Articolo 125 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 122Articolo 126
Versione
6 maggio 1952
Art. 125.
(Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio)


I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio.
Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l'ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, e' dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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