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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. AR ZI Presidente
- Dr. OM AL Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3858/2025, introdotta da
TRA
MA (RM), 07/12/1967), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. RA EMANUELE;
E
(FORMIA (LT), 20/09/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
RA EMANUELE;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma il giorno 3/10/1998 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma dell'anno 1998, n. 01230, PT.2, Serie A05), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dispongono entrambi di propri redditi, di conseguenza provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale sita in Roma, via Val Di Non n. 18, come sopra individuata e descritta, di proprietà della Sig.ra , rimarrà assegnata alla stessa la Controparte_1 quale continuerà a viverci insieme ai figli ed i quali, in via prevalente, Per_1 Per_2 continueranno a risiedere presso la madre. Il padre, Sig. , se ne Parte_1
è già allontanato portando con sé i propri beni ed effetti personali;
4) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_2 potestà genitoriale per gli atti relativi alla ordinaria amministrazione e sarà collocato – insieme alla sorella maggiorenne , non economicamente indipendente – presso Per_1 entrambi i genitori in via paritaria, avendo i figli stessi, considerata l'età e la vicinanza delle rispettive abitazioni dei genitori, la facoltà di vedere e frequentare i genitori e di pernottare presso di loro liberamente.
5) Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nonché, in considerazione delle esigenze dei figli e dei genitori, il Sig. avrà in ogni Parte_1 caso diritto di tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario: Per_2 - a fine settimana alterni, dalle ore 20 del venerdì fino al lunedì mattina quando il figlio tornerà a scuola;
- ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, per le vacanze pasquali e per le festività nazionali;
- durante le vacanze scolastiche estive, infine, il figlio minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane nel mese di agosto che verrà concordato tra i genitori entro il precedente mese di maggio (in assenza di accordo nel termine stabilito, la madre trascorrerà con il figlio minore le prime due settimane e il padre le seconde due settimane, ad anni alterni); durante i mesi di giugno e luglio resterà valida l'alternanza dei fine settimana, salvo diversi accordi.
6) A prescindere dal numero di giorni che i figli trascorreranno presso l'abitazione di ciascun genitore, il padre contribuirà al loro mantenimento corrispondendo, entro il giorno cinque di ogni mese, alla madre, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate IBAN
[...] 7006 2654, intestato alla Sig.ra , per il figlio Controparte_1
e direttamente alla figlia maggiorenne , a mezzo bonifico alle seguenti Per_2 Per_1 coordinate IBAN [...] 7004 8352, intestato a , Persona_3 la somma di €. 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente atto. Tale importo sarà rivalutato automaticamente ogni anno come per legge secondo gli indici ISTAT;
7) Le spese straordinarie relative ai figli, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di
Roma, il cui contenuto si intende integralmente trascritto e forma parte integrante del presente accordo, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) La Sig.ra si impegna, entro il termine di trenta giorni dalla Controparte_1 sottoscrizione del verbale di separazione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale,
a volturare a proprio nome le eventuali utenze intestate al Sig. e inerenti Parte_1 all'appartamento assegnatole e, comunque, a provvedere direttamente al pagamento dei relativi importi;
9) I coniugi si prestano, sin da ora, reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti nonché per il rinnovo del passaporto personale del figlio minore”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi MA Parte_1
(RM), 07/12/1967) e (LT), 20/09/1973), che hanno Controparte_2 contratto matrimonio in Roma il giorno 3/10/1998 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma dell'anno 1998, n. 01230, PT.2, Serie A05), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM AL AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. AR ZI Presidente
- Dr. OM AL Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3858/2025, introdotta da
TRA
MA (RM), 07/12/1967), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. RA EMANUELE;
E
(FORMIA (LT), 20/09/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
RA EMANUELE;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma il giorno 3/10/1998 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma dell'anno 1998, n. 01230, PT.2, Serie A05), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dispongono entrambi di propri redditi, di conseguenza provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale sita in Roma, via Val Di Non n. 18, come sopra individuata e descritta, di proprietà della Sig.ra , rimarrà assegnata alla stessa la Controparte_1 quale continuerà a viverci insieme ai figli ed i quali, in via prevalente, Per_1 Per_2 continueranno a risiedere presso la madre. Il padre, Sig. , se ne Parte_1
è già allontanato portando con sé i propri beni ed effetti personali;
4) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_2 potestà genitoriale per gli atti relativi alla ordinaria amministrazione e sarà collocato – insieme alla sorella maggiorenne , non economicamente indipendente – presso Per_1 entrambi i genitori in via paritaria, avendo i figli stessi, considerata l'età e la vicinanza delle rispettive abitazioni dei genitori, la facoltà di vedere e frequentare i genitori e di pernottare presso di loro liberamente.
5) Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nonché, in considerazione delle esigenze dei figli e dei genitori, il Sig. avrà in ogni Parte_1 caso diritto di tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario: Per_2 - a fine settimana alterni, dalle ore 20 del venerdì fino al lunedì mattina quando il figlio tornerà a scuola;
- ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, per le vacanze pasquali e per le festività nazionali;
- durante le vacanze scolastiche estive, infine, il figlio minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane nel mese di agosto che verrà concordato tra i genitori entro il precedente mese di maggio (in assenza di accordo nel termine stabilito, la madre trascorrerà con il figlio minore le prime due settimane e il padre le seconde due settimane, ad anni alterni); durante i mesi di giugno e luglio resterà valida l'alternanza dei fine settimana, salvo diversi accordi.
6) A prescindere dal numero di giorni che i figli trascorreranno presso l'abitazione di ciascun genitore, il padre contribuirà al loro mantenimento corrispondendo, entro il giorno cinque di ogni mese, alla madre, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate IBAN
[...] 7006 2654, intestato alla Sig.ra , per il figlio Controparte_1
e direttamente alla figlia maggiorenne , a mezzo bonifico alle seguenti Per_2 Per_1 coordinate IBAN [...] 7004 8352, intestato a , Persona_3 la somma di €. 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente atto. Tale importo sarà rivalutato automaticamente ogni anno come per legge secondo gli indici ISTAT;
7) Le spese straordinarie relative ai figli, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di
Roma, il cui contenuto si intende integralmente trascritto e forma parte integrante del presente accordo, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) La Sig.ra si impegna, entro il termine di trenta giorni dalla Controparte_1 sottoscrizione del verbale di separazione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale,
a volturare a proprio nome le eventuali utenze intestate al Sig. e inerenti Parte_1 all'appartamento assegnatole e, comunque, a provvedere direttamente al pagamento dei relativi importi;
9) I coniugi si prestano, sin da ora, reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti nonché per il rinnovo del passaporto personale del figlio minore”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi MA Parte_1
(RM), 07/12/1967) e (LT), 20/09/1973), che hanno Controparte_2 contratto matrimonio in Roma il giorno 3/10/1998 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma dell'anno 1998, n. 01230, PT.2, Serie A05), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM AL AR ZI