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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15280/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LA RI Presidente relatrice
RA LD IC
DR CH IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15280/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Palazzolo sull'Oglio (BS), presso lo studio dell'Avv. PERRONE JESSICA MARIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo sull'Oglio Parte_2 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. PERRONE JESSICA MARIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Affidamento delle minori: disporsi l'affidamento condiviso delle figlie e ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Capriolo (Bs), in via Lunga n. 27, Piano I, con riconoscimento di un ampio diritto di visita del padre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione e cooperazione per tutti gli aspetti che riguardano la genitorialità nell'esclusivo interesse delle figlie. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. I genitori si impegnano a trasmettersi informazioni reciproche e tempestive sulle necessità o eventuali criticità delle figlie e tutte le notizie afferenti al loro percorso scolastico, impegnandosi altresì a condividere tutte le notizie che appaiono utili al fine di rafforzare il concetto di parità genitoriale e di attuarlo nel quotidiano.
2. Assegnazione della casa familiare: disporsi l'assegnazione alla sig.ra Parte_1
della casa familiare, sita nel Comune di Capriolo (Bs), in via Lunga n. 27, piano I, di proprietà esclusiva della stessa, unitamente alla pertinenza (box auto) e ad arredi e corredi acquistati da entrambe le parti e fatta eccezione per i beni di proprietà personale del sig. già dallo stesso Pt_2
asportati.
Le parti danno atto che il box pertinenziale della casa coniugale veniva liberato dai beni di proprietà esclusiva del sig. n data 3/03/2025, con consegna delle chiavi alla sig.ra . Pt_2 Parte_1
Il mutuo contratto dalla sig.ra per l'acquisto della casa coniugale, intestata Parte_1
unicamente alla stessa, resterà a suo totale carico, così come saranno a suo esclusivo carico tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché le spese condominiali relative alle parti comuni;
- Le parti si impegnano a trasferire alle figlie e la proprietà o la nuda proprietà delle loro Per_1 Per_2
abitazioni, una per ciascuna figlia, scegliendo sin d'ora che la casa attualmente intestata alla sig.ra verrà ceduta gratuitamente alla figlia , mentre la casa intestata al sig. Parte_1 Per_1 Pt_2
verrà ceduta gratuitamente alla figlia Per_2 Gli atti di cessione della proprietà o della nuda proprietà in favore delle figlie saranno effettuati al momento del raggiungimento della maggiore età della figlia minore allorquando la figlia Per_2
maggiore sarà ovviamente già maggiorenne e i genitori avranno terminato di rimborsare Per_1 all'istituto di credito le rate di mutuo acceso per l'acquisto delle due abitazioni, nonché cancellato, a proprie spese, le ipoteche volontarie iscritte sui due immobili.
Le spese notarili e tecniche e comunque tutte le spese necessarie per la realizzazione della cessione dei due appartamenti o della nuda proprietà alle figlie saranno ad esclusivo carico dei genitori, ciascuno dei quali sarà onerato del pagamento nella misura del 50% cadauno del totale.
Il presente accordo, di natura patrimoniale tra le parti conviventi, si appalesa come elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, in quanto atto diretto a regolare i rapporti giuridici ed economici tra le medesime parti e pertanto rientrante nell'agevolazione di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, come previsto dalla Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate. Gli atti saranno quindi esenti da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e Tassa d'Archivio, essendo dovuti i soli onorari notarili e gli oneri previdenziali a carico di entrambe le parti.
3. Diritto di visita del padre
: le parti concordano che il padre vedrà e terrà con sé le figlie e infrasettimanalmente Per_1 Per_2
nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18.00 sino a dopo cena. Il papà si curerà di prendere le figlie da casa o da altri luoghi nei quali fossero e di riportarle a casa dopo cena, salvo diversi accordi con la sig.ra in considerazione delle eventuali mutate esigenze delle figlie nonché Parte_1 delle necessità legate all'attività lavorativa di ristoratore del sig. Pt_2
Le minori trascorreranno con il papà, durante il periodo estivo, salvo diversi impegni sportivi o ludici delle minori e lavorativi del papà, la giornata del mercoledì che è attualmente la giornata di riposo settimanale dall'attività di ristoratore del padre. Durante il periodo invernale, le minori potranno trascorrere la serata del mercoledì, terminati gli impegni sportivi, con il papà che si curerà di accompagnarle a casa dopo cena. Stante l'età delle minori (15 anni e 13 anni) e fermo il diritto di visita del padre almeno in tre giorni infrasettimanali, le parti concordano che le figlie saranno libere di autodeterminarsi in ordine ai giorni da trascorrere con il papà e ciò anche in considerazione dei numerosi impegni scolastici e sportivi delle minori.
Le parti concordano che terranno con sé le figlie a weekend alternati, dalle ore 9.00 del sabato mattina o comunque dall'uscita di scuola delle figlie sino alle ore 22.00 della domenica sera (sino alle ore 23.00 nel periodo estivo e non scolastico). I ricorrenti inoltre si impegnano a non far pernottare le figlie presso le abitazioni dei rispettivi compagni e ciò sino alla maggiore età delle ragazze.
4. Periodi di vacanze.
Le parti concordano che, durante il periodo estivo e a decorrere dalla fine dell'anno scolastico, le minori trascorreranno tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
tali settimane dovranno essere comunicate tra i genitori entro il 30/04 dell'anno in corso.
Entrambi i genitori dovranno previamente comunicarsi il luogo di vacanza in cui si recheranno unitamente alle figlie Durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno i giorni di festa con ciascun genitore ad anni alterni, previ accordi tra i genitori.
Durante le vacanze di Pasqua le minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, ad anni alterni.
I genitori si impegnano alla massima collaborazione, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di entrambi, per consentire gli spostamenti delle figlie da un luogo all'altro.
5. Concorso nel mantenimento mensile delle figlie: le parti concordano che il sig. Parte_2
parteciperà mensilmente al mantenimento delle figlie e a decorrere dal mese di luglio Per_1 Per_2
2025, mediante la corresponsione, a mezzo bonifico bancario e in favore della sig.ra Parte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, della complessiva somma di € 700,00 (settecento/00), ossia
[...]
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese della comparizione personale delle parti innanzi all'Intestato Tribunale, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche secondo il Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale e come qui di seguito si dettagliano:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Il rimborso del 50% delle spese straordinarie sarà effettuato, a cura del genitore che non ha sostenuto il pagamento ed in favore dell'altro genitore pagante, entro 5 giorni dalla richiesta e dalla presentazione del relativo esborso.
6. Detrazioni Fiscali e AUF:
le parti concordano che le detrazioni fiscali, così come oneri e spese detraibili e /o deducibili saranno a beneficio di entrambi i genitori per la misura del 50% ciascuno, così come tutti gli altri istituti di sostegno al reddito eventualmente percepiti da ciascun ricorrente per la sussistenza di prole, fatta eccezione per l'Assegno Unico Familiare Inps che resterà a vantaggio esclusivo della sig.ra
[...]
. Parte_1
Parte Quest'ultima si obbliga a versare la somma mensile di € 200,00 tratta dall' che è attualmente pari ad € 398,00, sui fondi assicurativi n 294319 e n. 294322 (€ 100,00 su ciascun fondo) aperti congiuntamente al sig. resso Consultinvest Asset Management Spa Sgr, con sede in Modena, Pt_2
in Piazza Grande n. 33, a titolo di risparmio a vantaggio delle figlie e . Tale impegno, Per_2 Per_1 decorrente dalla sottoscrizione del presente ricorso, durerà sino al percepimento dell'AUF, a condizione che quest'ultimo sia sempre superiore rispetto alla somma mensile di € 200,00 e che non sia inferiore all'importo di € 350,00;
- i ricorrenti concordano che le somme depositate presso il libretto postale n. 1- 0916513864 intestato alla sig.ra nel quale sono confluiti i risparmi e le regalie familiari in favore delle Parte_1
minori, saranno divise equamente tra le due minori, a ciascuna delle quali sarà intestato un libretto postale di euro 1.000,00 cadauna;
7. Documenti: I ricorrenti concordano che venga disposto, in favore di entrambi i genitori, il rilascio dei documenti di identità per le figlie minori validi per l'espatrio, del passaporto o documenti equipollenti.
Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, non avranno null'altro da pretendere l'una dall'altra e di aver regolamentato ogni reciproco rapporto.
IN OGNI CASO: spese di lite interamente compensate tra le parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2007, dalla quale sono nate le figlie il 19.10.2009 e il 6.4.2012, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte Per_1 Per_2 all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e figlie appaiono conformi all'interesse delle minori, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento delle figlie minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA RI Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LA RI Presidente relatrice
RA LD IC
DR CH IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15280/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Palazzolo sull'Oglio (BS), presso lo studio dell'Avv. PERRONE JESSICA MARIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo sull'Oglio Parte_2 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. PERRONE JESSICA MARIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Affidamento delle minori: disporsi l'affidamento condiviso delle figlie e ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Capriolo (Bs), in via Lunga n. 27, Piano I, con riconoscimento di un ampio diritto di visita del padre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione e cooperazione per tutti gli aspetti che riguardano la genitorialità nell'esclusivo interesse delle figlie. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. I genitori si impegnano a trasmettersi informazioni reciproche e tempestive sulle necessità o eventuali criticità delle figlie e tutte le notizie afferenti al loro percorso scolastico, impegnandosi altresì a condividere tutte le notizie che appaiono utili al fine di rafforzare il concetto di parità genitoriale e di attuarlo nel quotidiano.
2. Assegnazione della casa familiare: disporsi l'assegnazione alla sig.ra Parte_1
della casa familiare, sita nel Comune di Capriolo (Bs), in via Lunga n. 27, piano I, di proprietà esclusiva della stessa, unitamente alla pertinenza (box auto) e ad arredi e corredi acquistati da entrambe le parti e fatta eccezione per i beni di proprietà personale del sig. già dallo stesso Pt_2
asportati.
Le parti danno atto che il box pertinenziale della casa coniugale veniva liberato dai beni di proprietà esclusiva del sig. n data 3/03/2025, con consegna delle chiavi alla sig.ra . Pt_2 Parte_1
Il mutuo contratto dalla sig.ra per l'acquisto della casa coniugale, intestata Parte_1
unicamente alla stessa, resterà a suo totale carico, così come saranno a suo esclusivo carico tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché le spese condominiali relative alle parti comuni;
- Le parti si impegnano a trasferire alle figlie e la proprietà o la nuda proprietà delle loro Per_1 Per_2
abitazioni, una per ciascuna figlia, scegliendo sin d'ora che la casa attualmente intestata alla sig.ra verrà ceduta gratuitamente alla figlia , mentre la casa intestata al sig. Parte_1 Per_1 Pt_2
verrà ceduta gratuitamente alla figlia Per_2 Gli atti di cessione della proprietà o della nuda proprietà in favore delle figlie saranno effettuati al momento del raggiungimento della maggiore età della figlia minore allorquando la figlia Per_2
maggiore sarà ovviamente già maggiorenne e i genitori avranno terminato di rimborsare Per_1 all'istituto di credito le rate di mutuo acceso per l'acquisto delle due abitazioni, nonché cancellato, a proprie spese, le ipoteche volontarie iscritte sui due immobili.
Le spese notarili e tecniche e comunque tutte le spese necessarie per la realizzazione della cessione dei due appartamenti o della nuda proprietà alle figlie saranno ad esclusivo carico dei genitori, ciascuno dei quali sarà onerato del pagamento nella misura del 50% cadauno del totale.
Il presente accordo, di natura patrimoniale tra le parti conviventi, si appalesa come elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, in quanto atto diretto a regolare i rapporti giuridici ed economici tra le medesime parti e pertanto rientrante nell'agevolazione di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, come previsto dalla Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate. Gli atti saranno quindi esenti da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e Tassa d'Archivio, essendo dovuti i soli onorari notarili e gli oneri previdenziali a carico di entrambe le parti.
3. Diritto di visita del padre
: le parti concordano che il padre vedrà e terrà con sé le figlie e infrasettimanalmente Per_1 Per_2
nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18.00 sino a dopo cena. Il papà si curerà di prendere le figlie da casa o da altri luoghi nei quali fossero e di riportarle a casa dopo cena, salvo diversi accordi con la sig.ra in considerazione delle eventuali mutate esigenze delle figlie nonché Parte_1 delle necessità legate all'attività lavorativa di ristoratore del sig. Pt_2
Le minori trascorreranno con il papà, durante il periodo estivo, salvo diversi impegni sportivi o ludici delle minori e lavorativi del papà, la giornata del mercoledì che è attualmente la giornata di riposo settimanale dall'attività di ristoratore del padre. Durante il periodo invernale, le minori potranno trascorrere la serata del mercoledì, terminati gli impegni sportivi, con il papà che si curerà di accompagnarle a casa dopo cena. Stante l'età delle minori (15 anni e 13 anni) e fermo il diritto di visita del padre almeno in tre giorni infrasettimanali, le parti concordano che le figlie saranno libere di autodeterminarsi in ordine ai giorni da trascorrere con il papà e ciò anche in considerazione dei numerosi impegni scolastici e sportivi delle minori.
Le parti concordano che terranno con sé le figlie a weekend alternati, dalle ore 9.00 del sabato mattina o comunque dall'uscita di scuola delle figlie sino alle ore 22.00 della domenica sera (sino alle ore 23.00 nel periodo estivo e non scolastico). I ricorrenti inoltre si impegnano a non far pernottare le figlie presso le abitazioni dei rispettivi compagni e ciò sino alla maggiore età delle ragazze.
4. Periodi di vacanze.
Le parti concordano che, durante il periodo estivo e a decorrere dalla fine dell'anno scolastico, le minori trascorreranno tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
tali settimane dovranno essere comunicate tra i genitori entro il 30/04 dell'anno in corso.
Entrambi i genitori dovranno previamente comunicarsi il luogo di vacanza in cui si recheranno unitamente alle figlie Durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno i giorni di festa con ciascun genitore ad anni alterni, previ accordi tra i genitori.
Durante le vacanze di Pasqua le minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, ad anni alterni.
I genitori si impegnano alla massima collaborazione, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di entrambi, per consentire gli spostamenti delle figlie da un luogo all'altro.
5. Concorso nel mantenimento mensile delle figlie: le parti concordano che il sig. Parte_2
parteciperà mensilmente al mantenimento delle figlie e a decorrere dal mese di luglio Per_1 Per_2
2025, mediante la corresponsione, a mezzo bonifico bancario e in favore della sig.ra Parte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, della complessiva somma di € 700,00 (settecento/00), ossia
[...]
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese della comparizione personale delle parti innanzi all'Intestato Tribunale, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche secondo il Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale e come qui di seguito si dettagliano:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Il rimborso del 50% delle spese straordinarie sarà effettuato, a cura del genitore che non ha sostenuto il pagamento ed in favore dell'altro genitore pagante, entro 5 giorni dalla richiesta e dalla presentazione del relativo esborso.
6. Detrazioni Fiscali e AUF:
le parti concordano che le detrazioni fiscali, così come oneri e spese detraibili e /o deducibili saranno a beneficio di entrambi i genitori per la misura del 50% ciascuno, così come tutti gli altri istituti di sostegno al reddito eventualmente percepiti da ciascun ricorrente per la sussistenza di prole, fatta eccezione per l'Assegno Unico Familiare Inps che resterà a vantaggio esclusivo della sig.ra
[...]
. Parte_1
Parte Quest'ultima si obbliga a versare la somma mensile di € 200,00 tratta dall' che è attualmente pari ad € 398,00, sui fondi assicurativi n 294319 e n. 294322 (€ 100,00 su ciascun fondo) aperti congiuntamente al sig. resso Consultinvest Asset Management Spa Sgr, con sede in Modena, Pt_2
in Piazza Grande n. 33, a titolo di risparmio a vantaggio delle figlie e . Tale impegno, Per_2 Per_1 decorrente dalla sottoscrizione del presente ricorso, durerà sino al percepimento dell'AUF, a condizione che quest'ultimo sia sempre superiore rispetto alla somma mensile di € 200,00 e che non sia inferiore all'importo di € 350,00;
- i ricorrenti concordano che le somme depositate presso il libretto postale n. 1- 0916513864 intestato alla sig.ra nel quale sono confluiti i risparmi e le regalie familiari in favore delle Parte_1
minori, saranno divise equamente tra le due minori, a ciascuna delle quali sarà intestato un libretto postale di euro 1.000,00 cadauna;
7. Documenti: I ricorrenti concordano che venga disposto, in favore di entrambi i genitori, il rilascio dei documenti di identità per le figlie minori validi per l'espatrio, del passaporto o documenti equipollenti.
Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, non avranno null'altro da pretendere l'una dall'altra e di aver regolamentato ogni reciproco rapporto.
IN OGNI CASO: spese di lite interamente compensate tra le parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2007, dalla quale sono nate le figlie il 19.10.2009 e il 6.4.2012, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte Per_1 Per_2 all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e figlie appaiono conformi all'interesse delle minori, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento delle figlie minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA RI Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209