficiari del
[...]
testamento del si erano recati insieme dal notaio per far pubblicare il Per_3
testamento di ed entrambi erano convenuti nel giudizio instaurato Parte_2
per la falsità del testamento di , sostenendo difese congiunte, sicchè è Persona_3
inverosimile che, a fronte della CTU che aveva accertato la falsità del testamento di
, non avesse rivelato alla la falsità anche del Persona_3 Tes_1 Parte_2
testamento della sorella, atteso l'interesse specifico e comune di cui erano portatori per essere i due gli unici eredi nominati nel testamento del poi rivelatosi falso. Per_3
In ogni caso, i capitoli di prova formulati sono eccessivamente generici in quanto non collocano in maniera sufficientemente specifica nel tempo e nello spazio la circostanza che intendono provare (dove e quando sarebbe avvenuta la redazione del testamento falso) rispetto ad un fatto che assume un ruolo assolutamente centrale rispetto all'azione di indegnità proposta.
- La possibilità di utilizzare quali scritture di comparazione i documenti 4, 6 e 8, già esclusa dalla Corte (cfr. ordinanza 28.6.2023) a fronte della contestazione dei convenuti appellati circa la rilevanza e l'appartenenza al . Per_3
Esclusione che va ribadita anche in questa sedew, in assenza di elementi che consentano di ricondurre il testo al e restando irrilevanti le scritture consistenti in mere Per_3
sottoscrizioni, di cui il CTU già disponeva, ma che ha ritenuto inidonee per una comparazione necessitando piuttosto per la valutazione di scritture omogenee al testo del testamento.
pag. 15/18
3.3. I motivi IV e V di appello hanno ad oggetto l'impugnazione della condanna alle spese sia nell'AN nella parte in cui ha applicato il principio della soccombenza sia nel quantum.
I motivi restano assorbiti dalla necessità di operare una rivalutazione del regime delle spese a fronte del parziale accoglimento dell'appello.
4. Le ulteriori domande ed eccezioni.
4.1. L'appellante ha chiesto, in via consequenziale alla pronuncia di falsità del testamento, la dichiarazione di apertura della successione legittima con scioglimento della comunione ereditaria creatasi a seguito del decesso di Parte_2
L'apertura della successione legittima (richiesta in via subordinata anche dalle stesse appellate) è conseguenza ex lege dell'assenza di una successione testamentaria, venuta meno per effetto della declaratoria di falsità del testamento, che non assume autonomia nella dinamica della presente decisione.
Sulla domanda di scioglimento della comunione, va osservato che essa è formulata genericamente, atteso che non sono nemmeno specificati i beni che formano oggetto della comunione, su cui non è stata formulata alcuna istanza istruttoria, sicché si profila inammissibile.
4.2. L'eccezione di usucapione.
Le convenute appellate hanno proposto eccezione di usucapione dei beni ereditari, che anche in tal caso sconta un difetto di specificità in mancanza di indicazione dei beni che, per effetto della declaratoria di falsità del testamento e devoluzione legittima, sarebbero, in ipotesi, attribuiti al loro dante causa e conseguentemente dalle convenute usucapiti.
L'eccezione si fonda sulla ritenuta continuità del possesso giuridico (non materiale) tra il de cuius e gli eredi, derivante dalla pronuncia di falsità del testamento del Per_3
di cui alla sentenza n. 583/2019 del Tribunale di Padova (confermata in appello Per_3
con sentenza Corte Appello di Venezia nr.1042/2021) con condanna della Parte_2
alla restituzione dei beni.
L'eccezione è infondata, perché dalle stesse prospettazioni degli appellati emerge che non vi è stato alcun possesso dei beni, che presuppone una relazione materiale con il bene, che, nel caso di specie, non vi è mai stata.
pag. 16/18 L'acquisto del diritto di proprietà su di un bene immobile per usucapione ventennale postula, infatti, il possesso del bene (inteso quale potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà: art. 1140 cod. civ.) da parte di un soggetto che non ne è proprietario congiuntamente alla circostanza che tale possesso sia, tra l'altro, continuo e non interrotto.
Nel caso di specie manca in capo agli appellati sia la relazione materiale con il bene sia la continuità del possesso, tenuto conto che il possesso dei beni è stato pacificamente in capo all'appellante (condannata, infatti, alla restituzione in virtù della sentenza n.
583/2019 ) benchè in virtù di un titolo solo successivamente rivelatosi nullo.
5. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del
13/03/2013).
Il criterio è quello dettato dalle SU 32061/2022 secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma
pag. 17/18 può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”.
Le spese vanno, dunque, integralmente compensate in entrambi i gradi di giudizio atteso l'accoglimento di solo parte delle domande dell'attrice/appellante e, per contro, il rigetto delle eccezioni sollevate dalle convenute.
Le spese di CTU vanno poste a carico di tutte le parti in parti uguali, atteso l'esito solo parzialmente favorevole all'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo n. 74/2021 pubblicata in data 14.1.2021, ferma in ogni altra sua parte, così dispone:
- accerta la falsità del testamento attribuito alla de cuius pubblicato il Parte_2
13 Luglio 1995 rep. n. 51659 Notaio di Padova;
Persona_4
- compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado;
- compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio;
- pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in parti uguali.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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