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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/03/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 301/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 16.2.2023, promossa con atto di citazione in appello da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitello;
appellante
contro nata a [...] il [...], c.f. e CP_1 C.F._2
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Fabio Azzolini;
C.F._3
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1476/2022 emessa il 22.8.2022 dal Tribunale di Vicenza;
CONCLUSIONI
1 per parte appellante:
“in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'appellata sentenza N. 1476/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza Giudice Dott.ssa Stefania Caparello in data 29.07.2022 e pubblicato in data 22.00.2022 nel procedimento n. 8583/2019 si conclude affinchè Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, Dichiarare non dovute le somme ingiunte per le motivazioni sopra esplicitate e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata:
“Nel merito: rigettarsi l'atto di appello avverso la sentenza 1476/2022 del Tribunale di Vicenza proposto dal sig. , confermando la medesima. Parte_1
In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze istruttorie e le eccezioni a quelle avversarie svolte in primo grado, come trascritte nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e da darsi per integralmente riproposte in appello.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del grado”.
Ragioni della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2805/2019 emesso dal Parte_1
Tribunale di Vicenza su ricorso di e con il quale gli era stato Controparte_2 Parte_2
ingiunto di pagare loro la somma di € 25.000,00 a titolo di restituzione pro quota dell'importo di
€ 50.000,00 che gli ingiungenti deducevano di aver prestato a e alla loro figlia Parte_1
che col era legata da una relazione sentimentale, per la Persona_1 Pt_1
ristrutturazione di un immobile adibito a civile abitazione in Torri di Quartesolo, oggetto di recente acquisto in comproprietà da parte di questi ultimi;
costoro avevano a tal fine contratto un mutuo ipotecario per € 87.000,00 e un successivo finanziamento per € 15.000,00 con contestuale apertura, presso il medesimo istituto di credito, di un conto corrente cointestato (cc
00924/1000/00003416); il prestito per la ristrutturazione dell'immobile era stato erogato dai
2 genitori di lei mediante cinque bonifici di € 10.000,00 l'uno, dal 17.9.15 al 15.12.2015, sul predetto conto corrente;
la relazione sentimentale era poi venuta meno e i comproprietari, terminata la ristrutturazione, avevano alienato l'immobile e con il ricavato avevano estinto il mutuo ed il prestito, con suddivisione paritaria del residuo.
L'opponente deduceva la propria estraneità al rapporto intercorso tra ed i Persona_1
suoi genitori in ordine alla somma concessale, eccependo comunque l'inesigibilità dell'eventuale credito restitutorio (“L'odierno opponente non ha mai concordato alcunché con gli odierni opposti i quali hanno ritenuto di dare una somma alla loro figlia affinché contribuisse all'acquisto e ristrutturazione dell'immobile. L'odierno opponente, non ha mai chiesto di avere un prestito dagli odierni opposti i quali hanno avuto in tal senso rapporti esclusivamente con la figlia”,
opposizione ex art. 645 c.p.c.).
Si costituivano e ribadendo che, come i finanziamenti bancari Controparte_2 Parte_2
ed ogni altra operazione che aveva interessato l'acquisto e la restituzione della casa, anche il prestito “familiare” aveva visto quale parte sia loro figlia sia il . Pt_1
La causa veniva istruita con l'escussione di prova testimoniale.
Con sentenza n. 1476/2022, il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite. Il giudice riteneva tardiva e infondata l'istanza di rimessione in termini presentata da parte opposta per il deposito della memoria ex art. 183 comma
3 c.p.c. (la parte lamentava il ritardo l'accettazione della memoria n. 2 dell'opponente da parte della cancelleria, tale da incidere sull'esplicazione del suo diritto di difesa); nel merito, riteneva provata la contitolarità del debito a mezzo delle risultanze documentali e della deposizione testimoniale, in particolare, di . Tes_1
Avverso la sentenza proponeva appello che, previa istanza di sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva del titolo, contestava la decisione di primo grado per aver erroneamente ritenuto che anch'egli avesse beneficiato del prestito dei genitori di Persona_1
3 lamentando che fossero state male interpretate le risultanze istruttorie, ed insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo, anche per l'inesigibilità del credito.
e costituendosi, si opponevano all'istanza ex art. 283 c.p.c. e Controparte_2 Parte_2
chiedevano il rigetto del gravame in quanto infondato, con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Respinta dalla Corte l'istanza di sospensione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 12 dicembre 2024 con assegnazione alle parti di successivi termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
****
Si deve premettere che non risulta impugnata la sentenza nella seguente parte: “Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato né il prestito, né la sua entità, ma solo che lo stesso sia stato svolto a suo favore, argomentando sulla base dell'assunto che tenuta alla restituzione delle somme fosse solo ed unicamente l'ex compagna . Ne discende che è pacifico Persona_1
che gli odierni opposti non abbiano voluto donare le somme in questione, restando da divisare solo chi dei due cointestatari del conto fosse tenuto alla restituzione”.
Con un unico sintetico motivo di appello, ha infatti lamentato che il giudice di prime Pt_1
cure abbia ritenuto sussistente in capo a lui il debito restitutorio, dolendosi che sia stata considerata dirimente la -generica- deposizione del teste e che sia stata omessa qualsiasi Tes_1
considerazione delle dichiarazioni dei testi di parte attrice (teste e, a prova Testimone_2
contraria, e ), che avevano confermato che la somma di € Testimone_3 Parte_1
50.000,00 era stata messa a disposizione della sola quale contributo per l'acquisto e la Per_1
ristrutturazione della casa.
L'appello è infondato, risultando corretta la valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di prime cure.
4 e , con atto di compravendita del 23 luglio 2015 rep. 3391 racc. CP_3 Persona_1
2597 a ministero del notaio di Arzignano, hanno acquistato un'unità Persona_2
immobiliare da adibire a civile abitazione sita in Torri di Quartesolo. In quel contesto, Pt_1
e hanno aperto il conto corrente cointestato n. 1000/00003416 presso la Per_1 [...]
(doc.1 conv., fascicolo di primo grado), sul quale sono stati accreditati Controparte_4
prima il mutuo e poi l'ulteriore finanziamento accesi presso il medesimo istituto;
il conto è stato utilizzato per il pagamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile (v. estratto conto depositato da parte convenuta in primo grado con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Su quello conto, sul quale confluivano gli stipendi di entrambi i cointestatari, è confluita la somma di € 50.000,00 versata mediante cinque bonifici dai genitori della di € Per_1
10.000,00 l'uno, tra il 17.9.15 e il 15.12.2015 (doc. 3, fascicolo primo grado), al fine della ristrutturazione dell'immobile appena acquistato.
È pacifico che, una volta cessata la relazione senza che nemmeno fosse avviata la convivenza presso l'immobile ristrutturato, si sia proceduto alla vendita a terzi dell'immobile con suddivisione paritaria del ricavato, previa estinzione dei debiti bancari (v. atto citazione appello,
pag. 4).
Se è vero che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1 c.c. a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo della mancata restituzione (ex multis Cass. 08.01.2018, n. 180, Cass. 29.11.2018, 30944), nella specie la prova dell'obbligo restitutorio in capo all'opponente è stata fornita.
Risulta pacifico che la somma confluita sul conto cointestato sia stata versata dai genitori di come da causale, quale provvista per i lavori di ristrutturazione Persona_1 dell'immobile acquistato in comproprietà.
5 Il teste , artigiano intervenuto nelle opere di ristrutturazione, ha riferito: “confermo Tes_1
il capitolo perché quando andavo in cantiere parlavano di questo. Io andavo spesso in cantiere.
Io sono serramentista. Mi sono stati presentati e dal sig. , in Per_1 Pt_1 Controparte_2
quanto frequentiamo l'associazione carabinieri. Il padre mi diceva che li aveva prestato i soldi e che poi glieli avrebbero resi. A me hanno sempre pagato regolarmente. e Parte_1 [...]
lavoravano anche nel cantiere. ADR: i lavori erano più o meno in quel periodo quindi CP_2
nel 2015, abbiamo finito prima di natale. Non conosco la cifra che era stata imprestata ma mi ha parlato del prestito. ADR: avevano un buon rapporto e quindi Parte_1 Controparte_2
presumo che gli abbia prestati a entrambi e ne parlavano fra loro in cantiere. Il Per_1 Pt_1
confermava che avrebbe restituito i soldi” (verbale udienza 8.7.2021). Pt_1
Se è vero che la dichiarazione, proveniente da soggetto terzo ed attendibile, presenta una certa genericità, è anche vero che egli ha riferito di un personale impegno di a restituire “i Pt_1
soldi” a e nessuna delle parti ha rappresentato l'esistenza di un rapporto diverso Controparte_2
da quello per cui è causa quale possibile origine di una tale prevista restituzione.
Analoga dichiarazione ha fatto il teste : “ricordo che ho sentito il dire al Testimone_4 Pt_1
che doveva restituire delle cifre, non ricordo gli importi. ADR ho fatto gli intonaci e le Per_1
pitture, era il 2015-2016, andavo e venivo dal cantiere più volte l'ho sentito mentre lavoravo”.
Vi è poi la deposizione di , la cui attendibilità, per quanto attenuata dal rapporto Testimone_5
parentale e da un qualche interesse di fatto al mantenimento della capacità patrimoniale dei genitori, non è del tutto esclusa: “Il prestito era rivolto ad entrambi. L'accordo era che prima questi soldi tornavano indietro meglio era e per aiutarli era stato loro permesso di vivere a casa dei miei genitori. (…). sì confermo il capitolo, i soldi li ha restituiti solo mia sorella. So della vicenda perché in famiglia su queste cose ci confrontiamo sempre e me l'hanno chiesto per avere il mio consenso. Anch'io mi sono trovata nella stessa situazione ADR: sul cap. 7 in quel periodo io abitavo ancora con i miei genitori, così come e mia sorella, la sera ci trovavamo a Pt_1
6 cena, era un argomento di conversazione, anche perché mio padre passava tutto il giorno in cantiere. Comunque io e mia sorella abbiamo un buon rapporto e ci raccontiamo tutto ADR: sul cap. 9 il mio consenso l'ho dato ai miei genitori in quanto se prestavano soldi a loro magari non c'erano per me, erano soldi di famiglia. Anche io sarei dovuta poi uscire di casa. Preciso che quei soldi erano comunque solo dei miei genitori.”
Le deposizioni dei testi di parte attrice opponente non hanno recato significativi elementi contrari.
Le dichiarazioni di madre di , sono integralmente de relato Testimone_3 Parte_1
actoris.
Il padre dello stesso, ha riferito: “si parlava, c'era anche che Testimone_6 Controparte_2
ha detto glieli do io i soldi a mia figlia per la ristrutturazione della casa per la parte di Per_1
Mio figlio aveva i suoi risparmi e aveva fatto un mutuo. So che il mutuo l'ha fatto mio figlio, le rate del mutuo le pagava mio figlio, lei non poteva farlo perché allora non lavorava”:
l'attendibilità del teste risulta inficiata dal duplice ricordo di circostanze non veritiere, giacché
risulta pacifico che il mutuo sia stato contratto da entrambi ed è documentato dall'estratto conto prodotto che anche percepiva uno stipendio. Persona_1
La deposizione del teste astrattamente attendibile in quanto terzo, presenta Testimone_2
modesta rilevanza in quanto egli non è risultato a conoscenza se non per una sua soggettiva deduzione, seppur basata su colloqui con e , della precisa Persona_1 Parte_1
identità dei destinatari del prestito (se solo la prima o entrambi): “conosco la sig.ra e il Per_1
perché frequentavamo la stessa palestra. Sapevo che volevano acquistare casa e mi Pt_1 hanno detto che era stata prestata dai genitori di una somma per l'acquisto della casa. Per_1
Mi ricordo che la somma era circa 50.000 euro. cap. 2: Da quello che so in quel momento in effetti non lavorava, so che aveva contratto un mutuo e preso soldi Persona_1 Pt_1
7 dal lavoro. Quando mi hanno parlato di questa vicenda erano tutti e due insieme. ADR: Per come l'ho intesa io il prestito era stato fatto dai genitori alla ”. Per_1
In conclusione, la constatazione che tutte le operazioni riguardanti l'acquisto e la ristrutturazione della casa siano state fatte con la partecipazione paritaria di e , Parte_1 Persona_1
ospiti in quel periodo nella casa dei genitori di lei, e le deposizioni testimoniali dalle quali emerge la conferma dell'impegno restitutorio in più occasioni personalmente confermato da CP_3
inducono a ritenere che correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuta raggiunta la
[...]
prova della posizione creditoria dedotta dagli ingiungenti nei confronti dell'odierno appellato.
Infine, seppur senza fare espresso riferimento alla sentenza appellata, l'appello riproduce una eccezione esposta dall'opponente nel giudizio di primo grado in ordine all'esigibilità del credito restitutorio (“Parte creditrice nulla ha provato o esposto in ordine alle condizioni o termine in cui il prestito di cui si ribadisce l'inesistenza, sarebbe dovuto essere restituito, e pertanto in mancanza di preventivo fissazione del termine da parte del Giudice, non poteva perciò venire accolta il decreto ingiuntivo e la a domanda di restituzione della somma asseritamente mutuata, difettando i presupposti di esigibilità del credito azionato”).
L'eccezione, quand'anche s'intenda che con essa sia stato espresso un motivo d'appello, è
infondata, atteso che, pur in assenza della pattuizione di un termine, considerati il tempo trascorso, l'ammontare della somma, l'inutile esperimento della procedura di negoziazione assistita, correttamente il credito è stato ritenuto immediatamente esigibile, essendone conseguita l'intimazione al pagamento nel termine di 40 giorni dalla notificazione previsto per i provvedimenti monitori (cfr. Cass., n. 21647/2019 e n. 19414/2010).
Ne consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza n. 1476/2022 del Tribunale di
Vicenza.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore
8 della controversia (€ 25.000,00), escluse le competenze per la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento e contenute nel minimo le competenze per la fase decisionale attesa l'esiguità
dell'attività difensiva svolta in tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1476/2022 emessa il 22.8.2022 dal Tribunale di Vicenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati Parte_1 CP_1
e delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.011,00 per compenso
[...] Controparte_2
professionale, oltre il 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante principale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
9
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 301/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 16.2.2023, promossa con atto di citazione in appello da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitello;
appellante
contro nata a [...] il [...], c.f. e CP_1 C.F._2
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Fabio Azzolini;
C.F._3
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1476/2022 emessa il 22.8.2022 dal Tribunale di Vicenza;
CONCLUSIONI
1 per parte appellante:
“in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'appellata sentenza N. 1476/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza Giudice Dott.ssa Stefania Caparello in data 29.07.2022 e pubblicato in data 22.00.2022 nel procedimento n. 8583/2019 si conclude affinchè Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, Dichiarare non dovute le somme ingiunte per le motivazioni sopra esplicitate e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata:
“Nel merito: rigettarsi l'atto di appello avverso la sentenza 1476/2022 del Tribunale di Vicenza proposto dal sig. , confermando la medesima. Parte_1
In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze istruttorie e le eccezioni a quelle avversarie svolte in primo grado, come trascritte nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e da darsi per integralmente riproposte in appello.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del grado”.
Ragioni della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2805/2019 emesso dal Parte_1
Tribunale di Vicenza su ricorso di e con il quale gli era stato Controparte_2 Parte_2
ingiunto di pagare loro la somma di € 25.000,00 a titolo di restituzione pro quota dell'importo di
€ 50.000,00 che gli ingiungenti deducevano di aver prestato a e alla loro figlia Parte_1
che col era legata da una relazione sentimentale, per la Persona_1 Pt_1
ristrutturazione di un immobile adibito a civile abitazione in Torri di Quartesolo, oggetto di recente acquisto in comproprietà da parte di questi ultimi;
costoro avevano a tal fine contratto un mutuo ipotecario per € 87.000,00 e un successivo finanziamento per € 15.000,00 con contestuale apertura, presso il medesimo istituto di credito, di un conto corrente cointestato (cc
00924/1000/00003416); il prestito per la ristrutturazione dell'immobile era stato erogato dai
2 genitori di lei mediante cinque bonifici di € 10.000,00 l'uno, dal 17.9.15 al 15.12.2015, sul predetto conto corrente;
la relazione sentimentale era poi venuta meno e i comproprietari, terminata la ristrutturazione, avevano alienato l'immobile e con il ricavato avevano estinto il mutuo ed il prestito, con suddivisione paritaria del residuo.
L'opponente deduceva la propria estraneità al rapporto intercorso tra ed i Persona_1
suoi genitori in ordine alla somma concessale, eccependo comunque l'inesigibilità dell'eventuale credito restitutorio (“L'odierno opponente non ha mai concordato alcunché con gli odierni opposti i quali hanno ritenuto di dare una somma alla loro figlia affinché contribuisse all'acquisto e ristrutturazione dell'immobile. L'odierno opponente, non ha mai chiesto di avere un prestito dagli odierni opposti i quali hanno avuto in tal senso rapporti esclusivamente con la figlia”,
opposizione ex art. 645 c.p.c.).
Si costituivano e ribadendo che, come i finanziamenti bancari Controparte_2 Parte_2
ed ogni altra operazione che aveva interessato l'acquisto e la restituzione della casa, anche il prestito “familiare” aveva visto quale parte sia loro figlia sia il . Pt_1
La causa veniva istruita con l'escussione di prova testimoniale.
Con sentenza n. 1476/2022, il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite. Il giudice riteneva tardiva e infondata l'istanza di rimessione in termini presentata da parte opposta per il deposito della memoria ex art. 183 comma
3 c.p.c. (la parte lamentava il ritardo l'accettazione della memoria n. 2 dell'opponente da parte della cancelleria, tale da incidere sull'esplicazione del suo diritto di difesa); nel merito, riteneva provata la contitolarità del debito a mezzo delle risultanze documentali e della deposizione testimoniale, in particolare, di . Tes_1
Avverso la sentenza proponeva appello che, previa istanza di sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva del titolo, contestava la decisione di primo grado per aver erroneamente ritenuto che anch'egli avesse beneficiato del prestito dei genitori di Persona_1
3 lamentando che fossero state male interpretate le risultanze istruttorie, ed insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo, anche per l'inesigibilità del credito.
e costituendosi, si opponevano all'istanza ex art. 283 c.p.c. e Controparte_2 Parte_2
chiedevano il rigetto del gravame in quanto infondato, con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Respinta dalla Corte l'istanza di sospensione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 12 dicembre 2024 con assegnazione alle parti di successivi termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
****
Si deve premettere che non risulta impugnata la sentenza nella seguente parte: “Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato né il prestito, né la sua entità, ma solo che lo stesso sia stato svolto a suo favore, argomentando sulla base dell'assunto che tenuta alla restituzione delle somme fosse solo ed unicamente l'ex compagna . Ne discende che è pacifico Persona_1
che gli odierni opposti non abbiano voluto donare le somme in questione, restando da divisare solo chi dei due cointestatari del conto fosse tenuto alla restituzione”.
Con un unico sintetico motivo di appello, ha infatti lamentato che il giudice di prime Pt_1
cure abbia ritenuto sussistente in capo a lui il debito restitutorio, dolendosi che sia stata considerata dirimente la -generica- deposizione del teste e che sia stata omessa qualsiasi Tes_1
considerazione delle dichiarazioni dei testi di parte attrice (teste e, a prova Testimone_2
contraria, e ), che avevano confermato che la somma di € Testimone_3 Parte_1
50.000,00 era stata messa a disposizione della sola quale contributo per l'acquisto e la Per_1
ristrutturazione della casa.
L'appello è infondato, risultando corretta la valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di prime cure.
4 e , con atto di compravendita del 23 luglio 2015 rep. 3391 racc. CP_3 Persona_1
2597 a ministero del notaio di Arzignano, hanno acquistato un'unità Persona_2
immobiliare da adibire a civile abitazione sita in Torri di Quartesolo. In quel contesto, Pt_1
e hanno aperto il conto corrente cointestato n. 1000/00003416 presso la Per_1 [...]
(doc.1 conv., fascicolo di primo grado), sul quale sono stati accreditati Controparte_4
prima il mutuo e poi l'ulteriore finanziamento accesi presso il medesimo istituto;
il conto è stato utilizzato per il pagamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile (v. estratto conto depositato da parte convenuta in primo grado con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Su quello conto, sul quale confluivano gli stipendi di entrambi i cointestatari, è confluita la somma di € 50.000,00 versata mediante cinque bonifici dai genitori della di € Per_1
10.000,00 l'uno, tra il 17.9.15 e il 15.12.2015 (doc. 3, fascicolo primo grado), al fine della ristrutturazione dell'immobile appena acquistato.
È pacifico che, una volta cessata la relazione senza che nemmeno fosse avviata la convivenza presso l'immobile ristrutturato, si sia proceduto alla vendita a terzi dell'immobile con suddivisione paritaria del ricavato, previa estinzione dei debiti bancari (v. atto citazione appello,
pag. 4).
Se è vero che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1 c.c. a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo della mancata restituzione (ex multis Cass. 08.01.2018, n. 180, Cass. 29.11.2018, 30944), nella specie la prova dell'obbligo restitutorio in capo all'opponente è stata fornita.
Risulta pacifico che la somma confluita sul conto cointestato sia stata versata dai genitori di come da causale, quale provvista per i lavori di ristrutturazione Persona_1 dell'immobile acquistato in comproprietà.
5 Il teste , artigiano intervenuto nelle opere di ristrutturazione, ha riferito: “confermo Tes_1
il capitolo perché quando andavo in cantiere parlavano di questo. Io andavo spesso in cantiere.
Io sono serramentista. Mi sono stati presentati e dal sig. , in Per_1 Pt_1 Controparte_2
quanto frequentiamo l'associazione carabinieri. Il padre mi diceva che li aveva prestato i soldi e che poi glieli avrebbero resi. A me hanno sempre pagato regolarmente. e Parte_1 [...]
lavoravano anche nel cantiere. ADR: i lavori erano più o meno in quel periodo quindi CP_2
nel 2015, abbiamo finito prima di natale. Non conosco la cifra che era stata imprestata ma mi ha parlato del prestito. ADR: avevano un buon rapporto e quindi Parte_1 Controparte_2
presumo che gli abbia prestati a entrambi e ne parlavano fra loro in cantiere. Il Per_1 Pt_1
confermava che avrebbe restituito i soldi” (verbale udienza 8.7.2021). Pt_1
Se è vero che la dichiarazione, proveniente da soggetto terzo ed attendibile, presenta una certa genericità, è anche vero che egli ha riferito di un personale impegno di a restituire “i Pt_1
soldi” a e nessuna delle parti ha rappresentato l'esistenza di un rapporto diverso Controparte_2
da quello per cui è causa quale possibile origine di una tale prevista restituzione.
Analoga dichiarazione ha fatto il teste : “ricordo che ho sentito il dire al Testimone_4 Pt_1
che doveva restituire delle cifre, non ricordo gli importi. ADR ho fatto gli intonaci e le Per_1
pitture, era il 2015-2016, andavo e venivo dal cantiere più volte l'ho sentito mentre lavoravo”.
Vi è poi la deposizione di , la cui attendibilità, per quanto attenuata dal rapporto Testimone_5
parentale e da un qualche interesse di fatto al mantenimento della capacità patrimoniale dei genitori, non è del tutto esclusa: “Il prestito era rivolto ad entrambi. L'accordo era che prima questi soldi tornavano indietro meglio era e per aiutarli era stato loro permesso di vivere a casa dei miei genitori. (…). sì confermo il capitolo, i soldi li ha restituiti solo mia sorella. So della vicenda perché in famiglia su queste cose ci confrontiamo sempre e me l'hanno chiesto per avere il mio consenso. Anch'io mi sono trovata nella stessa situazione ADR: sul cap. 7 in quel periodo io abitavo ancora con i miei genitori, così come e mia sorella, la sera ci trovavamo a Pt_1
6 cena, era un argomento di conversazione, anche perché mio padre passava tutto il giorno in cantiere. Comunque io e mia sorella abbiamo un buon rapporto e ci raccontiamo tutto ADR: sul cap. 9 il mio consenso l'ho dato ai miei genitori in quanto se prestavano soldi a loro magari non c'erano per me, erano soldi di famiglia. Anche io sarei dovuta poi uscire di casa. Preciso che quei soldi erano comunque solo dei miei genitori.”
Le deposizioni dei testi di parte attrice opponente non hanno recato significativi elementi contrari.
Le dichiarazioni di madre di , sono integralmente de relato Testimone_3 Parte_1
actoris.
Il padre dello stesso, ha riferito: “si parlava, c'era anche che Testimone_6 Controparte_2
ha detto glieli do io i soldi a mia figlia per la ristrutturazione della casa per la parte di Per_1
Mio figlio aveva i suoi risparmi e aveva fatto un mutuo. So che il mutuo l'ha fatto mio figlio, le rate del mutuo le pagava mio figlio, lei non poteva farlo perché allora non lavorava”:
l'attendibilità del teste risulta inficiata dal duplice ricordo di circostanze non veritiere, giacché
risulta pacifico che il mutuo sia stato contratto da entrambi ed è documentato dall'estratto conto prodotto che anche percepiva uno stipendio. Persona_1
La deposizione del teste astrattamente attendibile in quanto terzo, presenta Testimone_2
modesta rilevanza in quanto egli non è risultato a conoscenza se non per una sua soggettiva deduzione, seppur basata su colloqui con e , della precisa Persona_1 Parte_1
identità dei destinatari del prestito (se solo la prima o entrambi): “conosco la sig.ra e il Per_1
perché frequentavamo la stessa palestra. Sapevo che volevano acquistare casa e mi Pt_1 hanno detto che era stata prestata dai genitori di una somma per l'acquisto della casa. Per_1
Mi ricordo che la somma era circa 50.000 euro. cap. 2: Da quello che so in quel momento in effetti non lavorava, so che aveva contratto un mutuo e preso soldi Persona_1 Pt_1
7 dal lavoro. Quando mi hanno parlato di questa vicenda erano tutti e due insieme. ADR: Per come l'ho intesa io il prestito era stato fatto dai genitori alla ”. Per_1
In conclusione, la constatazione che tutte le operazioni riguardanti l'acquisto e la ristrutturazione della casa siano state fatte con la partecipazione paritaria di e , Parte_1 Persona_1
ospiti in quel periodo nella casa dei genitori di lei, e le deposizioni testimoniali dalle quali emerge la conferma dell'impegno restitutorio in più occasioni personalmente confermato da CP_3
inducono a ritenere che correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuta raggiunta la
[...]
prova della posizione creditoria dedotta dagli ingiungenti nei confronti dell'odierno appellato.
Infine, seppur senza fare espresso riferimento alla sentenza appellata, l'appello riproduce una eccezione esposta dall'opponente nel giudizio di primo grado in ordine all'esigibilità del credito restitutorio (“Parte creditrice nulla ha provato o esposto in ordine alle condizioni o termine in cui il prestito di cui si ribadisce l'inesistenza, sarebbe dovuto essere restituito, e pertanto in mancanza di preventivo fissazione del termine da parte del Giudice, non poteva perciò venire accolta il decreto ingiuntivo e la a domanda di restituzione della somma asseritamente mutuata, difettando i presupposti di esigibilità del credito azionato”).
L'eccezione, quand'anche s'intenda che con essa sia stato espresso un motivo d'appello, è
infondata, atteso che, pur in assenza della pattuizione di un termine, considerati il tempo trascorso, l'ammontare della somma, l'inutile esperimento della procedura di negoziazione assistita, correttamente il credito è stato ritenuto immediatamente esigibile, essendone conseguita l'intimazione al pagamento nel termine di 40 giorni dalla notificazione previsto per i provvedimenti monitori (cfr. Cass., n. 21647/2019 e n. 19414/2010).
Ne consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza n. 1476/2022 del Tribunale di
Vicenza.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore
8 della controversia (€ 25.000,00), escluse le competenze per la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento e contenute nel minimo le competenze per la fase decisionale attesa l'esiguità
dell'attività difensiva svolta in tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1476/2022 emessa il 22.8.2022 dal Tribunale di Vicenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati Parte_1 CP_1
e delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.011,00 per compenso
[...] Controparte_2
professionale, oltre il 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante principale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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