Art. 2.
L'indennita' forfettaria, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971 , e' stabilita in lire 430 per ogni giornata di effettivo servizio.
L'indennita' forfettaria, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971 , e' stabilita in lire 430 per ogni giornata di effettivo servizio.