Articolo 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 132Articolo 134
Versione
6 maggio 1952
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Versione
29 aprile 1981
Art. 133.
(( (Compensi particolari). )) ((Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresi' la misura del compenso nei seguenti casi:
a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sara' indicata nelle tariffe stesse;
b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in localita' diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente.
Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali.
Gli spetta altresi' il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.
Nel caso di cui alla lettera b) al pilota e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.))
Entrata in vigore il 29 aprile 1981
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