Ordinanza cautelare 26 maggio 2021
Decreto cautelare 20 settembre 2021
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/06/2025, n. 10914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10914 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10914/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04747/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4747 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione Generale, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, n. 480, con cui è indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato in data 19.03.2021, anche nella sola parte in cui nella il riconoscimento di punteggio per il servizio prestato presso i centri di formazione professionale;
- delle tabelle A/1 e A/6 di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di III fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegate al decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 (recante la disciplina delle graduatorie Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo e collaboratore scolastico), nella parte in cui non si prevede al punto B. 7.1 e 7.2 per il servizio prestato presso i centri di formazione professionale l'attribuzione di 0,50 punti per ciascun mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico o comunque il medesimo punteggio ridotto della metà, o comunque nella parte in cui non si prevede al punto B. 9 per il servizio prestato presso i centri di formazione professionale l'attribuzione di 0,05 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni, sino ad un massimo di 0,60 punti per ogni anno;
-di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente al riconoscimento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il triennio scolastico 2021-23, per il servizio di insegnamento presso i centri di formazione professionale dell'attribuzione di 0,50 punti per ciascun mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico, o comunque del medesimo punteggio ridotto della metà.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 settembre 2021:
- del decreto adottato del dirigente scolastico dell’I.S. Luigi Capuana di Palermo riguardante le graduatorie definitive di istituto di III Fascia personale ATA valide per il triennio 2021- 2023 pubblicato il 20.08.2021 e delle relative graduatorie;
- delle graduatorie definitive di istituto di III Fascia personale ATA valide per il triennio 2021- 2023 pubblicato il 20.08.2021, per la provincia di Palermo;
- della scheda di valutazione titoli valida per le graduatorie definitive di istituto di III Fascia personale ATA valide per il triennio 2021- 2023 pubblicato il 20.08.2021, per la provincia di Palermo;
- del decreto adottato del dirigente scolastico dell'I.S. Luigi Capuana di Palermo n. 760 del 26.07.2021, che ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente avverso l'attribuzione del punteggio delle graduatorie provvisorie di istituto di III Fascia personale ATA valide per il triennio 2021- 2023 pubblicato il 20.08.2021;
- del decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, n. 480, con cui è indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato in data 19.03.2021, anche nella sola parte in cui nella il riconoscimento di punteggio per il servizio prestato presso i centri di formazione professionale;
- delle tabelle A/1 e A/6 di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di III fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegate al decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 (recante la disciplina delle graduatorie Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo e collaboratore scolastico), nella parte in cui non si prevede al punto B. 7.1 e 7.2 per il servizio prestato presso i centri di formazione professionale l'attribuzione di 0,50 punti per ciascun mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico o comunque il medesimo punteggio ridotto della metà, o comunque nella parte in cui non si prevede al punto B. 9 per il servizio prestato presso i centri di formazione professionale l'attribuzione di 0,05 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni, sino ad un massimo di 0,60 punti per ogni anno;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente al riconoscimento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il triennio scolastico 2021-23, per il servizio di insegnamento presso i centri di formazione professionale dell'attribuzione di 0,50 punti per ciascun mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico, o comunque del medesimo punteggio ridotto della metà.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 3 maggio 2021 e depositato il 5 maggio 2021, EN CA ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame ad un motivo, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 51 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 470, primo comma, del d.lgs. n. 297 del 1994, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 – Eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza, di accesso agli uffici pubblici e meritocratico ”.
1.1. Con il mezzo in esame, il ricorrente deduce l’illegittimità del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui lo stesso non equipara, ai fini dell’attribuzione di punteggio ai singoli titoli di servizio, il servizio prestato presso i centri di formazione professionale a quello svolto presso le scuole statali ovvero presso le scuole dell’infanzia non statali autorizzate, le scuole paritarie sussidiate o sussidiarie le scuole legalmente riconosciute o convenzionate, ovvero, in via subordinata, al servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici.
2. Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia si sono costituiti in resistenza il 7 maggio 2021.
3. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 26 maggio 2021.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 settembre 2021 e depositato il 15 settembre 2021, EN CA ha impugnato gli atti ivi indicati, formulando un ulteriore mezzo, così rubricato: “ Illegittimità derivata - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 51 e 97 Cost.; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 470, primo comma, del d.lgs. n. 297 del 1994, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 – Eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza, di accesso agli uffici pubblici e meritocratico ”.
5. Con tale motivo, il ricorrente muove le censure già oggetto del ricorso principale contro gli atti di approvazione delle graduatorie formate in applicazione del D.M. n. 50/2021, gravati con il ricorso per motivi aggiunti.
6. L’istanza di misure cautelari monocratiche proposta in data 20 settembre 2021 è stata respinta con decreto reso in pari data.
7. Con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2021, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito per cui è causa, con le modalità indicate in tale provvedimento.
8. Parte ricorrente ha dato prova di aver dato seguito a tale incombente con documentazione depositata il 1° dicembre 2021.
9. Con ordinanza del 15 dicembre 2021 è stato disposto il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2022 e da ultimo, con ordinanza dell’11 febbraio 2022, n. 900 (confermata, a seguito di appello ex art. 62 c.p.a., da Cons. Stato, Sez. VII, 18 maggio 2022, n. 2245), detta istanza è stata respinta.
10. All’udienza di smaltimento del 4 aprile 2025, nel corso della quale è stato dato avviso di una possibile causa di improcedibilità del gravame, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, così come rilevato d’ufficio ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a. nel corso della discussione della causa tenutasi durante l’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4 aprile 2025 e fatto constare nel relativo verbale, in quanto, nelle more del giudizio, è stato adottato dal Ministero resistente un ulteriore decreto ministeriale in materia di inserimento e permanenza nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, segnatamente il d.m. n. 89 del 21 maggio 2024, che la parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare mediante la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti.
11.1. In particolare, il d.m. n. 89/2024, all’articolo 1, comma 2, stabilisce che “ Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento ”.
11.2. In ragione di tali sopravvenienze, quindi, la permanenza dell’interesse a ricorrere della parte ricorrente risulta necessariamente correlata alla dimostrazione, non fornita nel presente giudizio, che sia stata presentata, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del citato d.m. n. 89/2024, domanda di conferma dell’inserimento in graduatoria per il medesimo profilo professionale e per la medesima provincia indicati nella tornata per cui è causa.
11.3. Atteso che le graduatorie per cui è causa sono state interamente sostituite da quelle disciplinate dal d.m. n. 89/2024, dall’accoglimento del presente ricorso il ricorrente non potrebbe trarre l’utilità giuridica anelata ove non abbia presentato l’anzidetta domanda di conferma in occasione di ogni successiva tornata, poiché le medesime prescrizioni che assume essere lesive della sua sfera giuridica troverebbero comunque applicazione in forza di quanto disposto dai successivi e inoppugnati decreti ministeriali (cfr. le Tabelle B/1 e B/9 allegate al d.m. n. 89/2024).
11.4. Infatti, laddove risulti che il ricorrente abbia partecipato ex novo alle successive procedure di ammissione alle graduatorie di III fascia del personale ATA, sarebbe stato onere dello stesso impugnare anche le prescrizioni contenute nei successivi decreti ministeriali, trattandosi, come visto, di regole del tutto speculari a quelle gravate con il presente ricorso.
11.5. In proposito vale evidenziare che, sebbene la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla parte ricorrente possieda la consistenza di interesse legittimo – e, quindi, l’assolvimento dell’onere della prova dell’illegittimità dell’ agere amministrativo contestato debba essere apprezzato tenendo conto della asimmetria informativa che caratterizza la posizione dei soggetti privati rispetto all’esercizio di poteri autoritativi – la prova della presentazione della domanda di conferma dell’inserimento in graduatoria risulta essere nella piena disponibilità della ricorrente, riguardando un’attività che avrebbe dovuto compiere personalmente.
11.5.1. In base al principio di vicinanza della prova che concorre a delineare l’assetto giuridico sulla distribuzione degli oneri probatori nel processo amministrativo – scolpito dall’articolo 64 c.p.a. e in base al quale l’individuazione del soggetto gravato dall’onere dimostrativo ricade su quello nella cui sfera giuridica si riferisce o, comunque, è più prossimo il fatto da provare (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9877) – non può dirsi raggiunto da parte della ricorrente, con riferimento al profilo di improcedibilità innanzi esaminato, il principio di prova richiesto affinché il giudice amministrativo possa attivare i propri poteri istruttori.
11.5.2. A tale ultimo riguardo, infatti, va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che “ incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 30 settembre 2022, n. 12420).
12. In ogni caso, il Collegio ritiene che tanto il ricorso principale che quello per motivi aggiunti non siano meritevoli di accoglimento, tenuto conto di quanto statuito dalla giurisprudenza del giudice di appello (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 11 luglio 2023, n. 6801, qui richiamata anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.), in una fattispecie analoga a quella in esame, relativamente alle differenze tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali o parificate.
13. In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso principale e quello per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in disparte la loro infondatezza nel merito.
14. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione in rito della controversia e dello scarso apporto defensionale delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti improcedibili.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO