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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Cigna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 2747/2025 del
Ruolo Generale promossa
DA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1
difeso dall'avvocato Alessandra Sergi
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella CP_1
Agata Silvano
APPELLATA
Nell'udienza del 24-9-2025, previa discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11-9-2024 , quale proprietaria del CP_1
veicolo modello Fiat, tg. DM391VP, proponeva opposizione innanzi al
Giudice di Pace di Gallipoli avverso il verbale di contestazione n. 642VXP/1165/2024, elevato dalla Polizia Locale del Comune
[...]
per la violazione dell'art. 142 co. 9 CdS, commessa in data Pt_1
15-7-2024 sulla SP 361 - KM 21+600, nel Comune di , dir. Pt_1
Maglie; in particolare, per avere il veicolo in questione viaggiato alla velocità di Km/h 98,00 e quindi oltre il limite massimo di 50 Km/h
(infrazione rilevata a mezzo apparecchio “Enves EVO MVD 1507”).
In particolare, la ricorrente deduceva l'incompetenza dell'organo accertatore, l'irregolarità della notifica del verbale impugnato, la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico e dell'effettuazione delle periodiche verifiche annuali, la violazione dell'obbligo di informazione all'utenza e di presegnalazione della presenza dell'apparecchiatura, l'omessa contestazione immediata nonché la mancata prova della commessa infrazione.
Si costituiva il resistendo ai motivi di Parte_1
opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 150/2025 del 10-3-2025, notificata il 15-3-2025,
l'adito Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando il verbale impugnato, stante l'illegittimità della procedura di accertamento dell'infrazione, poiché rilevata a mezzo di apparecchiatura non omologata, con condanna del alle spese di lite. Parte_1
Con ricorso in appello depositato il 10-4-2025 il Parte_1
ha proposto appello avverso detta sentenza, dolendosi che il Giudice di Pace avesse errato nel ritenere illegittimo l'accertamento in quanto effettuato con apparecchiatura approvata ma non omologata, stante la sostanziale equipollenza tra le due procedure, e in assenza di
2 segnalazione della presenza del dispositivo di rilevamento della velocità; lamentava altresì l'erroneità della sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese di lite e ne chiedeva pertanto l'integrale riforma.
Si è costituita opponendosi ai motivi di appello e CP_1
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, a seguito di discussione orale, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del
24-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il ricorrente censura la Pt_1
sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace ritenuto illegittimo il verbale di contestazione sulla scorta del fatto che l'infrazione fosse stata rilevata a mezzo di apparecchiatura non debitamente omologata, bensì solo approvata.
Detto motivo è infondato.
Invero, in conformità a quanto statuito dalla S.C. con ordinanza
10505/2024 (principio ribadito anche da Cass. 20913/2024) si osserva che, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un
3 procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
in altri termini, precisa la S.C.,
“l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione
"debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che il dispositivo “Enves EVO MVD1507” utilizzato dal è stato solo approvato (cfr. Decreto Parte_1
prot. 4668 del 28-7-2016 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e non anche omologato, circostanza peraltro
4 pacificamente ammessa dallo stesso Comune ricorrente. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dell'accertamento e del verbale di contestazione che, correttamente, è stato annullato.
Il rigetto di tale motivo comporta l'assorbimento dell'ulteriore doglianza (secondo motivo di appello) riguardante l'obbligo di presegnalazione della presenza dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento, stante l'illegittimità dell'accertamento effettuato.
Con il terzo motivo di appello l'odierno appellante censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di primo grado disposto la condanna alle spese del anziché dichiararne Parte_1
l'integrale compensazione, stante la assoluta novità dell'orientamento, espresso dalla Suprema Corte solo in tempi recenti, in punto di distinzione tra le procedure di omologazione ed approvazione.
Detto motivo è fondato.
Al riguardo, invero, va rilevato che ai sensi dell'art. 92 cpc, ratione temporis vigente, il giudice può compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nel caso di specie, la novità della questione giuridica esaminata, solo di recente decisa dalla S.C. nel senso su indicato, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al primo grado di giudizio.
5 L'appello, come detto, va pertanto accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite relative al primo grado del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello si ritiene sussistano giusti motivi per compensare anche le spese di lite relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 10-4-2025 dal nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 150/2025 del 10-3-2025 emessa dal Giudice di Pace di Gallipoli, così provvede: in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al primo grado di giudizio;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
dichiara compensate le spese di lite anche relative al presente grado di giudizio.
Lecce, 24-9-2025
Il Giudice
Dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Azzurra Buia, sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
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Il Giudice
Dott. Mario Cigna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Cigna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 2747/2025 del
Ruolo Generale promossa
DA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1
difeso dall'avvocato Alessandra Sergi
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella CP_1
Agata Silvano
APPELLATA
Nell'udienza del 24-9-2025, previa discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11-9-2024 , quale proprietaria del CP_1
veicolo modello Fiat, tg. DM391VP, proponeva opposizione innanzi al
Giudice di Pace di Gallipoli avverso il verbale di contestazione n. 642VXP/1165/2024, elevato dalla Polizia Locale del Comune
[...]
per la violazione dell'art. 142 co. 9 CdS, commessa in data Pt_1
15-7-2024 sulla SP 361 - KM 21+600, nel Comune di , dir. Pt_1
Maglie; in particolare, per avere il veicolo in questione viaggiato alla velocità di Km/h 98,00 e quindi oltre il limite massimo di 50 Km/h
(infrazione rilevata a mezzo apparecchio “Enves EVO MVD 1507”).
In particolare, la ricorrente deduceva l'incompetenza dell'organo accertatore, l'irregolarità della notifica del verbale impugnato, la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico e dell'effettuazione delle periodiche verifiche annuali, la violazione dell'obbligo di informazione all'utenza e di presegnalazione della presenza dell'apparecchiatura, l'omessa contestazione immediata nonché la mancata prova della commessa infrazione.
Si costituiva il resistendo ai motivi di Parte_1
opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 150/2025 del 10-3-2025, notificata il 15-3-2025,
l'adito Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando il verbale impugnato, stante l'illegittimità della procedura di accertamento dell'infrazione, poiché rilevata a mezzo di apparecchiatura non omologata, con condanna del alle spese di lite. Parte_1
Con ricorso in appello depositato il 10-4-2025 il Parte_1
ha proposto appello avverso detta sentenza, dolendosi che il Giudice di Pace avesse errato nel ritenere illegittimo l'accertamento in quanto effettuato con apparecchiatura approvata ma non omologata, stante la sostanziale equipollenza tra le due procedure, e in assenza di
2 segnalazione della presenza del dispositivo di rilevamento della velocità; lamentava altresì l'erroneità della sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese di lite e ne chiedeva pertanto l'integrale riforma.
Si è costituita opponendosi ai motivi di appello e CP_1
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, a seguito di discussione orale, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del
24-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il ricorrente censura la Pt_1
sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace ritenuto illegittimo il verbale di contestazione sulla scorta del fatto che l'infrazione fosse stata rilevata a mezzo di apparecchiatura non debitamente omologata, bensì solo approvata.
Detto motivo è infondato.
Invero, in conformità a quanto statuito dalla S.C. con ordinanza
10505/2024 (principio ribadito anche da Cass. 20913/2024) si osserva che, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un
3 procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
in altri termini, precisa la S.C.,
“l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione
"debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che il dispositivo “Enves EVO MVD1507” utilizzato dal è stato solo approvato (cfr. Decreto Parte_1
prot. 4668 del 28-7-2016 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e non anche omologato, circostanza peraltro
4 pacificamente ammessa dallo stesso Comune ricorrente. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dell'accertamento e del verbale di contestazione che, correttamente, è stato annullato.
Il rigetto di tale motivo comporta l'assorbimento dell'ulteriore doglianza (secondo motivo di appello) riguardante l'obbligo di presegnalazione della presenza dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento, stante l'illegittimità dell'accertamento effettuato.
Con il terzo motivo di appello l'odierno appellante censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di primo grado disposto la condanna alle spese del anziché dichiararne Parte_1
l'integrale compensazione, stante la assoluta novità dell'orientamento, espresso dalla Suprema Corte solo in tempi recenti, in punto di distinzione tra le procedure di omologazione ed approvazione.
Detto motivo è fondato.
Al riguardo, invero, va rilevato che ai sensi dell'art. 92 cpc, ratione temporis vigente, il giudice può compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nel caso di specie, la novità della questione giuridica esaminata, solo di recente decisa dalla S.C. nel senso su indicato, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al primo grado di giudizio.
5 L'appello, come detto, va pertanto accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite relative al primo grado del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello si ritiene sussistano giusti motivi per compensare anche le spese di lite relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 10-4-2025 dal nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 150/2025 del 10-3-2025 emessa dal Giudice di Pace di Gallipoli, così provvede: in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al primo grado di giudizio;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
dichiara compensate le spese di lite anche relative al presente grado di giudizio.
Lecce, 24-9-2025
Il Giudice
Dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Azzurra Buia, sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
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Il Giudice
Dott. Mario Cigna