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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/08/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
RGL n. 1202 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 15/7/2025), nella causa n. 1202/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI ,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dagli Avv.ti SECHI PAOLO e Controparte_1 C.F._1
MAVI PIREDDA,
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha opposto il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 266 del 2/7/2022 emesso dal Tribunale di Sassari, dell'importo capitale di € 46.27,55 deducendo l'erronea quantificazione della retribuzione di risultato, in ricorso indicata in € 11.620,00 per gli anni 2018-2019-2020, essendo mancata la valutazione annuale dei risultati che, in base al combinato disposto degli artt. 75, co. 5, e 76, co. 4, CCNL Università 2006-2009, condiziona il riconoscimento di una pretesa superiore a quella minima prevista dal CCNL (10% dell'indennità di posizione, ovvero € 1.291,20/anno, tot. € 3.873,69); ha poi aggiunto che, anche l'eventuale raggiungimento degli obiettivi assegnati non comporta, in assenza delle previsioni integrative cui ne è demandata l'individuazione, il diritto al riconoscimento di una percentuale superiore a quella minima;
− ha chiesto: “accogliere la presente opposizione per i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma liquidata a titolo di retribuzione di risultato. Con vittoria delle spese di lite.”;
− parte convenuta si è costituita rilevando la mancata Controparte_1 opposizione in relazione alle somme ingiunte a titolo di progressione economica (€ 4.051,28) e retribuzione di posizione (€ 31.611,00), poi anche corrisposte
1 dall' ; con riferimento alla retribuzione di risultato, ha dedotto il Parte_2 positivo e completo superamento degli obiettivi assegnati dall'amministrazione e pertanto il diritto al pagamento dell'indennità nella misura massima (30%) come negli anni precedenti;
ove non si ritenga che l'opponente abbia formalmente assegnato gli obiettivi, ha lamentato che la stessa non possa comunque trarre vantaggio da tale inadempimento;
− ha domandato: ”1) il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto di ingiunzione opposto,
2) In mero subordine si deduce CTU al fine di determinare la retribuzione di risultato dovuta, condannando l' al pagamento Parte_3 delle somme dovute, se del caso ex art 36 Cost. In ulteriore subordine e salvo gravame, rilevata la natura confessoria delle dichiarazioni difensive si chiede la condanna dell' al pagamento della Parte_2 somma di € 3873,60 a titolo di retribuzione di risultato
3) In ogni caso col favore delle spese, se del caso anche per la fase monitoria, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso compensi.”;
− con ordinanza ex art. 423 comma 1 c.p.c. è stato ordinato a parte opponente il pagamento della somma non contestata di € 3.873,69;
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. preliminarmente ed al fine di fugare ogni dubbio, deve rilevarsi che l'opposizione verte unicamente sulla misura della retribuzione di risultato, avendo parte opponente, da un lato, riconosciuto le ulteriori spettanze oggetto di decreto ingiuntivo e, dall'altro, non contestato l'an della debenza della retribuzione di risultato, ma solo il quantum, la misura della stessa;
l'amministrazione ha, infatti, sostenuto che, dalla mancata assegnazione degli obiettivi, così come dal loro superamento, stante l'assenza di specifica previsione nella contrattazione decentrata, non possa derivare il riconoscimento al lavoratore di una retribuzione di risultato superiore al minimo previsto dall'art. 76 CCNL (cfr. ricorso punto 4 e paragrafo I));
2. è dunque pacifico che all'opposto spetti la retribuzione di risultato per gli anni 2018-2019-2020 così come è incontestata la misura dell'indennità di posizione che costituisce la base di calcolo per il computo della competenza in parola (€ 12.912,00/anno);
3. è assorbente rilevare che l'art. 76 CCNL Università 2006-2009 (doc. 2 opponente), prevede che:
“4. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a seguito della
2 valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 5. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10 % e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.
5. Alla contrattazione integrativa è demandata la definizione dei criteri generali per le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti, nonché la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi.”;
4. parte opposta non allega la sussistenza di alcun accordo o provvedimento che stabilisca la percentuale da attribuire per gli anni 2018-2019-2020 e la mera pregressa attribuzione della retribuzione di risultato in tale entità non costituisce valido titolo per il riconoscimento di un tale diritto per il futuro posto che, a tacer d'altro, si tratta di una componente eventuale e variabile della retribuzione;
5. per tale ragione il decreto ingiuntivo deve essere revocato limitatamente a quanto disposto in relazione alla retribuzione di risultato con condanna dell'opponente al pagamento del minor importo di € 3.873,69, oltre interessi e rivalutazione;
6. le spese di lite possono essere compensate per 1/4 stante la fondatezza dell'opposizione ed essere poste in capo a parte opponente per la restante quota stante la posizione debitoria accertata;
le spese, nella misura indicata in dispositivo, sono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, tenuto conto della fase monitoria e della serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 266 del 2/7/2022 emesso dal Tribunale di Sassari;
- accerta il diritto dell'opposto all'importo di € 35.662,28 a titolo di progressione economica e retribuzione di posizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 3.873,69, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzione di risultato;
- compensa per 1/4 le spese di lite;
- condanna parte opponente alla rifusione delle restanti spese di lite, liquidate in € 1.200, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sassari, il 07/08/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 15/7/2025), nella causa n. 1202/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI ,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dagli Avv.ti SECHI PAOLO e Controparte_1 C.F._1
MAVI PIREDDA,
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha opposto il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 266 del 2/7/2022 emesso dal Tribunale di Sassari, dell'importo capitale di € 46.27,55 deducendo l'erronea quantificazione della retribuzione di risultato, in ricorso indicata in € 11.620,00 per gli anni 2018-2019-2020, essendo mancata la valutazione annuale dei risultati che, in base al combinato disposto degli artt. 75, co. 5, e 76, co. 4, CCNL Università 2006-2009, condiziona il riconoscimento di una pretesa superiore a quella minima prevista dal CCNL (10% dell'indennità di posizione, ovvero € 1.291,20/anno, tot. € 3.873,69); ha poi aggiunto che, anche l'eventuale raggiungimento degli obiettivi assegnati non comporta, in assenza delle previsioni integrative cui ne è demandata l'individuazione, il diritto al riconoscimento di una percentuale superiore a quella minima;
− ha chiesto: “accogliere la presente opposizione per i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma liquidata a titolo di retribuzione di risultato. Con vittoria delle spese di lite.”;
− parte convenuta si è costituita rilevando la mancata Controparte_1 opposizione in relazione alle somme ingiunte a titolo di progressione economica (€ 4.051,28) e retribuzione di posizione (€ 31.611,00), poi anche corrisposte
1 dall' ; con riferimento alla retribuzione di risultato, ha dedotto il Parte_2 positivo e completo superamento degli obiettivi assegnati dall'amministrazione e pertanto il diritto al pagamento dell'indennità nella misura massima (30%) come negli anni precedenti;
ove non si ritenga che l'opponente abbia formalmente assegnato gli obiettivi, ha lamentato che la stessa non possa comunque trarre vantaggio da tale inadempimento;
− ha domandato: ”1) il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto di ingiunzione opposto,
2) In mero subordine si deduce CTU al fine di determinare la retribuzione di risultato dovuta, condannando l' al pagamento Parte_3 delle somme dovute, se del caso ex art 36 Cost. In ulteriore subordine e salvo gravame, rilevata la natura confessoria delle dichiarazioni difensive si chiede la condanna dell' al pagamento della Parte_2 somma di € 3873,60 a titolo di retribuzione di risultato
3) In ogni caso col favore delle spese, se del caso anche per la fase monitoria, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso compensi.”;
− con ordinanza ex art. 423 comma 1 c.p.c. è stato ordinato a parte opponente il pagamento della somma non contestata di € 3.873,69;
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. preliminarmente ed al fine di fugare ogni dubbio, deve rilevarsi che l'opposizione verte unicamente sulla misura della retribuzione di risultato, avendo parte opponente, da un lato, riconosciuto le ulteriori spettanze oggetto di decreto ingiuntivo e, dall'altro, non contestato l'an della debenza della retribuzione di risultato, ma solo il quantum, la misura della stessa;
l'amministrazione ha, infatti, sostenuto che, dalla mancata assegnazione degli obiettivi, così come dal loro superamento, stante l'assenza di specifica previsione nella contrattazione decentrata, non possa derivare il riconoscimento al lavoratore di una retribuzione di risultato superiore al minimo previsto dall'art. 76 CCNL (cfr. ricorso punto 4 e paragrafo I));
2. è dunque pacifico che all'opposto spetti la retribuzione di risultato per gli anni 2018-2019-2020 così come è incontestata la misura dell'indennità di posizione che costituisce la base di calcolo per il computo della competenza in parola (€ 12.912,00/anno);
3. è assorbente rilevare che l'art. 76 CCNL Università 2006-2009 (doc. 2 opponente), prevede che:
“4. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a seguito della
2 valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 5. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10 % e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.
5. Alla contrattazione integrativa è demandata la definizione dei criteri generali per le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti, nonché la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi.”;
4. parte opposta non allega la sussistenza di alcun accordo o provvedimento che stabilisca la percentuale da attribuire per gli anni 2018-2019-2020 e la mera pregressa attribuzione della retribuzione di risultato in tale entità non costituisce valido titolo per il riconoscimento di un tale diritto per il futuro posto che, a tacer d'altro, si tratta di una componente eventuale e variabile della retribuzione;
5. per tale ragione il decreto ingiuntivo deve essere revocato limitatamente a quanto disposto in relazione alla retribuzione di risultato con condanna dell'opponente al pagamento del minor importo di € 3.873,69, oltre interessi e rivalutazione;
6. le spese di lite possono essere compensate per 1/4 stante la fondatezza dell'opposizione ed essere poste in capo a parte opponente per la restante quota stante la posizione debitoria accertata;
le spese, nella misura indicata in dispositivo, sono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, tenuto conto della fase monitoria e della serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 266 del 2/7/2022 emesso dal Tribunale di Sassari;
- accerta il diritto dell'opposto all'importo di € 35.662,28 a titolo di progressione economica e retribuzione di posizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 3.873,69, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzione di risultato;
- compensa per 1/4 le spese di lite;
- condanna parte opponente alla rifusione delle restanti spese di lite, liquidate in € 1.200, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sassari, il 07/08/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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