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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 982/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 982/2016 avente ad oggetto “contratti bancari”
PROMOSSO DA
, nato a [...] V.C. (CT) il 22/11/1962 c.f. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] V.C. (CT) il 23/01/1966, c.f. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasqualina Beverie ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio, sito in Militello V.C. (CT), via Porta della Terra n. 49, giusta procura in atti.
OPPONENTI contro con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, c.f. e p. IVA Controparte_1
e per essa proposta con sede legale in Roma (RM), Via G. Nais n. P.IVA_1 Controparte_2
16, c.f. e p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Gaetano Arnò e Michele Giuliani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Reale, sito in Caltagirone Viale Mario Milazzo n. 210, giusta procura in atti.
OPPOSTA
e con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, c.f. e P.IVA Controparte_3
, rappresentata da con sede legale in Conegliano (TV), P.IVA_3 Controparte_4
Via Vittorio Alfieri n. 1, c.f. e P.IVA. quale cessionaria di e per P.IVA_4 Controparte_1
essa con sede legale in Roma (RM), Via G. Nais n. 16, c.f. e P.IVA. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_2
Antonio NE, IM TU ed Angela Romano, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 03/10/2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e con provvedimento del 9/10/2024 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 206/2016 emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 01/07/2016, con il quale era stato ingiunto ad entrambi, rispettivamente in quanto debitore principale e garante, il pagamento di € 50.830,92, quale somma dovuta in relazione al contratto di prestito personale n. 014619245 stipulato il 4/7/2008, e al solo , il Parte_1 pagamento di ulteriori € 15.811,04 in relazione al contratto di prestito personale n. 042574841 stipulato il 30/6/2010 e al rapporto su carta di credito revolving n. 5464910210337380, il tutto oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di quale cessionaria dei Controparte_1
crediti di (già . Controparte_5 CP_5
A sostegno dell'opposizione eccepivano:
- la nullità delle clausole di determinazione del TAEG all'interno dei contratti di prestito personale per violazione dell'art. 125 bis, commi 6 e 7, del Testo Unico Bancario, per non essere state indebitamente ricomprese nel costo complessivo dei finanziamenti le spese di assicurazione ed aver così determinato l'indicazione di un TAEG pari all'8,28% in luogo di quello corretto pari al 10,10% nel contratto n. 014619245 e pari al 10,90% in luogo di quello corretto pari al 13,29% nel contratto n. 042574841, invocando il ricalcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 117 comma 6 T.U.B.;
- la conseguente “nullità del decreto ingiuntivo” per violazione dell'art. 1186 c.c., poiché, tenendo in considerazione i parametri di ammortamento come rideterminati alla luce dell'eccepita nullità delle clausole di determinazione del TAEG, alla data in cui era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine “il cliente era a credito rispetto al piano di ammortamento”;
- l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto opposto.
Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/11/2016, si costituiva la Controparte_1
quale contestava tutto quanto dedotto dagli opponenti, rilevando, anzitutto, che le contestazioni degli opponenti riguardavano soltanto i contratti di prestito personale e non anche il credito, pari ad € 4.608,53, vantato dall'opposta in relazione alla linea di credito n. 6158949 a valere su carta di credito revolving n. 5464910210337380.
Contestava, inoltre, l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali determinanti il TAEG in quanto, ai sensi dell'art. 121, comma 2, TUB, il costo della polizza andava incluso nel calcolo del
TAEG solo qualora la relativa sottoscrizione fosse stata condizione necessaria per l'erogazione del prestito, circostanza non ricorrente nella fattispecie, ove, invece, le polizze sottoscritte in relazione ai due contratti azionati erano facoltative. Per l'effetto, evidenziava la corretta intimazione della decadenza dal beneficio del termine. Produceva, inoltre, a ulteriore prova del credito, i piani di ammortamento relativi ad entrambi i contratti di prestito sottoscritti (cfr. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
L'opposta instava, dunque, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 14/01/2017 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Con comparsa del 13/05/2020 interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e per essa Controparte_3
deducendo di essere divenuta nelle more titolare del credito. Controparte_2
Disattesa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dagli opponenti, all'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta da e è infondata e va rigettata per Parte_1 Parte_2
le ragioni di seguito esposte.
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” di
[...]
intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., formulata da parte opponente con note CP_3 dell'1/4/2021 e ribadita in sede di scritti conclusivi.
A tal fine, va, anzitutto, ricordato che, in tema di prova della cessione di credito, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., fermo l'onere per la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione (cfr. ex multis Cass. civ., sez.
III, 05/09/2019, n.22151; Corte appello Ancona, sez. I, 17/10/2024, n.1498). In particolare, la Corte di legittimità ha di recente chiarito che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/02/2024 n.5478)
Pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario;
qualora, invece, sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova, potendo, nondimeno, essa essere fornita anche a mezzo presunzioni, ove l'esistenza del contratto sia comunque desumibile dalla documentazione e dagli elementi forniti dalla cessionaria
(cfr. in motivazione Cass. civ. cit.; Cass. civ., sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Nella fattispecie, gli opponenti non hanno contestato, se non del tutto genericamente, l'esistenza del contratto di cessione;
essi, tuttavia, hanno, già dopo la costituzione della cessionaria e più diffusamente in sede di memoria di replica, contestato la sussistenza della prova dell'inclusione del credito oggetto del giudizio tra quelli ceduti alla Controparte_3
A tale proposito, posto che non è in contestazione l'originaria cessione del credito da a CP_5
si osserva che a riprova della titolarità del credito, ha Controparte_1 Controparte_3 prodotto: a) l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8/8/2019 con cui
[...] ha dato notizia di aver acquistato in blocco, con contratto dell'1/8/2019, un pacchetto di CP_6 crediti da aventi, in particolare, le seguenti caratteristiche: “crediti derivanti da Controparte_1 contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o da contratti di credito personale. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti relativi agli importi dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno in relazione ai rapporti dai quali originano i crediti, (…) che soddisfino al 28 febbraio 2019 (…), i seguenti criteri: crediti precedentemente acquistati dal
Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con in data 15 Controparte_5
dicembre 2014 ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 150 del 20 dicembre 2014, Parte II”; b) l'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30/11/2019 con cui ha dato notizia di aver acquistato in Controparte_3 blocco, con contratto del 22/11/2019, un pacchetto di crediti “derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o da contratti di credito personale” da Controparte_1
e da Controparte_6
Invero, mentre l'avviso in Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione intervenuta tra – Controparte_1 pacificamente originaria cessionaria del credito vantato da – e CP_5 Controparte_6 consente di ritenere ricompreso tra i crediti ceduti a quest'ultima anche quello oggetto del presente giudizio, essendo nel predetto avviso richiamata la cessione del 15/12/2014 attraverso cui la cedente ha acquistato il credito di (cessione oggetto dell'estratto della Controparte_1 Controparte_5
Gazzetta Ufficiale prodotto da in sede monitoria), l'avviso del 30 novembre 2019, CP_1
relativo alle cessioni in blocco di crediti intervenute tra e quali Controparte_6 Controparte_1
cedenti, e quale cessionaria, non consente di ritenere che il credito oggetto del Controparte_3
presente giudizio sia stato effettivamente trasferito alla Controparte_3
Ed infatti, nell'elencazione dei criteri attraverso cui individuare i crediti ceduti non vi è alcun riferimento ai crediti acquistati dalla con atto di cessione dell'1/8/2019 stipulato Controparte_6
con tra i quali, per quanto detto, rientrava quello oggetto del presente giudizio. Controparte_1
Tutti gli atti di cessione richiamati nell'avviso del novembre 2019, attraverso i quali le società cedenti avrebbero a loro volta acquistato i crediti ceduti, sono, infatti, diversi da quello intervenuto tra e Controparte_1 Controparte_7
peraltro, non ha preso posizione rispetto ai rilievi mossi dagli opponenti già
[...] con note di udienza dell'1/4/2021 né in corso di giudizio né negli scritti conclusivi. Pertanto, sulla scorta della documentazione versata in atti, tenuto conto degli oneri probatori gravanti sul preteso cessionario del credito, non risulta provata la legittimazione sostanziale della
Controparte_3
L'accertata assenza di prova del trasferimento del credito alla non osta, Controparte_3 nondimeno, all'esame del merito dell'opposizione e alla eventuale conferma del decreto ingiuntivo ottenuto da tenuto conto che, a norma dell'art. 111 c.p.c. “Se nel corso del Controparte_1
processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”, ferma la possibilità per il successore a titolo particolare di intervenire nel processo e per l'alienante di esserne estromesso qualora tutte le parti vi consentano.
Dunque, il presente giudizio prosegue in ogni caso tra gli opponenti e che ha Controparte_1
chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, pacificamente cessionaria del credito di Controparte_5 rimanendo semmai l'effettività della cessione una questione da valutarsi in sede esecutiva.
Tanto premesso, va ricordato, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che non può considerarsi autonomo e distinto rispetto alla fase monitoria da cui discende, ma rappresenta una fase ulteriore, a cognizione piena e nel contradditorio tra le parti. Da tale assunto derivano due corollari: sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, invece spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
in secondo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice dell'opposizione non sarà chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dovrà altresì verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto.
Una volta instaurato il giudizio di opposizione, pertanto, sono irrilevanti le contestazioni circa la idoneità o meno della documentazione allegata in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo dovendosi, invece, unicamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce della documentazione offerta dal creditore e delle difese del debitore (in tal senso, si vedano ex multis, Cass. civ., sez. III, 15/07/2005, n.15026; Cass. civ., sez. III, 10/10/2003, n.15186; Cass. civ., sez. lav., 09/05/2002, n.6663).
Il motivo di opposizione in tal senso formulato dagli opponenti è, dunque, irrilevante in questa sede.
Ciò posto, venendo alla prova del credito azionato, deve osservarsi che ha Controparte_1 prodotto, oltre all'avviso in Gazzetta Ufficiale attestante la cessione in suo favore del credito di
(non contestata, per quanto detto) e agli estratti conto attestanti i versamenti Controparte_5
eseguiti, il capitale residuo dovuto e i relativi interessi maturati, anche il contratto di finanziamento n. 014619245 del 03/07/2008 recante la sottoscrizione di e di Parte_1 Parte_2 quale coobbligata, il contratto di finanziamento n. 042574841 del 30/06/2010, unitamente ai
[...]
relativi piani di ammortamento, nonché la richiesta di finanziamento n. 6158949 del 22/10/2001 a valere su carta di credito n. 5464910210337380.
A fronte di tale produzione documentale e dell'ingiunzione di pagamento, gli opponenti non hanno invero contestato di aver stipulato i tre contratti di finanziamento azionati, ma unicamente la illegittimità delle clausole determinative del TAEG nei contratti di prestito personale n. 014619245
e n. 042574841.
È rimasta, quindi, anzitutto, non contestata la pretesa creditoria dell'opposta relativamente al rapporto su carta di credito revolving n. 5464910210337380.
Le doglianze relative agli altri due contratti di finanziamento, poi, non meritano accoglimento stante l'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina prevista dall'art. 125 bis, commi 6 e 7, del Testo
Unico Bancario invocata dagli opponenti, rimanendo irrilevante, per l'effetto, la natura facoltativa o meno dell'assicurazione stipulata.
A tale ultimo proposito, va premesso che, secondo quanto disposto dall'art. 121, commi 2 e 3, TUB
“
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 3.
La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del
TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”; le Istruzioni della Banca D'Italia, oggi vigenti, recitano che ai fini del calcolo del TAEG, vanno incluse anche le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca) se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.
Anche nella giurisprudenza di merito e di legittimità viene affermato che nella determinazione del tasso di interesse ai fini dell'indagine sull'usura (nella fattispecie, non contestata ed anzi esclusa nella perizia di parte allegata) va inclusa anche la polizza assicurativa che sia finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo (cfr. in tal senso Tribunale Salerno, sez. I, 30/09/2020, n. 2345) e che quindi risulti collegata alla concessione del credito, con la precisazione che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cass. civ., sez. I,
05/04/2017, n. 8806).
Pertanto, anche una polizza assicurativa qualificata in contratto come facoltativa può rilevare ai fini della determinazione del TAEG qualora essa risulti strettamente correlata al finanziamento, circostanza che può evincersi dalla contestualità della stipulazione e dalla sua funzionalità alla restituzione del finanziamento.
Nella fattispecie, in effetti, contrariamente a quanto affermato da parte opposta, le polizze sottoscritte dagli opponenti, benché indicate quali “facoltative”, oltre ad essere contestuali ai contratti di prestito personale (Assicurazione CPI Avipop Ass.ni n. 2981/2982 Ass. Vita n. 50047 annessa al contratto di finanziamento n. 042574841 e Assicurazione Coperto Cardiff polizza n.
5185-5285 annessa al contratto n. 014619245) risultano volte a garantire il rimborso della somma erogata (sono, infatti, polizze vita e infortuni), per cui, in assenza di prova contraria in ordine all'assenza di funzionalità delle polizze rispetto ai contratti di finanziamento – a carico dell'opposta
–, andavano ricomprese nel costo complessivo del finanziamento.
Tuttavia, la mancata ricomprensione di tali importi nel TAEG, oltre a non aver determinato, alla luce della stessa perizia di parte, il superamento della c.d. soglia usura, non consente di accogliere la domanda di nullità delle clausole dei contratti in esame avanzata dagli opponenti ex art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB con la connessa domanda di eterointegrazione dei predetti contratti con i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
Tale domanda è infatti infondata per inapplicabilità ratione temporis ai contratti oggetto del presente giudizio (stipulati in data 03/07/2008 e 30/06/2010) di detta norma (introdotta dal D.lgs. n.
141 del 2010 ed entrata in vigore il 19/9/2010) e delle conseguenti sanzioni di nullità contrattuale ivi previste in caso di divergenza tra costo effettivo del credito e costo dichiarato di esso.
All'epoca della stipula dei contratti in oggetto, infatti, la sanzione di nullità negoziale delle clausole relative ai “costi” del credito e di sostituzione di esse con i criteri di eterointegrazione invocati dagli opponenti erano previste dall'art. 117, comma 7, TUB, per le diverse ipotesi, non ricorrenti nella fattispecie, di “omessa indicazione nel contratto del “tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”
(art. 117, comma 4, TUB), di clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché di quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (art. 117, comma 6, TUB).
La sanzione per la non corretta determinazione del TAEG mediante la nullità delle clausole che impongono costi aggiuntivi al consumatore è stata introdotta solo successivamente dall'art. 125 bis, comma 6, del TUB invocato dagli opponenti, non applicabile retroattivamente ai contratti in esame. In difetto di previsione normativa, dunque, nessuna sanzione di nullità può essere invocata nella specie (cfr. in tal senso Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale Chieti sez. I,
10/09/2019, n.568).
Peraltro, il TAEG è uno strumento finalizzato ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto e, pertanto, non rientra tra i tassi di interesse né tra le condizioni economiche del contratto di mutuo, per cui, per consolidata giurisprudenza di merito, “l'omessa specificazione nel contatto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale” (Tribunale
Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957; Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n.523; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183).
Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità del richiamato articolo 117, comma 6, del T.U.B. (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).
Inoltre, la suddetta norma fa riferimento all'eventuale differenza fra tassi indicati in contratto e tassi pubblicizzati, circostanza non oggetto di prova e, a monte, di puntuale allegazione da parte degli opponenti.
Per tutto quanto esposto, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti,
l'opposizione proposta da e va rigettata. Parte_2 Parte_1
Nondimeno, l'esito del giudizio – ovverosia l'accertata carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta e l'infondatezza delle difese di circa la natura facoltativa Controparte_1
delle polizze – giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 982/2016
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e Parte_2 Parte_1
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 206/2016 emesso dal
Tribunale di Caltagirone in data 01/07/2016;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Caltagirone, l'11/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 982/2016 avente ad oggetto “contratti bancari”
PROMOSSO DA
, nato a [...] V.C. (CT) il 22/11/1962 c.f. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] V.C. (CT) il 23/01/1966, c.f. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Pasqualina Beverie ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio, sito in Militello V.C. (CT), via Porta della Terra n. 49, giusta procura in atti.
OPPONENTI contro con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, c.f. e p. IVA Controparte_1
e per essa proposta con sede legale in Roma (RM), Via G. Nais n. P.IVA_1 Controparte_2
16, c.f. e p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Gaetano Arnò e Michele Giuliani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Reale, sito in Caltagirone Viale Mario Milazzo n. 210, giusta procura in atti.
OPPOSTA
e con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, c.f. e P.IVA Controparte_3
, rappresentata da con sede legale in Conegliano (TV), P.IVA_3 Controparte_4
Via Vittorio Alfieri n. 1, c.f. e P.IVA. quale cessionaria di e per P.IVA_4 Controparte_1
essa con sede legale in Roma (RM), Via G. Nais n. 16, c.f. e P.IVA. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_2
Antonio NE, IM TU ed Angela Romano, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 03/10/2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e con provvedimento del 9/10/2024 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 206/2016 emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 01/07/2016, con il quale era stato ingiunto ad entrambi, rispettivamente in quanto debitore principale e garante, il pagamento di € 50.830,92, quale somma dovuta in relazione al contratto di prestito personale n. 014619245 stipulato il 4/7/2008, e al solo , il Parte_1 pagamento di ulteriori € 15.811,04 in relazione al contratto di prestito personale n. 042574841 stipulato il 30/6/2010 e al rapporto su carta di credito revolving n. 5464910210337380, il tutto oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di quale cessionaria dei Controparte_1
crediti di (già . Controparte_5 CP_5
A sostegno dell'opposizione eccepivano:
- la nullità delle clausole di determinazione del TAEG all'interno dei contratti di prestito personale per violazione dell'art. 125 bis, commi 6 e 7, del Testo Unico Bancario, per non essere state indebitamente ricomprese nel costo complessivo dei finanziamenti le spese di assicurazione ed aver così determinato l'indicazione di un TAEG pari all'8,28% in luogo di quello corretto pari al 10,10% nel contratto n. 014619245 e pari al 10,90% in luogo di quello corretto pari al 13,29% nel contratto n. 042574841, invocando il ricalcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 117 comma 6 T.U.B.;
- la conseguente “nullità del decreto ingiuntivo” per violazione dell'art. 1186 c.c., poiché, tenendo in considerazione i parametri di ammortamento come rideterminati alla luce dell'eccepita nullità delle clausole di determinazione del TAEG, alla data in cui era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine “il cliente era a credito rispetto al piano di ammortamento”;
- l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto opposto.
Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23/11/2016, si costituiva la Controparte_1
quale contestava tutto quanto dedotto dagli opponenti, rilevando, anzitutto, che le contestazioni degli opponenti riguardavano soltanto i contratti di prestito personale e non anche il credito, pari ad € 4.608,53, vantato dall'opposta in relazione alla linea di credito n. 6158949 a valere su carta di credito revolving n. 5464910210337380.
Contestava, inoltre, l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali determinanti il TAEG in quanto, ai sensi dell'art. 121, comma 2, TUB, il costo della polizza andava incluso nel calcolo del
TAEG solo qualora la relativa sottoscrizione fosse stata condizione necessaria per l'erogazione del prestito, circostanza non ricorrente nella fattispecie, ove, invece, le polizze sottoscritte in relazione ai due contratti azionati erano facoltative. Per l'effetto, evidenziava la corretta intimazione della decadenza dal beneficio del termine. Produceva, inoltre, a ulteriore prova del credito, i piani di ammortamento relativi ad entrambi i contratti di prestito sottoscritti (cfr. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
L'opposta instava, dunque, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 14/01/2017 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Con comparsa del 13/05/2020 interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e per essa Controparte_3
deducendo di essere divenuta nelle more titolare del credito. Controparte_2
Disattesa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dagli opponenti, all'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta da e è infondata e va rigettata per Parte_1 Parte_2
le ragioni di seguito esposte.
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” di
[...]
intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., formulata da parte opponente con note CP_3 dell'1/4/2021 e ribadita in sede di scritti conclusivi.
A tal fine, va, anzitutto, ricordato che, in tema di prova della cessione di credito, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., fermo l'onere per la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione (cfr. ex multis Cass. civ., sez.
III, 05/09/2019, n.22151; Corte appello Ancona, sez. I, 17/10/2024, n.1498). In particolare, la Corte di legittimità ha di recente chiarito che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/02/2024 n.5478)
Pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario;
qualora, invece, sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova, potendo, nondimeno, essa essere fornita anche a mezzo presunzioni, ove l'esistenza del contratto sia comunque desumibile dalla documentazione e dagli elementi forniti dalla cessionaria
(cfr. in motivazione Cass. civ. cit.; Cass. civ., sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Nella fattispecie, gli opponenti non hanno contestato, se non del tutto genericamente, l'esistenza del contratto di cessione;
essi, tuttavia, hanno, già dopo la costituzione della cessionaria e più diffusamente in sede di memoria di replica, contestato la sussistenza della prova dell'inclusione del credito oggetto del giudizio tra quelli ceduti alla Controparte_3
A tale proposito, posto che non è in contestazione l'originaria cessione del credito da a CP_5
si osserva che a riprova della titolarità del credito, ha Controparte_1 Controparte_3 prodotto: a) l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8/8/2019 con cui
[...] ha dato notizia di aver acquistato in blocco, con contratto dell'1/8/2019, un pacchetto di CP_6 crediti da aventi, in particolare, le seguenti caratteristiche: “crediti derivanti da Controparte_1 contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o da contratti di credito personale. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti relativi agli importi dovuti in linea capitale e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno in relazione ai rapporti dai quali originano i crediti, (…) che soddisfino al 28 febbraio 2019 (…), i seguenti criteri: crediti precedentemente acquistati dal
Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con in data 15 Controparte_5
dicembre 2014 ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 150 del 20 dicembre 2014, Parte II”; b) l'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30/11/2019 con cui ha dato notizia di aver acquistato in Controparte_3 blocco, con contratto del 22/11/2019, un pacchetto di crediti “derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o da contratti di credito personale” da Controparte_1
e da Controparte_6
Invero, mentre l'avviso in Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione intervenuta tra – Controparte_1 pacificamente originaria cessionaria del credito vantato da – e CP_5 Controparte_6 consente di ritenere ricompreso tra i crediti ceduti a quest'ultima anche quello oggetto del presente giudizio, essendo nel predetto avviso richiamata la cessione del 15/12/2014 attraverso cui la cedente ha acquistato il credito di (cessione oggetto dell'estratto della Controparte_1 Controparte_5
Gazzetta Ufficiale prodotto da in sede monitoria), l'avviso del 30 novembre 2019, CP_1
relativo alle cessioni in blocco di crediti intervenute tra e quali Controparte_6 Controparte_1
cedenti, e quale cessionaria, non consente di ritenere che il credito oggetto del Controparte_3
presente giudizio sia stato effettivamente trasferito alla Controparte_3
Ed infatti, nell'elencazione dei criteri attraverso cui individuare i crediti ceduti non vi è alcun riferimento ai crediti acquistati dalla con atto di cessione dell'1/8/2019 stipulato Controparte_6
con tra i quali, per quanto detto, rientrava quello oggetto del presente giudizio. Controparte_1
Tutti gli atti di cessione richiamati nell'avviso del novembre 2019, attraverso i quali le società cedenti avrebbero a loro volta acquistato i crediti ceduti, sono, infatti, diversi da quello intervenuto tra e Controparte_1 Controparte_7
peraltro, non ha preso posizione rispetto ai rilievi mossi dagli opponenti già
[...] con note di udienza dell'1/4/2021 né in corso di giudizio né negli scritti conclusivi. Pertanto, sulla scorta della documentazione versata in atti, tenuto conto degli oneri probatori gravanti sul preteso cessionario del credito, non risulta provata la legittimazione sostanziale della
Controparte_3
L'accertata assenza di prova del trasferimento del credito alla non osta, Controparte_3 nondimeno, all'esame del merito dell'opposizione e alla eventuale conferma del decreto ingiuntivo ottenuto da tenuto conto che, a norma dell'art. 111 c.p.c. “Se nel corso del Controparte_1
processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”, ferma la possibilità per il successore a titolo particolare di intervenire nel processo e per l'alienante di esserne estromesso qualora tutte le parti vi consentano.
Dunque, il presente giudizio prosegue in ogni caso tra gli opponenti e che ha Controparte_1
chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, pacificamente cessionaria del credito di Controparte_5 rimanendo semmai l'effettività della cessione una questione da valutarsi in sede esecutiva.
Tanto premesso, va ricordato, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che non può considerarsi autonomo e distinto rispetto alla fase monitoria da cui discende, ma rappresenta una fase ulteriore, a cognizione piena e nel contradditorio tra le parti. Da tale assunto derivano due corollari: sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, invece spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
in secondo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice dell'opposizione non sarà chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dovrà altresì verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto.
Una volta instaurato il giudizio di opposizione, pertanto, sono irrilevanti le contestazioni circa la idoneità o meno della documentazione allegata in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo dovendosi, invece, unicamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce della documentazione offerta dal creditore e delle difese del debitore (in tal senso, si vedano ex multis, Cass. civ., sez. III, 15/07/2005, n.15026; Cass. civ., sez. III, 10/10/2003, n.15186; Cass. civ., sez. lav., 09/05/2002, n.6663).
Il motivo di opposizione in tal senso formulato dagli opponenti è, dunque, irrilevante in questa sede.
Ciò posto, venendo alla prova del credito azionato, deve osservarsi che ha Controparte_1 prodotto, oltre all'avviso in Gazzetta Ufficiale attestante la cessione in suo favore del credito di
(non contestata, per quanto detto) e agli estratti conto attestanti i versamenti Controparte_5
eseguiti, il capitale residuo dovuto e i relativi interessi maturati, anche il contratto di finanziamento n. 014619245 del 03/07/2008 recante la sottoscrizione di e di Parte_1 Parte_2 quale coobbligata, il contratto di finanziamento n. 042574841 del 30/06/2010, unitamente ai
[...]
relativi piani di ammortamento, nonché la richiesta di finanziamento n. 6158949 del 22/10/2001 a valere su carta di credito n. 5464910210337380.
A fronte di tale produzione documentale e dell'ingiunzione di pagamento, gli opponenti non hanno invero contestato di aver stipulato i tre contratti di finanziamento azionati, ma unicamente la illegittimità delle clausole determinative del TAEG nei contratti di prestito personale n. 014619245
e n. 042574841.
È rimasta, quindi, anzitutto, non contestata la pretesa creditoria dell'opposta relativamente al rapporto su carta di credito revolving n. 5464910210337380.
Le doglianze relative agli altri due contratti di finanziamento, poi, non meritano accoglimento stante l'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina prevista dall'art. 125 bis, commi 6 e 7, del Testo
Unico Bancario invocata dagli opponenti, rimanendo irrilevante, per l'effetto, la natura facoltativa o meno dell'assicurazione stipulata.
A tale ultimo proposito, va premesso che, secondo quanto disposto dall'art. 121, commi 2 e 3, TUB
“
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 3.
La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del
TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”; le Istruzioni della Banca D'Italia, oggi vigenti, recitano che ai fini del calcolo del TAEG, vanno incluse anche le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca) se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.
Anche nella giurisprudenza di merito e di legittimità viene affermato che nella determinazione del tasso di interesse ai fini dell'indagine sull'usura (nella fattispecie, non contestata ed anzi esclusa nella perizia di parte allegata) va inclusa anche la polizza assicurativa che sia finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo (cfr. in tal senso Tribunale Salerno, sez. I, 30/09/2020, n. 2345) e che quindi risulti collegata alla concessione del credito, con la precisazione che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cass. civ., sez. I,
05/04/2017, n. 8806).
Pertanto, anche una polizza assicurativa qualificata in contratto come facoltativa può rilevare ai fini della determinazione del TAEG qualora essa risulti strettamente correlata al finanziamento, circostanza che può evincersi dalla contestualità della stipulazione e dalla sua funzionalità alla restituzione del finanziamento.
Nella fattispecie, in effetti, contrariamente a quanto affermato da parte opposta, le polizze sottoscritte dagli opponenti, benché indicate quali “facoltative”, oltre ad essere contestuali ai contratti di prestito personale (Assicurazione CPI Avipop Ass.ni n. 2981/2982 Ass. Vita n. 50047 annessa al contratto di finanziamento n. 042574841 e Assicurazione Coperto Cardiff polizza n.
5185-5285 annessa al contratto n. 014619245) risultano volte a garantire il rimborso della somma erogata (sono, infatti, polizze vita e infortuni), per cui, in assenza di prova contraria in ordine all'assenza di funzionalità delle polizze rispetto ai contratti di finanziamento – a carico dell'opposta
–, andavano ricomprese nel costo complessivo del finanziamento.
Tuttavia, la mancata ricomprensione di tali importi nel TAEG, oltre a non aver determinato, alla luce della stessa perizia di parte, il superamento della c.d. soglia usura, non consente di accogliere la domanda di nullità delle clausole dei contratti in esame avanzata dagli opponenti ex art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB con la connessa domanda di eterointegrazione dei predetti contratti con i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
Tale domanda è infatti infondata per inapplicabilità ratione temporis ai contratti oggetto del presente giudizio (stipulati in data 03/07/2008 e 30/06/2010) di detta norma (introdotta dal D.lgs. n.
141 del 2010 ed entrata in vigore il 19/9/2010) e delle conseguenti sanzioni di nullità contrattuale ivi previste in caso di divergenza tra costo effettivo del credito e costo dichiarato di esso.
All'epoca della stipula dei contratti in oggetto, infatti, la sanzione di nullità negoziale delle clausole relative ai “costi” del credito e di sostituzione di esse con i criteri di eterointegrazione invocati dagli opponenti erano previste dall'art. 117, comma 7, TUB, per le diverse ipotesi, non ricorrenti nella fattispecie, di “omessa indicazione nel contratto del “tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”
(art. 117, comma 4, TUB), di clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché di quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (art. 117, comma 6, TUB).
La sanzione per la non corretta determinazione del TAEG mediante la nullità delle clausole che impongono costi aggiuntivi al consumatore è stata introdotta solo successivamente dall'art. 125 bis, comma 6, del TUB invocato dagli opponenti, non applicabile retroattivamente ai contratti in esame. In difetto di previsione normativa, dunque, nessuna sanzione di nullità può essere invocata nella specie (cfr. in tal senso Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale Chieti sez. I,
10/09/2019, n.568).
Peraltro, il TAEG è uno strumento finalizzato ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto e, pertanto, non rientra tra i tassi di interesse né tra le condizioni economiche del contratto di mutuo, per cui, per consolidata giurisprudenza di merito, “l'omessa specificazione nel contatto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale” (Tribunale
Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957; Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n.523; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183).
Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità del richiamato articolo 117, comma 6, del T.U.B. (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233).
Inoltre, la suddetta norma fa riferimento all'eventuale differenza fra tassi indicati in contratto e tassi pubblicizzati, circostanza non oggetto di prova e, a monte, di puntuale allegazione da parte degli opponenti.
Per tutto quanto esposto, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti,
l'opposizione proposta da e va rigettata. Parte_2 Parte_1
Nondimeno, l'esito del giudizio – ovverosia l'accertata carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta e l'infondatezza delle difese di circa la natura facoltativa Controparte_1
delle polizze – giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 982/2016
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e Parte_2 Parte_1
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 206/2016 emesso dal
Tribunale di Caltagirone in data 01/07/2016;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Caltagirone, l'11/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione