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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3226/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Filoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3226 del registro del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 promossa da: nato a [...] il [...] e residente a [...]
Liguria n. 11, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lanari;
C.F._1
attore contro nato a [...] l'[...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con sede legale a Milano, Corso Sempione n. 39, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Tamburini;
convenuta
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e produzione documentale avversaria, per i motivi illustrati in fatto e in diritto in tutti gli atti di causa, all'esito dell'istruttoria,
- IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: previa revoca dell'ordinanza del 23 settembre 2022, rimettere la presente causa in istruttoria affinché si possa procedere all'assunzione delle prove orali – allo stato non ammesse – richieste dalla difesa dell'attore con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., n. 2) e 3), da aversi, per brevità, qui per trascritte;
pagina 1 di 7 - IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: i) accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto in data 16 settembre 2016, alle ore 15:40 circa, nel Comune di Trecastelli (AN), frazione Ponte Rio, S.P. n. 424 “Pergolese”, tra il Sig.
[...]
e il Sig. , si è verificato per esclusiva colpa del signor e, per l'effetto, ii) Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 condannare l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti Controparte_2
i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi dall'attore, nessuno escluso e/o eccettuato ed in modo tale che il risarcimento sia integrale come da costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, danni che si quantificano, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, a) in €. 95.460,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, b) in €. 9.677,50 a titolo di danno da inabilità temporanea assoluta e parziale, c) in €. 1.775,60 per spese mediche cui deve aggiungersi un d) quid ulteriore a titolo di personalizzazione del danno sub specie di danno morale e/o di danno da lesione di interessi costituzionalmente garantiti avendo riguardo alle ripercussioni negative ulteriori che il sinistro ha avuto sulla vita del signor limitandolo nel suo essere e nel suo fare e costringendolo a rinunce da quantificarsi nella misura che verrà Parte_1 ritenuta equa e di giustizia a seguito dell'espletata attività istruttoria tenuto conto del fatto che le Tabelle del Tribunale di
Milano ammettono una personalizzazione fino al 37% oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o in quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, anche da determinarsi equitativamente, in toto satisfattiva, oltre al danno da lucro cessante da ritardato godimento delle somme risarcitorie, da liquidarsi nella misura degli interessi al tasso legale o in quella misura che sarà ritenuta di giustizia, da calcolarsi anno per anno sulle somme risarcitorie ai valori del tempo del fatto, ed anno per anno rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T.”;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, i) accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto in data 16 settembre 2016, alle ore 15:40 circa, nel Comune di Trecastelli (AN), frazione Ponte Rio, S.P. n. 424 “Pergolese”, tra il signor e il signor Parte_1
si è verificato per concorso di colpa tra i due e, per l'effetto, ii) condannare l' Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in applicazione della presunzione di colpa di cui all'art. 2054,
[...] secondo comma, c.c., al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi dall'attore, come meglio indicati e quantificati sopra in via principale nella misura del 50% o nella maggiore o minore percentuale che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. - IN OGNI CASO, condannare i convenuti, in solido fra loro, i) al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente giudizio, oltre accessori di legge: contributo spese generali 15%, C.P.A. 4% ed
IVA attualmente pari al 22% se ed in quanto dovuta, ripetizione del contributi unificato per le spese di giustizia e tutte le occorrende come per legge, nonché ii) condannare i convenuti, in solido fra loro, al rimborso delle spese dei Consulenti Tecnici di parte (perito per la dinamica e medico legale), nella misura che ci si riserva di quantificare e documentare con le memorie ex art. 190 c.p.c.”.
Per la parte convenuta : “- respingere la domanda attorea in quanto infondata Controparte_2 in fatto ed in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese diritti ed onorari. - in via gradata, limitare il risarcimento nelle somme che saranno eventualmente accertate in corso di causa e ridurle in relazione all'accertando e prevalente concorso di pagina 2 di 7 colpa dell'attore nella misura ritenuta di giustizia e per l'effetto ridurre ai dell'art. 1227 c.c., l'importo eventualmente dovuto.
Spese, compensate in ragione della complessità della questione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e l' al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito CP_1 Controparte_2 dell'infortunio stradale occorso in data 16.09.2016.
In particolare, l'attore ha riferito che, intorno alle ore 15:40 del 16.09.2016, mentre percorreva la strada provinciale n. 424 a bordo del proprio motociclo, si era apprestato a effettuare un legittimo sorpasso delle autovetture che lo precedevano. Nel corso della manovra, tuttavia, l'autovettura Honda con targa straniera 1-AIW-666, condotta da , avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra per Controparte_1 immettersi nella via d'ingresso del vivaio “Green Heaven”, senza premurarsi di verificare che non sopraggiungessero veicoli alle sue spalle e omettendo di azionare l'indicatore di direzione. Nel tentativo di evitare l'impatto con l'autovettura, il motociclista sarebbe stato costretto a frenare bruscamente, andando a impattare rovinosamente contro il muretto di recinzione del vivaio.
, pur regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Con comparsa depositata in data 16.01.2020, si è costituito in giudizio l , Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda attorea. Secondo la prospettiva del convenuto, il signor CP_1 avrebbe correttamente azionato l'indicatore di direzione e il sinistro si sarebbe verificato per colpa esclusiva dell'attore che, viaggiando a una velocità superiore ai limiti imposti e comunque non consona alle condizioni della strada e del traffico, avrebbe perso il controllo del mezzo.
All'esito della prima udienza, del 22.01.2020 il precedente giudice ha dichiarato la contumacia di e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali, interrogatorio formale e due consulenze tecniche d'ufficio, dirette a determinare la dinamica del sinistro e le lesioni patite dall'attore.
All'udienza del 09.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la scrivente ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La dinamica del sinistro e l'attribuzione della responsabilità
La presente controversia ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale tra dei veicoli, per il quale trova applicazione la regola dettata dall'art. 2054 c.c., pacificamente applicabile anche nelle ipotesi in cui, come in quella di specie, manchi una collisione diretta tra i veicoli.
Va premesso che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall' art. 2054, comma 2, c.c., opera soltanto “nel caso in cui le risultanze pagina 3 di 7 probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (Cfr.
Cass. n. 12884/2021).
Ciò posto, venendo alla ricostruzione dell'incidente in esame, , escusso come Testimone_1 testimone all'udienza del 19.05.2023, ha dichiarato di aver assistito alla dinamica del sinistro, poiché transitava nella direzione opposta rispetto a quella percorsa dall'attore e dall'autovettura condotta da
. In particolare, egli ha precisato che, nel momento in cui il signor iniziava Controparte_1 CP_1 la manovra per immettersi nella via d'ingresso del vivaio “Green Heaven”, l'attore si trovava già in fase di sorpasso.
Il consulente tecnico d'ufficio, Ing. chiamato ad accertare la dinamica del sinistro, Persona_1 ha affermato, con un ragionamento immune da vizi e dunque totalmente condivisibile, che:
- “il veicolo A (Honda Accord) condotto da ad una velocità media presunta di circa Controparte_1
30km/h iniziava la manovra di svolta a sinistra, nel percorrere la S.P.424 nel comune di Trecastelli, frazione
Ponte Rio con direzione mare-monte, dal passo carrabile del civico n.54; nel fare ciò, andava a impegnare la corsia in cui si trovava già il veicolo B (ciclomotore Cagiva Mito 125) condotto da il quale, Parte_1 tenendo una velocità di circa 65,6km/h, e percepito il pericolo, effettuava una frenata tempestiva, a seguito della quale cadeva a terra, urtava contro il muretto di recinzione del vivaio Green Heaven e si fermava nel punto di quiete rilevato”;
- “La condotta tenuta da alla guida del veicolo A, evidenzia la omissione della precedenza Controparte_1 al sopraggiungente veicolo B guidato da nello svoltare a sinistra quando quest'ultimo veicolo Parte_1 aveva già impegnato la corsia di sorpasso”;
- la velocità tenuta dal motociclo condotto dall'attore “risultava essere inferiore al limite consentito
(90km/h, essendo il tratto di strada extraurbana principale), e pertanto il conducente non commetteva la relativa infrazione all'art.142 C.D.S.”;
- “La dinamica dell'incidente occorso in data 16/09/2016 tra la Honda Accord 1-AIW666 condotta da
e il motociclo Cagiva Mito 125 AZ05925 condotto da evidenzia la Controparte_1 Parte_1 totale responsabilità del conducente che è incorso nell'infrazione di cui all'art.141 e 154 Controparte_1 comma 1 del C.D.S., omettendo di dare la precedenza al sopraggiungente veicolo nello svoltare a sinistra per
pagina 4 di 7 immettersi nel passo carrabile del civico 9 di via S.P.424 alla progressiva chilometrica 4+700m nel comune di
Trecastelli, frazione Ponte Rio”.
Peraltro, l'attore, in sede d'interrogatorio formale deferito dall' ha negato di aver intrapreso CP_3 una “azzardata manovra di sorpasso” (precisando “la manovra di sorpasso che ho fatto era consentita dalla segnaletica e inoltre si prevedeva il limite di 90 Km/h; preciso infine che c'era lo spazio e il tempo necessario per effettuare questa manovra;
evidenzio inoltre che dall'altra corsia nessuno sopraggiungeva in prossimità”) e ha ribadito che il signor , CP_1 contrariamente a quanto allegato dal parte convenuta, non aveva azionato l'indicatore di direzione prima di effettuare la manovra.
Al tempo stesso, il convenuto , pur regolarmente citato (stante la domiciliazione ex lege CP_1 prevista presso l' ), non è comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio Controparte_2 formale, senza far pervenire giustificazioni in merito alla sua assenza. Di conseguenza, possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova articolati dalla parte attrice e ammessi dal precedente giudice istruttore.
In definitiva, il Tribunale ritiene che l'istruttoria svolta abbia ampiamento dimostrato la condotta colposa del convenuto e il suo nesso di causalità con l'evento oggetto di giudizio.
Tale conclusione non può essere smentita dal verbale redatto dai militari della Stazione dei
Carabinieri di Ostra, in quanto è pacifico che tale atto abbia una valenza probatoria rafforzata esclusivamente in relazione alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese in sua presenza e agli atti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti dinnanzi a sé.
Nel caso in esame, invece, i verbalizzanti sono giusti sul luogo del sinistro in un momento successivo rispetto all'incidente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 02.12.2022), limitandosi a raccogliere le dichiarazioni dei presenti e a effettuare dei rilievi tecnici;
rilievi che, nel corso del giudizio, sono stati oggetti di attenta valutazione da parte del C.T.U., il quale è pervenuto alle conclusioni già evidenziate.
Non può quindi sostenersi, come effettuato dall' , che: Controparte_2
- il motociclista non abbia mantenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, atteso che il
C.T.U. ha espressamente accertato che la velocità tenuta dal signor era ampiamente Parte_1 inferiore rispetto al limite imposto per quel tratto stradale e che, peraltro, il manto stradale era asciutto e in buone condizioni di manutenzione, il traffico era normale e scorrevole e c'erano buone condizioni di luminosità;
- il motociclista aveva la possibilità di evitare l'urto e che solo la sua inesperienza ha reso pericolosa una situazione che, altrimenti, non avrebbe causato danni. Al contrario, il C.T.U. ha affermato chiaramente che la reazione del signor è stata immediata, “la caduta non è Parte_1 stata causata da imperizia del guidatore, ma dalla circostanza che i motoveicolo, avendo due sole ruote, ha un equilibrio instabile […] Alla luce di ciò, è pressoché certo che, mettendo in atto una frenata di emergenza e pagina 5 di 7 contemporaneamente una manovra evasiva per evitare la collisione con altro mezzo, la moto cada a terra, come effettivamente è successo”.
Il pari concorso di responsabilità è da escludersi poiché risulta con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, per l'attore, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Di conseguenza, l deve essere condannato, nella sua veste di garante ex lege Controparte_2 ai sensi degli artt. 125 e 126 D.lgs. n. 209/2005, a risarcire all'attore i danni subiti in conseguenza del sinistro.
2. Il quantum debeatur
Risulta dai referti allegati agli atti e dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio dott. che, a seguito del sinistro di cui è causa, ha riportato “frattura del manubrio Per_2 Parte_1 sternale, contusioni polmonari multiple con pneumatoceli, pneumotorace bilaterale, versamento pleurico bilaterale, focolai contusivi multipli della milza, frattura del processo trasverso di L4, fratture alla branca ileo ed ischio pubica sin., ala sacrale sin, emisacro destro, ferite a carico del fianco e della coscia sinistra”.
Secondo quanto stabilito dal C.T.U. – le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili in quanto congruamente motivate ed esaustive, nonché prive di vizi logici e totalmente coerenti con la documentazione versata in atti – tali lesioni hanno determinato un danno biologico permanente nella misura del 15%, un periodo d'inabilità assoluta di 10 giorni e un periodo d'inabilità relativa pari a 45 giorni al 75%, 45 giorni al 50% e ulteriori 50 giorni al 25%.
I testimoni escussi nel corso dell'udienza del 02.12.2022, hanno inoltre dichiarato che, prima dell'incidente oggetto di causa, praticava motocross a livello agonistico, partecipando Parte_1 alle relative competizioni e allenandosi regolarmente tre volte alla settimana. A seguito dell'incidente, tuttavia, ha dovuto abbandonare tale sport per inidoneità fisica. I medesimi testimoni hanno poi riferito che, prima del sinistro, l'attore era solito trascorrere il periodo estivo al mare con gli amici, un'attività che, a causa delle lesioni riportate, ora evita di svolgere, poiché prova disagio a spogliarsi in presenza di altre persone.
Tanto premesso, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento dell'incidente, il danno non patrimoniale patito dall'attore (da considerarsi in maniera unitaria, comprensivo del danno morale e di un lieve aumento del 15% per personalizzazione in ragione delle circostanze dimostrate attraverso la prova testimoniale), si quantifica, in applicazione delle tabelle di Milano vigenti, in complessivi € 76.817,99, già attualizzati.
Quanto al danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute a seguito dell'infortunio, il
C.T.U., esaminata tutta la documentazione prodotta dall'attore, ha ritenuto congrue le spese per complessivi € 1.755,60.
pagina 6 di 7 Nessun ulteriore danno risulta dovuto o provato, fermo restando che sulle somme sopra indicate devono essere riconosciuti gli interessi legali a partire dalla data di emissione della presente sentenza, la quale segna il momento di trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
Non vanno, infatti, riconosciuti interessi compensativi, non avendo parte attrice dimostrato l'esistenza di un danno ulteriore e cioè che la somma rivalutata che viene liquidata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr: Cass., sent. 22347 del 2007 e ord. 18654 del 2018).
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in complessivi € 14.103,00. A carico della convenuta andranno poste anche le spese per le due consulenze tecniche d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, nonché le spese sostenute dall'attore per i propri C.T.P., che, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “vanno ricomprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto” (cfr., fra le tante, Cass. n. 26729/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCERTA l'esclusiva responsabilità di nel sinistro di cui si discute e, per l'effetto, Controparte_1
NA l' a corrispondere a a titolo di Controparte_2 Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro, la complessiva somma di € 78.573,59, oltre interessi legali a far data dall'emissione della presente sentenza sino al saldo;
NA l' a rifondere a le spese di lite che si Controparte_2 Parte_1 liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre accessori come per legge, nonché in € 3.742,50 a titolo di rimborso spese per i consulenti tecnici di parte;
PONE le spese di C.T.U., così come già liquidate con separati decreti, a carico della parte convenuta
[...]
e la NA a rimborsare all'attore gli importi da questi eventualmente Controparte_2 anticipati.
Così deciso in Ancona, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE Alessandra Filoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Filoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3226 del registro del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 promossa da: nato a [...] il [...] e residente a [...]
Liguria n. 11, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lanari;
C.F._1
attore contro nato a [...] l'[...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con sede legale a Milano, Corso Sempione n. 39, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Tamburini;
convenuta
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e produzione documentale avversaria, per i motivi illustrati in fatto e in diritto in tutti gli atti di causa, all'esito dell'istruttoria,
- IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: previa revoca dell'ordinanza del 23 settembre 2022, rimettere la presente causa in istruttoria affinché si possa procedere all'assunzione delle prove orali – allo stato non ammesse – richieste dalla difesa dell'attore con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., n. 2) e 3), da aversi, per brevità, qui per trascritte;
pagina 1 di 7 - IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: i) accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto in data 16 settembre 2016, alle ore 15:40 circa, nel Comune di Trecastelli (AN), frazione Ponte Rio, S.P. n. 424 “Pergolese”, tra il Sig.
[...]
e il Sig. , si è verificato per esclusiva colpa del signor e, per l'effetto, ii) Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 condannare l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti Controparte_2
i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi dall'attore, nessuno escluso e/o eccettuato ed in modo tale che il risarcimento sia integrale come da costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, danni che si quantificano, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, a) in €. 95.460,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, b) in €. 9.677,50 a titolo di danno da inabilità temporanea assoluta e parziale, c) in €. 1.775,60 per spese mediche cui deve aggiungersi un d) quid ulteriore a titolo di personalizzazione del danno sub specie di danno morale e/o di danno da lesione di interessi costituzionalmente garantiti avendo riguardo alle ripercussioni negative ulteriori che il sinistro ha avuto sulla vita del signor limitandolo nel suo essere e nel suo fare e costringendolo a rinunce da quantificarsi nella misura che verrà Parte_1 ritenuta equa e di giustizia a seguito dell'espletata attività istruttoria tenuto conto del fatto che le Tabelle del Tribunale di
Milano ammettono una personalizzazione fino al 37% oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o in quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, anche da determinarsi equitativamente, in toto satisfattiva, oltre al danno da lucro cessante da ritardato godimento delle somme risarcitorie, da liquidarsi nella misura degli interessi al tasso legale o in quella misura che sarà ritenuta di giustizia, da calcolarsi anno per anno sulle somme risarcitorie ai valori del tempo del fatto, ed anno per anno rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T.”;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, i) accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto in data 16 settembre 2016, alle ore 15:40 circa, nel Comune di Trecastelli (AN), frazione Ponte Rio, S.P. n. 424 “Pergolese”, tra il signor e il signor Parte_1
si è verificato per concorso di colpa tra i due e, per l'effetto, ii) condannare l' Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in applicazione della presunzione di colpa di cui all'art. 2054,
[...] secondo comma, c.c., al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi dall'attore, come meglio indicati e quantificati sopra in via principale nella misura del 50% o nella maggiore o minore percentuale che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. - IN OGNI CASO, condannare i convenuti, in solido fra loro, i) al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente giudizio, oltre accessori di legge: contributo spese generali 15%, C.P.A. 4% ed
IVA attualmente pari al 22% se ed in quanto dovuta, ripetizione del contributi unificato per le spese di giustizia e tutte le occorrende come per legge, nonché ii) condannare i convenuti, in solido fra loro, al rimborso delle spese dei Consulenti Tecnici di parte (perito per la dinamica e medico legale), nella misura che ci si riserva di quantificare e documentare con le memorie ex art. 190 c.p.c.”.
Per la parte convenuta : “- respingere la domanda attorea in quanto infondata Controparte_2 in fatto ed in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese diritti ed onorari. - in via gradata, limitare il risarcimento nelle somme che saranno eventualmente accertate in corso di causa e ridurle in relazione all'accertando e prevalente concorso di pagina 2 di 7 colpa dell'attore nella misura ritenuta di giustizia e per l'effetto ridurre ai dell'art. 1227 c.c., l'importo eventualmente dovuto.
Spese, compensate in ragione della complessità della questione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e l' al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito CP_1 Controparte_2 dell'infortunio stradale occorso in data 16.09.2016.
In particolare, l'attore ha riferito che, intorno alle ore 15:40 del 16.09.2016, mentre percorreva la strada provinciale n. 424 a bordo del proprio motociclo, si era apprestato a effettuare un legittimo sorpasso delle autovetture che lo precedevano. Nel corso della manovra, tuttavia, l'autovettura Honda con targa straniera 1-AIW-666, condotta da , avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra per Controparte_1 immettersi nella via d'ingresso del vivaio “Green Heaven”, senza premurarsi di verificare che non sopraggiungessero veicoli alle sue spalle e omettendo di azionare l'indicatore di direzione. Nel tentativo di evitare l'impatto con l'autovettura, il motociclista sarebbe stato costretto a frenare bruscamente, andando a impattare rovinosamente contro il muretto di recinzione del vivaio.
, pur regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Con comparsa depositata in data 16.01.2020, si è costituito in giudizio l , Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda attorea. Secondo la prospettiva del convenuto, il signor CP_1 avrebbe correttamente azionato l'indicatore di direzione e il sinistro si sarebbe verificato per colpa esclusiva dell'attore che, viaggiando a una velocità superiore ai limiti imposti e comunque non consona alle condizioni della strada e del traffico, avrebbe perso il controllo del mezzo.
All'esito della prima udienza, del 22.01.2020 il precedente giudice ha dichiarato la contumacia di e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali, interrogatorio formale e due consulenze tecniche d'ufficio, dirette a determinare la dinamica del sinistro e le lesioni patite dall'attore.
All'udienza del 09.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la scrivente ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La dinamica del sinistro e l'attribuzione della responsabilità
La presente controversia ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale tra dei veicoli, per il quale trova applicazione la regola dettata dall'art. 2054 c.c., pacificamente applicabile anche nelle ipotesi in cui, come in quella di specie, manchi una collisione diretta tra i veicoli.
Va premesso che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall' art. 2054, comma 2, c.c., opera soltanto “nel caso in cui le risultanze pagina 3 di 7 probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (Cfr.
Cass. n. 12884/2021).
Ciò posto, venendo alla ricostruzione dell'incidente in esame, , escusso come Testimone_1 testimone all'udienza del 19.05.2023, ha dichiarato di aver assistito alla dinamica del sinistro, poiché transitava nella direzione opposta rispetto a quella percorsa dall'attore e dall'autovettura condotta da
. In particolare, egli ha precisato che, nel momento in cui il signor iniziava Controparte_1 CP_1 la manovra per immettersi nella via d'ingresso del vivaio “Green Heaven”, l'attore si trovava già in fase di sorpasso.
Il consulente tecnico d'ufficio, Ing. chiamato ad accertare la dinamica del sinistro, Persona_1 ha affermato, con un ragionamento immune da vizi e dunque totalmente condivisibile, che:
- “il veicolo A (Honda Accord) condotto da ad una velocità media presunta di circa Controparte_1
30km/h iniziava la manovra di svolta a sinistra, nel percorrere la S.P.424 nel comune di Trecastelli, frazione
Ponte Rio con direzione mare-monte, dal passo carrabile del civico n.54; nel fare ciò, andava a impegnare la corsia in cui si trovava già il veicolo B (ciclomotore Cagiva Mito 125) condotto da il quale, Parte_1 tenendo una velocità di circa 65,6km/h, e percepito il pericolo, effettuava una frenata tempestiva, a seguito della quale cadeva a terra, urtava contro il muretto di recinzione del vivaio Green Heaven e si fermava nel punto di quiete rilevato”;
- “La condotta tenuta da alla guida del veicolo A, evidenzia la omissione della precedenza Controparte_1 al sopraggiungente veicolo B guidato da nello svoltare a sinistra quando quest'ultimo veicolo Parte_1 aveva già impegnato la corsia di sorpasso”;
- la velocità tenuta dal motociclo condotto dall'attore “risultava essere inferiore al limite consentito
(90km/h, essendo il tratto di strada extraurbana principale), e pertanto il conducente non commetteva la relativa infrazione all'art.142 C.D.S.”;
- “La dinamica dell'incidente occorso in data 16/09/2016 tra la Honda Accord 1-AIW666 condotta da
e il motociclo Cagiva Mito 125 AZ05925 condotto da evidenzia la Controparte_1 Parte_1 totale responsabilità del conducente che è incorso nell'infrazione di cui all'art.141 e 154 Controparte_1 comma 1 del C.D.S., omettendo di dare la precedenza al sopraggiungente veicolo nello svoltare a sinistra per
pagina 4 di 7 immettersi nel passo carrabile del civico 9 di via S.P.424 alla progressiva chilometrica 4+700m nel comune di
Trecastelli, frazione Ponte Rio”.
Peraltro, l'attore, in sede d'interrogatorio formale deferito dall' ha negato di aver intrapreso CP_3 una “azzardata manovra di sorpasso” (precisando “la manovra di sorpasso che ho fatto era consentita dalla segnaletica e inoltre si prevedeva il limite di 90 Km/h; preciso infine che c'era lo spazio e il tempo necessario per effettuare questa manovra;
evidenzio inoltre che dall'altra corsia nessuno sopraggiungeva in prossimità”) e ha ribadito che il signor , CP_1 contrariamente a quanto allegato dal parte convenuta, non aveva azionato l'indicatore di direzione prima di effettuare la manovra.
Al tempo stesso, il convenuto , pur regolarmente citato (stante la domiciliazione ex lege CP_1 prevista presso l' ), non è comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio Controparte_2 formale, senza far pervenire giustificazioni in merito alla sua assenza. Di conseguenza, possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova articolati dalla parte attrice e ammessi dal precedente giudice istruttore.
In definitiva, il Tribunale ritiene che l'istruttoria svolta abbia ampiamento dimostrato la condotta colposa del convenuto e il suo nesso di causalità con l'evento oggetto di giudizio.
Tale conclusione non può essere smentita dal verbale redatto dai militari della Stazione dei
Carabinieri di Ostra, in quanto è pacifico che tale atto abbia una valenza probatoria rafforzata esclusivamente in relazione alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese in sua presenza e agli atti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti dinnanzi a sé.
Nel caso in esame, invece, i verbalizzanti sono giusti sul luogo del sinistro in un momento successivo rispetto all'incidente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 02.12.2022), limitandosi a raccogliere le dichiarazioni dei presenti e a effettuare dei rilievi tecnici;
rilievi che, nel corso del giudizio, sono stati oggetti di attenta valutazione da parte del C.T.U., il quale è pervenuto alle conclusioni già evidenziate.
Non può quindi sostenersi, come effettuato dall' , che: Controparte_2
- il motociclista non abbia mantenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, atteso che il
C.T.U. ha espressamente accertato che la velocità tenuta dal signor era ampiamente Parte_1 inferiore rispetto al limite imposto per quel tratto stradale e che, peraltro, il manto stradale era asciutto e in buone condizioni di manutenzione, il traffico era normale e scorrevole e c'erano buone condizioni di luminosità;
- il motociclista aveva la possibilità di evitare l'urto e che solo la sua inesperienza ha reso pericolosa una situazione che, altrimenti, non avrebbe causato danni. Al contrario, il C.T.U. ha affermato chiaramente che la reazione del signor è stata immediata, “la caduta non è Parte_1 stata causata da imperizia del guidatore, ma dalla circostanza che i motoveicolo, avendo due sole ruote, ha un equilibrio instabile […] Alla luce di ciò, è pressoché certo che, mettendo in atto una frenata di emergenza e pagina 5 di 7 contemporaneamente una manovra evasiva per evitare la collisione con altro mezzo, la moto cada a terra, come effettivamente è successo”.
Il pari concorso di responsabilità è da escludersi poiché risulta con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, per l'attore, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Di conseguenza, l deve essere condannato, nella sua veste di garante ex lege Controparte_2 ai sensi degli artt. 125 e 126 D.lgs. n. 209/2005, a risarcire all'attore i danni subiti in conseguenza del sinistro.
2. Il quantum debeatur
Risulta dai referti allegati agli atti e dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio dott. che, a seguito del sinistro di cui è causa, ha riportato “frattura del manubrio Per_2 Parte_1 sternale, contusioni polmonari multiple con pneumatoceli, pneumotorace bilaterale, versamento pleurico bilaterale, focolai contusivi multipli della milza, frattura del processo trasverso di L4, fratture alla branca ileo ed ischio pubica sin., ala sacrale sin, emisacro destro, ferite a carico del fianco e della coscia sinistra”.
Secondo quanto stabilito dal C.T.U. – le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili in quanto congruamente motivate ed esaustive, nonché prive di vizi logici e totalmente coerenti con la documentazione versata in atti – tali lesioni hanno determinato un danno biologico permanente nella misura del 15%, un periodo d'inabilità assoluta di 10 giorni e un periodo d'inabilità relativa pari a 45 giorni al 75%, 45 giorni al 50% e ulteriori 50 giorni al 25%.
I testimoni escussi nel corso dell'udienza del 02.12.2022, hanno inoltre dichiarato che, prima dell'incidente oggetto di causa, praticava motocross a livello agonistico, partecipando Parte_1 alle relative competizioni e allenandosi regolarmente tre volte alla settimana. A seguito dell'incidente, tuttavia, ha dovuto abbandonare tale sport per inidoneità fisica. I medesimi testimoni hanno poi riferito che, prima del sinistro, l'attore era solito trascorrere il periodo estivo al mare con gli amici, un'attività che, a causa delle lesioni riportate, ora evita di svolgere, poiché prova disagio a spogliarsi in presenza di altre persone.
Tanto premesso, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento dell'incidente, il danno non patrimoniale patito dall'attore (da considerarsi in maniera unitaria, comprensivo del danno morale e di un lieve aumento del 15% per personalizzazione in ragione delle circostanze dimostrate attraverso la prova testimoniale), si quantifica, in applicazione delle tabelle di Milano vigenti, in complessivi € 76.817,99, già attualizzati.
Quanto al danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute a seguito dell'infortunio, il
C.T.U., esaminata tutta la documentazione prodotta dall'attore, ha ritenuto congrue le spese per complessivi € 1.755,60.
pagina 6 di 7 Nessun ulteriore danno risulta dovuto o provato, fermo restando che sulle somme sopra indicate devono essere riconosciuti gli interessi legali a partire dalla data di emissione della presente sentenza, la quale segna il momento di trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
Non vanno, infatti, riconosciuti interessi compensativi, non avendo parte attrice dimostrato l'esistenza di un danno ulteriore e cioè che la somma rivalutata che viene liquidata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr: Cass., sent. 22347 del 2007 e ord. 18654 del 2018).
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in complessivi € 14.103,00. A carico della convenuta andranno poste anche le spese per le due consulenze tecniche d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, nonché le spese sostenute dall'attore per i propri C.T.P., che, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “vanno ricomprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto” (cfr., fra le tante, Cass. n. 26729/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCERTA l'esclusiva responsabilità di nel sinistro di cui si discute e, per l'effetto, Controparte_1
NA l' a corrispondere a a titolo di Controparte_2 Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro, la complessiva somma di € 78.573,59, oltre interessi legali a far data dall'emissione della presente sentenza sino al saldo;
NA l' a rifondere a le spese di lite che si Controparte_2 Parte_1 liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre accessori come per legge, nonché in € 3.742,50 a titolo di rimborso spese per i consulenti tecnici di parte;
PONE le spese di C.T.U., così come già liquidate con separati decreti, a carico della parte convenuta
[...]
e la NA a rimborsare all'attore gli importi da questi eventualmente Controparte_2 anticipati.
Così deciso in Ancona, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE Alessandra Filoni
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