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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7940 del Ruolo Generale per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MAGRI FEDERICA
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato MAGRI FEDERICA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione perso-
[...]
nale tra loro, unione celebrata in PELLEGRINO PARMENSE (PR) in data
24/06/2001, dalla quale sono nati tre figli: (in data 16/10/2003), Per_1 Per_2
(in data 22/06/2007) e (in data 27/02/2017). Per_3
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della in- tollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 18/02/2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi nato a [...] il Parte_1
01/08/1972) e (nata a [...] Parte_2
il 10/10/1974) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi (nato a [...]- Parte_1
DENZA (PR) il 01/08/1972) e (nata a [...] Parte_2
PARMENSE (PR) il 10/10/1974) che hanno contratto matrimonio in data
24/06/2001 a PELLEGRINO PARMENSE, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di PELLEGRINO PARMENSE, atto n. 3 – Parte II
– serie A, Anno 2001;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integral- mente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, li- mitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PELLE-
pagina 2 di 3 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Parte_3
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 21/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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