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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/09/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19.2.2025 da:
) e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. SALSEDO EMANUELE, come da procura agli atti;
i quali hanno contratto matrimonio in Loreto in data 12/09/1993;
separati consensualmente dal Tribunale di Macerata con decreto omologazione n. cronol. 3753/2019 nell'ambito del procedimento R.G. n. 130/2019.
coi seguenti figli:
- nato a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]; Persona_2
- nata a [...] il [...]; Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19.2.2025, indicavano che dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Sentite all'udienza del 16.9.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni già riportate nel ricorso introduttivo con le rettifiche formulate nelle memorie depositate pagina 1 di 3 il 1.9.2025 riguardo al punto n. 7 delle predette condizioni e al diritto di visita del padre nei confronti della figlia minorenne (ampio ma rimessa alla determinazione anche della figlia, ormai Parte_3
15enne)
Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento concludendo con un visto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, quanto al diritto di visita l'accordo delle parti appare rispettoso della volontà della ragazza (ormai adolescente) e, quanto al contributo economico del padre, alla somma di euro 100,00 va aggiunto il fatto che l'assegno unico familiare di euro 117,70 viene percepito integralmente al genitore collocatario (cioè dalla madre, come documentato in atti), di tal che il contributo pure se minimale- cui si aggiungono le spese straordinarie al 50%- appare conforme all'orientamento di codesto Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
n data 12/09/1993 e trascritto al n. 56, parte II, Serie A, dell'anno 1993 del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Loreto alle condizioni concordate dalle parti come da ricorso introduttivo con le rettifiche formulate nelle memorie depositate in data 1.9.2025, di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente pagina 2 di 3 dott.ssa Silvia Grasselli
dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19.2.2025 da:
) e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. SALSEDO EMANUELE, come da procura agli atti;
i quali hanno contratto matrimonio in Loreto in data 12/09/1993;
separati consensualmente dal Tribunale di Macerata con decreto omologazione n. cronol. 3753/2019 nell'ambito del procedimento R.G. n. 130/2019.
coi seguenti figli:
- nato a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]; Persona_2
- nata a [...] il [...]; Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19.2.2025, indicavano che dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Sentite all'udienza del 16.9.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni già riportate nel ricorso introduttivo con le rettifiche formulate nelle memorie depositate pagina 1 di 3 il 1.9.2025 riguardo al punto n. 7 delle predette condizioni e al diritto di visita del padre nei confronti della figlia minorenne (ampio ma rimessa alla determinazione anche della figlia, ormai Parte_3
15enne)
Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento concludendo con un visto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, quanto al diritto di visita l'accordo delle parti appare rispettoso della volontà della ragazza (ormai adolescente) e, quanto al contributo economico del padre, alla somma di euro 100,00 va aggiunto il fatto che l'assegno unico familiare di euro 117,70 viene percepito integralmente al genitore collocatario (cioè dalla madre, come documentato in atti), di tal che il contributo pure se minimale- cui si aggiungono le spese straordinarie al 50%- appare conforme all'orientamento di codesto Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
n data 12/09/1993 e trascritto al n. 56, parte II, Serie A, dell'anno 1993 del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Loreto alle condizioni concordate dalle parti come da ricorso introduttivo con le rettifiche formulate nelle memorie depositate in data 1.9.2025, di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente pagina 2 di 3 dott.ssa Silvia Grasselli
dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3