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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3160 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CINÀ Parte_1
MASSIMILIANO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. NOTO ANTONINO, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 20.12.2023 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro esponendo di essere soggetto in condizione di handicap grave ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992 e meritevole del diritto all'indennità di accompagnamento e di aver presentato istanza per ottenere i benefici economici riconosciuti, ai sensi della legge regionale n.4 del 1 marzo 2017
e al D.P. n. 532/2017 modificato con D.P. n.545 del 10 maggio 2017, ai soggetti disabili gravissimi e quindi per ottenere il contributo economico erogato dalla
Regione, respinta dalla commissione medica con provvedimento prot. N. 0092899 del 16.6.2023. Il ricorrente, pertanto, conveniva in giudizio l' per Controparte_2 far accertare e dichiarare al Tribunale il suo status e il diritto a percepire i benefici economici.
1 Si costituiva l' convenuta, la quale chiedeva rigettarsi il ricorso, Controparte_2 deducendone variamente l'infondatezza.
Istruita la causa a mezzo di CTU medico legale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025.
Motivi della decisione
Giova premettere che vengono considerati soggetti in condizione di disabilità gravissima, nell'ambito della Legge Regionale 1 marzo 2017 n. 4 e del DM 26/09/2016, art. 3, comma 2, i soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, in presenza di ulteriori determinate condizioni, ossia:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima
Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala
Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado
A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical
Research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale
(EDSS) 9 o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod.;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilita comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. Quest'ultima ipotesi configura una fattispecie “aperta”, consentendo di valutare specifici casi concreti non espressamente menzionati.
2 Al fine di accertare se le patologie da cui è affetto il ricorrente siano tali da rientrare nelle summenzionate ipotesi, così da dichiarare il medesimo disabile gravissimo ai sensi dell'art.3 del D.M. 26 settembre 2016, in corso di giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio. L'Ausiliario ha concluso ritenendo che: “Nel caso del periziato questi risulta affetto da declino cognitivo e per questa infermità viene richiesto un punteggio
CDR >o = a 4. La CDR è una scala ideata da HE e coll. nel 1982, essa risulta utile alla valutazione globale della gravità della demenza in soggetti anziani e viene usata per definire la gravità sia nel caso di una compromissione neurocognitiva accertata, sia nel caso di un sospetto diagnostico. La prima versione della CDR prevedeva una classificazione in base ad una scala a 5 punti
e qualche anno dopo YM e coll. (1987) hanno proposto una versione estesa della stessa scala con 7 livelli:
• 0 = normale (assenza di compromissione);
• 0,5 = compromissione dubbia;
• 1 = demenza lieve;
• 2 = demenza moderata;
• 3 = demenza severa;
• 4 = demenza molto grave. Il paziente presenta severo deficit del linguaggio o della comprensione, problemi nel riconoscere i famigliari, incapacità a deambulare in modo autonomo, problemi ad alimentarsi da solo e nel controllare la funzione intestinale o vescicale
• 5 = demenza terminale. Il paziente richiede assistenza totale perché completamente incapace di comunicare, in stato vegetativo, allettato, incontinente;
Per come evidenziato nella documentazione, già in data antecedente alla domanda, il periziato nella Valutazione Psicodiagnostica della Dr.ssa Per_1
del 30/05/2022 presentava al Clinical Dementia Rating Scale (CDR) uno
[...] score pari allo stadio 4, equivalente ad una Demenza molto grave, per come richiesto dalla Legge in esame al punto C).
Alla presente visita medicolegale per il severo disorientamento personale e familiare ed il deficit deambulatorio risulta congruo tale punteggio per cui risulta pacifico riconoscere il diritto a tale status di disabilità gravissima fin dalla domanda del 13/06/2022”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente appaiono condivisibili, logicamente argomentate, nonché concordanti con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti, cui si rimanda integralmente.
Inoltre, il consulente ha esaustivamente risposto alle note critiche mosse dal consulente di parte, secondo cui il quadro clinico del ricorrente è ascrivibile al punto 3 della scala CDR in quanto, durante le operazioni peritali, lo stesso si mostrava in grado di deambulare con il solo supporto del figlio e di rispondere, seppur confusamente, alle domande del CTU.
3 A tal proposito, l'ausiliario del giudice ha ben spiegato che: “Il quadro neurologico evidenziato alla presente visita medicolegale, ove era presente lo stesso CTP, evidenziava come il ricorrente fosse disorientato nel tempo e nello spazio, nei parametri personali e familiari (confonde il figlio per un compagno),…deambulazione a piccoli passi, strisciante con titubazione, con appoggio, urta contro ostacoli, non esegue comandi orali , deficit della memoria
a breve termine, disturbi comportamentali ( risposte e movimenti inappropriati al contesto). Risulta quindi evidente che per come descritto nel manuale e ben noto agli specialisti in materia, per classificare una forma di demenza allo stadio CDR
4 è sufficiente uno solo dei deficit cognitivi descritti, (nell'ambito del linguaggio, orientamento personale, deambulazione, alimentazione) perché tutti denotano una forma molto severa, nel caso del periziato per di più sono presenti più fattori rientranti nella categoria CDR4”.
Non coglie nel segno la censura di parte resistente secondo cui non si potrebbe riconoscere a far data dalla domanda amministrativa una condizione di disabilità gravissima in base ad una patologia diversa da quella indicata nell'istanza. A tal proposito occorre rilevare che la domanda ha ad oggetto la sussistenza del requisito sanitario tout court e non può essere limitata, con una sorta di applicazione tralatizia del principio processuale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sulla base delle “crocette” poste sul modulo dal soggetto richiedente, che oltretutto non è uno specialista ma il privato.
Nessuna preclusione, inoltre, opera in ordine alla produzione nel presente giudizio Contr di documentazione non fornita alla in sede amministrativa, pertanto non appare incongruo il fondamento del convincimento del CTU in ordine alla decorrenza sulla base del certificato della dott.ssa la quale, nella qualità di Per_1 psicologa e psicoterapeuta, ben può descrivere le condizioni fisiche e psichiche del periziando, fermo restando che la diagnosi viene poi effettuata (come nel caso di specie) all'Ausiliario del Giudice.
Infine, la circostanza secondo i certificati neurologici del 2024 attestino un peggioramento delle condizioni cognitive del paziente non esclude che le stesse fossero già sufficienti – prima dell'aggravamento- ad integrare il requisito sanitario previsto per legge. Confermando nell'elaborato definitivo le conclusioni già specificate nella bozza, che il Tribunale fa proprie, “si ritiene il Sig. portatore di Parte_1 disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del D.M. 29/09/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 13/06/22”.
Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vengono compensate in quanto la decorrenza del beneficio si fonda su un certificato già esistente ma non prodotto dalla parte in fase amministrativa, che si è quindi rivelata lacunosa a causa di una omissione della parte. Contr Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e dichiara disabile gravissimo Parte_1
Legge della Regione Sicilia 9 maggio 2017 n. 8 e ss. mm. ii. e dal D.P.R.S. 31 agosto 2018 n. 589 a far data dal 18.6.22; Contr condanna l' al pagamento, in favore di , del conseguente Parte_1 beneficio economico;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, che si CP_1 liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 19/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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