Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CO Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5998/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), con il Parte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv. RIVA ANGELO, Indirizzo Telematico
parte attrice contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. BAZOLI FRANCESCA, CP_1 P.IVA_2
CONTRADA ROTTO 6 25122 BRESCIA CP_2
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Viste le accertate violazione relative all'art 1283 c.c., considerata la indebita applicazione dei tassi
di interessi ultralegali, considerata la indebita applicazione delle Commissioni di massimo scoperto
e delle spese applicate,
- Accertare e dichiarare:
- l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente oggetto di causa in relazione alla
clausola di pattuizione preventiva dell'interesse passivo trimestrale ultralegale con il sistema
anatocistico per violazione dell'art. 1283 c.c.;
- che la convenuta ha applicato e calcolato sul conto corrente indicato gli interessi passivi con il
sistema anatocistico;
ed accertare l'illegittimità e l'inefficacia di tale comportamento di addebito per
violazione dell'art 1283 c.c. e comunque per gli altri motivi sopra dedotti;
- che la convenuta ha indebitamente applicato le commissioni di massimo scoperto;
- la nullità della clausola uso piazza e comunque l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca sul
C/C con il sistema uso piazza e per interessi ultralegali non pattuiti e per violazione dell'art. 1284
c.c. ;
- per l'effetto dichiarare dovuti da parte attrice i soli interessi passivi al tasso legale e/o BOT tempo
per tempo vigenti senza alcuna capitalizzazione, oltre ad eventuali interessi creditori non corrisposti
e ricostruire l'esatto dare / avere tra le parti in riferimento al C/C in oggetto fino alla data del
31/12/2021 o ad altra diversa data determinata dalla chiusura contabile del c.c. determinando
quanto illecitamente addebitato dalla banca dall'apertura dei rapporti, fino al 31/12/2021;
- accertare pertanto e rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di causa
alla data del 31/12/2021 con ogni conseguenza di legge e secondo i corretti principi di diritto
enunciati nel presente atto con gli legali ex art. 1284 quarto comma cc . In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA e CPA come per legge e con la
rifusione delle spese anticipate per la consulenza tecnica di parte .
IN VIA ISTRUTTORIA:
venga ammessa perizia contabile (C.T.U.) avente ad oggetto i seguenti quesiti:
1) Vengano ricostruiti gli interi rapporti di conto corrente mediante l'indicazione di tutti i saldi per
valuta giornalieri.
2) Si depurino i conti correnti, così ricostruiti, dagli interessi, spese, C.M.S. e qualunque altro onere
addebitato / accreditato dall'Istituto nel corso del rapporto, al fine di ottenere il saldo giornaliero in
linea capitale.
3) Si proceda successivamente alla rielaborazione di:
A) Interessi passivi;
B) Interessi attivi;
(Il calcolo dei suddetti interessi dovrà avvenire mediante la trasformazione di TUTTI i saldi per
valuta giornalieri nei relativi numeri bancari.
4) Vengano indicate/computate le spese a carico del cliente.
5) Venga esclusa dal calcolo la commissione di massimo scoperto.
6) Il ricalcolo dovrà essere effettuato al tasso BOT fino alla data del 26/08/2004 e successivamente
dovrà essere verificata l'esatta corrispondenza dei tassi concordati rispetto a quelli effettivamente
applicati dall'istituto di credito senza alcuna capitalizzazione .
Per parte convenuta:
− In via preliminare: accertare e dichiarare inammissibili le conclusioni rassegnate dalla
[...]
nella Memoria ex art. 171-ter, I comma, n. 1 cod. proc. civ., essendo le stesse frutto Parte_1
di un'illegittima mutatio libelli;
− sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande formulate
dalla abbiano esse natura accertativa, dichiarativa ovvero ripetitoria, Parte_1
intendendosi per tali ultime anche quelle di “riaccreditare sul conto corrente n. 442847869 la somma di euro 82.205,68=” e di “rettifica del corretto saldo di conto corrente al 31/12/2021 pari all'importo
di euro 82.205,68”, già rassegnate con l'Atto di citazione;
− nel merito, in via principale: rigettare tutte le pretese formulate dalla poiché Parte_1
inammissibili, prescritte, indimostrate, infondate ovvero con ogni migliore o differente formula;
− nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale,
delle conclusioni rassegnate dall'Attrice, dichiarare la prescrizione delle pretese avversarie ante
04.05.2013, ovvero ante 09.03.2013 o, ancora e comunque, ante 20.01.2012, per le ragioni già
esposte in Atti;
− in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, ancora
opponendosi alle richieste istruttorie formulate dalla si insiste per Parte_1
l'acquisizione della documentazione già versata agli atti del giudizio;
− in ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese di vertenza, da liquidarsi in €
14.103,00 (accessori esclusi), oltre ad € 4.230,90 (accessori esclusi) ex art. 4, comma I-bis, DM n.
55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 4.05.2023, Parte_1
conveniva in giudizio deducendo di aver concluso con
[...] Controparte_1 Controparte_3
(dapprima incorporata in nel 2017, successivamente acquisita da
[...] Controparte_4 [...]
nel 2020 e, nello stesso anno, ceduta alla convenuta) in data 20 luglio 1994 un Controparte_5
contratto di conto corrente con affidamenti bancari tuttora attivo e lamentando l'illegittimità di talune clausole del contratto e l'applicazione di spese mai pattuite, che avrebbero viziato il saldo del conto.
Parte attrice in particolare esponeva:
- che il contratto concluso nel 1994 prevedeva all'art. 7 che la determinazione degli interessi avvenisse “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, mentre nulla disponeva in ordine alla commissione di massimo scoperto né ad altre spese, delle quali parte attrice deduceva l'addebito; - che in data 26.8.2004 era stato concluso nuovo contratto di apertura di credito in conto corrente, con il quale veniva pattuita la misura degli interessi debitori, ma che nulla prevedeva né in merito alla commissione di massimo scoperto né ad altre spese, delle quali parte attrice deduce l'addebito;
- che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata sin dall'inizio del rapporto contrattuale doveva considerarsi nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c.
- che la clausola di determinazione degli interessi passivi mediante il riferimento all'“uso
piazza” applicata dall'inizio del rapporto, quantomeno fino al nuovo regolamento contrattuale del
2004, doveva considerarsi nulla;
- che sin dal 1996, ancorché in mancanza di apposito contratto scritto, la banca aveva concesso aperture di credito a parte attrice e che, di conseguenza, tutte le rimesse effettuate dovevano considerarsi ripristinatorie;
- che le somme addebitate in conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto non erano dovute, in mancanza di specifica pattuizione;
- che le spese addebitate in conto corrente non erano dovute in quanto non pattuite;
- che pertanto doveva essere rideterminato il saldo del conto corrente con rideterminazione degli interessi corrisposti al trasso ultralegale, disapplicata la capitalizzazione trimestrale, nonché
sottratte le spese e commissioni non validamente pattuite;
- di aver esperito un tentativo di mediazione a cui parte convenuta comunicava di non voler aderire, adempiendo alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ed adverso dedotto e, in Controparte_1
via preliminare, eccependo la prescrizione del diritto azionato ed evidenziando l'inammissibilità delle domande di parte attrice per essere tuttora aperto il conto corrente oggetto della causa;
nel merito la convenuta rilevava la regolare pattuizione delle condizioni economiche del rapporto e la legittimità
degli addebiti applicati, producendo altresì un contratto di conto corrente sottoscritto in data
5.08.2004 recante la misura degli interessi creditori e debitori, i quali maturavano ad eguali scadenze. Il giudice originario assegnatario dava corso a consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile e,
all'esito, rinviava all'udienza del 27.11.2025 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza dell'1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Sull'ammissibilità della modifica della domanda attorea.
Parte convenuta ha eccepito con la memoria ex art 171 ter, n. 2) c.p.c. l'inammissibilità della pretesa attorea nella parte in cui sarebbe stato oggetto di una cosiddetta mutatio libelli per mutamento del
petitum.
In particolare, viene lamentato da che parte attrice, con la memoria ex art. 171 ter, n. 1) CP_1
c.p.c. abbia modificato le proprie conclusioni, espungendo dalla domanda principale, per la parte relativa all'accertamento e rideterminazione del saldo finale di conto corrente alla data del
31.12.2021, la frase “condannando la banca convenuta a riaccreditare sul conto corrente n.
42847869 la somma di euro 82.205,68= o le diverse somme che risulteranno dovute in seguito al
ricalcolo del nuovo saldo alla data del 31/12/2021, maggiorate degli interessi legali dal 1996 fino
alla data della notifica della presente domanda e successivamente”;
Tale modificazione, riconosciuta anche da parte attrice, non costituisce la formulazione di una pretesa formalmente o sostanzialmente diversa da quella fatta valere con l'atto di citazione, ma solo una precisazione della domanda mediante riduzione del petitum. Invero, la richiesta di rideterminazione del saldo era già inclusa nella domanda originaria e comunque avrebbe costituito un antecedente logico necessario alla pronuncia di condanna (cfr. Cass. SS.UU., sent. 19750/2025).
Di conseguenza, l'intervento modificativo della domanda non determina l'inammissibilità della stessa, non essendo stato peraltro vulnerato il principio di difesa di parte convenuta, la quale sin dall'atto di citazione aveva avuto conoscenza della domanda di accertamento, a cui accedeva la domanda condannatoria espunta. Sull'ammissibilità della domanda di accertamento.
Parte convenuta ha eccepito che la domanda attorea di accertamento e rideterminazione del saldo finale di conto corrente fosse inammissibile in quanto avanzata in pendenza del contratto di conto corrente con la banca convenuta e dunque, in quanto strumentale alla domanda restitutoria allo stato non presentata, sarebbe priva di un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale eccezione non può trovare accoglimento in quanto, per costante orientamento della Suprema
Corte (cfr. ex multis Cass., sez. I, sent. 4214/2024), sussiste l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, all'accertamento giudiziale dell'entità del saldo parziale ricalcolato,
depurato delle appostazioni illegittime, in quanto tale accertamento alla luce del fatto che la correntista, anche in costanza di rapporto di conto corrente, mantiene un interesse all'accertamento,
ancorché non chieda la condanna della banca al pagamento immediato della somma dovuta. Difatti,
l'accertamento oggetto di causa è funzionale al perseguimento di un interesse giuridicamente rilevante di parte attrice, consistente nella sterilizzazione delle appostazioni illegittime, nell'aumento della somma a propria disposizione in conto corrente con conseguente diminuzione dell'importo che la banca potrà pretendere alla cessazione del rapporto.
Sulla discontinuità degli estratti conto depositati.
Parte convenuta ha eccepito che la domanda attorea di accertamento del saldo finale di conto corrente implichi la necessità che la parte produca l'intera sequenza degli estratti conto;
in difetto di parte degli stessi, pertanto, non sarebbe possibile addivenire a un accertamento del saldo.
L'eccezione, sia pure fatta propria da una parte della giurisprudenza, non può trovare condivisione,
se solo si consideri come la domanda di accertamento dell'illegittimità delle somme addebitate comporta per la parte attrice l'onere di provare il pagamento delle somme non dovute e tale prova viene fornita attraverso la produzione degli estratti conto;
in caso di produzione solo parziale, la parte attrice avrà provato l'addebito illegittimo, oggetto del pagamento finale in sede di chiusura di conto,
solo nei limiti in cui lo stesso risulti dagli estratti conto prodotti, non potendo trovare accoglimento la domanda per gli altri periodi di durata del rapporto, rispetto ai quali l'attore ha omesso di fornire la prova dell'addebito (e, quindi, del suo pagamento finale).
In sostanza, quindi, la produzione solo parziale degli estratti conto comporta soltanto una riduzione del periodo di durata del rapporto suscettibile di essere verificato e, quindi, della prova degli addebiti indebiti suscettibili di essere ripetuti.
Sulla prescrizione.
La convenuta ha eccepito come il diritto azionato dall'attrice fosse ormai estinto con riferimento a tutti gli importi che fossero risultati oggetto di pagamento per effetto di versamenti solutori in conto corrente effettuati in epoca risalente a oltre dieci anni rispetto all'introduzione del presente giudizio con la notifica dell'atto di citazione.
In proposito va rilevato come la sollevata eccezione di prescrizione debba trovare considerazione anche in relazione a contratti di conto corrente ancora in essere e a conseguenti domande attoree non di ripetizione di indebiti, ma di mera rideterminazione del saldo alla data di instaurazione del giudizio.
Sebbene, infatti, tecnicamente l'attrice non abbia avanzato alcuna domanda di condanna al pagamento di somme, la pretesa in termini di accertamento del saldo implica la necessità di procedere allo scomputo degli addebiti ritenuti illegittimi e, quindi, alla loro esclusione dal conto corrente, con un effetto sostanzialmente analogo a quello ripetitorio, in quanto rivolto a rideterminare il saldo, previa
“restituzione contabile” delle annotazioni a debito non dovute.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “qualora il correntista agisca per l'accertamento del
saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per
effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di
tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per
i quali è maturata la prescrizione” (cfr. Cass., sez. I sent. n. 9756/2024).
Parte convenuta richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale ritiene come la prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito decorra come regola generale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, quale rapporto unitario, e non dalla data di ciascuna annotazione in conto;
tale orientamento deve tener conto della precisazione introdotta dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24418/2010), rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizionale del diritto alla loro ripetizione già dalla data della relativa annotazione);
Il principio giurisprudenziale sopra riassunto, letteralmente introdotto in materia di ricostruzione del saldo dei conti correnti bancari dalle Sezioni Unite nel 2010, pur essendo stato recepito in modo incontrastato tanto dai giudici di merito che dalla Corte di legittimità, è stato sin da subito foriero di numerose incertezze sul piano applicativo, come più volte messo in evidenza in dottrina e di recente recepito in alcune pronunce.
Le maggiori contrapposizioni, sulle quali si era concentrata in modo assolutamente prevalente l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, attenevano alle modalità con le quali la banca dovesse eccepire la prescrizione e, quindi, se fosse o meno suo onere individuare in concreto le rimesse solutorie idonee a far decorrere il termine prescrizionale in costanza di rapporto;
oggi possiamo dire come la questione debba considerarsi definita, a seguito della pronuncia sul punto resa dalle Sezioni Unite (sentenza n. 15895/2019), la quale ha risolto il contrasto giurisprudenziale aderendo alla soluzione giuridicamente più convincente e sicuramente più aderente ai principi generali in materia di prescrizione e più in generale di riparto degli oneri probatori (le Sezioni Unite,
infatti, hanno evidenziato come ai fini dell'eccezione di prescrizione la parte sia tenuta a fornire la prova degli elementi costitutivi del fatto impeditivo e, quindi, del decorso del tempo in uno con l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, senza necessità di ulteriori contributi probatori, quale l'individuazione delle rimesse solutorie in costanza di rapporto).
Solo più recentemente l'attenzione delle corti si è spostata su altri profili più propriamente applicativi dei principi dettati dalle Sezioni Unite nel 2010 in materia di prescrizione, quale in particolare la questione se l'accertamento della natura solutoria o meramente ripristinatoria della rimessa in conto corrente dovesse essere condotta in ragione delle originarie annotazioni in conto esposte dalla banca negli estratti conto o, se, viceversa, dovesse essere operata sui saldi già depurati dagli addebiti riconosciuti come illegittimi. Per lungo tempo, infatti, l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza si era assestato sulla prima modalità ricostruttiva, motivata dal fatto che l'individuazione delle rimesse solutorie condotta sui saldi già depurati implicasse una contraddizione logica, in quanto pretendeva di escludere le annotazioni indebite oggetto della domanda ripetitoria, rispetto alla quale la prescrizione era stata eccepita.
Successivamente chi scrive, recependo le osservazioni critiche mosse da parte della dottrina sul punto,
aveva rivisto tale soluzione, alla luce del fatto che, una volta accertata la nullità della clausola contrattuale che aveva dato luogo alle annotazioni contestate e, quindi, da qualificarsi come indebite,
pretendere di operare la distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie in forza dei saldi originari esposti dalla banca in conto corrente, avrebbe implicato riconoscere un qualche effetto contabile alla clausola, sebbene dichiarata nulla.
Tale nuova impostazione del problema è stata recepita anche dalla Cassazione con l'Ordinanza n.
9141/2020.
Secondo parte della dottrina quest'ultima pronuncia affronterebbe in modo innovativo anche un altro profilo applicativo della prescrizione in materia di ripetizione di indebiti in conto corrente, ossia l'individuazione dell'oggetto dei pagamenti effettuati tramite la rimessa solutoria.
Secondo l'orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, infatti, una volta accertata la natura solutoria di una rimessa, questa, in forza del principio generale di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 secondo comma c.c., andrebbe a “coprire” innanzitutto gli interessi e, solo una volta pagati questi, intaccherebbe il capitale a debito;
per tale ragione si ritengono pagati con la rimessa solutoria tutti i pregressi addebiti illegittimi a titolo di interessi applicati in conto corrente, sino alla concorrenza della rimessa con valenza solutoria, con l'effetto che la eccepita prescrizione dell'azione di ripetizione rispetto a tali indebiti decorrerebbe dalla data del pagamento, ossia dalla data dell'annotazione della rimessa, secondo quanto insegnato dalle Sezioni Unite nel 2010.
Sennonchè così ragionando non si tiene conto del fatto che l'art. 1194 c.c., nel disciplinare l'ordine di imputazione dei pagamenti tra interessi e capitale, necessariamente presuppone la liquidità ed esigibilità tanto del credito in linea capitale che del credito per gli interessi (Cass. 10941/2016,
contenente ulteriori richiami di precedenti giurisprudenziali sul punto).
L'effetto solutorio di un pagamento, infatti, presuppone la liquidità ed esigibilità del credito che viene in tal modo soddisfatto e ciò deve valere sia per il capitale che per gli interessi.
La struttura causale del contratto di conto corrente, infatti, comporta che di regola i versamenti non assumano una funzione solutoria, in quanto il saldo provvisorio del conto per definizione non è
esigibile se non quando diviene definitivo, con la chiusura del conto corrente;
ciascun versamento,
quindi, costituisce una annotazione che concorre a determinare il saldo finale alla data di chiusura del rapporto;
solo a questo punto la parte a debito dovrà effettuare il pagamento liberatorio a vantaggio della controparte;
perché, quindi, si possa prospettare un pagamento in costanza di rapporto di conto corrente è necessario che il credito che si assume pagato sia già liquido ed esigibile, in quanto altrimenti non si potrà prospettare un pagamento, ma solo una normale annotazione in conto.
Verosimilmente in ragione di tali considerazioni, sia pure non esplicitate, la Cassazione con la citata
Ordinanza n. 9141/2020 ha avallato la tesi per cui la rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale in costanza di rapporto di conto corrente, vada a pagare solo gli interessi indebiti applicati ultra-fido, ossia per la porzione di rapporto rispetto alla quale è stata accertata la natura solutoria della rimessa, senza poter estendere l'effetto di pagamento anche ai pregressi interessi indebiti applicati intra-fido, non essendo il relativo credito ancora esigibile1.
Ma l'applicazione di tali principi in realtà conduce a un effetto ancor più radicale di quello prospettato dalla Corte Suprema con l'Ordinanza in esame.
Tale pronuncia, infatti, innova in ordine all'individuazione di ciò che viene pagato con la rimessa solutoria, ma sempre ragionando sul presupposto della distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, così come introdotta dalle Sezioni Unite con la sentenza 24418/2010.
In realtà le considerazioni sopra esposte impongono un ripensamento di tale distinzione e, quindi, per l'effetto, della decorrenza della prescrizione per le azioni di ripetizione di indebiti in conto corrente.
Se, infatti, la natura solutoria della rimessa richiede la liquidità ed esigibilità del credito che viene soddisfatto con tale rimessa, ne consegue che le Sezioni Unite nel 2010 abbiano ritenuto esigibile lo scoperto in senso tecnico (ossia l'esposizione ultra-fido o in assenza di fido), in quanto esorbitante rispetto alle pattuizioni contrattuali intercorse fra banca e cliente, ossia in quanto collocato al di fuori di una previsione contrattuale.
Diversamente non si spiegherebbe il differente regime introdotto a seconda che l'addebito rientri nel fido accordato o invece sia al di fuori di esso.
Ma così ragionando non si tiene in considerazione il fatto che l'affidamento costituisca un rapporto contrattuale accessorio che si inserisce nel rapporto di conto corrente: l'utilizzo da parte del cliente di somme eccedenti il limite dell'affidamento, infatti, non avviene al di fuori di una qualsiasi disciplina negoziale, ma opera comunque nella cornice del rapporto di conto corrente sottostante, con l'effetto che per tale esubero non potranno trovare applicazione le condizioni economiche pattuite dalle parti con il fido, ma saranno addebitati i maggiori interessi di scoperto, al pari di quanto avviene in caso di saldo debitorio in un conto corrente semplice, ossia non affidato.
In sostanza, quindi, l'utilizzo ultra-fido e gli interessi conseguenti che ne discendono costituiscono comunque una annotazione a debito in conto corrente, così come, del resto, avviene per gli utilizzi intra-fido e l'addebito degli interessi pattuiti con il contratto di affidamento.
Ma se così è, il presupposto dell'esigibilità del credito relativo al capitale utilizzato ultra-fido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la stessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie,
collide insanabilmente con l'art. 1852 c.c., il quale conferma l'inesigibilità del saldo creditorio per l'istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all'art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, nella parte in cui consente solo in favore del correntista l'esigibilità del saldo in costanza di rapporto.
Ne discende che nello svolgimento del rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione.
La rimessa effettuata dal correntista successivamente a uno scoperto di conto corrente, infatti, opererà
quale mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto;
nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, non essendo esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intra-fido e ultra-fido.
Tali considerazioni, inoltre, per forza di cose si estendono a qualsiasi addebito illegittimo operato in conto corrente, non giustificando un differente trattamento a seconda che l'indebito riguardi interessi piuttosto che oneri o competenze di altra natura.
Né tali considerazioni potrebbero essere superate in forza dell'art. 1845 c.c., il quale prevede per la banca l'esigibilità del saldo derivante da una apertura di credito, in seguito al recesso operato dall'istituto di credito: la norma, infatti, disciplina il contratto di apertura di credito bancario per così
dire puro;
ma se le parti, come normalmente avviene, convengano una apertura di credito in conto corrente, al recesso dall'affidamento non conseguirà l'esigibilità del credito dell'istituto bancario, ma semplicemente deriverà l'effetto che il cliente non potrà ulteriormente utilizzare le somme messe a sua disposizione e che l'eventuale importo già utilizzato e non ancora restituito, continuerà a costituire oggetto di una annotazione in conto corrente, il cui saldo sarà esigibile solo dopo il recesso da tale rapporto.
Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall'entrata in vigore della versione attuale del secondo comma della art. 120 TUB), non possano operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorra sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto.
Il quadro muta in parte, limitatamente agli interessi illegittimi eventualmente addebitati sotto la vigenza dell'art. 120 secondo comma T.U.B., così come modificato dal D.L. 18/2016, convertito con modifiche dalla Legge 49/2016, avendo il legislatore previsto che il credito relativo agli interessi debitori diventi esigibile dal primo di marzo dell'anno successivo al loro conteggio: senza entrare in questa sede nel merito della possibilità per il correntista di autorizzare il loro addebito in conto corrente e, in tal modo, la loro capitalizzazione, la dichiarata esigibilità di tale credito, sia pure in costanza di rapporto, comporta una parziale deroga all'art. 1852 c.c. e, rispetto a tali interessi, si potrebbe prospettare una rimessa solutoria successiva da parte del correntista debitore.
I diritti azionati dalla società non possono pertanto considerarsi prescritti.
Sulla decadenza per mancata impugnazione degli estratti conto.
Non può, inoltre, trovare condivisione l'eccezione di decadenza ex art. 1832, c. 2 c.c. e 119 TUB
formulata dalla convenuta, in base alla quale la contestazione degli estratti conto avrebbe dovuto essere effettuata nel termine di 60 giorni dalla loro ricezione. Infatti, la mancata impugnazione delle risultanze contabili, con richiesta di rettifica o correzione delle medesime, non impedisce di censurare la validità ed efficacia del rapporto obbligatorio che vi è alla base. In tal senso, è consolidato indirizzo della Suprema Corte quello in base al quale “la mancata contestazione dell'estratto conto e la
connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli
addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle
operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni
relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia
dei rapporti obbligatori sottostanti ( cfr. ex aliis , Cass. n. 30000 del 2018; Cass. n. 23421 del 2016;
Cass. n. 11626 del 2011; Cass. n. 3574 del 2011). Tutto ciò significa che l'approvazione tacita del
conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla
legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto
corrente” (cfr. Cass., sez. I, ord. n. 4067/2024). Sulle condizioni economiche applicabili al rapporto.
Parte attrice ha contestato come in occasione della stipula del contratto di conto corrente oggetto di causa nel 1994 fossero stati pattuiti interessi passivi mediante il rimando al cosiddetto uso piazza, e con capitalizzazione trimestrale, lamentando la nullità delle relative clausole contrattuali e l'illegittimità degli addebiti effettuati sulla scorta delle stesse;
ha rappresentato altresì che nel corso del rapporto contrattuale, anche dopo la conclusione di un contratto modificativo nel 2004, fossero state addebitate commissioni e spese, tra cui quella di massimo scoperto, mai pattuite.
Tasso di interesse
Deve essere dichiarata nulla la clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente sottoscritto in data 20.7.1994 che dispone che “gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto
diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito su
piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.
Invero, sono nulle le clausole che sono legate a un parametro intrinsecamente indeterminato quale è
quello dell'uso piazza, in quanto, come da orientamento costante della Suprema Corte, l'art. 1284,
co. 3 c.c., che è norma imperativa, impone che, “in tema di contratto conto corrente bancario, la
convenzione relativa agli interessi de[bba] contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e,
ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso
della vita del rapporto contrattuale, [sia] necessario il riferimento a parametri che consentano la sua
precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i cd. usi di piazza),
dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro
pattuizione” (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 22179/2015).
Tale nullità, espressamente disciplinata agli artt. 117, co. 6 e 7 T.U.B., determina l'automatica applicazione del tasso nominale minimo dei B.O.T. per le operazioni attive della banca (prestiti al cliente) e il tasso nominale dei B.O.T. per le operazioni passive (annotazioni a credito per il cliente)
dei B.O.T. a 12 mesi emessi nell'anno precedente la conclusione giuridica del rapporto (cosiddetto
criterio fisso, ex art. 117, comma 7, parte prima del T.U.B.) oppure i tassi minimi e massimi dei B.O.T., se più favorevoli al correntista, emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura trimestrale delle singole liquidazioni delle competenze (cosiddetto criterio mobile, ex art. 117, comma 7, parte seconda del T.U.B.);
Anatocismo
Va dichiarata nulla la clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità
trimestrale prevista nel contratto del 1994, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c., senza che tale deroga potesse considerarsi giustificata dalla sussistenza di usi normativi difformi.
In proposito non possono che essere ricordate le pronunce giurisprudenziali ormai assolutamente consolidate nel senso sopra riassunto, con l'effetto che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca per tutto il periodo antecedente all'adeguamento del conto alle sopravvenute disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB e alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, mediante il contratto stipulato nel 2004, dovranno essere necessariamente scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale.
Esclusa, quindi, qualsiasi capitalizzazione degli interessi addebitati sino al 26.8.2004 (data di adeguamento del conto alla citata delibera C.I.C.R., con conseguente introduzione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori), così come chiarito sul punto dalla
Cassazione Sezioni Unite n. 24418/2010, gli interessi a tale data maturati vanno da tale momento capitalizzati e, quindi, divengono suscettibili di produrre a loro volta interessi, secondo quanto consentito dal secondo comma dell'art. 120 TUB.
Non può essere condivisa l'eccezione di secondo la quale la capitalizzazione dovrebbe CP_1
essere applicata sin dal 1.07.2000, avendo parte convenuta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.06.2000 i nuovi criteri di capitalizzazione. Invero, era onere della banca dimostrare altresì di aver dato comunicazione per iscritto entro il 31.12.2000 delle nuove condizioni contrattuali come previsto dalla delibera C.I.C.R, all'art. 7, co.
2. Emerge dagli atti che la prima comunicazione a parte attrice delle condizioni contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi è, invece, pervenuta mediante trasmissione delle condizioni economiche applicabili al contratto in data 30.04.2001 e, dunque, solo in un momento successivo a quello stabilito come termine ultimo dalla citata delibera.
Inoltre, come è noto, in materia di anatocismo è successivamente intervenuto l'art. 1, comma 629,
della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, rendendo illegittima,
a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e, per quanto qui di interesse, vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi.
La novella, infatti, testualmente disponeva: “All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari,
di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. (con l'effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l'anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale,
successivamente l'art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggior rigore,
capovolgendo la disciplina previgente).
Si tratta, tuttavia, di verificare se tale innovazione legislativa fosse effettivamente decorrente dall'1.1.2014 o, viceversa, necessitasse per la sua operatività del successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R.
Secondo un orientamento interpretativo, infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB sarebbe rimasto sospensivamente condizionato all'intervento del C.I.C.R., in conformità al rimando effettuato nella parte introduttiva della norma.
La tesi non può essere condivisa, se solo si consideri che, una volta riconosciuto come l'articolo in esame vietava in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottoordinata.
Per ragioni sostanzialmente equivalenti non potrebbe neppure essere condivisa la tesi che avrebbe voluto rimetter al successivo intervento del C.I.C.R. la stessa interpretazione del nuovo secondo comma dell'art. 120 TUB, in quanto così facendo si sarebbe attribuito a un organo del potere esecutivo il compito di attribuire significato a un atto legislativo, in palese violazione dei più
elementari principi in materia di separazione dei poteri dello Stato.
Peraltro, il fatto che il legislatore del 2013 abbia rimesso al C.I.C.R. di stabilire “modalità e criteri
per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” e non più “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”, come era previsto nel previgente secondo comma dell'art. 120 TUB, comunque avrebbe consentito uno spazio di manovra di una disciplina tecnica secondaria da parte del Comitato interministeriale, chiamato a specificare la disciplina sulla materia.
Ne consegue l'illegittimità dell'addebito di interessi anatocistici a partire dall'1.1.2014.
Senonché il secondo comma dell'art. 120 TUB ha trovato definitiva stesura con il D.L.18/2016
convertito con modifiche dalla L. 49/2016, il quale con decorrenza dal 15.4.2016 ha dettato una nuova disciplina in materia di interessi anatocistici, confermandone come regola il divieto di produzione nei rapporti bancari.
In particolare la novella ha previsto come gli interessi creditori e debitori in conto corrente vadano conteggiati con medesima periodicità e con cadenza annuale, normalmente da far coincidere con la chiusura dell'anno solare;
gli interessi così conteggiati, se risultino a debito per il correntista,
divengono esigibili per l'istituto di credito solo dal primo marzo dell'anno successivo, salvo che il correntista possa autorizzare anche in via preventiva il loro addebito in conto corrente;
in tale caso,
divenendo capitale, produrranno a loro volta interessi, dando luogo a un fenomeno anatocistico. Nel caso di specie risulta agli atti come, mediante il contratto del 5.8.2004, ancora vigente tra le parti nel 2016, l'attrice avesse pattuito la capitalizzazione degli interessi, legittimando la prassi anatocistica.
Per tale ragione, pertanto, si è reso necessario rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa,
scomputando gli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale dalla data di apertura del rapporto sino al 5.8.2004 (data di sottoscrizione del secondo contratto recante la par periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi) e dal 1.01.2014 al 31.12.2015,
rideterminando gli stessi senza applicazione di alcuna capitalizzazione (secondo quanto affermato da
Cass. SS.UU., n. 24418/2010).
Spese e commissioni
In sede di ricalcolo del saldo finale di conto corrente, inoltre, dovranno essere esclusi gli addebiti effettuati a titolo di spese di gestione del conto e di commissioni, fra cui in particolare la commissione di massimo scoperto, risalenti a data antecedente alla loro prima pattuizione;
in difetto di loro previsione contrattuale, infatti, l'addebito unilaterale ad opera della banca non può che essere valutato come illegittimo e, pertanto, da scomputare.
Con riferimento particolare alla commissione di massimo scoperto, parte attrice ha contestato l'addebito anche successivamente al 2004.
La contestazione, così estesa, può trovare condivisione, dovendo rilevare come nel contratto di conto corrente concluso il 5.08.2004 la commissione risulta pattuita, ma non è determinata in misura specifica, non essendo indicato l'importo sul quale applicare l'aliquota del 0,750%.
Rideterminazione del saldo finale di conto corrente
Sulla base dei parametri sopra indicati, pertanto, è stata disposta consulenza tecnica contabile al fine di ricalcolare il saldo finale del conto corrente;
ritiene chi scrive di fare proprie le conclusioni contabili cui è pervenuto il proprio ausiliare, considerato come il relativo elaborato peritale sia risultato scevro da palesi errori e risulti fedele al quesito sottoposto.
Più precisamente, scomputate le spese e commissioni non pattuite, effettuata la capitalizzazione degli interessi come sopra diffusamente ricostruita, sono stati applicati fino al 5.8.2004 i tassi di interesse determinati mediante il cosiddetto criterio mobile ex art. 117, co. 7, parte seconda T.U.B., in quanto più favorevole al correntista.
In applicazione dei criteri sopra indicati, quindi, il consulente tecnico dell'ufficio ha riquantificato il saldo del conto corrente oggetto di causa al 31.12.2021 nella misura di euro 77.343,59 a credito del correntista, a fronte di un saldo bancario di euro 5.758,22 sempre a credito della correntista.
Conclusioni
Per le ragioni tutte esposte, in accoglimento della domanda attorea, il saldo del conto corrente inter
partes va rideterminato nei termini da ultimo esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in funzione dell'importo addebitato in conto e riconosciuto come non dovuto (euro 71.585,37), si liquidano in complessivi euro 11.017,40, oltre c.p.a., di cui euro 1.057,80 per spese generali ed euro 2.907,60 per rimborso spese.
A carico della convenuta vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento del 3.9.2024 in complessivi euro 8.000,00, oltre i.v.a. e previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così dispone:
- in accoglimento delle domande proposte da nei Parte_1
confronti di ridetermina il saldo finale del conto corrente inter partes alla data Controparte_1
del 31.12.2021 in euro 77.343,59 a credito della correntista;
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
11.017,40, oltre c.p.a., di cui euro 1.057,80 per spese generali ed euro 2.907,60 per rimborso spese;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento del 3.9.2024 in complessivi euro 8.000,00, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 2 dicembre 2025
Il giudice
CO ER 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la Cassazione sul punto: “Inoltre, del tutto infondata è l'affermazione dell'istituto di credito formulata in termini puramente astratti - secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili "alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)" e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo. Nel caso di specie, in difetto anche della mera allegazione da parte della dell'esistenza di una tale pattuizione, la CP_1 Corte d'Appello ha correttamente individuato le rimesse solutorie eliminando dal conto corrente gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale intrafido”.