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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 26760 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 26760/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sveva Maria Insabato in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
parte adottante nei confronti di:
Controparte_1 parte adottanda non costituita
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte d'udienza depositate il 24.4.2025
Per il PM: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare riferiva, in particolare, che a seguito della relazione Controparte_1 instaurata con la IG.ra , divenuta sua moglie per effetto del matrimonio Persona_1 celebrato il 19.4.2008 (cfr. doc. 3), aveva instaurato con figlia della moglie, un Controparte_1 rapporto di natura filiale che si è consolidato nel tempo e che egli desidera ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore fissava udienza per la comparizione dell'adottante e della adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 31.1.2025, celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il proprio consenso all'adozione. Parimenti, la madre dell'adottanda, IG.ra , presente in udienza, prestava il suo assenso all'adozione. Persona_1 Il padre naturale dall'adottanda, invece, irreperibile dal 2013 (come da certificazione anagrafica prodotta – cfr. doc. n. 6), non compariva.
Prestava altresì il proprio assenso alla adozione il marito dell'adottanda, IG.
[...]
, come da dichiarazione resa alla successiva udienza del 28.2.2025, fissata all'uopo vista Parte_2 la mancata comparizione dello stesso alla udienza precedente.
Veniva, dipoi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con invito a parte ricorrente a prendere posizione in ordine alla questione del cognome dell'adottanda, alla luce del disposto di cui all'art. 299 cc e delle relative pronunce della Corte Costituzionale.
Acquisiti i richiesti chiarimenti, il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 Parte_1 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo nato il ricorrente il 7.4.1962 (cfr. doc. 1) e l'adottanda il 9.5.1985 (cfr. doc. 4), è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione, precisato che l'adottante ha dichiarato di non avere figli (cfr. doc. 10): l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il proprio assenso la madre dell'adottanda, IG.ra , nonché il marito dell'adottanda, IG. Persona_1
. Il padre naturale dalla adottanda, IG. , risulta irreperibile sin Parte_2 Parte_3 dal 2013, come da certificato storico di residenza (cfr. doc. 6).
Preliminarmente il Collegio rileva come la mancanza dell'assenso all'adozione da parte del padre naturale dell'adottanda non sia di ostacolo alla pronuncia di adozione, atteso il disposto di cui all'art 297, comma 2, c.c. il quale prevede che “il Tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”.
Ciò precisato, l'adozione è sicuramente rispondente all'interesse dell'adottanda, nascendo tale pronuncia dall'eIGenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a ragioni di convenienza economica per l'adottanda stessa.
In punto cognome, si rammenta che, con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'eIGenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con
l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottando maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Ritiene, dunque, il Collegio che, alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, possa trovare pieno accoglimento la richiesta di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, così come chiesto con le note scritte di udienza depositate in data 24.4.2025, soluzione che -come evidenziato nelle predette note difensive- risponde all'eIGenza di preservare il cognome originario dell'adottanda che costituisce un tratto ormai distintivo dell'identità personale della medesima.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata il [...] a [...], da Controparte_1 parte di;
Parte_1
DISPONE che l'adottanda, , assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga Controparte_1 al proprio, così da leggersi SELENE e non altrimenti. Parte_4
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 30.05.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 26760/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sveva Maria Insabato in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
parte adottante nei confronti di:
Controparte_1 parte adottanda non costituita
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte d'udienza depositate il 24.4.2025
Per il PM: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare riferiva, in particolare, che a seguito della relazione Controparte_1 instaurata con la IG.ra , divenuta sua moglie per effetto del matrimonio Persona_1 celebrato il 19.4.2008 (cfr. doc. 3), aveva instaurato con figlia della moglie, un Controparte_1 rapporto di natura filiale che si è consolidato nel tempo e che egli desidera ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore fissava udienza per la comparizione dell'adottante e della adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 31.1.2025, celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il proprio consenso all'adozione. Parimenti, la madre dell'adottanda, IG.ra , presente in udienza, prestava il suo assenso all'adozione. Persona_1 Il padre naturale dall'adottanda, invece, irreperibile dal 2013 (come da certificazione anagrafica prodotta – cfr. doc. n. 6), non compariva.
Prestava altresì il proprio assenso alla adozione il marito dell'adottanda, IG.
[...]
, come da dichiarazione resa alla successiva udienza del 28.2.2025, fissata all'uopo vista Parte_2 la mancata comparizione dello stesso alla udienza precedente.
Veniva, dipoi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con invito a parte ricorrente a prendere posizione in ordine alla questione del cognome dell'adottanda, alla luce del disposto di cui all'art. 299 cc e delle relative pronunce della Corte Costituzionale.
Acquisiti i richiesti chiarimenti, il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 Parte_1 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo nato il ricorrente il 7.4.1962 (cfr. doc. 1) e l'adottanda il 9.5.1985 (cfr. doc. 4), è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione, precisato che l'adottante ha dichiarato di non avere figli (cfr. doc. 10): l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il proprio assenso la madre dell'adottanda, IG.ra , nonché il marito dell'adottanda, IG. Persona_1
. Il padre naturale dalla adottanda, IG. , risulta irreperibile sin Parte_2 Parte_3 dal 2013, come da certificato storico di residenza (cfr. doc. 6).
Preliminarmente il Collegio rileva come la mancanza dell'assenso all'adozione da parte del padre naturale dell'adottanda non sia di ostacolo alla pronuncia di adozione, atteso il disposto di cui all'art 297, comma 2, c.c. il quale prevede che “il Tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”.
Ciò precisato, l'adozione è sicuramente rispondente all'interesse dell'adottanda, nascendo tale pronuncia dall'eIGenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a ragioni di convenienza economica per l'adottanda stessa.
In punto cognome, si rammenta che, con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'eIGenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con
l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottando maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Ritiene, dunque, il Collegio che, alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, possa trovare pieno accoglimento la richiesta di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, così come chiesto con le note scritte di udienza depositate in data 24.4.2025, soluzione che -come evidenziato nelle predette note difensive- risponde all'eIGenza di preservare il cognome originario dell'adottanda che costituisce un tratto ormai distintivo dell'identità personale della medesima.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata il [...] a [...], da Controparte_1 parte di;
Parte_1
DISPONE che l'adottanda, , assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga Controparte_1 al proprio, così da leggersi SELENE e non altrimenti. Parte_4
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 30.05.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo