Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00747/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Esposito, Piergiorgio Purciariello, con domicilio eletto presso lo studio Adriano Esposito in Bari, via Putignani 118 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo (UTG) - Prefettura di Barletta Andria Trani, Comando Legione Carabinieri Puglia, Questura di Barletta Andria Trani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
Legione Carabinieri Puglia – Comando Provinciale di Barletta – Andria - Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del provvedimento adottato dall’UTG - Prefettura di Barletta Andria Trani n. 0363/2021_6D dell’11 febbraio 2025 (prot. uscita n. 0007547 di pari data) di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente di revoca del decreto 0591/2013/6D/Area I O.P. del 12 febbraio 2013 col quale era stato disposto a suo carico il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi;
2. di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi comprese la nota della Questura di Barletta Andria Trani del 4 gennaio 2025 e la nota del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani del 6 novembre 2024 entrambe richiamate nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Barletta Andria Trani e di Comando Legione Carabinieri Puglia e di Questura Barletta Andria Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori l'avv. Adriano Esposito e Piergiorgio Purciariello, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 28 marzo 2025, -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento previa richiesta di sospensione cautelare, il provvedimento adottato dalla Prefettura di Barletta Andria Trani n. 0363/2021_6D dell’11 febbraio 2025 (prot. uscita n. 0007547 di pari data) recante il rigetto dell’istanza da lui presentata per ottenere la revoca del decreto 0591/2013/6D/Area I O.P. datato 12 febbraio 2013 con il quale era stato disposto a suo carico il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi.
2.- Il ricorrente ha dedotto la seguente articolata censura: violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 11, 39, 43 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773). Violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, difetto dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia e sproporzionalità manifeste. Contraddittorietà. Violazione dell’art. 27 Cost.
Evidenzia, nello specifico, che il divieto di detenere armi e munizioni di cui si discorre, adottato in via di estrema urgenza dal Prefetto di Barletta Andria Trani, si fonda un presupposto rivelatosi poi infondato.
Ove l’ex coniuge del ricorrente, nel 2013, non avesse richiesto al Questore di Bari di adottare in suo danno il provvedimento di ammonimento ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 11/2009, di certo non vi sarebbe stato il presupposto divieto di detenere armi e munizioni.
Questa circostanza sarebbe da sola sufficiente per ritenere erroneo e quindi illegittimo il diniego di revoca impugnato.
3.- La causa, discussa alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025 per l’esame dell’istanza cautelare, è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, ravvisandone il Collegio i presupposti di legge e previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
4.- In linea generale, la detenzione di armi da fuoco, nel nostro ordinamento, rappresenta un’eccezione rispetto al principio generale di divieto, sancito in via primaria dalla normativa di pubblica sicurezza. Invero, il possesso di armi, configurandosi come diritto condizionato indiscriminato, è subordinato a un rigoroso regime autorizzatorio, che contempla limiti particolarmente stringenti e circostanziate, al fine di tutelare l’incolumità individuale e la sicurezza collettiva (cfr. ex multis, TAR Campania, sez. V, 11 ottobre 2023, n. 5550).
Secondo la normativa ancora vigente, la detenzione di armi da fuoco può essere consentita solo in presenza di circostanze eccezionali che la giustifichino, in deroga al divieto generalmente operante. Questo regime di autorizzazione, disciplinato dal R.D.18 giugno 1931, n. 773, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), e da altre normative settoriali, presuppone una valutazione approfondita della moralità e delle capacità psico-fisiche del richiedente, nonché l’esistenza di una legittima necessità, che escluda ogni possibilità di abuso o pericolo per l’ordine pubblico.
In assenza di queste condizioni, ogni altro intento, che non rispetti i presupposti legali, risulterebbe incompatibile coi principi di ordine e sicurezza pubblici previsti dall’ordinamento giuridico statuale.
Per questo, l’autorizzazione alla detenzione di armi impone una valutazione discrezionale da parte delle autorità competenti ed una costante attività di controllo successivo, in modo da accertare che l’uso delle armi non diventi fonte di pericolo per l’incolumità privata e della collettività.
5.- Ciò premesso, riguardo al caso controverso, il diniego espresso dalla Prefettura in data 12 febbraio 2013 di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS, traeva origine dalla nota pervenuta, il precedente 30 gennaio, dalla Questura di Bari. Quest’ultima, sulla base di un rapporto del Comando Carabinieri di Spinazzola, segnalava una grave situazione conflittuale con l’ex coniuge del ricorrente la quale, in fase di separazione, aveva presentato alla stessa Questura di Bari una richiesta di ammonimento per presunti atti persecutori posti in essere dal ricorrente, paventando rischi per la propria incolumità.
In concomitanza con l’adozione del divieto di detenzione di armi, -OMISSIS- subiva anche la sospensione della licenza di porto di fucile per caccia, disposta dal Questore di Bari in data 31 gennaio 2013, con conseguente cessione delle proprie armi e munizioni a persona terza non convivente.
A seguito del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, l’interessato, tramite il proprio legale di fiducia, presentava osservazioni in data 10 gennaio 2014 con le quali rilevava il venire meno presupposti che giustificavano l’adozione del divieto, in quanto la richiesta di ammonimento avanzata dalla ex coniuge era stata rigettata in data 2 giugno 2013, con conseguente archiviazione del procedimento per infondatezza dei presupposti.
In relazione a quanto sopra, il ricorrente aveva avanzato domanda di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni a favore del proprio assistito. La suddetta domanda era trasmessa alla Questura di Bari, la quale, con nota del 24 marzo 2014, integrava le informazioni precedenti, segnalando che, a carico del ricorrente esisteva una condanna ad un anno di reclusione, con decreto penale del 26 giugno 2006, per lesioni personali continuate in concorso. Da tale condanna, il ricorrente non era stato ancora riabilitato.
Alla luce di questi elementi e del parere negativo espresso dalla Questura di Bari, in data 4 marzo 2015, la Prefettura rigettava la richiesta di revoca del divieto.
6.- Trascorsi sei anni dalla precedente comunicazione, il 29 gennaio 2021, perveniva una seconda domanda per ottenere la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni, reiterata anche nel mese di giugno 2022.
La domanda era stavolta motivata col fatto che il ricorrente, a seguito di procedura avviata in data 10 marzo 2020 dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Bari, aveva ottenuto la riabilitazione per la condanna per lesioni personali, avendo dimostrato, secondo l’esito del relativo giudizio, un comportamento improntato ad “effettiva e costante buona condotta”.
A seguito della presentazione della nuova istanza, l’autorità di Polizia ha tuttavia valutato opportuno condurre una nuova verifica dalla quale sono emersi elementi sfavorevoli al ricorrente e comunque incompatibili con la possibilità di detenere armi e munizioni.
Con nota informativa del 13 luglio 2023, oltre ai rilievi già evidenziati, la Questura sottolineava la presenza di precedenti penali di particolare gravità a carico di alcuni congiunti non conviventi del ricorrente. In particolare:
- il fratello, -OMISSIS-, condannato per vari reati, tra cui detenzione illegale di armi e munizioni continuato, e sottoposto a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
- la sorella -OMISSIS-, segnalata per violazioni fiscali;
- il fratello-OMISSIS-, arrestato per violenza sessuale e altri reati.
La Questura sottolineava inoltre che, in relazione alla condanna per lesioni personali in concorso, il ricorrente aveva partecipato, unitamente ai suoi parenti, ad un’aggressione nei confronti di alcuni soggetti accusati di aver rubato una motrice. La “spedizione punitiva” provocava una reazione violenta da parte delle vittime, culminata in un agguato con l’uso di armi da fuoco.
In considerazione della gravità degli eventi pregressi e delle sopravvenute circostanze, la Questura ha espresso parere negativo alla revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
La Prefettura ha dunque negato l’accoglimento della richiesta alla luce degli elementi sopra descritti, con decisione che appare ragionevole, in quanto volta a scongiurare, secondo un criterio di precauzione, qualsiasi rischio di utilizzo inappropriato delle armi, avuto riguardo alla personalità del soggetto interessato ed essendovi l’esigenza di prevenire qualsiasi aggravio di tensione dei rapporti tra la famiglia di -OMISSIS- e quella dei -OMISSIS-
L’autorità prefettizia ha pertanto tenuto conto di questi elementi per respingere la nuova richiesta di
riesame presentata in data 25 giugno 2024 dal ricorrente.
7.- Giova rammentare che l’art. 11 TULPS, ai commi 2 e 3, precisa al comma 2 che: “'Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta”.
La disposizione, al comma 3 aggiunge che “Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.”.
Inoltre, l’art. 43 del TULPS, nel disciplinare il rilascio della licenza per il porto di armi, stabilisce che: “Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi."
A seguito di una lettura congiunta delle disposizioni sopra citate, risulta che, in considerazione del decreto penale di condanna emesso a carico del ricorrente, nonché dei successivi episodi nei confronti dell’ex coniuge e di terzi, non sussistono le condizioni necessarie per la detenzione di armi e munizioni, come sancito dall’art. 39 TULPS.
Inoltre, l’art. 43 TULPS, oltre a ribadire l’importanza dei reati commessi con violenza contro le persone ai fini del diniego dell’autorizzazione alla detenzione di armi, prevede altresì che l’autorizzazione stessa possa essere legittimamente revocata al soggetto che non fornisca adeguate garanzie in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi.
8.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Prefettura di Barletta Andria Trani delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nel presente provvedimento contemplate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.