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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 40-1/2024
Tribunale Ordinario di Vasto Sezione civile Procedure concorsuali
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: Dott. Michele Monteleone Presidente Dott. Anna Rosa Capuozzo Giudice rel. Dott. Italo Radoccia Giudice
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni promosso da C.F. e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati dall'Avv. GIUSEPPINA DI RISIO;
C.F._2
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 19.12.24 hanno Parte_1 Parte_2 avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2,
CCII.
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Vasto;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, i debitori hanno accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a
€ 157.910,87) e sono entrambi pensionati;
invero, sulla base dei dati reddituali dichiarati emerge che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare ammonta ad € 31.826,00, pari ad un reddito medio mensile di € 2.652,17, quasi integralmente assorbito per assicurare al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita. Ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è costituito dai seguenti beni;
RANNI
1. Quota pari a 15/16 della cantina di mq. 7, ubicata a HI in C.da Termine snc, foglio 13, particella 4095, cat. C/2 classe 1, superficie catastale mq. 11
(immobile n. 1 visura catastale).
2. Quota pari a ½ dell'immobile ubicato a HI (CH) in Via Santa Maria snc, piano terra, primo e secondo, foglio 15, particella 707, sub. 5, CAT. A/2, superficie catastale mq. 368 (immobile n. 2 visura catastale);
3. Quota pari a ½ del garage ubicato a HI (CH) in Via Santa Maria snc, piano terra, foglio 15, particella 707, sub. 6, CAT. C/6, classe 4, di mq. 18, superficie catastale mq. 25 (immobile n. 2 visura catastale); 4. 100% di Immobile ubicato a HI (CH) in Via Umberto I 30, piano seminterrato, terra e primo, foglio 15, particella 247, sub. 1, CAT. A/4, superficie catastale mq. 175 (immobile n. 3 visura catastale);
5. 100% di Immobile collabente, ubicato a HI (CH) in C.da Montagna snc, piano terra, foglio 28, particella 137, cat. F/2 (immobile n. 3 visura catastale);
6. 100% di Immobile collabente, ubicato a HI (CH) in , Parte_3 piano terra, foglio 25, particella 4043, cat. F/2 (immobile n. 3 visura catastale);
7. 100% di Immobile collabente, ubicato a HI (CH) in C.da Termine snc, piano terra, foglio 13, particella 4091, cat. F/2 (immobile n. 3 visura catastale);
8. 100% di Immobile collabente, ubicato a HI (CH) in C.da Fonticella snc, piano terra, foglio 15, particella 4221, cat. F/2 (immobile n. 3 visura catastale);
9. 100% di terreno agricolo, ubicato a HI (CH), fogli e particelle varie, dell'estensione complessiva di 4,5580 ettari (immobile n. 4 visura catastale);
10. Quota di 6/36 terreno agricolo ubicato a HI (CH) in C.da Carunchino, foglio 28, particella 75 di 61,60 are (immobile n. 5 visura catastale);
11. Quota pari a ½ di terreno, relitto ente urbano, ubicato a HI (CH) in prossimità della casa di abitazione, foglio 15, particella 4227 di 0,25 are (immobile n.
6 visura catastale);
12. Quota pari a ½ di terreno agricolo ubicato a HI (CH) in prossimità della casa di abitazione, foglio 15, particella 4231 di 0,45 are (immobile n. 7 visura catastale).
CARDINALE
1. Quota pari a ½ dell'immobile ubicato a HI (CH) in Via Santa Maria snc, piano terra, primo e secondo, foglio 15, particella 707, sub. 5, CAT. A/2, superficie catastale mq. 368 (immobile n. 1 visura catastale);
2. Quota pari a 1/2 del garage ubicato a HI (CH) in Via Santa Maria snc, piano terra, foglio 15, particella 707, sub. 6, CAT. C/6, classe 4, di mq. 18, superficie catastale mq. 25 (immobile n. 1 visura catastale);
3. Quota pari a 1/12 di terreno agricolo ubicato a HI (CH) in C.da
Pisciarello, foglio 27, particelle 59 e 61 di 43,90 are (immobile n. 2 visura catastale);
4. Quota pari a 4/60 di terreno agricolo ubicato a HI (CH), fogli e particelle vari di 1,3370 ettari (immobile n. 3 visura catastale);
5. Quota pari a 1/2 di terreno agricolo ubicato a HI (CH), fogli e particelle vari di 1,8458 ettari (immobile n. 4 visura catastale);
6. Quota pari a 1/2 di terreno, relitto ente urbano, ubicato a HI (CH in prossimità della casa di abitazione, foglio 15, particella 4227 di 0,25 are (immobile n.
5 visura catastale);
7. Quota pari a 1/2 di terreno agricolo ubicato a HI (CH) in prossimità della casa di abitazione, foglio 15, particella 4231 di 0,45 are (immobile n. 6 visura catastale).
Con riferimento all'autovettura MERCEDES E220 CDI, Tg DD351ZD, intestata al Pt_1 ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Considerato che l'attivo suindicato ha un valore stimato maggiore rispetto all'esposizione debitoria, i ricorrenti propongono di liquidare esclusivamente i beni il cui ricavato consenta di remunerare il ceto creditorio, escludendo i beni posseduti in comproprietà con soggetti estranei al nucleo familiare (come indicati nella relazione dell'OCC) e l'autovettura, di scarso valore.
Precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonché la valutazione dell'avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispositivi pregiudizievoli, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete in via definitiva al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione che può essere già effettuata in questa sede in base agli elementi presenti in atti e, dunque, il limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dalla ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 2.052,17 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata della procedura, mandando sin d'ora al Giudice
Delegato per la rideterminazione della predetta somma in caso di modifiche delle condizioni economiche o delle esigenze di vita del debitore e/o della sua famiglia che dovessero verificarsi nel corso della procedura.
La proposta dei debitori, sulla base delle risorse disponibili, come sopra ipotizzate, prevede:
• Il pagamento integrale del compenso dell'OCC (comprensivo anche di quello del gestore della crisi) e del liquidatore.
• Il pagamento integrale di tutti i creditori siano essi prededucibili, ipotecari, privilegiati o chirografari.
Ciò posto, ritiene conclusivamente il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni dei debitori Pt_1
C.F. e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Anna Rosa Capuozzo;
NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa ; Persona_1
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; . a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
dispone:
a) la sospensione della cessione del quinto della pensione della Sig.ra in Parte_2 favore di al fine di consentire ai ricorrenti di accantonare la somma di € 800,00 CP_1 mensile da attribuire alla procedura e sostenere le spese per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare;
c) la cancellazione dei provvedimenti di fermo amministrativo disposti dagli agenti della riscossione sull'unica autovettura a disposizione del nucleo, TG DD351ZD;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile dell'autovettura di cui in premessa che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Con riferimento a tutti gli altri beni Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 2.052,17 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore con apposita relazione, ed è dichiarata con decreto motivato del
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'artt.
280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Anna Rosa Capuozzo dott. Michele Monteleone
Tribunale Ordinario di Vasto Sezione civile Procedure concorsuali
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: Dott. Michele Monteleone Presidente Dott. Anna Rosa Capuozzo Giudice rel. Dott. Italo Radoccia Giudice
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni promosso da C.F. e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati dall'Avv. GIUSEPPINA DI RISIO;
C.F._2
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 19.12.24 hanno Parte_1 Parte_2 avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2,
CCII.
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Vasto;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, i debitori hanno accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a
€ 157.910,87) e sono entrambi pensionati;
invero, sulla base dei dati reddituali dichiarati emerge che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare ammonta ad € 31.826,00, pari ad un reddito medio mensile di € 2.652,17, quasi integralmente assorbito per assicurare al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita. Ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è costituito dai seguenti beni;
RANNI
1. Quota pari a 15/16 della cantina di mq. 7, ubicata a HI in C.da Termine snc, foglio 13, particella 4095, cat. C/2 classe 1, superficie catastale mq. 11
(immobile n. 1 visura catastale).
2. Quota pari a ½ dell'immobile ubicato a HI (CH) in Via Santa Maria snc, piano terra, primo e secondo, foglio 15, particella 707, sub. 5, CAT. A/2, superficie catastale mq. 368 (immobile n. 2 visura catastale);
3. Quota pari a ½ del garage ubicato a HI (CH) in Via Santa Maria snc, piano terra, foglio 15, particella 707, sub. 6, CAT. C/6, classe 4, di mq. 18, superficie catastale mq. 25 (immobile n. 2 visura catastale); 4. 100% di Immobile ubicato a HI (CH) in Via Umberto I 30, piano seminterrato, terra e primo, foglio 15, particella 247, sub. 1, CAT. A/4, superficie catastale mq. 175 (immobile n. 3 visura catastale);
5. 100% di Immobile collabente, ubicato a HI (CH) in C.da Montagna snc, piano terra, foglio 28, particella 137, cat. F/2 (immobile n. 3 visura catastale);
6. 100% di Immobile collabente, ubicato a HI (CH) in , Parte_3 piano terra, foglio 25, particella 4043, cat. F/2 (immobile n. 3 visura catastale);
7. 100% di Immobile collabente, ubicato a HI (CH) in C.da Termine snc, piano terra, foglio 13, particella 4091, cat. F/2 (immobile n. 3 visura catastale);
8. 100% di Immobile collabente, ubicato a HI (CH) in C.da Fonticella snc, piano terra, foglio 15, particella 4221, cat. F/2 (immobile n. 3 visura catastale);
9. 100% di terreno agricolo, ubicato a HI (CH), fogli e particelle varie, dell'estensione complessiva di 4,5580 ettari (immobile n. 4 visura catastale);
10. Quota di 6/36 terreno agricolo ubicato a HI (CH) in C.da Carunchino, foglio 28, particella 75 di 61,60 are (immobile n. 5 visura catastale);
11. Quota pari a ½ di terreno, relitto ente urbano, ubicato a HI (CH) in prossimità della casa di abitazione, foglio 15, particella 4227 di 0,25 are (immobile n.
6 visura catastale);
12. Quota pari a ½ di terreno agricolo ubicato a HI (CH) in prossimità della casa di abitazione, foglio 15, particella 4231 di 0,45 are (immobile n. 7 visura catastale).
CARDINALE
1. Quota pari a ½ dell'immobile ubicato a HI (CH) in Via Santa Maria snc, piano terra, primo e secondo, foglio 15, particella 707, sub. 5, CAT. A/2, superficie catastale mq. 368 (immobile n. 1 visura catastale);
2. Quota pari a 1/2 del garage ubicato a HI (CH) in Via Santa Maria snc, piano terra, foglio 15, particella 707, sub. 6, CAT. C/6, classe 4, di mq. 18, superficie catastale mq. 25 (immobile n. 1 visura catastale);
3. Quota pari a 1/12 di terreno agricolo ubicato a HI (CH) in C.da
Pisciarello, foglio 27, particelle 59 e 61 di 43,90 are (immobile n. 2 visura catastale);
4. Quota pari a 4/60 di terreno agricolo ubicato a HI (CH), fogli e particelle vari di 1,3370 ettari (immobile n. 3 visura catastale);
5. Quota pari a 1/2 di terreno agricolo ubicato a HI (CH), fogli e particelle vari di 1,8458 ettari (immobile n. 4 visura catastale);
6. Quota pari a 1/2 di terreno, relitto ente urbano, ubicato a HI (CH in prossimità della casa di abitazione, foglio 15, particella 4227 di 0,25 are (immobile n.
5 visura catastale);
7. Quota pari a 1/2 di terreno agricolo ubicato a HI (CH) in prossimità della casa di abitazione, foglio 15, particella 4231 di 0,45 are (immobile n. 6 visura catastale).
Con riferimento all'autovettura MERCEDES E220 CDI, Tg DD351ZD, intestata al Pt_1 ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Considerato che l'attivo suindicato ha un valore stimato maggiore rispetto all'esposizione debitoria, i ricorrenti propongono di liquidare esclusivamente i beni il cui ricavato consenta di remunerare il ceto creditorio, escludendo i beni posseduti in comproprietà con soggetti estranei al nucleo familiare (come indicati nella relazione dell'OCC) e l'autovettura, di scarso valore.
Precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonché la valutazione dell'avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispositivi pregiudizievoli, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete in via definitiva al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione che può essere già effettuata in questa sede in base agli elementi presenti in atti e, dunque, il limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dalla ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 2.052,17 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata della procedura, mandando sin d'ora al Giudice
Delegato per la rideterminazione della predetta somma in caso di modifiche delle condizioni economiche o delle esigenze di vita del debitore e/o della sua famiglia che dovessero verificarsi nel corso della procedura.
La proposta dei debitori, sulla base delle risorse disponibili, come sopra ipotizzate, prevede:
• Il pagamento integrale del compenso dell'OCC (comprensivo anche di quello del gestore della crisi) e del liquidatore.
• Il pagamento integrale di tutti i creditori siano essi prededucibili, ipotecari, privilegiati o chirografari.
Ciò posto, ritiene conclusivamente il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni dei debitori Pt_1
C.F. e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Anna Rosa Capuozzo;
NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa ; Persona_1
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; . a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
dispone:
a) la sospensione della cessione del quinto della pensione della Sig.ra in Parte_2 favore di al fine di consentire ai ricorrenti di accantonare la somma di € 800,00 CP_1 mensile da attribuire alla procedura e sostenere le spese per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare;
c) la cancellazione dei provvedimenti di fermo amministrativo disposti dagli agenti della riscossione sull'unica autovettura a disposizione del nucleo, TG DD351ZD;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile dell'autovettura di cui in premessa che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Con riferimento a tutti gli altri beni Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 2.052,17 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore con apposita relazione, ed è dichiarata con decreto motivato del
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'artt.
280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Anna Rosa Capuozzo dott. Michele Monteleone