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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5705 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4081 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo n. 101, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Nadia Ludovici del Foro di Terni, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
opponente
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Di Donna, presso lo studio del quale elegge
[...] domicilio in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n.6, giusta delega in atti;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento art. 3 R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza.
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 21885 del 12 febbraio 2020, asseritamente notificata in data 27 giugno 2020, con la quale le veniva ordinato il pagamento della somma di € 8.674,37 a fronte di un finanziamento concesso a seguito dell'ammissione ai benefici delle agevolazioni di autoimpiego stabilite dal d. lgs.
185/2000 e successivo regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato con Decreto n. 295/2001.
A sostegno della domanda l'attrice ha eccepito la nullità e/o inammissibilità dell'ordinanza- ingiunzione per indeterminatezza dell'oggetto; l'illegittimità del provvedimento opposto;
l'avvenuta prescrizione del credito;
nonché la prescrizione quinquennale degli interessi.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto.
Preliminarmente si osserva che è subentrata nella gestione di tutti gli Controparte_2 investimenti che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite.
Con delibera del 18 luglio 2007 è stata poi disposta la modifica di denominazione sociale da Parte_2
è stata poi espressamente autorizzata con DM del 4.2.08, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs.
[...]
n. 46/99, al recupero dei crediti derivanti da finanziamenti agevolati, utilizzando lo strumento di cui al RD n. 639/10 innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
La preliminare eccezione di prescrizione è infondata.
L'obbligazione avente ad oggetto la restituzione della somma ricevuta a titolo di mutuo costituisce un debito unico, onde, sebbene il relativo adempimento possa essere rateizzato in più versamenti periodici, non trova applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., relativa ai debiti che debbono soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi , ma quella ordinaria decennale ( cfr S.C, I, sent. n. 18951 dell'8.08.2013; II, sent. n. 12707 del 30.08.2002).
Ancora, proprio l'unitarietà dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata implica che il suddetto ordinario termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata ( cfr : S.C., III, sent. n. 17798 del 30.08.2011).
Nel caso di specie, l'ultima rata del mutuo prevista nel contratto di finanziamento, stipulato il 6 luglio 2007 scadeva nel 2015 ( la Beneficiaria sarà obbligata a rimborsare a CP_2
il finanziamento, che avrà ricevuto, mediante il pagamento di n. 28 (ventotto) rate
[...] trimestrali, posticipate, consecutive a quote costanti di capitale ed interessi, la prima con scadenza il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del saldo del finanziamento»)
Di talché al momento della notifica dell'ingiunzione il decennio prescrizionale non era ancora decorso.
Anche per gli interessi, quale prestazione accessoria, il termine di prescrizione decorre dall'ultima rata trimestrale prevista nel contratto, e coincide con quello ordinario decennale
Quanto al secondo motivo di opposizione la mancata ricezione della comunicazione di revoca non costituisce di per sé un presupposto di efficacia della ingiunzione ad adempiere impugnata in questa sede.
L'opponente lamenta il difetto di motivazione dell'ingiunzione, che, stante la mancata comunicazione del provvedimento di revoca, non le avrebbe consentito di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
Sul punto, appare sufficiente rilevare che, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di svolgere le opportune contestazioni (cfr. Cass. 22.9.2006 n.
20513; Cass. S.U. 17.3.1998 n. 2874).
Anche i criteri di calcolo degli interessi si desumono agevolmente dall'allegato alla ingiunzione di pagamento ove vengono indicati in maniera specifica gli importi sui quali sono applicati i vari tipi di interessi, la decorrenza e il tasso degli stessi e sono altresì specificate le modalità di calcolo
L'ingiunzione in oggetto, dunque, è senz'altro valida poiché rinvia ad atti o documenti, ancorché non allegati o riprodotti, da ritenere conosciuti o comunque conoscibili dall'interessato.
Nel merito si è impegnata ad erogare le somme di cui al finanziamento, alcune CP_1 delle quali a fondo perduto, subordinatamente al rispetto degli obblighi contrattuali.
L'attrice si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali con conseguente revoca del finanziamento e recupero coattivo di quanto ancora dovuto in virtù del prestito agevolato per rate scadute, interessi e capitale residuo, ferma restando la possibilità di revocare tutte le altre agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione (facoltà, dunque, esercitata nel caso di specie del tutto legittimamente).
ha provato la fonte negoziale della pretesa (art. 2697 c.c.) mentre l'attrice, su cui, CP_1 invece, incombe l'onere, non ha provato il fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533).
La domanda deve essere rigettata e le spese in ragione delle questioni affrontate vengono compensate
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento opposta;
2) compensa le spese di lite.
Roma lì 14 aprile 2025
Il giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4081 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo n. 101, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Nadia Ludovici del Foro di Terni, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
opponente
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Di Donna, presso lo studio del quale elegge
[...] domicilio in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n.6, giusta delega in atti;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento art. 3 R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza.
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 21885 del 12 febbraio 2020, asseritamente notificata in data 27 giugno 2020, con la quale le veniva ordinato il pagamento della somma di € 8.674,37 a fronte di un finanziamento concesso a seguito dell'ammissione ai benefici delle agevolazioni di autoimpiego stabilite dal d. lgs.
185/2000 e successivo regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato con Decreto n. 295/2001.
A sostegno della domanda l'attrice ha eccepito la nullità e/o inammissibilità dell'ordinanza- ingiunzione per indeterminatezza dell'oggetto; l'illegittimità del provvedimento opposto;
l'avvenuta prescrizione del credito;
nonché la prescrizione quinquennale degli interessi.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto.
Preliminarmente si osserva che è subentrata nella gestione di tutti gli Controparte_2 investimenti che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite.
Con delibera del 18 luglio 2007 è stata poi disposta la modifica di denominazione sociale da Parte_2
è stata poi espressamente autorizzata con DM del 4.2.08, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs.
[...]
n. 46/99, al recupero dei crediti derivanti da finanziamenti agevolati, utilizzando lo strumento di cui al RD n. 639/10 innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
La preliminare eccezione di prescrizione è infondata.
L'obbligazione avente ad oggetto la restituzione della somma ricevuta a titolo di mutuo costituisce un debito unico, onde, sebbene il relativo adempimento possa essere rateizzato in più versamenti periodici, non trova applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., relativa ai debiti che debbono soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi , ma quella ordinaria decennale ( cfr S.C, I, sent. n. 18951 dell'8.08.2013; II, sent. n. 12707 del 30.08.2002).
Ancora, proprio l'unitarietà dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata implica che il suddetto ordinario termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata ( cfr : S.C., III, sent. n. 17798 del 30.08.2011).
Nel caso di specie, l'ultima rata del mutuo prevista nel contratto di finanziamento, stipulato il 6 luglio 2007 scadeva nel 2015 ( la Beneficiaria sarà obbligata a rimborsare a CP_2
il finanziamento, che avrà ricevuto, mediante il pagamento di n. 28 (ventotto) rate
[...] trimestrali, posticipate, consecutive a quote costanti di capitale ed interessi, la prima con scadenza il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del saldo del finanziamento»)
Di talché al momento della notifica dell'ingiunzione il decennio prescrizionale non era ancora decorso.
Anche per gli interessi, quale prestazione accessoria, il termine di prescrizione decorre dall'ultima rata trimestrale prevista nel contratto, e coincide con quello ordinario decennale
Quanto al secondo motivo di opposizione la mancata ricezione della comunicazione di revoca non costituisce di per sé un presupposto di efficacia della ingiunzione ad adempiere impugnata in questa sede.
L'opponente lamenta il difetto di motivazione dell'ingiunzione, che, stante la mancata comunicazione del provvedimento di revoca, non le avrebbe consentito di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
Sul punto, appare sufficiente rilevare che, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dall'amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di svolgere le opportune contestazioni (cfr. Cass. 22.9.2006 n.
20513; Cass. S.U. 17.3.1998 n. 2874).
Anche i criteri di calcolo degli interessi si desumono agevolmente dall'allegato alla ingiunzione di pagamento ove vengono indicati in maniera specifica gli importi sui quali sono applicati i vari tipi di interessi, la decorrenza e il tasso degli stessi e sono altresì specificate le modalità di calcolo
L'ingiunzione in oggetto, dunque, è senz'altro valida poiché rinvia ad atti o documenti, ancorché non allegati o riprodotti, da ritenere conosciuti o comunque conoscibili dall'interessato.
Nel merito si è impegnata ad erogare le somme di cui al finanziamento, alcune CP_1 delle quali a fondo perduto, subordinatamente al rispetto degli obblighi contrattuali.
L'attrice si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali con conseguente revoca del finanziamento e recupero coattivo di quanto ancora dovuto in virtù del prestito agevolato per rate scadute, interessi e capitale residuo, ferma restando la possibilità di revocare tutte le altre agevolazioni concesse con il provvedimento di ammissione (facoltà, dunque, esercitata nel caso di specie del tutto legittimamente).
ha provato la fonte negoziale della pretesa (art. 2697 c.c.) mentre l'attrice, su cui, CP_1 invece, incombe l'onere, non ha provato il fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533).
La domanda deve essere rigettata e le spese in ragione delle questioni affrontate vengono compensate
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento opposta;
2) compensa le spese di lite.
Roma lì 14 aprile 2025
Il giudice
Concettina Midili