Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN ET EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di revocazione iscritta al n. 3698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso in proprio
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rappresentato e difeso in proprio
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Nicola Aldo Scicchitano che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
( C.F. ) CP_4 CodiceFiscale_4
( C.F. ) Controparte_5 P.IVA_2
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_5
1
6199/2020 resa nel giudizio di appello r.g. 7583/2015 – diffamazione -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16740 del 2015 il Tribunale d Roma condannava in solido , Parte_1
, , e la Si al risarcimento dei Controparte_3 CP_4 Parte_2 Controparte_5 danni non patrimoniali in favore di liquidati in € 50.000,00 oltre interessi Controparte_1 dalla sentenza al saldo e oltre a € 10.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l.
47 del 1948 in relazione a contenuti lesivi dell'immagine e dell'onore contenuti nel libro “ Il
Colpo di Stato – da Mani Pulite a Mani Libere “ pubblicato a gennaio 2011.
proponeva appello notificando l'atto introduttivo anche a Parte_1 Controparte_2
Si costituiva quest'ultima e sostenendo l'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_1
e comunque l'infondatezza. Con sentenza 6199/2020 la Corte di Appello di Roma rigettava l'impugnazione, condannava l'appellante a pagare le spese del grado in favore di P_
e le compensava riguardo a
[...] Controparte_2
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 3698/2021 ) Parte_1 promuoveva giudizio di revocazione ex art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c. avverso la sentenza
6199/2020 articolando motivi e concludendo come di seguito.
“Accogliere l'istanza di sospensione del processo di questo processo ex art. 295 cpc e la remissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per l'accertamento in corso delle condotte penalmente rilevanti, atte ad ingannare il Giudice e corrompere la regolarità anche formale del giusto processo (artt. 3, 24, 111 Cost.); nel merito e sulle eccezioni di iregolarità di questo processo: accogliere l'istanza di remissione della causa in sede istruttoria, per gli accertamenti ex art. 182 cpc, ordinando al partito politico di documentare la propria posizione fiscale alla data del 9 marzo Controparte_2
2012, mediante la produzione della certificazione o codice fiscale proprio all'epoca dei fatti per cui è causa ex il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24 all'art.4 comma 8, che ha introdotto l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti processuali, al fine di facilitare la lotta all'evasione fiscale e art. 164, comma 1 c.p.c., per gli
2 effetti della regolarità e conseguente nullità dell'atto; disporre la produzione della delibera con la quale il partito politico ha conferito, al rappresentante Controparte_2 P_
, il proprio interesse ad agire e convenire in giudizio esso appellante, ;
[...] Parte_3 all'esito di quanto sopra, con riserva di verifica e di replica sulla documentazione prodotta dall'intimato, disporre la rimessione degli atti del processo alla Procura della Repubblica di
Roma ex art. 331 e 333 cpp, contestualmente disponendo, la sospensione della causa in epigrafe ex art. 295 cpc in attesa che lo stesso Giudice o il Giudice in sede penale risolva la controversia, dalla cui definizione dipende non solo la regolarità formale del diritto e la tutela dello stesso nel processo, ma anche la rilevanza di tale circostanza per la decisione nel merito della causa. In ogni caso: piaccia all'Eccellentissima Corte di appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e ritenuti fondati i motivi di appello esposti in narrativa, accogliere la domanda di esso appellante e per l'effetto così gradualmente provvedere in riforma dell'impugnata sentenza: In via principale, riformare la sentenza impugnata, secondo i punti di riforma della stessa evidenziati in calce ai motivi di impugnazione ex articolo 395 c.p.c. e per l'effetto mandare assolto esso appellante da ogni responsabilità perché il fatto addebitato non sussiste, non costituisce diffamazione in quanto il lavoro di ricerca de "il 'colpo' allo Stato" costituisce il regolare risultato della libertà di pensiero, di critica e di cronaca tutelato dall'art. 21 della Costituzione;
dichiarare la radicale nullità della sentenza perché resa in violazione dei principi di nullità degli atti giudiziari in violazione degli artt. 158, 163, 164, 174 cpc e artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché fiscale ex artt. 163, 164 cpc,
DPR 29.09.1973 n. 605 e art. 2 D.L. 15/1/1993, n. 6 convert. in L. 17/3/1993, n. 63 e D.M.
Economia Tesoreria dello Stato 29 maggio 2007 art, 71 del servizio tesoreria dello Stato, nonché in contrasto con le regole di conduzione del giusto processo, nonché violazione degli artt. artt. 74 e 87 disp. Att. Cpc riguardo l'obbligo del Giudice della ricostruzione del documento sottratto nonché violazione e mancata considerazione nella regolarità processuale degli artt. 116, 360 cpc e 351 c.p.; In ogni caso, dichiarare non dovuto il diritto al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita e, per l'effetto, revocare o, comunque, ridurne l'importo al minimo, sospendendo in ogni caso la sua esecuzione, per la sussistenza di gravissimi motivi. Conseguentemente condannare parte appellata P_
e alla restituzione dell'importo nel frattempo percepito in ragione
[...] Controparte_2 della sentenza impugnata, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
3 Si costituivano e sostenendo l'inammissibilità e comunque Controparte_1 Controparte_2
l'infondatezza della domanda.
La Corte con ordinanza del sette marzo 2022 rinviava per la precisazione delle conclusioni al sedici dicembre 2024 e in detta data, previa trattazione in forma scritta come da decreto del sei novembre 2024 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di ius postulandi in capo a , difeso in proprio sulla base dei seguenti rilievi. Parte_1
A seguito del tentativo di comunicazione del decreto con cui il sei novembre 2024 è stata disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni la
Cancelleria ha constata l'impossibilità di effettuare detto adempimento non riuscendo a utilizzare la pec indicata dal difensore nell'atto di citazione e non modificata nel corso del giudizio ( ). Email_1
A seguito di ricerche presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza è stato appurato, come da nota prodotta in atti, che è stato radiato dall'Ordine Parte_1 degli Avvocati di Avezzano con delibera del ventisette aprile 2021 ossia circa un mese e mezzo prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Atteso quanto detto lo stesso era privo di ius postulandi e pertanto, non avendo egli nominato un codifensore, la revocazione deve ritenersi inammissibile.
Le spese per le parti costituite sono a carico di in proprio e liquidate Parte_1 come in dispositivo ( scaglione calcolato sul valore del risarcimento dei danni non patrimoniali e a titolo di riparazione pecuniaria come liquidato nella sentenza di primo grado e confermato in appello, in quanto nelle conclusioni si chiede anche il rigetto della domanda risarcitoria ) con valori inferiori a quelli medi per la ridotta complessità della questione trattata, senza fase istruttoria in quanto non tenuta e con l'abbattimento previsto in caso di pronuncia in rito.
4 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione ( cfr per il raddoppio del contributo unificato in materia di revocazione Cass. 23914/2018 ); sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
Condanna a pagare ad le spese del presente giudizio Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare al difensore antistatario di le spese Parte_1 Controparte_2 del presente giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, sedici dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN ET EL de Courtelary
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