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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7687 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1932 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Parte_1
De Santis
- appellante
e
rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Marfisi Controparte_1
- appellato avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 1796/2019 oggetto opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo, di euro 10.000,00 oltre accessori e spese, chiesto e ottenuto da
[...]
in relazione all'inadempimento ad una scrittura privata stipulata Controparte_1
tra le parti in data 3/2/2014, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito e, in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata così provvedeva:”
1) rigetta le eccezioni sollevate dall'opponente di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto e di difetto di previa costituzione in mora per il pagamento della somma ingiunta;
2) rigetta l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ed accertamento della sua definitiva esecutività;
3) rigetta la domanda avanzata dall'opponente in via riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti per
l'interruzione dei pagamenti stabiliti a titolo di avanzamento dei lavori;
4) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in complessivi euro 4.835,00 per compensi professionali ex D.M.
55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimborso forfetario al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5) condanna, altresì, l'opponente a versare all'opposto, ex art. 96 terzo comma
c.p.c., l'ulteriore somma di euro 2.400,00.”
Avverso la detta sentenza insorgeva la Parte_1
Resisteva Del GR AB.
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 18 settembre 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'impugnazione si fonda su tre motivi di seguito illustrati.
1) Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale di Velletri ha errato, in relazione al primo capo di sentenza impugnato, ove ha ritenuto che “non assume alcuna rilevanza ai fini del decidere le questioni
[…] relative ai motivi che avrebbero indotto le parti a sottoscrivere le due scritture private del 3.2.2014 e al dedotto conflitto di interessi del
[...]
quale presunto R.U.P.”. Il Giudicante, nelle ragioni della CP_1
decisione, ha ritenuto erroneamente che il conflitto di interessi del
[...]
quale R.U.P. del Comune di Marino, ai tempi della realizzazione CP_1
del cantiere, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, nei confronti della
Residenziale non fosse rilevante ai fini della decisione. Parte_1
2) Con il secondo motivo l'appellante censura il secondo capo di sentenza impugnato, ove da un ingiusto giudizio di tardività ne fa conseguire un'irrilevanza della questione relativa al dedotto conflitto d'interessi, sulla base del fatto che: “l'opponente non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'annullamento, per vizio del consenso, degli accordi risolutivi del 3.2.2014”, continuando: “limitandosi a ventilare, soltanto nella comparsa conclusionale - quindi, tardivamente e peraltro senza modificare l'originaria domanda - un vizio della propria volontà nell'assumere l'obbligazione alla restituzione della caparra e al pagamento della somma ulteriore di euro
10.000,00, consistente nel “timore che avrebbe avvertito nei confronti del
[...]
, quale R.U.P. del procedimento amministrativo concernente i lavori di CP_1
costruzione dell'immobile oggetto di causa”.
Secondo l'appellante invece fu illustrato al giudicante come il ruolo del
[...]
durante i lavori edilizi che stava svolgendo la CP_1 Parte_1
, e come, grazie al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del
[...]
Comune di Marino, riguardo la pratica della società, potesse, visto il ruolo rivestivo, pretendere la restituzione della caparra confirmatoria versata, in totale e palese contrasto con il contenuto della scrittura preliminare sottoscritta tra le parti in data 13 luglio 2009.
3)con il terzo motivo deduce che il Tribunale ha errato, in relazione al terzo capo di sentenza impugnato, ove accoglie la domanda formulata dall'opposto avente ad oggetto la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c..
Il Giudicante avrebbe erroneamente valutato le memorie prodotte dalla opponente come “una censurabile forma di abuso del processo”, per quanto precedentemente esposto, sia per non voler espressamente valutare l'eccezione sollevata dall'opponente sia affermando la mancata prova, quando invece era documentalmente provato in atti.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono del tutto infondati.
Va premesso che il Tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'attuale appellante dopo avere accertato, sulla base dei documenti prodotti, che il credito di euro 10.000,00 chiesto con il ricorso monitorio trovava la propria fonte nella scrittura privata del 3/4/2014 con la quale la Parte_1
Residenziale riconosceva a la somma di euro 10.000,00 a “ Controparte_1
titolo di dilazione di pagamento” nella restituzione della caparra confirmatoria ricevuta ( di euro 75.000,00) in relazione ad un preliminare di vendita di un immobile precedentemente stipulato tra le parti e poi annullato.
Osserva il collegio che risulta dai documenti in atti che le parti erano addivenute a tale decisione non perché il fosse inadempiente rispetto agli stati di CP_1
avanzamento dei lavori- come sostenuto dalla promissaria venditrice- bensì per i gravi ritardi nella realizzazione dell'immobile e per i gravi vizi di natura urbanistica che presentava, come si evince dalla lettera dell'avv. Marfisi in data
27/1/2014 ( v. doc.6 fascicolo di parte opposta). Con detta missiva si contestava alla società l'inadempimento per non essere ancora ultimato l'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato il 13/7/2009 e il contenuto di detta missiva non risulta in alcun modo contestato.
E' per tale motivo che le parti, con scrittura privata del 3/2/2014, annullavano la precedente scrittura, con onere per la società di restituire la caparra ricevuta di euro 75.000,00. E con ulteriore scrittura privata del 3/2/2014 la società
[...]
riconosceva al la somma di euro 10.000,00 a Parte_1 CP_1
titolo di dilazione del pagamento.
Vale inoltre osservare che il Tribunale ha correttamente escluso la rilevanza del conflitto di interessi tra il dopo avere accertato che il predetto non CP_1
rivestiva il ruolo di R.U.P. nell'ambito del Comune di Marino- come sostenuto dall'attuale appellante- così motivando sul punto:” …..Come sopra rilevato, infine, i fatti relativi al dedotto conflitto di interessi del nella CP_1
sottoscrizione della missiva del Comune datata 15.1.2014 (già conosciuto o conoscibile, quindi, dall'opponente prima dell'instaurazione del presente giudizio) sono stati allegati tardivamente dall'opponente soltanto con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. - in cui le domande dalla medesima originariamente formulate (aventi ad oggetto la revoca del decreto ingiuntivo per
l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposto e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti) non sono state modificate - sebbene tali fatti non fossero sopravvenuti ma già conosciuti o, comunque, conoscibili dall'opponente al momento della redazione dell'atto di citazione. Ne consegue, dunque, oltre che la tardività, anche l'irrilevanza della questione ai fini del presente giudizio civilistico in cui l'opponente non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'annullamento, per vizio del consenso, degli accordi risolutivi del 3.2.2014, limitandosi a ventilare, soltanto nella comparsa conclusionale - quindi, tardivamente e peraltro senza modificare l'originaria domanda - un vizio della propria volontà nell'assumere l'obbligazione alla restituzione della caparra
e al pagamento della somma ulteriore di euro 10.000,00, consistente nel “timore che avrebbe avvertito nei confronti del , quale R.U.P. del CP_1 procedimento amministrativo concernente i lavori di costruzione dell'immobile oggetto di causa. Senza considerare che l'opponente, a fronte della recisa contestazione mossa al riguardo da parte dell'opposto, non ha fornito alcuna prova in merito all'effettiva funzione di R.U.P. asseritamente svolta dal
[...]
al momento della sottoscrizione della citata missiva, la quale, peraltro, CP_1
reca anche la firma del Dirigente dell'Area V Pianificazione Urbana (Ing.
.”. Persona_1
Anche il terzo motivo è infondato.
L'appellante si duole dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. limitandosi a sostenere testualmente che: “Il Giudicante ha erroneamente valutato le memorie prodotte da questa difesa come “una censurabile forma di abuso del processo”, per quanto precedentemente esposto, sia nel non voler espressamente valutare l'eccezione presentata da questa difesa, sia affermandone la mancata prova, quando invece ciò è documentalmente provato in atti”.
Il Tribunale sul punto ha così motivato: “Deve essere accolta, altresì, la domanda formulata dall'opposto (trattandosi di questione, comunque, rilevabile d'ufficio dal giudice) avente ad oggetto la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. L'iniziativa processuale assunta dall'opponente, infatti, basata su una domanda palesemente infondata e su allegazioni difensive integrative, formulate con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., non aventi rilevanza ai fini del decidere e, comunque, fondate su fatti non sopravvenuti ma già conosciuti o conoscibili dall'opponente al momento dell'instaurazione del giudizio, integra una censurabile forma di abuso del processo, assumendo una connotazione quantomeno colposa da valere ai sensi e per gli effetti dell'articolo citato, come modificato dall'art. 45 comma 12 della legge 69/2009, il quale, secondo quanto ritenuto in maniera condivisibile dalla
Suprema Corte, al terzo comma aggiunto all'art. 96 c.p.c. ha introdotto una vera
e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, che dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario
(cfr. Cass. 22 ottobre 2014, n. 22465; Cass. n. 17902/2010). Alla luce delle considerazioni espresse, l'opponente, nel caso di specie, va condannato ad una pena pecuniaria da corrispondere in favore della parte opposta, ex art 96 comma
3 c.p.c., somma che appare equo liquidare, tenuto conto della gravità della colpa
e del valore della lite, in euro 2.400,00, pressoché corrispondente alla metà di quella delle spese di lite”.
A fronte di tale precisa e condivisibile motivazione l'appellante si è limitato ad una contestazione del tutto generica e comunque infondata, riproponendo una ricostruzione della vicenda che è risultata contraria al contenuto dei documenti in atti.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. n. 147/2022.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[...
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Velletri n. 1796/2019 così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la società appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.800,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, li 10 dicembre 2025 Il presidente estensore
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1932 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Parte_1
De Santis
- appellante
e
rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Marfisi Controparte_1
- appellato avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 1796/2019 oggetto opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo, di euro 10.000,00 oltre accessori e spese, chiesto e ottenuto da
[...]
in relazione all'inadempimento ad una scrittura privata stipulata Controparte_1
tra le parti in data 3/2/2014, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito e, in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata così provvedeva:”
1) rigetta le eccezioni sollevate dall'opponente di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto e di difetto di previa costituzione in mora per il pagamento della somma ingiunta;
2) rigetta l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ed accertamento della sua definitiva esecutività;
3) rigetta la domanda avanzata dall'opponente in via riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti per
l'interruzione dei pagamenti stabiliti a titolo di avanzamento dei lavori;
4) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in complessivi euro 4.835,00 per compensi professionali ex D.M.
55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimborso forfetario al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5) condanna, altresì, l'opponente a versare all'opposto, ex art. 96 terzo comma
c.p.c., l'ulteriore somma di euro 2.400,00.”
Avverso la detta sentenza insorgeva la Parte_1
Resisteva Del GR AB.
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 18 settembre 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'impugnazione si fonda su tre motivi di seguito illustrati.
1) Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale di Velletri ha errato, in relazione al primo capo di sentenza impugnato, ove ha ritenuto che “non assume alcuna rilevanza ai fini del decidere le questioni
[…] relative ai motivi che avrebbero indotto le parti a sottoscrivere le due scritture private del 3.2.2014 e al dedotto conflitto di interessi del
[...]
quale presunto R.U.P.”. Il Giudicante, nelle ragioni della CP_1
decisione, ha ritenuto erroneamente che il conflitto di interessi del
[...]
quale R.U.P. del Comune di Marino, ai tempi della realizzazione CP_1
del cantiere, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, nei confronti della
Residenziale non fosse rilevante ai fini della decisione. Parte_1
2) Con il secondo motivo l'appellante censura il secondo capo di sentenza impugnato, ove da un ingiusto giudizio di tardività ne fa conseguire un'irrilevanza della questione relativa al dedotto conflitto d'interessi, sulla base del fatto che: “l'opponente non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'annullamento, per vizio del consenso, degli accordi risolutivi del 3.2.2014”, continuando: “limitandosi a ventilare, soltanto nella comparsa conclusionale - quindi, tardivamente e peraltro senza modificare l'originaria domanda - un vizio della propria volontà nell'assumere l'obbligazione alla restituzione della caparra e al pagamento della somma ulteriore di euro
10.000,00, consistente nel “timore che avrebbe avvertito nei confronti del
[...]
, quale R.U.P. del procedimento amministrativo concernente i lavori di CP_1
costruzione dell'immobile oggetto di causa”.
Secondo l'appellante invece fu illustrato al giudicante come il ruolo del
[...]
durante i lavori edilizi che stava svolgendo la CP_1 Parte_1
, e come, grazie al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del
[...]
Comune di Marino, riguardo la pratica della società, potesse, visto il ruolo rivestivo, pretendere la restituzione della caparra confirmatoria versata, in totale e palese contrasto con il contenuto della scrittura preliminare sottoscritta tra le parti in data 13 luglio 2009.
3)con il terzo motivo deduce che il Tribunale ha errato, in relazione al terzo capo di sentenza impugnato, ove accoglie la domanda formulata dall'opposto avente ad oggetto la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c..
Il Giudicante avrebbe erroneamente valutato le memorie prodotte dalla opponente come “una censurabile forma di abuso del processo”, per quanto precedentemente esposto, sia per non voler espressamente valutare l'eccezione sollevata dall'opponente sia affermando la mancata prova, quando invece era documentalmente provato in atti.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono del tutto infondati.
Va premesso che il Tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'attuale appellante dopo avere accertato, sulla base dei documenti prodotti, che il credito di euro 10.000,00 chiesto con il ricorso monitorio trovava la propria fonte nella scrittura privata del 3/4/2014 con la quale la Parte_1
Residenziale riconosceva a la somma di euro 10.000,00 a “ Controparte_1
titolo di dilazione di pagamento” nella restituzione della caparra confirmatoria ricevuta ( di euro 75.000,00) in relazione ad un preliminare di vendita di un immobile precedentemente stipulato tra le parti e poi annullato.
Osserva il collegio che risulta dai documenti in atti che le parti erano addivenute a tale decisione non perché il fosse inadempiente rispetto agli stati di CP_1
avanzamento dei lavori- come sostenuto dalla promissaria venditrice- bensì per i gravi ritardi nella realizzazione dell'immobile e per i gravi vizi di natura urbanistica che presentava, come si evince dalla lettera dell'avv. Marfisi in data
27/1/2014 ( v. doc.6 fascicolo di parte opposta). Con detta missiva si contestava alla società l'inadempimento per non essere ancora ultimato l'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato il 13/7/2009 e il contenuto di detta missiva non risulta in alcun modo contestato.
E' per tale motivo che le parti, con scrittura privata del 3/2/2014, annullavano la precedente scrittura, con onere per la società di restituire la caparra ricevuta di euro 75.000,00. E con ulteriore scrittura privata del 3/2/2014 la società
[...]
riconosceva al la somma di euro 10.000,00 a Parte_1 CP_1
titolo di dilazione del pagamento.
Vale inoltre osservare che il Tribunale ha correttamente escluso la rilevanza del conflitto di interessi tra il dopo avere accertato che il predetto non CP_1
rivestiva il ruolo di R.U.P. nell'ambito del Comune di Marino- come sostenuto dall'attuale appellante- così motivando sul punto:” …..Come sopra rilevato, infine, i fatti relativi al dedotto conflitto di interessi del nella CP_1
sottoscrizione della missiva del Comune datata 15.1.2014 (già conosciuto o conoscibile, quindi, dall'opponente prima dell'instaurazione del presente giudizio) sono stati allegati tardivamente dall'opponente soltanto con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. - in cui le domande dalla medesima originariamente formulate (aventi ad oggetto la revoca del decreto ingiuntivo per
l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposto e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti) non sono state modificate - sebbene tali fatti non fossero sopravvenuti ma già conosciuti o, comunque, conoscibili dall'opponente al momento della redazione dell'atto di citazione. Ne consegue, dunque, oltre che la tardività, anche l'irrilevanza della questione ai fini del presente giudizio civilistico in cui l'opponente non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'annullamento, per vizio del consenso, degli accordi risolutivi del 3.2.2014, limitandosi a ventilare, soltanto nella comparsa conclusionale - quindi, tardivamente e peraltro senza modificare l'originaria domanda - un vizio della propria volontà nell'assumere l'obbligazione alla restituzione della caparra
e al pagamento della somma ulteriore di euro 10.000,00, consistente nel “timore che avrebbe avvertito nei confronti del , quale R.U.P. del CP_1 procedimento amministrativo concernente i lavori di costruzione dell'immobile oggetto di causa. Senza considerare che l'opponente, a fronte della recisa contestazione mossa al riguardo da parte dell'opposto, non ha fornito alcuna prova in merito all'effettiva funzione di R.U.P. asseritamente svolta dal
[...]
al momento della sottoscrizione della citata missiva, la quale, peraltro, CP_1
reca anche la firma del Dirigente dell'Area V Pianificazione Urbana (Ing.
.”. Persona_1
Anche il terzo motivo è infondato.
L'appellante si duole dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. limitandosi a sostenere testualmente che: “Il Giudicante ha erroneamente valutato le memorie prodotte da questa difesa come “una censurabile forma di abuso del processo”, per quanto precedentemente esposto, sia nel non voler espressamente valutare l'eccezione presentata da questa difesa, sia affermandone la mancata prova, quando invece ciò è documentalmente provato in atti”.
Il Tribunale sul punto ha così motivato: “Deve essere accolta, altresì, la domanda formulata dall'opposto (trattandosi di questione, comunque, rilevabile d'ufficio dal giudice) avente ad oggetto la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. L'iniziativa processuale assunta dall'opponente, infatti, basata su una domanda palesemente infondata e su allegazioni difensive integrative, formulate con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., non aventi rilevanza ai fini del decidere e, comunque, fondate su fatti non sopravvenuti ma già conosciuti o conoscibili dall'opponente al momento dell'instaurazione del giudizio, integra una censurabile forma di abuso del processo, assumendo una connotazione quantomeno colposa da valere ai sensi e per gli effetti dell'articolo citato, come modificato dall'art. 45 comma 12 della legge 69/2009, il quale, secondo quanto ritenuto in maniera condivisibile dalla
Suprema Corte, al terzo comma aggiunto all'art. 96 c.p.c. ha introdotto una vera
e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, che dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario
(cfr. Cass. 22 ottobre 2014, n. 22465; Cass. n. 17902/2010). Alla luce delle considerazioni espresse, l'opponente, nel caso di specie, va condannato ad una pena pecuniaria da corrispondere in favore della parte opposta, ex art 96 comma
3 c.p.c., somma che appare equo liquidare, tenuto conto della gravità della colpa
e del valore della lite, in euro 2.400,00, pressoché corrispondente alla metà di quella delle spese di lite”.
A fronte di tale precisa e condivisibile motivazione l'appellante si è limitato ad una contestazione del tutto generica e comunque infondata, riproponendo una ricostruzione della vicenda che è risultata contraria al contenuto dei documenti in atti.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. n. 147/2022.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[...
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Velletri n. 1796/2019 così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la società appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.800,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, li 10 dicembre 2025 Il presidente estensore