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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 742/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 742/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Mazzola, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in
Palermo, Via G. La Farina n. 14/E, giusta procura in atti;
- Parte Attrice- nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Responsabile Contenzioso Veneto, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Ziletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, in Via
Solferino 3, giusta procura in atti
-Parte Convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte attrice, “Reiectis adversis 1. accogliere la proposta Parte_1 opposizione e dichiarare l'estinzione dei pretesi diritti di cui all'impugnato avviso limitatamente ai crediti di cui alle cartelle 1) cartella n.09920020001494391000 2) n.09920030002089473000 3) n.09920040003826738000 4) n.09920060000303822000
e 8) n.09920100006157385000 e avviso di addebito n. 39920160000463444000 per intervenuta prescrizione, con conseguente l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione per inesistenza dei crediti vantati 2. condannare il convenuto a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre ad IVA e CPA disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario nella misura legale sulla base imponibile”.
Per parte convenuta, : Voglia l'Ill.mo Tribunale di Controparte_2
Rovigo, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ivi compresa la richiesta di sospensione degli atti impugnati, In via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente ovvero per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarla mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa. Nel merito - accertare e dichiarare legittimo l'operato dell' e, per Controparte_2
l'effetto, respingere l'opposizione proposta, così come le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto opposizione all'esecuzione e agli Parte_1 atti esecutivi in relazione all'avviso di intimazione n. 099 202390002649 82/000 notificato il 22.2.2023 con cui l' di Rovigo, ha Controparte_3 intimato all'esponente il pagamento entro gg. 5 della complessiva somma di €
179.987,84, oltre ulteriori interessi maturati e spese di esecuzione, in forza delle cartelle così meglio identificate:
1. cartella n.09920020001494391000 dell'importo di € 41.840,05 notificata in data
15/3/2002, relativa ad un credito dell' territoriale della casa del Piemonte CP_2 centrale afferente al 1999;
pag. 2/18 2. cartella n.09920030002089473000 dell'importo di € 83,04 notificata in data
28/7/2003, relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Torino del 2001;
3. cartella n.09920040003826738000 dell'importo di € 167,70 notificata in data
5/2/2005 relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Torino del 2002;
4. cartella n.09920060000303822000 dell'importo di € 12.358,74 notificata in data
3/4/2006 relativa ad un credito della per sanzioni amministrative Controparte_4 risalenti al 2002;
5. cartella n.09920060006349125000 dell'importo di € 96.011,23 notificata in data
10/1/2007 per crediti IVA, IRAP ed IRPEF relativi al periodo 2000-2001;
6. cartella n.09920070000636476000 dell'importo di € 7.435,30 notificata in data
4/7/2007 per credito sede di Rovigo risalente al 2001; CP_5
7. cartella n. 0992008000293773000 dell'importo di € 10.606,89 notificata in data
26/2/2008 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente agli anni 2004-2005; CP_5
8. cartella n.09920100006157385000 dell'importo di € 2.491,08 notificata in data
24/5/2010 relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Rovigo del 2009;
9. cartella n. 09920110005300152000 dell'importo di € 3.728,06 notificata in data
14/9/2011 relativa ad un credito per sanzioni della Direzione Territoriale del lavoro di
Vercelli del 2008;
10. cartella n.09920160004628944000 dell'importo di € 107,26 notificata 20/10/2016 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2012;
11. cartella n. 09920170001395153000 dell'importo di € 303,50 notificata in data
1/6/2017 relativa a diritti annuali camera di commercio del 2013-2014;
12. cartella n.09920170001928687000 dell'importo di € 106,40 notificata 7/7/2017 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2013;
13. avviso di addebito n. 39920160000463444000 dell'importo di € 1.780,22 notificato in data 13/5/2016 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente all'anno 2015; CP_5
14. cartella n. 09920140006834601000 dell'importo di € 41,71 notificata in data
23/2/2015 relativa a spese processuali Tribunale di Vercelli;
15.cartella n.09920150001194433000 dell'importo di € 37,50 notificata 26/4/2015 per spese processuali Giudice di Pace di Vercelli;
pag. 3/18 16.cartella n.09920150003664690000 dell'importo di € 581,06, notificata 5/8/2015 per spese processuali e recupero multe/ammende Tribunale di Vercelli;
17.cartella n.09920150004652417000 dell'importo di € 40,76 notificata in data
20/10/2015 per spese processuali Tribunale di Vercelli;
18 cartella n. 09920170000175237000 dell'importo di € 34,63 notificata in data
20/4/2017 spese processuali Giudice di Pace di Vercelli;
19. cartella n.09920180002900726000 dell'importo di € 98,97 notificata in data
2/7/2018 diritto Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte;
20. cartella n.09920180006330684000 dell'importo di € 574,13 notificata in data
1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS Comune di Rovigo;
21. cartella n.09920200000526861000 dell'importo di € 890,63 notificata in data
1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS Comune di Rovigo.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto che i crediti rappresentati nelle citate Pt_1 cartelle dalla n. 1 alla n.13 risultavano prescritti alla data della notifica dell'impugnato avviso rilevando in particolare che: a) al credito di cui alla cartella sub 1) (canoni, risarcimenti e servizi casa) si applica il termine breve quinquennale ex art. 2948, comma, 1 nn.3) e 4) c.c.; b) ai crediti di cui alle cartelle sub 2); 3); 8) (spese di giustizia) si applica l'ordinario termine decennale;
c) ai crediti di cui alle cartelle sub 4) (sanzioni irrogate da Prefetto) e 9) (sanzioni della direzione Territoriale del lavoro) si applica la prescrizione quinquennale relativa alle sanzioni amministrative di cui all'art. 28 legge n.
689/1981; d) ai crediti di cui alla cartella sub 5) (crediti IRPEF IVA IRAP, crediti tributari e relative addizionali, sanzioni ed interessi) si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; e) ai crediti di cui alle cartelle sub 6); 7); 13)
(contributi/crediti ) si applica la prescrizione quinquennale decorrente dal CP_5 momento in cui le relative somme dovevano essere versate;
f) ai crediti di cui alla cartella sub 11) (diritti camerali) si applica la prescrizione quinquennale in quanto assimilati alla categoria dei tributi locali ex art. 13 legge n.289/2002.
Quanto alle ulteriori cartelle descritte nell'avviso di intimazione dai numeri 14-21 per un importo complessivo di € 2.299,39, l'opponente si è riservato “di procedere nelle sedi giudiziarie competenti dovendosi contestare la regolarità/nullità delle notifiche
pag. 4/18 delle stesse ovvero l'intervenuto pagamento del relativo debito (riguardo in particolare alle sanzioni per violazione del C.d.S)”. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Reiectis Parte_1 adversis Preliminarmente ai sensi dell'art. 615, c. 1o , e 617 c.p.c. sospendere
l'efficacia esecutiva del predetto avviso almeno limitatamente alla parte oggetto della formulata opposizione e, nel merito, 1. dichiararsi l'estinzione dei pretesi diritti di cui all'impugnato avviso ed in riferimento alle elencate cartelle per intervenuta prescrizione, con conseguente inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione per inesistenza dei crediti vantati di cui alle cartelle riportate dal n.1 al n.13 dell'elenco di cui in premessa per complessivi € 177.688,45 a fronte degli 179.987,84 dei quali è stato intimato il pagamento;
2. condannare il convenuto a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre ad IVA e CPA disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario nella misura legale sulla base imponibile”.
Con ordinanza in data 15.6.2023 il Giudice ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione e disposto la rinnovazione, sollevando “d'ufficio le questioni relative alla sussistenza o meno della competenza (rispetto a quella del Giudice del lavoro o rispetto alla competenza per materia e per valore del Giudice di Pace, in base al valore dei crediti di cui alle singole cartelle) e la questione della carenza di giurisdizione (in favore del Giudice tributario), in capo al Giudice adito, sulla base della più recente giurisprudenza”.
In data 12.7.2023 si è costituita in giudizio Controparte_2 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle n.
09920060006349125 000 (relativa a IVA, IRPEF, addizionali comunali e regionali), n.
09920160004628944 000 (relativa a Imposta Comunale sulla Pubblicità), n.
09920170001395153 000 (relativa a Diritto Annuale Camera di Commercio), n.
09920170001928687 000 (relativa a Imposta Comunale sulla Pubblicità) indicate nell'intimazione di pagamento impugnata.
In via ulteriormente preliminare, ha eccepito l'incompetenza per materia del Giudice adito relativamente alle cartelle n. 09920070000636476 000, n. 09920080000293773
000, n. 09920110005300152 000, n. 39920160000463444 000, avendo dette cartelle ad pag. 5/18 oggetto crediti previdenziali per le quali è competente la Sezione Lavoro del Tribunale di Rovigo.
Inoltre ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione atteso che le cartelle di pagamento impugnate dal sono state tutte notificate all'attore e stante la regolarità della Pt_1 notifica della cartella, il contribuente è decaduto dalla possibilità di sollevare vizi nei confronti della stessa e/o della sua notifica, non avendo impugnato le stesse nei termini di legge, ossia 30 gg. dalla notifica per le cartelle afferenti sanzioni amministrative, 40 gg. dalla notifica per le cartelle relative a crediti previdenziali, 60 gg. dalla notifica per le cartelle afferenti crediti tributari.
Ha contestato l'eccepita prescrizione delle cartelle impugnate in considerazione della presunta mancata notificazione della stessa, rilevando che all'attore sono stati notificati diversi atti “impo-esattivi” che hanno interrotto il termine di prescrizione e comunque evidenziando che l'attività dell'Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
La convenuta ha affermato che “con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie”. Anche il rapporto primitivo tra ente creditore da un lato, e soggetto debitore dall'altro, viene sottoposto ad una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Agente della riscossione, quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito. A decorrere dalla notifica della cartella, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella” ovvero il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Rovigo, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ivi compresa la richiesta di sospensione degli atti impugnati, In via preliminare - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito pag. 6/18 relativamente alle cartelle n. 09920060006349125 000, n. 09920160004628944 000, n.
09920170001395153 000, n. 09920170001928687 000 indicate nell'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiarare la giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria di 1° Grado di Rovigo, con ogni conseguente provvedimento del caso. In via ulteriormente preliminare - accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito relativamente alle cartelle n. 09920070000636476 000, n.
09920080000293773 000, n. 09920110005300152 000, n. 39920160000463444 000 indicate nell'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiarare la competenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Rovigo, con ogni conseguente provvedimento del caso. In via ulteriormente preliminare - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente ovvero per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarla mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa. Nel merito - accertare e dichiarare legittimo l'operato dell' e, per l'effetto, respingere Controparte_2
l'opposizione proposta, così come le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Con ordinanza del 27.7.2023 il Giudice ha disposto il differimento dell'udienza per la valutazione dell'istanza di sospensione alla data del 20.9.2023, successivamente rinviata al 4.10.2023.
Con istanza depositata in data 18.9.2023 ha dichiarato di rinunciare Parte_1 all'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, rilevando di aver proposto nelle more il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria relativamente ai crediti tributari azionati, e prospettando la competenza del Tribunale adito ma in funzione di Giudice del Lavoro, con riferimento all'opposizione avverso l'azione di recupero dei crediti di natura contributiva, rientranti nelle controversie ex artt. 409 e 442 c.p.c.
Con ordinanza del 16.11.2023 è stata disposta la conversione del rito ordinario nel rito semplificato ex art 281 decies e ss. c.p.c.
All'udienza del 24 gennaio 2024 il difensore del ha evidenziato che per i crediti Pt_1 di natura tributaria ossia cartelle nn. 5,10,11,12 di cui alla numerazione in atto di pag. 7/18 opposizione, era, quindi, stata proposta autonoma opposizione davanti alla Corte di giustizia tributaria di Rovigo, ricorso n. 64/2023, tutt'ora pendente, chiedendo termine per precisare e modificare le conclusioni dichiarando di rinunciare alle domande di cui alle cartelle sopra indicate chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in relazione ai crediti di natura previdenziale. CP_5
Il difensore di ha dichiarato di accettare la rinuncia Controparte_2 alle domande in relazione ai crediti di natura tributaria, cartelle 5,10,11,12 di cui alla numerazione in atto di opposizione.
Con ordinanza del 27.2.2024 il Giudice ha rilevato d'ufficio le seguenti questioni preliminari in relazione alle singole cartelle esattoriali oggetto di opposizione: il difetto di competenza per materia e per valore del Tribunale adito, essendo competente il
Giudice di Pace trattandosi di cartelle inerenti a sanzioni per violazione del codice della strada in relazione seguenti cartelle: 4) cartella n.09920060000303822000 dell'importo di € 12.358,74 notificata in data 3/4/2006 relativa ad un credito della CP_4
per sanzioni amministrative risalenti al 2002; 20) cartella
[...]
n.09920180006330684000 dell'importo di € 574,13 notificata in data 1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS Comune di Rovigo e 21) cartella n.09920200000526861000 dell'importo di € 890,63 notificata in data 1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS Comune di Rovigo.
Inoltre, ha rilevato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, per essere sussistente la giurisdizione del Giudice Tributario in relazione alle seguenti cartelle: 5) cartella n.09920060006349125000 dell'importo di € 96.011,23 notificata in data
10/1/2007 per crediti IVA, IRAP ed IRPEF relativi al periodo 2000-2001; 10) cartella n.09920160004628944000 dell'importo di € 107,26 notificata 20/10/2016 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2012; 11) cartella n. 09920170001395153000 dell'importo di € 303,50 notificata in data 1/6/2017 relativa a diritti annuali camera di commercio del 2013-2014; 12) cartella n.09920170001928687000 dell'importo di €
106,40 notificata 7/7/2017 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2013.
Infine, in relazione alle cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali e precisamente:
6) cartella n.09920070000636476000 dell'importo di € 7.435,30 notificata in data
4/7/2007 per credito sede di Rovigo risalente al 2001; 7) cartella n. CP_5
pag. 8/18 0992008000293773000 dell'importo di € 10.606,89 notificata in data 26/2/2008 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente agli anni 2004-2005; CP_5
9) cartella n. 09920110005300152000 dell'importo di € 3.728,06 notificata in data
14/9/2011 relativa ad un credito per sanzioni della Direzione Territoriale del lavoro di
Vercelli del 2008; 13) avviso di addebito n. 39920160000463444000 dell'importo di €
1.780,22 notificato in data 13/5/2016 relativa ad un credito sede di Vercelli CP_5 risalente all'anno 2015, il Giudice ha rilevato la competenza per materia della Sezione
Lavoro del Tribunale di Rovigo, in base ad un criterio di assegnazione tabellare degli affari dell'Ufficio, dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione CP_ alla chiamata in causa dell' in relazione alle suddette cartelle.
Con ordinanza del 2.07.2024 il Giudice ha disposto la separazione della causa avente ad oggetto l'opposizione proposta contro le seguenti cartelle esattoriali: “6) cartella
n.09920070000636476000 dell'importo di € 7.435,30 notificata in data 4/7/2007 per credito sede di Rovigo risalente al 2001; 7) cartella n. 0992008000293773000 CP_5 dell'importo di € 10.606,89 notificata in data 26/2/2008 relativa ad un credito CP_5 sede di Vercelli risalente agli anni 2004-2005; 9) cartella n. 09920110005300152000 dell'importo di € 3.728,06 notificata in data 14/9/2011 relativa ad un credito per sanzioni della Direzione Territoriale del lavoro di Vercelli del 2008; 13) avviso di addebito n. 39920160000463444000 dell'importo di € 1.780,22 notificato in data
13/5/2016 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente all'anno 2015”, CP_5 mandando alla Cancelleria per l'iscrizione a ruolo di un autonomo fascicolo d'ufficio con nuovo RG avente ad oggetto l'opposizione proposta contro le cartelle esattoriali sopra specificate e provvedendo sulla causa separata ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, onde consentirne l'assegnazione al Giudice del Lavoro tabellarmente competente, fissando per la discussione della causa ex art. 281 sexies, 3 co. c.p.c. sulle residue questioni, l'udienza del 29.10.2025.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da memorie conclusive depositate telematicamente in vista dell'udienza del
29.10.2025 fissata ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
pag. 9/18 Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
In ogni caso, in relazione alle cartelle n. 5, 10,11,12 va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che l'opponente ha aderito al rilievo d'ufficio del giudice in ordine alla sussistenza del difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di
Giustizia Tributaria nell'ordinanza riservata del 27.2.2024, trattandosi di cartelle aventi ad oggetto tributi.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata altresì in relazione alle cartelle n. 20 e n. 21 per adesione del al rilievo del giudicante della incompetenza per Pt_1 materia dell'intestato Tribunale essendo competente il Giudice di Pace, essendo le cartelle relative a crediti per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Relativamente alle cartelle da 14 a 21 va rilevato che parte opponente non ha formulato alcuna impugnazione espressa sin dall'atto introduttivo del giudizio ivi riservandosi “di procedere nelle sedi giudiziarie competenti” dovendo contestare la regolarità/nullità delle notifiche e l'intervenuto pagamento del relativo debito”. pag. 10/18 Alla luce delle conclusioni precisate da parte opponente l'oggetto della presente controversia è stato limitato all'impugnazione delle seguenti cartelle: 1) cartella n.09920020001494391000 2) n.09920030002089473000 3) n.09920040003826738000
4) n.09920060000303822000 e 8) n.09920100006157385000 e avviso di addebito n.
39920160000463444000, per intervenuta prescrizione dei crediti da riscuotere ivi sottesi.
In punto di prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nelle cartelle impugnate, non merita accoglimento la tesi dell' Controparte_1
secondo cui sarebbe applicabile il termine di prescrizione decennale al
[...] diritto di riscossione in ragione del fatto che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo oggettivo e soggettivo (i) delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e successivamente inglobate nell'unico credito portato dal ruolo, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie e (ii) del rapporto tra ente creditore da un lato, e soggetto debitore dall'altro, sottoposto ad una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Agente della riscossione, quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito, affermazioni che troverebbero il proprio fondamento nel d.lgs. 112/1999.
Di tale effetto novativo non si rinviene traccia nell'ordinamento, ove invece plurimi indici consentono di ricostruire il ruolo del concessionario per la riscossione di entrate dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, come quello di un mero incaricato per ricevere il credito.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale tiene ben distinte le posizioni del concessionario e dell'ente impositore, sia nel caso di entrate tributarie sia nel caso di entrate di diversa natura, quali quelle derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative;
si è altresì sottolineato come da tale ricostruzione della funzione del concessionario alla riscossione discenda, tra l'altro, la non indifferenza dello stesso, dal punto di vista sostanziale, alle vicende modificative o estintive del credito (Cass.
29.9.2006 n. 21222) tra cui non può essere esclusa quella relativa alla prescrizione del medesimo.
pag. 11/18 La normativa citata dalla convenuta, peraltro, conforta tale tesi, posto che la disciplina della procedura di discarico contenuta negli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 non esclude, ma anzi presuppone, che unico soggetto titolare del credito rimanga l'Ente impositore
(indicato, significativamente , quale “Ente creditore”), il quale mantiene, successivamente al discarico, il potere di “riaffidare la riscossione delle somme” - senza implicazioni, ancora una volta sulla titolarità del credito- qualora rinvenga l'esistenza di elementi reddituali e patrimoniali riferibili al debitore che rendono economica la prospettiva di recupero.
Non può neppure sostenersi che, per effetto della formazione del ruolo, della cartella di pagamento e della loro notifica al credito da essi portato si sostituisca un diverso
“diritto alla riscossione” sussistente in capo al concessionario diverso dal credito dell'Ente impositore, di cui lo stessi si “spoglierebbe” e soggetto in ogni caso al termine di prescrizione decennale, posto che una tale ricostruzione non gode di alcun concreto sostegno normativo, ed anzi produrrebbe l'effetto di disapplicare, ovvero di rendere inutili le previsioni normative speciali che fissano di volta in volta, per le diverse tipologie di crediti, termini prescrizionali diversi da quello ordinario decennale: essi diverrebbero, sostanzialmente, termini di decadenza rivolti ai concessionari dei servizi di riscossione entro i quali essi dovrebbero attivarsi quantomeno con gli atti sopra indicati, potendo poi beneficiare del più lungo termine decennale per procedere materialmente alla riscossione delle somme dovute.
È ben vero che l'art. 20 del d.lgs. 112/1999 citato precisa che tale “riaffidamento” possa avvenire “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, ma tale inciso -lungi dal porsi quale disposizione di legge con carattere generale tale da abrogare implicitamente qualsiasi previsione normativa che fissi, come consentito dall'art. 2946 c.c., termini prescrizionali diversi e più brevi per i diritti di credito degli enti impositori a vario titolo, allorquando sia altresì prevista per la riscossione degli stessi l'affidamento dell'operazione all'Agente della riscossione- deve essere interpretato unitamente al contesto normativo in cui è contenuto, vale a dire di un decreto essenzialmente volto alla disciplina della riscossione dei crediti di natura tributaria e di un articolo dedicato alla disciplina dei rapporti tra Ente impositore e pag. 12/18 Agente della riscossione, ed ai controlli che dal primo possono essere esercitati sull'operato del secondo.
In questo senso si è peraltro espressa la Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del
17.11.2016 n. 23397 la quale ha affrontato nello specifico la questione dell'applicabilità dell'art. 2953 c.c., e dell'effetto sostitutivo ivi previsto della prescrizione breve con quella ordinaria in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, alla diversa ipotesi di ruolo e cartella di pagamento notificati e divenuti definitivi perché non opposti nei termini di legge.
Dando conto del contrasto sussistente all'interno della giurisprudenza di legittimità la
Suprema Corte ha ribadito la fondatezza dell'orientamento più risalente (e già espresso nella sentenza resa a Sezione Unite n. 25790/2009), secondo cui l'atto con cui inizia il procedimento di riscossione forzata, qualunque sia il credito cui si riferisce – quindi, sia che attenga al pagamento di tributi oppure di contributi previdenziali, sia che si riferisca a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie o amministrative e così via – pur avendo natura di atto amministrativo con le caratteristiche del titolo esecutivo (ed eventualmente anche del precetto, come accade per la cartella di pagamento de qua), tuttavia è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato perché è espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A.; pertanto l'inutile del termine per proporre l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
(qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
La citata sentenza afferma: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri pag. 13/18 Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
(Cass. Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, Rv. 641633 - 01).
In conclusione, va escluso che la tesi della prescrizione decennale nel caso di riscossione di crediti derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative, pecuniarie e così via possa fondarsi sull'applicazione analogica dell'art. 2953 c.c. ed altresì esclusa la fondatezza della tesi che pretende di giungere al medesimo risultato in termini di novazione del rapporto di credito in seguito alla formazione del ruolo e della cartella di pagamento.
Alla luce di quanto sopra esposto, vanno ora esaminate le singole cartelle nn. 1,2,3,4,8 e avviso di addebito oggetto di opposizione di cui all'avviso di intimazione n. 099
202390002649 82/000 notificato al il 22.2.2023 in ordine alle quali l'opponente Pt_1 ha dedotto l'intervenuta prescrizione.
Innanzitutto, per quanto riguarda l'eccepita prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 39920160000463444000 dell'importo di € 1.780,22 notificato in data
13/5/2016 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente all'anno 2015 (cartella CP_5
n. 13 indicata nell'atto di opposizione), va rilevato che la parte opponente ha aderito al rilievo d'ufficio del Giudice di sussistenza della “competenza della Sezione Lavoro”, come peraltro dichiarato dal difensore del all'udienza del 24.1.2024 (“riguardo Pt_1 ai crediti di natura previdenziale relativi alle cartelle nn. 6,7 e 13, la competenza sull'opposizione si radica in capo al tribunale di Rovigo sezione lavoro e previdenza”)
e del 10.4.2024 in cui si legge che “per le cartelle nn. 6-7-9-13 la competenza si radichi nel giudice del lavoro”.
Pertanto, l'eccezione non può essere accolta.
La cartella 1) n.09920020001494391000 dell'importo di € 41.840,05, ente impositore
Agenzia Territoriale della Casa afferente al 1999 riguarda un Controparte_6 credito per “canoni, risarcimento danni, interessi legali, servizi, oneri accessori” e pag. 14/18 quindi si prescrive nel termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 3 e 4
c.c., che disciplina le pigioni delle case.
Nel caso di specie l'eccezione di prescrizione non è fondata atteso che la predetta cartella di pagamento è stata notificata all'opponente in data 15.3.2002 (doc. 6 convenuta) a cui ha fatto seguito una ulteriore diffida di pagamento mediante la notifica di atto impo-esattivo in data 9.4.2015 (doc. 18 parte convenuta) allorquando il termine quinquennale era già abbondantemente decorso.
Quand'anche il termine di prescrizione del credito fosse stato decennale il relativo credito deve considerarsi comunque prescritto.
La cartella 2) n.09920030002089473000 dell'importo di € 83,04 è relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Torino -Ufficio recupero crediti- per “spese processuali”.
Con riguardo alla prescrizione del credito per spese processuali il termine applicabile è quello decennale, attesa la mancanza di un termine più beve in deroga a quello previsto dall'art. 2946 c.c.
Risulta in fatto che la predetta cartella di pagamento è stata notificata all'opponente in data 28.7.2003 (doc. 7) a cui ha fatto seguito la notifica di atto impo-esattivo in data
9.4.2015 (doc. 19) e ancora notificata in data 7.2.2017 (doc. 26). Ne consegue che il credito portato dalla cartella alla data della notifica dell'atto impo-esattivo era già prescritto.
Anche la cartella 3) n.09920040003826738000 dell'importo di € 167,70 è relativa ad un credito per “recupero multe e ammende” del Tribunale ordinario di Torino -Ufficio recupero crediti- e si prescrive nell'ordinario termine decennale di prescrizione dell'art. 2946 c.c. attesa la mancata previsione di un termine in deroga.
Quanto all'obbligazione sottesa alla cartella, la prescrizione decennale risulta tempestivamente interrotta. La cartella è stata notificata in data 5.7.2005 (doc. 8 convenuta) e ancora in data 4.7.2017 con la notifica dell'atto impo-esattivo (doc. 20 parte convenuta) e ancora interrotta in data 7.2.2017 con la notifica della cartella.
L'eccezione di prescrizione va pertanto disattesa.
Il credito sotteso alla cartella 4) n.09920060000303822000 dell'importo di € 12.358,74, ente creditore , è relativo a “sanzioni amministrative ex L. 689/1981 Controparte_4 violazioni depenalizzate recupero spese erario”. pag. 15/18 L'indicazione del credito è generica e nonostante il rilievo d'ufficio del giudice non ci sono elementi certi che consentono di farlo rientrare nell'ambito delle violazioni del
Codice della Strada.
Trattandosi di credito per il pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/1981 va considerata la norma di cui all'art. 28 della legge citata, secondo cui il diritto a riscuotere le somme indicate per le violazioni della legge stessa si prescrive in cinque anni dalla data della violazione.
Risulta in fatto che la cartella è stata notificata all'opponente in data 3.4.2006 (doc. 9 parte convenuta) e ancora in data 4.7.2017 e pertanto oltre il termine quinquennale con la conseguenza che il credito deve ritenersi estinto per prescrizione.
Infine, in relazione alla cartella 8) n.09920100006157385000 dell'importo di €
2.491,08 si osserva che il credito sotteso non può ritenersi estinto in quanto trattandosi di credito per il pagamento di “multe e ammende”, ente creditore Tribunale di Rovigo -
Ufficio recupero crediti- esso si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
e la prescrizione risulta tempestivamente interrotta in quanto la cartella è stata notificata in data 24.5.2010 (doc. 13 convenuta) e successivamente in data 7.2.2017 (doc. 20 parte convenuta).
L'eccezione di prescrizione va pertanto disattesa.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda dell'opponente le spese di lite si compensano tra le parti nella misura del 30%, ed il 70% residuo è posto a carico dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo in ragione del Parte_1 valore della domanda (scaglione da € 52.0000,00 a 260.000,00), in conformità dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, valori medi per tutte le fasi. Le stesse si riducono parzialmente per la fase di trattazione/istruttoria visto il mancato espletamento di prove costituende, nonché per la fase decisionale, vista la forma semplificata adottata per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., con distrazione delle stesse in favore del difensore di , Controparte_1 avv. Andrea Ziletti.
P.Q.M.
pag. 16/18 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti tributari portati dall'intimazione di pagamento n. 099 202390002649 82/000 in relazione alle cartelle di pagamento n. 09920060006349125000 dell'importo di € 96.011,23 notificata in data 10/1/2007 per crediti IVA, IRAP ed IRPEF relativi al periodo 2000-2001; cartella n.09920160004628944000 dell'importo di € 107,26 notificata 20/10/2016 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2012; cartella n.
09920170001395153000 dell'importo di € 303,50 notificata in data 1/6/2017 relativa a diritti annuali camera di commercio del 2013-2014; cartella n.09920170001928687000 dell'importo di € 106,40 notificata 7/7/2017 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2013.
2) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 099 202390002649 82/000 in relazione alle cartelle di pagamento n.09920180006330684000 dell'importo di € 574,13 notificata in data
1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS Comune di Rovigo e n.09920200000526861000 dell'importo di € 890,63 notificata in data 1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS;
3) Accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. Controparte_1
09920020001494391000 dell'importo di € 41.840,05 notificata in data 15/3/2002, relativa ad un credito dell'agenzia territoriale della casa del Piemonte centrale afferente al 1999, la cartella n.09920030002089473000 dell'importo di € 83,04 notificata in data 28/7/2003, relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Torino del 2001 e la cartella n.09920060000303822000 dell'importo di € 12.358,74 notificata in data 3/4/2006 relativa ad un credito della per Controparte_4 sanzioni amministrative risalenti al 2002;
4) Rigetta l'opposizione proposta da in relazione alle cartelle n. Parte_1
09920040003826738000 dell'importo di € 167,70 notificata in data 5/2/2005 relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Torino del 2002 e n.09920100006157385000 dell'importo di € 2.491,08 notificata in data 24/5/2010
pag. 17/18 relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Rovigo del 2009;
5) Liquida le spese di lite del presente giudizio in complessivi € 10.000,00 per compensi oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, dichiarando tali spese compensate tra le parti nella misura del 30% e condannando al pagamento del residuo 70% in favore della parte convenuta, con Parte_1 distrazione delle stesse in favore del difensore di , Controparte_1 avv. Andrea Ziletti, dichiaratosi antistatario.
Rovigo, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 18/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 742/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Mazzola, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in
Palermo, Via G. La Farina n. 14/E, giusta procura in atti;
- Parte Attrice- nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Responsabile Contenzioso Veneto, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Ziletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, in Via
Solferino 3, giusta procura in atti
-Parte Convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte attrice, “Reiectis adversis 1. accogliere la proposta Parte_1 opposizione e dichiarare l'estinzione dei pretesi diritti di cui all'impugnato avviso limitatamente ai crediti di cui alle cartelle 1) cartella n.09920020001494391000 2) n.09920030002089473000 3) n.09920040003826738000 4) n.09920060000303822000
e 8) n.09920100006157385000 e avviso di addebito n. 39920160000463444000 per intervenuta prescrizione, con conseguente l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione per inesistenza dei crediti vantati 2. condannare il convenuto a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre ad IVA e CPA disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario nella misura legale sulla base imponibile”.
Per parte convenuta, : Voglia l'Ill.mo Tribunale di Controparte_2
Rovigo, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ivi compresa la richiesta di sospensione degli atti impugnati, In via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente ovvero per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarla mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa. Nel merito - accertare e dichiarare legittimo l'operato dell' e, per Controparte_2
l'effetto, respingere l'opposizione proposta, così come le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto opposizione all'esecuzione e agli Parte_1 atti esecutivi in relazione all'avviso di intimazione n. 099 202390002649 82/000 notificato il 22.2.2023 con cui l' di Rovigo, ha Controparte_3 intimato all'esponente il pagamento entro gg. 5 della complessiva somma di €
179.987,84, oltre ulteriori interessi maturati e spese di esecuzione, in forza delle cartelle così meglio identificate:
1. cartella n.09920020001494391000 dell'importo di € 41.840,05 notificata in data
15/3/2002, relativa ad un credito dell' territoriale della casa del Piemonte CP_2 centrale afferente al 1999;
pag. 2/18 2. cartella n.09920030002089473000 dell'importo di € 83,04 notificata in data
28/7/2003, relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Torino del 2001;
3. cartella n.09920040003826738000 dell'importo di € 167,70 notificata in data
5/2/2005 relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Torino del 2002;
4. cartella n.09920060000303822000 dell'importo di € 12.358,74 notificata in data
3/4/2006 relativa ad un credito della per sanzioni amministrative Controparte_4 risalenti al 2002;
5. cartella n.09920060006349125000 dell'importo di € 96.011,23 notificata in data
10/1/2007 per crediti IVA, IRAP ed IRPEF relativi al periodo 2000-2001;
6. cartella n.09920070000636476000 dell'importo di € 7.435,30 notificata in data
4/7/2007 per credito sede di Rovigo risalente al 2001; CP_5
7. cartella n. 0992008000293773000 dell'importo di € 10.606,89 notificata in data
26/2/2008 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente agli anni 2004-2005; CP_5
8. cartella n.09920100006157385000 dell'importo di € 2.491,08 notificata in data
24/5/2010 relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Rovigo del 2009;
9. cartella n. 09920110005300152000 dell'importo di € 3.728,06 notificata in data
14/9/2011 relativa ad un credito per sanzioni della Direzione Territoriale del lavoro di
Vercelli del 2008;
10. cartella n.09920160004628944000 dell'importo di € 107,26 notificata 20/10/2016 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2012;
11. cartella n. 09920170001395153000 dell'importo di € 303,50 notificata in data
1/6/2017 relativa a diritti annuali camera di commercio del 2013-2014;
12. cartella n.09920170001928687000 dell'importo di € 106,40 notificata 7/7/2017 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2013;
13. avviso di addebito n. 39920160000463444000 dell'importo di € 1.780,22 notificato in data 13/5/2016 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente all'anno 2015; CP_5
14. cartella n. 09920140006834601000 dell'importo di € 41,71 notificata in data
23/2/2015 relativa a spese processuali Tribunale di Vercelli;
15.cartella n.09920150001194433000 dell'importo di € 37,50 notificata 26/4/2015 per spese processuali Giudice di Pace di Vercelli;
pag. 3/18 16.cartella n.09920150003664690000 dell'importo di € 581,06, notificata 5/8/2015 per spese processuali e recupero multe/ammende Tribunale di Vercelli;
17.cartella n.09920150004652417000 dell'importo di € 40,76 notificata in data
20/10/2015 per spese processuali Tribunale di Vercelli;
18 cartella n. 09920170000175237000 dell'importo di € 34,63 notificata in data
20/4/2017 spese processuali Giudice di Pace di Vercelli;
19. cartella n.09920180002900726000 dell'importo di € 98,97 notificata in data
2/7/2018 diritto Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte;
20. cartella n.09920180006330684000 dell'importo di € 574,13 notificata in data
1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS Comune di Rovigo;
21. cartella n.09920200000526861000 dell'importo di € 890,63 notificata in data
1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS Comune di Rovigo.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto che i crediti rappresentati nelle citate Pt_1 cartelle dalla n. 1 alla n.13 risultavano prescritti alla data della notifica dell'impugnato avviso rilevando in particolare che: a) al credito di cui alla cartella sub 1) (canoni, risarcimenti e servizi casa) si applica il termine breve quinquennale ex art. 2948, comma, 1 nn.3) e 4) c.c.; b) ai crediti di cui alle cartelle sub 2); 3); 8) (spese di giustizia) si applica l'ordinario termine decennale;
c) ai crediti di cui alle cartelle sub 4) (sanzioni irrogate da Prefetto) e 9) (sanzioni della direzione Territoriale del lavoro) si applica la prescrizione quinquennale relativa alle sanzioni amministrative di cui all'art. 28 legge n.
689/1981; d) ai crediti di cui alla cartella sub 5) (crediti IRPEF IVA IRAP, crediti tributari e relative addizionali, sanzioni ed interessi) si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; e) ai crediti di cui alle cartelle sub 6); 7); 13)
(contributi/crediti ) si applica la prescrizione quinquennale decorrente dal CP_5 momento in cui le relative somme dovevano essere versate;
f) ai crediti di cui alla cartella sub 11) (diritti camerali) si applica la prescrizione quinquennale in quanto assimilati alla categoria dei tributi locali ex art. 13 legge n.289/2002.
Quanto alle ulteriori cartelle descritte nell'avviso di intimazione dai numeri 14-21 per un importo complessivo di € 2.299,39, l'opponente si è riservato “di procedere nelle sedi giudiziarie competenti dovendosi contestare la regolarità/nullità delle notifiche
pag. 4/18 delle stesse ovvero l'intervenuto pagamento del relativo debito (riguardo in particolare alle sanzioni per violazione del C.d.S)”. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Reiectis Parte_1 adversis Preliminarmente ai sensi dell'art. 615, c. 1o , e 617 c.p.c. sospendere
l'efficacia esecutiva del predetto avviso almeno limitatamente alla parte oggetto della formulata opposizione e, nel merito, 1. dichiararsi l'estinzione dei pretesi diritti di cui all'impugnato avviso ed in riferimento alle elencate cartelle per intervenuta prescrizione, con conseguente inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione per inesistenza dei crediti vantati di cui alle cartelle riportate dal n.1 al n.13 dell'elenco di cui in premessa per complessivi € 177.688,45 a fronte degli 179.987,84 dei quali è stato intimato il pagamento;
2. condannare il convenuto a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre ad IVA e CPA disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario nella misura legale sulla base imponibile”.
Con ordinanza in data 15.6.2023 il Giudice ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione e disposto la rinnovazione, sollevando “d'ufficio le questioni relative alla sussistenza o meno della competenza (rispetto a quella del Giudice del lavoro o rispetto alla competenza per materia e per valore del Giudice di Pace, in base al valore dei crediti di cui alle singole cartelle) e la questione della carenza di giurisdizione (in favore del Giudice tributario), in capo al Giudice adito, sulla base della più recente giurisprudenza”.
In data 12.7.2023 si è costituita in giudizio Controparte_2 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle n.
09920060006349125 000 (relativa a IVA, IRPEF, addizionali comunali e regionali), n.
09920160004628944 000 (relativa a Imposta Comunale sulla Pubblicità), n.
09920170001395153 000 (relativa a Diritto Annuale Camera di Commercio), n.
09920170001928687 000 (relativa a Imposta Comunale sulla Pubblicità) indicate nell'intimazione di pagamento impugnata.
In via ulteriormente preliminare, ha eccepito l'incompetenza per materia del Giudice adito relativamente alle cartelle n. 09920070000636476 000, n. 09920080000293773
000, n. 09920110005300152 000, n. 39920160000463444 000, avendo dette cartelle ad pag. 5/18 oggetto crediti previdenziali per le quali è competente la Sezione Lavoro del Tribunale di Rovigo.
Inoltre ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione atteso che le cartelle di pagamento impugnate dal sono state tutte notificate all'attore e stante la regolarità della Pt_1 notifica della cartella, il contribuente è decaduto dalla possibilità di sollevare vizi nei confronti della stessa e/o della sua notifica, non avendo impugnato le stesse nei termini di legge, ossia 30 gg. dalla notifica per le cartelle afferenti sanzioni amministrative, 40 gg. dalla notifica per le cartelle relative a crediti previdenziali, 60 gg. dalla notifica per le cartelle afferenti crediti tributari.
Ha contestato l'eccepita prescrizione delle cartelle impugnate in considerazione della presunta mancata notificazione della stessa, rilevando che all'attore sono stati notificati diversi atti “impo-esattivi” che hanno interrotto il termine di prescrizione e comunque evidenziando che l'attività dell'Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
La convenuta ha affermato che “con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie”. Anche il rapporto primitivo tra ente creditore da un lato, e soggetto debitore dall'altro, viene sottoposto ad una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Agente della riscossione, quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito. A decorrere dalla notifica della cartella, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella” ovvero il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Rovigo, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ivi compresa la richiesta di sospensione degli atti impugnati, In via preliminare - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito pag. 6/18 relativamente alle cartelle n. 09920060006349125 000, n. 09920160004628944 000, n.
09920170001395153 000, n. 09920170001928687 000 indicate nell'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiarare la giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria di 1° Grado di Rovigo, con ogni conseguente provvedimento del caso. In via ulteriormente preliminare - accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito relativamente alle cartelle n. 09920070000636476 000, n.
09920080000293773 000, n. 09920110005300152 000, n. 39920160000463444 000 indicate nell'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiarare la competenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Rovigo, con ogni conseguente provvedimento del caso. In via ulteriormente preliminare - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente ovvero per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettarla mandando assolta la convenuta da ogni avversa pretesa. Nel merito - accertare e dichiarare legittimo l'operato dell' e, per l'effetto, respingere Controparte_2
l'opposizione proposta, così come le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Con ordinanza del 27.7.2023 il Giudice ha disposto il differimento dell'udienza per la valutazione dell'istanza di sospensione alla data del 20.9.2023, successivamente rinviata al 4.10.2023.
Con istanza depositata in data 18.9.2023 ha dichiarato di rinunciare Parte_1 all'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, rilevando di aver proposto nelle more il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria relativamente ai crediti tributari azionati, e prospettando la competenza del Tribunale adito ma in funzione di Giudice del Lavoro, con riferimento all'opposizione avverso l'azione di recupero dei crediti di natura contributiva, rientranti nelle controversie ex artt. 409 e 442 c.p.c.
Con ordinanza del 16.11.2023 è stata disposta la conversione del rito ordinario nel rito semplificato ex art 281 decies e ss. c.p.c.
All'udienza del 24 gennaio 2024 il difensore del ha evidenziato che per i crediti Pt_1 di natura tributaria ossia cartelle nn. 5,10,11,12 di cui alla numerazione in atto di pag. 7/18 opposizione, era, quindi, stata proposta autonoma opposizione davanti alla Corte di giustizia tributaria di Rovigo, ricorso n. 64/2023, tutt'ora pendente, chiedendo termine per precisare e modificare le conclusioni dichiarando di rinunciare alle domande di cui alle cartelle sopra indicate chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in relazione ai crediti di natura previdenziale. CP_5
Il difensore di ha dichiarato di accettare la rinuncia Controparte_2 alle domande in relazione ai crediti di natura tributaria, cartelle 5,10,11,12 di cui alla numerazione in atto di opposizione.
Con ordinanza del 27.2.2024 il Giudice ha rilevato d'ufficio le seguenti questioni preliminari in relazione alle singole cartelle esattoriali oggetto di opposizione: il difetto di competenza per materia e per valore del Tribunale adito, essendo competente il
Giudice di Pace trattandosi di cartelle inerenti a sanzioni per violazione del codice della strada in relazione seguenti cartelle: 4) cartella n.09920060000303822000 dell'importo di € 12.358,74 notificata in data 3/4/2006 relativa ad un credito della CP_4
per sanzioni amministrative risalenti al 2002; 20) cartella
[...]
n.09920180006330684000 dell'importo di € 574,13 notificata in data 1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS Comune di Rovigo e 21) cartella n.09920200000526861000 dell'importo di € 890,63 notificata in data 1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS Comune di Rovigo.
Inoltre, ha rilevato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, per essere sussistente la giurisdizione del Giudice Tributario in relazione alle seguenti cartelle: 5) cartella n.09920060006349125000 dell'importo di € 96.011,23 notificata in data
10/1/2007 per crediti IVA, IRAP ed IRPEF relativi al periodo 2000-2001; 10) cartella n.09920160004628944000 dell'importo di € 107,26 notificata 20/10/2016 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2012; 11) cartella n. 09920170001395153000 dell'importo di € 303,50 notificata in data 1/6/2017 relativa a diritti annuali camera di commercio del 2013-2014; 12) cartella n.09920170001928687000 dell'importo di €
106,40 notificata 7/7/2017 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2013.
Infine, in relazione alle cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali e precisamente:
6) cartella n.09920070000636476000 dell'importo di € 7.435,30 notificata in data
4/7/2007 per credito sede di Rovigo risalente al 2001; 7) cartella n. CP_5
pag. 8/18 0992008000293773000 dell'importo di € 10.606,89 notificata in data 26/2/2008 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente agli anni 2004-2005; CP_5
9) cartella n. 09920110005300152000 dell'importo di € 3.728,06 notificata in data
14/9/2011 relativa ad un credito per sanzioni della Direzione Territoriale del lavoro di
Vercelli del 2008; 13) avviso di addebito n. 39920160000463444000 dell'importo di €
1.780,22 notificato in data 13/5/2016 relativa ad un credito sede di Vercelli CP_5 risalente all'anno 2015, il Giudice ha rilevato la competenza per materia della Sezione
Lavoro del Tribunale di Rovigo, in base ad un criterio di assegnazione tabellare degli affari dell'Ufficio, dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione CP_ alla chiamata in causa dell' in relazione alle suddette cartelle.
Con ordinanza del 2.07.2024 il Giudice ha disposto la separazione della causa avente ad oggetto l'opposizione proposta contro le seguenti cartelle esattoriali: “6) cartella
n.09920070000636476000 dell'importo di € 7.435,30 notificata in data 4/7/2007 per credito sede di Rovigo risalente al 2001; 7) cartella n. 0992008000293773000 CP_5 dell'importo di € 10.606,89 notificata in data 26/2/2008 relativa ad un credito CP_5 sede di Vercelli risalente agli anni 2004-2005; 9) cartella n. 09920110005300152000 dell'importo di € 3.728,06 notificata in data 14/9/2011 relativa ad un credito per sanzioni della Direzione Territoriale del lavoro di Vercelli del 2008; 13) avviso di addebito n. 39920160000463444000 dell'importo di € 1.780,22 notificato in data
13/5/2016 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente all'anno 2015”, CP_5 mandando alla Cancelleria per l'iscrizione a ruolo di un autonomo fascicolo d'ufficio con nuovo RG avente ad oggetto l'opposizione proposta contro le cartelle esattoriali sopra specificate e provvedendo sulla causa separata ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, onde consentirne l'assegnazione al Giudice del Lavoro tabellarmente competente, fissando per la discussione della causa ex art. 281 sexies, 3 co. c.p.c. sulle residue questioni, l'udienza del 29.10.2025.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da memorie conclusive depositate telematicamente in vista dell'udienza del
29.10.2025 fissata ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
pag. 9/18 Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
In ogni caso, in relazione alle cartelle n. 5, 10,11,12 va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che l'opponente ha aderito al rilievo d'ufficio del giudice in ordine alla sussistenza del difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di
Giustizia Tributaria nell'ordinanza riservata del 27.2.2024, trattandosi di cartelle aventi ad oggetto tributi.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata altresì in relazione alle cartelle n. 20 e n. 21 per adesione del al rilievo del giudicante della incompetenza per Pt_1 materia dell'intestato Tribunale essendo competente il Giudice di Pace, essendo le cartelle relative a crediti per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Relativamente alle cartelle da 14 a 21 va rilevato che parte opponente non ha formulato alcuna impugnazione espressa sin dall'atto introduttivo del giudizio ivi riservandosi “di procedere nelle sedi giudiziarie competenti” dovendo contestare la regolarità/nullità delle notifiche e l'intervenuto pagamento del relativo debito”. pag. 10/18 Alla luce delle conclusioni precisate da parte opponente l'oggetto della presente controversia è stato limitato all'impugnazione delle seguenti cartelle: 1) cartella n.09920020001494391000 2) n.09920030002089473000 3) n.09920040003826738000
4) n.09920060000303822000 e 8) n.09920100006157385000 e avviso di addebito n.
39920160000463444000, per intervenuta prescrizione dei crediti da riscuotere ivi sottesi.
In punto di prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nelle cartelle impugnate, non merita accoglimento la tesi dell' Controparte_1
secondo cui sarebbe applicabile il termine di prescrizione decennale al
[...] diritto di riscossione in ragione del fatto che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo oggettivo e soggettivo (i) delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e successivamente inglobate nell'unico credito portato dal ruolo, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie e (ii) del rapporto tra ente creditore da un lato, e soggetto debitore dall'altro, sottoposto ad una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Agente della riscossione, quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito, affermazioni che troverebbero il proprio fondamento nel d.lgs. 112/1999.
Di tale effetto novativo non si rinviene traccia nell'ordinamento, ove invece plurimi indici consentono di ricostruire il ruolo del concessionario per la riscossione di entrate dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, come quello di un mero incaricato per ricevere il credito.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale tiene ben distinte le posizioni del concessionario e dell'ente impositore, sia nel caso di entrate tributarie sia nel caso di entrate di diversa natura, quali quelle derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative;
si è altresì sottolineato come da tale ricostruzione della funzione del concessionario alla riscossione discenda, tra l'altro, la non indifferenza dello stesso, dal punto di vista sostanziale, alle vicende modificative o estintive del credito (Cass.
29.9.2006 n. 21222) tra cui non può essere esclusa quella relativa alla prescrizione del medesimo.
pag. 11/18 La normativa citata dalla convenuta, peraltro, conforta tale tesi, posto che la disciplina della procedura di discarico contenuta negli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 non esclude, ma anzi presuppone, che unico soggetto titolare del credito rimanga l'Ente impositore
(indicato, significativamente , quale “Ente creditore”), il quale mantiene, successivamente al discarico, il potere di “riaffidare la riscossione delle somme” - senza implicazioni, ancora una volta sulla titolarità del credito- qualora rinvenga l'esistenza di elementi reddituali e patrimoniali riferibili al debitore che rendono economica la prospettiva di recupero.
Non può neppure sostenersi che, per effetto della formazione del ruolo, della cartella di pagamento e della loro notifica al credito da essi portato si sostituisca un diverso
“diritto alla riscossione” sussistente in capo al concessionario diverso dal credito dell'Ente impositore, di cui lo stessi si “spoglierebbe” e soggetto in ogni caso al termine di prescrizione decennale, posto che una tale ricostruzione non gode di alcun concreto sostegno normativo, ed anzi produrrebbe l'effetto di disapplicare, ovvero di rendere inutili le previsioni normative speciali che fissano di volta in volta, per le diverse tipologie di crediti, termini prescrizionali diversi da quello ordinario decennale: essi diverrebbero, sostanzialmente, termini di decadenza rivolti ai concessionari dei servizi di riscossione entro i quali essi dovrebbero attivarsi quantomeno con gli atti sopra indicati, potendo poi beneficiare del più lungo termine decennale per procedere materialmente alla riscossione delle somme dovute.
È ben vero che l'art. 20 del d.lgs. 112/1999 citato precisa che tale “riaffidamento” possa avvenire “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, ma tale inciso -lungi dal porsi quale disposizione di legge con carattere generale tale da abrogare implicitamente qualsiasi previsione normativa che fissi, come consentito dall'art. 2946 c.c., termini prescrizionali diversi e più brevi per i diritti di credito degli enti impositori a vario titolo, allorquando sia altresì prevista per la riscossione degli stessi l'affidamento dell'operazione all'Agente della riscossione- deve essere interpretato unitamente al contesto normativo in cui è contenuto, vale a dire di un decreto essenzialmente volto alla disciplina della riscossione dei crediti di natura tributaria e di un articolo dedicato alla disciplina dei rapporti tra Ente impositore e pag. 12/18 Agente della riscossione, ed ai controlli che dal primo possono essere esercitati sull'operato del secondo.
In questo senso si è peraltro espressa la Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del
17.11.2016 n. 23397 la quale ha affrontato nello specifico la questione dell'applicabilità dell'art. 2953 c.c., e dell'effetto sostitutivo ivi previsto della prescrizione breve con quella ordinaria in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, alla diversa ipotesi di ruolo e cartella di pagamento notificati e divenuti definitivi perché non opposti nei termini di legge.
Dando conto del contrasto sussistente all'interno della giurisprudenza di legittimità la
Suprema Corte ha ribadito la fondatezza dell'orientamento più risalente (e già espresso nella sentenza resa a Sezione Unite n. 25790/2009), secondo cui l'atto con cui inizia il procedimento di riscossione forzata, qualunque sia il credito cui si riferisce – quindi, sia che attenga al pagamento di tributi oppure di contributi previdenziali, sia che si riferisca a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie o amministrative e così via – pur avendo natura di atto amministrativo con le caratteristiche del titolo esecutivo (ed eventualmente anche del precetto, come accade per la cartella di pagamento de qua), tuttavia è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato perché è espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A.; pertanto l'inutile del termine per proporre l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
(qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
La citata sentenza afferma: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri pag. 13/18 Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
(Cass. Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, Rv. 641633 - 01).
In conclusione, va escluso che la tesi della prescrizione decennale nel caso di riscossione di crediti derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative, pecuniarie e così via possa fondarsi sull'applicazione analogica dell'art. 2953 c.c. ed altresì esclusa la fondatezza della tesi che pretende di giungere al medesimo risultato in termini di novazione del rapporto di credito in seguito alla formazione del ruolo e della cartella di pagamento.
Alla luce di quanto sopra esposto, vanno ora esaminate le singole cartelle nn. 1,2,3,4,8 e avviso di addebito oggetto di opposizione di cui all'avviso di intimazione n. 099
202390002649 82/000 notificato al il 22.2.2023 in ordine alle quali l'opponente Pt_1 ha dedotto l'intervenuta prescrizione.
Innanzitutto, per quanto riguarda l'eccepita prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 39920160000463444000 dell'importo di € 1.780,22 notificato in data
13/5/2016 relativa ad un credito sede di Vercelli risalente all'anno 2015 (cartella CP_5
n. 13 indicata nell'atto di opposizione), va rilevato che la parte opponente ha aderito al rilievo d'ufficio del Giudice di sussistenza della “competenza della Sezione Lavoro”, come peraltro dichiarato dal difensore del all'udienza del 24.1.2024 (“riguardo Pt_1 ai crediti di natura previdenziale relativi alle cartelle nn. 6,7 e 13, la competenza sull'opposizione si radica in capo al tribunale di Rovigo sezione lavoro e previdenza”)
e del 10.4.2024 in cui si legge che “per le cartelle nn. 6-7-9-13 la competenza si radichi nel giudice del lavoro”.
Pertanto, l'eccezione non può essere accolta.
La cartella 1) n.09920020001494391000 dell'importo di € 41.840,05, ente impositore
Agenzia Territoriale della Casa afferente al 1999 riguarda un Controparte_6 credito per “canoni, risarcimento danni, interessi legali, servizi, oneri accessori” e pag. 14/18 quindi si prescrive nel termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 3 e 4
c.c., che disciplina le pigioni delle case.
Nel caso di specie l'eccezione di prescrizione non è fondata atteso che la predetta cartella di pagamento è stata notificata all'opponente in data 15.3.2002 (doc. 6 convenuta) a cui ha fatto seguito una ulteriore diffida di pagamento mediante la notifica di atto impo-esattivo in data 9.4.2015 (doc. 18 parte convenuta) allorquando il termine quinquennale era già abbondantemente decorso.
Quand'anche il termine di prescrizione del credito fosse stato decennale il relativo credito deve considerarsi comunque prescritto.
La cartella 2) n.09920030002089473000 dell'importo di € 83,04 è relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Torino -Ufficio recupero crediti- per “spese processuali”.
Con riguardo alla prescrizione del credito per spese processuali il termine applicabile è quello decennale, attesa la mancanza di un termine più beve in deroga a quello previsto dall'art. 2946 c.c.
Risulta in fatto che la predetta cartella di pagamento è stata notificata all'opponente in data 28.7.2003 (doc. 7) a cui ha fatto seguito la notifica di atto impo-esattivo in data
9.4.2015 (doc. 19) e ancora notificata in data 7.2.2017 (doc. 26). Ne consegue che il credito portato dalla cartella alla data della notifica dell'atto impo-esattivo era già prescritto.
Anche la cartella 3) n.09920040003826738000 dell'importo di € 167,70 è relativa ad un credito per “recupero multe e ammende” del Tribunale ordinario di Torino -Ufficio recupero crediti- e si prescrive nell'ordinario termine decennale di prescrizione dell'art. 2946 c.c. attesa la mancata previsione di un termine in deroga.
Quanto all'obbligazione sottesa alla cartella, la prescrizione decennale risulta tempestivamente interrotta. La cartella è stata notificata in data 5.7.2005 (doc. 8 convenuta) e ancora in data 4.7.2017 con la notifica dell'atto impo-esattivo (doc. 20 parte convenuta) e ancora interrotta in data 7.2.2017 con la notifica della cartella.
L'eccezione di prescrizione va pertanto disattesa.
Il credito sotteso alla cartella 4) n.09920060000303822000 dell'importo di € 12.358,74, ente creditore , è relativo a “sanzioni amministrative ex L. 689/1981 Controparte_4 violazioni depenalizzate recupero spese erario”. pag. 15/18 L'indicazione del credito è generica e nonostante il rilievo d'ufficio del giudice non ci sono elementi certi che consentono di farlo rientrare nell'ambito delle violazioni del
Codice della Strada.
Trattandosi di credito per il pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/1981 va considerata la norma di cui all'art. 28 della legge citata, secondo cui il diritto a riscuotere le somme indicate per le violazioni della legge stessa si prescrive in cinque anni dalla data della violazione.
Risulta in fatto che la cartella è stata notificata all'opponente in data 3.4.2006 (doc. 9 parte convenuta) e ancora in data 4.7.2017 e pertanto oltre il termine quinquennale con la conseguenza che il credito deve ritenersi estinto per prescrizione.
Infine, in relazione alla cartella 8) n.09920100006157385000 dell'importo di €
2.491,08 si osserva che il credito sotteso non può ritenersi estinto in quanto trattandosi di credito per il pagamento di “multe e ammende”, ente creditore Tribunale di Rovigo -
Ufficio recupero crediti- esso si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
e la prescrizione risulta tempestivamente interrotta in quanto la cartella è stata notificata in data 24.5.2010 (doc. 13 convenuta) e successivamente in data 7.2.2017 (doc. 20 parte convenuta).
L'eccezione di prescrizione va pertanto disattesa.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda dell'opponente le spese di lite si compensano tra le parti nella misura del 30%, ed il 70% residuo è posto a carico dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo in ragione del Parte_1 valore della domanda (scaglione da € 52.0000,00 a 260.000,00), in conformità dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, valori medi per tutte le fasi. Le stesse si riducono parzialmente per la fase di trattazione/istruttoria visto il mancato espletamento di prove costituende, nonché per la fase decisionale, vista la forma semplificata adottata per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., con distrazione delle stesse in favore del difensore di , Controparte_1 avv. Andrea Ziletti.
P.Q.M.
pag. 16/18 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti tributari portati dall'intimazione di pagamento n. 099 202390002649 82/000 in relazione alle cartelle di pagamento n. 09920060006349125000 dell'importo di € 96.011,23 notificata in data 10/1/2007 per crediti IVA, IRAP ed IRPEF relativi al periodo 2000-2001; cartella n.09920160004628944000 dell'importo di € 107,26 notificata 20/10/2016 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2012; cartella n.
09920170001395153000 dell'importo di € 303,50 notificata in data 1/6/2017 relativa a diritti annuali camera di commercio del 2013-2014; cartella n.09920170001928687000 dell'importo di € 106,40 notificata 7/7/2017 relativa a imposta comunale sulla pubblicità del 2013.
2) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 099 202390002649 82/000 in relazione alle cartelle di pagamento n.09920180006330684000 dell'importo di € 574,13 notificata in data
1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS Comune di Rovigo e n.09920200000526861000 dell'importo di € 890,63 notificata in data 1/12/2021 per contravvenzione per violazione CdS;
3) Accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. Controparte_1
09920020001494391000 dell'importo di € 41.840,05 notificata in data 15/3/2002, relativa ad un credito dell'agenzia territoriale della casa del Piemonte centrale afferente al 1999, la cartella n.09920030002089473000 dell'importo di € 83,04 notificata in data 28/7/2003, relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Torino del 2001 e la cartella n.09920060000303822000 dell'importo di € 12.358,74 notificata in data 3/4/2006 relativa ad un credito della per Controparte_4 sanzioni amministrative risalenti al 2002;
4) Rigetta l'opposizione proposta da in relazione alle cartelle n. Parte_1
09920040003826738000 dell'importo di € 167,70 notificata in data 5/2/2005 relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Torino del 2002 e n.09920100006157385000 dell'importo di € 2.491,08 notificata in data 24/5/2010
pag. 17/18 relativa ad un credito del Tribunale ordinario di Rovigo del 2009;
5) Liquida le spese di lite del presente giudizio in complessivi € 10.000,00 per compensi oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, dichiarando tali spese compensate tra le parti nella misura del 30% e condannando al pagamento del residuo 70% in favore della parte convenuta, con Parte_1 distrazione delle stesse in favore del difensore di , Controparte_1 avv. Andrea Ziletti, dichiaratosi antistatario.
Rovigo, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 18/18