TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Francesca La
Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa n. 1262/2024 R.G. lav. promossa da
, difeso e rappresentato dagli Avv.ti BORDONE ANDREA e Parte_1
LOTTI MARIO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in legale in Roma, via Kenia n. 41
convenuta contumace
Oggetto: retribuzione - illegittimità del trattamento salariale percepito per violazione dei principi di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost.; omesso pagamento indennità per ferie e ex festività maturate e non godute.
Conclusioni di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 26.07.2024, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze di
[...]
[...] (di seguito , dal 23.12.2022 al Controparte_2 CP_3
31.01.2024, come operaio, dapprima con inquadramento al livello F del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e, successivamente, dal giugno 2023, con inquadramento al livello E del medesimo CCNL, con mansioni di “accoglienza clienti/portierato”, svolgendo in modo continuativo, dall'assunzione sino al 31.12.2023, attività di sorveglianza e di controllo degli accessi presso un cantiere edile sito nel
Comune di Azzate, e successivamente, dal mese di gennaio 2024, attività di sorveglianza e controllo presso il negozio OY ER di BI NO (doc. 1-4).
Ha riferito che, per tale attività, svolta a tempo pieno (40 ore settimanali), ha percepito una retribuzione mensile lorda di euro 817,14 sino al mese di maggio 2023
(corrispondente ad una retribuzione lorda oraria di euro 4,72), e, dal mese di giungo
2023, di euro 944,00 (corrispondente ad una retribuzione lorda oraria di euro 5,45 (cfr. doc. 4). La relativa retribuzione netta mensile è pari ad euro 571,37 (circa euro 3,30 all'ora) sino a maggio 2023, ed euro 660,07 (euro 3,81 all'ora), da giugno 2023.
Tanto premesso, il ricorrente ha lamentato che la retribuzione percepita è sempre stata al di sotto del tasso di povertà assoluta, in violazione dell'art. 36 Cost., e ha prodotto, a riprova, indici e rapporti ufficiali emessi dall'AT (doc. 5 e 6), nonché
CCNL riferiti ad altri settori per lavoratori con mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente che prevedono, tuttavia, salari nettamente maggiori (doc. 7-12).
Ha chiesto, pertanto, l'adeguamento del salario percepito durate il periodo di lavoro presso la ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre al pagamento delle indennità per CP_3 ferie ed ex festività maturate e non godute, come risultanti dall'ultima busta paga (doc.
4), ed ha così rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
I. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost.
2 II. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione
e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello, o dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro CCNL ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione, anche determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal 23 dicembre 2022 a 31 gennaio 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
III. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per i titoli indicati in narrativa, la somma lorda di euro 12.124,11, di cui euro 1.448,35 per indennità per giorni di ferie e ex festività maturate e non godute e euro 736,26 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero, in gradato subordine, di euro 8.992,39, di cui euro 1.289,66 per indennità per giorni di ferie
e ex festività maturate e non godute e euro 531,22 a titolo di incidenza sul TFR, o di euro
8.844,16, di cui euro 1.352,05 per indennità per giorni di ferie e ex festività maturate e non godute e euro 516,70 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 23 dicembre 2022 al 31 gennaio 2024, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
IV. condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro
12.124,11, ovvero, in gradato subordine, di euro 8.992,39, o di euro 8.844,16, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 23 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
V. In subordine rispetto alle domande indicate ai punti da I a IV, ossia in caso di rigetto delle stesse, condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 956,00 a titolo di indennità per giorni di ferie e ex festività maturate e non godute, calcolata in applicazione del trattamento retributivo stabilito dal CCNL Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari.
3 In ogni caso: il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”
La società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza fissata per il 19.02.2025, previa concessione del termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sino al 16.4.2025, all'esito del deposito delle note scritte da parte ricorrente, la controversia è stata trattenuta e viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata.
Preliminarmente, deve rilevarsi come sia ormai ampiamente riconosciuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, la portata immediatamente precettiva dell'art. 36 della
Costituzione, attributiva al lavoratore del diritto soggettivo di ottenere una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro effettuato e in ogni caso sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. A ciò si aggiunga che nel corso degli anni, la giurisprudenza, al fine di dare concreta attuazione a tale precetto costituzionale, ha fatto ricorso alla contrattazione collettiva nazionale di settore come parametro di riferimento al fine di stabilire il contenuto effettivo della
“retribuzione proporzionata e sufficiente”. I minimi tabellari contenuti all'interno di tale contrattazione collettiva sono così divenuti parametro di riferimento per il giudice con valore di presunzione juris tantum di adeguatezza della retribuzione.
Si è, di conseguenza, affermato che la retribuzione prevista dai contratti collettivi gode di una presunzione di adeguatezza, circa il rispetto dei principi richiamati dall'art. 36
Cost. di proporzionalità e adeguatezza;
presunzione, tuttavia, da considerarsi relativa e superabile.
In tal senso si rinvengono numerose pronunce: “la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un c.c.n.l., quale quello
Servizi Fiduciari, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in
4 contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzioni sic et simpliciter conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del c.c.n.l. ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzioni non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia” (C. App. di Milano sent. n. 580/2022); ancora, “il fatto che il contratto collettivo sia stato sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative non costituisce garanzia sufficiente del rispetto del citato precetto costituzionale, dato che i minimi retributivi fondano una presunzione relativa (e non assoluta) di conformità all'art. 36 Cost. la cui adeguatezza va vagliata di volta in volta dal Giudicante” (C.
App. di Milano, sent. n. 707/2021).
Tutto ciò anche in considerazione dell'affermarsi del c.d. dumping sociale, fenomeno che ha portato alla proliferazione di contratti collettivi di settore, stipulati da un crescente numero di organizzazioni rappresentative che, in combinato con fattori quali la crisi economica, la globalizzazione e la sempre più forte competizione sociale, ha consentito ai datori di lavoro, a fronte della medesima mansione espletata, di poter scegliere tra più CCNL, con conseguente applicazione di quello con condizioni più convenienti a quest'ultimo.
Tale situazione ha comportato, nel corso degli ultimi anni, l'affermazione di una giurisprudenza che, contrariamente al passato, tende a discostarsi dai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva in melius, al fine di concretamente affermare i principi di proporzionalità e sufficienza stabiliti dalla Carta Costituzionale.
“Non può affatto escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività, possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore dalla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Trib. Torino, sent. n. 1128/2019). Principi ribaditi anche dalla Corte suprema che ha affermato come, i diritti riconosciuti dall'art. 5 36 Cost. “nella concreta determinazione della retribuzione si integrano a vicenda”: la retribuzione proporzionata garantisce ai lavoratori una “ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell'attività prestata”, mentre la retribuzione sufficiente dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Cass. n.
27711/2023).
Tali premesse consentono all'odierno Giudicante di pervenire alla declaratoria di nullità degli articoli 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata ritenendo tale conclusione fondata sulle seguenti argomentazioni.
È pacifico che il ricorrente, lavoratore a tempo pieno assunto dapprima con inquadramento al livello F del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari
(secondo la relativa declaratoria vi appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D per i primi 12 mesi di servizio effettivamente prestato”) e, dal giugno 2023, con inquadramento al livello E del medesimo CCNL (in cui rientrano “i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D dal 13° al 24° mese di servizio effettivamente prestato”). Nel livello D (“Operatori”) richiamato sono ricompresi “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”.
Durante il rapporto lavorativo, il ricorrente ha tendenzialmente percepito una retribuzione mensile lorda nell'importo - previsto dal CCNL Sezione Servizi Fiduciari -
6 di euro 817,14 sino al mese di maggio 2023 e di euro 944,00 a decorrere dal mese di giugno 2023. La paga oraria risulta calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173. Come specificato dal ricorrente, gli importi nelle buste paga risultano superiori a quelli appena indicati solamente in virtù della presenza di maggiorazioni per lavoro notturno, oltre che per i rimborsi spese e chilometrici riconosciutigli. Sul punto, va ricordato, peraltro, che la Suprema Corte ha espressamente escluso che, ai fini della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost., si debba prendere in considerazione il trattamento economico complessivo, comprensivo del lavoro straordinario, quale emolumento eventuale e non ordinario
(cfr. Cass. n. 27769/2023, punto 19.1; si ricordi anche Cass. n. 1756/2021, secondo cui il giudice di merito non può far riferimento a tutti gli elementi e istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”).
La retribuzione erogata non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, né sufficiente per garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, considerando anche il fatto che il ricorrente, lavorando a tempo pieno per la società convenuta, non aveva la possibilità di impiegare altrove le proprie energie lavorative e di integrare il proprio reddito.
Deve considerarsi, poi, che altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo e sottoscritti da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative, contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dal ricorrente, garantiscono - ai lavoratori a tempo pieno, di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe - retribuzioni significativamente superiori.
A tale riguardo, si evidenzia come sia significativo il raffronto con gli altri CCNL astrattamente applicabili alla medesima mansione e settore produttivo (cfr.
Proprietari Fabbricati e Commercio) e, in quanto tali, sovrapponibili a Parte_2
quella svolta dal ricorrente, che prevedono una retribuzione superiore a quella in concreto riconosciuta ed effettivamente corrisposta durante il periodo lavorativo.
7 Con tale confronto è possibile verificare, in primis, l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta al ricorrente;
l'applicabilità di un diverso contratto comporterebbe un significativo divario;
per la medesima mansione e per le medesime ore lavorative, tale divario è tale da divenire idoneo a far cadere la presunzione di conformità con l'art. 36
Cost.
Come indicato dal ricorrente, la retribuzione corrisposta (di circa 12.000,00 euro annui) risulta inferiore, considerando unicamente gli emolumenti minimi tabellari: del
40.07% rispetto alla retribuzione di euro 20.022,80 lordi, che il CCNL Commercio riconosce al sesto livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri;
del
32,7% rispetto a quella di euro 17.829,00 riconosciuta, da luglio 2023, dal CCNL
Multiservizi ai dipendenti del secondo livello;
del 30,87% rispetto alla retribuzione di euro 17.356,43 lordi, attribuito dal CCNL Proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1 da luglio 2022.
La circostanza che i rappresentati delle organizzazioni sindacali, sottoscrittori di tali diversi CCNL, infatti, hanno stimato come proporzionato, a parità di quantità e qualità della prestazione, una retribuzione nettamente superiore, può considerarsi criterio necessario al fine di valutare l'adeguatezza della retribuzione corrisposta al ricorrente e fondare la presunzione contraria circa la conformità ai dettami costituzionali.
Ai fini di una corretta esecuzione del confronto, come da pacifico orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. 1756/2021; 944/2021), il giudice di merito deve prendere in considerazione solo gli elementi retributivi che costituiscono il c.d. minimo costituzionale, con esclusione di quegli elementi che occorrono a formare il trattamento economico complessivo, quali i compensi aggiuntivi.
“Nel raffrontare quindi la retribuzione percepita in forza del c.c.n.l. Servizi Fiduciari con quella prevista da altri c.c.n.l. per attività omogenee è sufficiente considerare le previsioni che definiscono la retribuzione spettante al lavoratore impiegato a tempo pieno in mansioni analoghe per le quali sia riscontrabile una situazione in cui le
8 energie lavorative vengono poste integralmente a disposizione di un unico datore di lavoro” (C. App. Milano sent. 580/2022).
Sulla scorta di tali dati è agevole rilevare che la retribuzione lorda annua corrisposta al ricorrente per lo svolgimento di lavoro a tempo pieno di accoglienza clienti/portierato e attività di sorveglianza e di controllo costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i valori retributivi riconosciuti dai
CCNL Multiservizi, Commercio e Proprietari Fabbricati, per attività omogenee risultano, come visto, sensibilmente superiori.
La carenza del requisito della proporzionalità sarebbe già di per sé sufficiente a sorreggere la declaratoria di nullità degli artt. 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata.
Si rileva, ad ogni modo, altresì, come nel caso di specie vi sia violazione anche del principio di sufficienza della retribuzione corrisposta ai sensi dell'art. 36 Cost.
In tal senso, applicando l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23% si ottengono retribuzioni nette pari a una somma netta mensile di euro 571,37
(retribuzione oraria netta di circa euro 3,30) sino a maggio 2023, ed euro 660,07
(retribuzione oraria netta di circa euro 3,81) da giugno 2023; importi significativamente inferiori a quanto individuato dall'Istat come soglia di povertà assoluta. La retribuzione assicurata dal CCNL Servizi Fiduciatri per un lavoratore a tempo pieno di livello F/E non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà.
Nonostante la contrarietà di parte della dottrina nel considerare gli indici Istat come riferimento obiettivo, in quanto indici contingenti e variabili secondo varie condizioni soggettive (quali le diverse situazioni familiari o la territorialità), questo Giudice ritiene di condividere la posizione della giurisprudenza di merito secondo la quale:
“l'insufficienza retributiva denunciata in questa sede possa emergere in modo
“intuitivo” dalla considerazione che i rispettivi importi netti, oltre ad essere inferiori ai valori soglia AT, risultano di gran lunga inferiori, ad esempio, al reddito di
9 cittadinanza (il cui massimo importo mensile può raggiungere i 780,00 euro) nonché all'offerta congrua di lavoro – prevista dall'art. 4, comma 9 bis, dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni in l. n. 26/2019 – che fa riferimento ad una retribuzione “superiore di almeno il 10 per cento del benefico massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione” pari cioè a 858,00 euro mensili” (C. App. Milano 580/2022), parametri ulteriori e maggiormente oggettivi su cui basare la valutazione dell'insufficienza della retribuzione.
Appurata la nullità della retribuzione prevista dal del CCNL Servici Fiduciari, per contrasto con le norme imperative costituzionali, è necessario individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 Cost., in luogo di quella corrisposta, limitatamente all'individuazione della sola misura adeguata della retribuzione.
Ritiene questo Giudice, in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già citati
(e in particolare Corte d'appello di Milano n. 580/2022, che ha effettuato una comparazione tra i medesimi contratti collettivi oggetto del presente giudizio), che sia ragionevole l'applicazione del CCNL Multiservizi per i lavoratori di II livello, non solo in quanto CCNL indicato dal lavoratore quale possibile alternativo parametro di quantificazione, ma altresì in quanto la posizione individuata è maggiormente affine al livello F/E CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e meglio rispondente all'attività espletata dal ricorrente (incontestata stante la contumacia di parte convenuta):
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione (…). Profilo:
2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti Esempi: (…) 2.2 Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata;
2.3 Operai comuni addetti alla reception, servizi copia. (…) 7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici. Esempi:
7.1 Addetto al controllo degli
10 accessi ed alla verifica dei relativi documenti (…) 7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici”.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 36 Cost., un trattamento retributivo che preveda una paga base annua parametrata a quanto previsto per un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al II livello del CCNL Multiservizi. Le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto al lavoratore in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogatogli in applicazione degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi Fiduciari. La società deve essere conseguentemente condannata pagare al proprio ex dipendente la somma di euro 7.702,73, di cui 531,22 a titolo di incidenza sul TFR, per il periodo dal
23.12.2022 al 31.01.2024. Il tutto come da conteggi di cui al doc. n. 14, ai quali si rimanda e ai quali si ritiene di aderire in assenza di contestazione. Sulla suddetta somma devono riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Ferie ed ex festività
Per quanto concerne, infine, il riconoscimento delle ferie e le ex festività maturate alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere una somma di denaro a compensazione di quanto non goduto. Il D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce, infatti, all'art. 10, co. 2 che “le ferie annuali non godute possono essere compensate in denaro solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro”.
Il datore di lavoro, pertanto, è obbligato a retribuire le ferie non godute a seguito di dimissioni volontarie, licenziamento o dimissioni per pensionamento.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente alla corresponsione di detta indennità sostitutiva delle ferie ed ex festività non godute.
Pertanto, gli elementi agli atti e la contumacia di parte convenuta non possono che essere valutate come ammissione dei fatti esposti in ricorso, con conseguente riconoscimento al lavoratore ricorrente di quanto richiesto sul punto.
11 La società convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento delle differenze retributive nei termini sopra esposti nonché delle ferie e ex festività maturate e non godute e di cui alla busta paga del mese di gennaio 2024 (doc. 4) per n. 19,83333 giorni di ferie e 6,5 giorni di ex festività, con conseguente diritto al pagamento della relativa indennità pari a, con riferimento al CCNL Multiservizi, euro
1.289,66 (euro 1.273,50 paga base : 26 = 48,98 paga giornaliera X 26,33 giorni =
1.289,66).
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede, nella contumacia della società convenuta:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda pari ad € 8.992,39, di cui € 1.289,66 per indennità per giorni di ferie e ex festività maturate e non godute ed € 531,22 a titolo di incidenza sul TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate nella somma complessiva di euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 23.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Francesca La
Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa n. 1262/2024 R.G. lav. promossa da
, difeso e rappresentato dagli Avv.ti BORDONE ANDREA e Parte_1
LOTTI MARIO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in legale in Roma, via Kenia n. 41
convenuta contumace
Oggetto: retribuzione - illegittimità del trattamento salariale percepito per violazione dei principi di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost.; omesso pagamento indennità per ferie e ex festività maturate e non godute.
Conclusioni di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 26.07.2024, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze di
[...]
[...] (di seguito , dal 23.12.2022 al Controparte_2 CP_3
31.01.2024, come operaio, dapprima con inquadramento al livello F del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e, successivamente, dal giugno 2023, con inquadramento al livello E del medesimo CCNL, con mansioni di “accoglienza clienti/portierato”, svolgendo in modo continuativo, dall'assunzione sino al 31.12.2023, attività di sorveglianza e di controllo degli accessi presso un cantiere edile sito nel
Comune di Azzate, e successivamente, dal mese di gennaio 2024, attività di sorveglianza e controllo presso il negozio OY ER di BI NO (doc. 1-4).
Ha riferito che, per tale attività, svolta a tempo pieno (40 ore settimanali), ha percepito una retribuzione mensile lorda di euro 817,14 sino al mese di maggio 2023
(corrispondente ad una retribuzione lorda oraria di euro 4,72), e, dal mese di giungo
2023, di euro 944,00 (corrispondente ad una retribuzione lorda oraria di euro 5,45 (cfr. doc. 4). La relativa retribuzione netta mensile è pari ad euro 571,37 (circa euro 3,30 all'ora) sino a maggio 2023, ed euro 660,07 (euro 3,81 all'ora), da giugno 2023.
Tanto premesso, il ricorrente ha lamentato che la retribuzione percepita è sempre stata al di sotto del tasso di povertà assoluta, in violazione dell'art. 36 Cost., e ha prodotto, a riprova, indici e rapporti ufficiali emessi dall'AT (doc. 5 e 6), nonché
CCNL riferiti ad altri settori per lavoratori con mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente che prevedono, tuttavia, salari nettamente maggiori (doc. 7-12).
Ha chiesto, pertanto, l'adeguamento del salario percepito durate il periodo di lavoro presso la ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre al pagamento delle indennità per CP_3 ferie ed ex festività maturate e non godute, come risultanti dall'ultima busta paga (doc.
4), ed ha così rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
I. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost.
2 II. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione
e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello, o dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro CCNL ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione, anche determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal 23 dicembre 2022 a 31 gennaio 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
III. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per i titoli indicati in narrativa, la somma lorda di euro 12.124,11, di cui euro 1.448,35 per indennità per giorni di ferie e ex festività maturate e non godute e euro 736,26 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero, in gradato subordine, di euro 8.992,39, di cui euro 1.289,66 per indennità per giorni di ferie
e ex festività maturate e non godute e euro 531,22 a titolo di incidenza sul TFR, o di euro
8.844,16, di cui euro 1.352,05 per indennità per giorni di ferie e ex festività maturate e non godute e euro 516,70 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 23 dicembre 2022 al 31 gennaio 2024, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
IV. condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro
12.124,11, ovvero, in gradato subordine, di euro 8.992,39, o di euro 8.844,16, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 23 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
V. In subordine rispetto alle domande indicate ai punti da I a IV, ossia in caso di rigetto delle stesse, condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 956,00 a titolo di indennità per giorni di ferie e ex festività maturate e non godute, calcolata in applicazione del trattamento retributivo stabilito dal CCNL Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari.
3 In ogni caso: il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”
La società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza fissata per il 19.02.2025, previa concessione del termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sino al 16.4.2025, all'esito del deposito delle note scritte da parte ricorrente, la controversia è stata trattenuta e viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata.
Preliminarmente, deve rilevarsi come sia ormai ampiamente riconosciuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, la portata immediatamente precettiva dell'art. 36 della
Costituzione, attributiva al lavoratore del diritto soggettivo di ottenere una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro effettuato e in ogni caso sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. A ciò si aggiunga che nel corso degli anni, la giurisprudenza, al fine di dare concreta attuazione a tale precetto costituzionale, ha fatto ricorso alla contrattazione collettiva nazionale di settore come parametro di riferimento al fine di stabilire il contenuto effettivo della
“retribuzione proporzionata e sufficiente”. I minimi tabellari contenuti all'interno di tale contrattazione collettiva sono così divenuti parametro di riferimento per il giudice con valore di presunzione juris tantum di adeguatezza della retribuzione.
Si è, di conseguenza, affermato che la retribuzione prevista dai contratti collettivi gode di una presunzione di adeguatezza, circa il rispetto dei principi richiamati dall'art. 36
Cost. di proporzionalità e adeguatezza;
presunzione, tuttavia, da considerarsi relativa e superabile.
In tal senso si rinvengono numerose pronunce: “la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un c.c.n.l., quale quello
Servizi Fiduciari, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in
4 contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzioni sic et simpliciter conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del c.c.n.l. ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzioni non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia” (C. App. di Milano sent. n. 580/2022); ancora, “il fatto che il contratto collettivo sia stato sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative non costituisce garanzia sufficiente del rispetto del citato precetto costituzionale, dato che i minimi retributivi fondano una presunzione relativa (e non assoluta) di conformità all'art. 36 Cost. la cui adeguatezza va vagliata di volta in volta dal Giudicante” (C.
App. di Milano, sent. n. 707/2021).
Tutto ciò anche in considerazione dell'affermarsi del c.d. dumping sociale, fenomeno che ha portato alla proliferazione di contratti collettivi di settore, stipulati da un crescente numero di organizzazioni rappresentative che, in combinato con fattori quali la crisi economica, la globalizzazione e la sempre più forte competizione sociale, ha consentito ai datori di lavoro, a fronte della medesima mansione espletata, di poter scegliere tra più CCNL, con conseguente applicazione di quello con condizioni più convenienti a quest'ultimo.
Tale situazione ha comportato, nel corso degli ultimi anni, l'affermazione di una giurisprudenza che, contrariamente al passato, tende a discostarsi dai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva in melius, al fine di concretamente affermare i principi di proporzionalità e sufficienza stabiliti dalla Carta Costituzionale.
“Non può affatto escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività, possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore dalla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Trib. Torino, sent. n. 1128/2019). Principi ribaditi anche dalla Corte suprema che ha affermato come, i diritti riconosciuti dall'art. 5 36 Cost. “nella concreta determinazione della retribuzione si integrano a vicenda”: la retribuzione proporzionata garantisce ai lavoratori una “ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell'attività prestata”, mentre la retribuzione sufficiente dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Cass. n.
27711/2023).
Tali premesse consentono all'odierno Giudicante di pervenire alla declaratoria di nullità degli articoli 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata ritenendo tale conclusione fondata sulle seguenti argomentazioni.
È pacifico che il ricorrente, lavoratore a tempo pieno assunto dapprima con inquadramento al livello F del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari
(secondo la relativa declaratoria vi appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D per i primi 12 mesi di servizio effettivamente prestato”) e, dal giugno 2023, con inquadramento al livello E del medesimo CCNL (in cui rientrano “i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D dal 13° al 24° mese di servizio effettivamente prestato”). Nel livello D (“Operatori”) richiamato sono ricompresi “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”.
Durante il rapporto lavorativo, il ricorrente ha tendenzialmente percepito una retribuzione mensile lorda nell'importo - previsto dal CCNL Sezione Servizi Fiduciari -
6 di euro 817,14 sino al mese di maggio 2023 e di euro 944,00 a decorrere dal mese di giugno 2023. La paga oraria risulta calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173. Come specificato dal ricorrente, gli importi nelle buste paga risultano superiori a quelli appena indicati solamente in virtù della presenza di maggiorazioni per lavoro notturno, oltre che per i rimborsi spese e chilometrici riconosciutigli. Sul punto, va ricordato, peraltro, che la Suprema Corte ha espressamente escluso che, ai fini della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost., si debba prendere in considerazione il trattamento economico complessivo, comprensivo del lavoro straordinario, quale emolumento eventuale e non ordinario
(cfr. Cass. n. 27769/2023, punto 19.1; si ricordi anche Cass. n. 1756/2021, secondo cui il giudice di merito non può far riferimento a tutti gli elementi e istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”).
La retribuzione erogata non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, né sufficiente per garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, considerando anche il fatto che il ricorrente, lavorando a tempo pieno per la società convenuta, non aveva la possibilità di impiegare altrove le proprie energie lavorative e di integrare il proprio reddito.
Deve considerarsi, poi, che altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo e sottoscritti da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative, contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dal ricorrente, garantiscono - ai lavoratori a tempo pieno, di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe - retribuzioni significativamente superiori.
A tale riguardo, si evidenzia come sia significativo il raffronto con gli altri CCNL astrattamente applicabili alla medesima mansione e settore produttivo (cfr.
Proprietari Fabbricati e Commercio) e, in quanto tali, sovrapponibili a Parte_2
quella svolta dal ricorrente, che prevedono una retribuzione superiore a quella in concreto riconosciuta ed effettivamente corrisposta durante il periodo lavorativo.
7 Con tale confronto è possibile verificare, in primis, l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta al ricorrente;
l'applicabilità di un diverso contratto comporterebbe un significativo divario;
per la medesima mansione e per le medesime ore lavorative, tale divario è tale da divenire idoneo a far cadere la presunzione di conformità con l'art. 36
Cost.
Come indicato dal ricorrente, la retribuzione corrisposta (di circa 12.000,00 euro annui) risulta inferiore, considerando unicamente gli emolumenti minimi tabellari: del
40.07% rispetto alla retribuzione di euro 20.022,80 lordi, che il CCNL Commercio riconosce al sesto livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri;
del
32,7% rispetto a quella di euro 17.829,00 riconosciuta, da luglio 2023, dal CCNL
Multiservizi ai dipendenti del secondo livello;
del 30,87% rispetto alla retribuzione di euro 17.356,43 lordi, attribuito dal CCNL Proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1 da luglio 2022.
La circostanza che i rappresentati delle organizzazioni sindacali, sottoscrittori di tali diversi CCNL, infatti, hanno stimato come proporzionato, a parità di quantità e qualità della prestazione, una retribuzione nettamente superiore, può considerarsi criterio necessario al fine di valutare l'adeguatezza della retribuzione corrisposta al ricorrente e fondare la presunzione contraria circa la conformità ai dettami costituzionali.
Ai fini di una corretta esecuzione del confronto, come da pacifico orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. 1756/2021; 944/2021), il giudice di merito deve prendere in considerazione solo gli elementi retributivi che costituiscono il c.d. minimo costituzionale, con esclusione di quegli elementi che occorrono a formare il trattamento economico complessivo, quali i compensi aggiuntivi.
“Nel raffrontare quindi la retribuzione percepita in forza del c.c.n.l. Servizi Fiduciari con quella prevista da altri c.c.n.l. per attività omogenee è sufficiente considerare le previsioni che definiscono la retribuzione spettante al lavoratore impiegato a tempo pieno in mansioni analoghe per le quali sia riscontrabile una situazione in cui le
8 energie lavorative vengono poste integralmente a disposizione di un unico datore di lavoro” (C. App. Milano sent. 580/2022).
Sulla scorta di tali dati è agevole rilevare che la retribuzione lorda annua corrisposta al ricorrente per lo svolgimento di lavoro a tempo pieno di accoglienza clienti/portierato e attività di sorveglianza e di controllo costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i valori retributivi riconosciuti dai
CCNL Multiservizi, Commercio e Proprietari Fabbricati, per attività omogenee risultano, come visto, sensibilmente superiori.
La carenza del requisito della proporzionalità sarebbe già di per sé sufficiente a sorreggere la declaratoria di nullità degli artt. 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata.
Si rileva, ad ogni modo, altresì, come nel caso di specie vi sia violazione anche del principio di sufficienza della retribuzione corrisposta ai sensi dell'art. 36 Cost.
In tal senso, applicando l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23% si ottengono retribuzioni nette pari a una somma netta mensile di euro 571,37
(retribuzione oraria netta di circa euro 3,30) sino a maggio 2023, ed euro 660,07
(retribuzione oraria netta di circa euro 3,81) da giugno 2023; importi significativamente inferiori a quanto individuato dall'Istat come soglia di povertà assoluta. La retribuzione assicurata dal CCNL Servizi Fiduciatri per un lavoratore a tempo pieno di livello F/E non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà.
Nonostante la contrarietà di parte della dottrina nel considerare gli indici Istat come riferimento obiettivo, in quanto indici contingenti e variabili secondo varie condizioni soggettive (quali le diverse situazioni familiari o la territorialità), questo Giudice ritiene di condividere la posizione della giurisprudenza di merito secondo la quale:
“l'insufficienza retributiva denunciata in questa sede possa emergere in modo
“intuitivo” dalla considerazione che i rispettivi importi netti, oltre ad essere inferiori ai valori soglia AT, risultano di gran lunga inferiori, ad esempio, al reddito di
9 cittadinanza (il cui massimo importo mensile può raggiungere i 780,00 euro) nonché all'offerta congrua di lavoro – prevista dall'art. 4, comma 9 bis, dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni in l. n. 26/2019 – che fa riferimento ad una retribuzione “superiore di almeno il 10 per cento del benefico massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione” pari cioè a 858,00 euro mensili” (C. App. Milano 580/2022), parametri ulteriori e maggiormente oggettivi su cui basare la valutazione dell'insufficienza della retribuzione.
Appurata la nullità della retribuzione prevista dal del CCNL Servici Fiduciari, per contrasto con le norme imperative costituzionali, è necessario individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 Cost., in luogo di quella corrisposta, limitatamente all'individuazione della sola misura adeguata della retribuzione.
Ritiene questo Giudice, in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già citati
(e in particolare Corte d'appello di Milano n. 580/2022, che ha effettuato una comparazione tra i medesimi contratti collettivi oggetto del presente giudizio), che sia ragionevole l'applicazione del CCNL Multiservizi per i lavoratori di II livello, non solo in quanto CCNL indicato dal lavoratore quale possibile alternativo parametro di quantificazione, ma altresì in quanto la posizione individuata è maggiormente affine al livello F/E CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e meglio rispondente all'attività espletata dal ricorrente (incontestata stante la contumacia di parte convenuta):
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione (…). Profilo:
2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti Esempi: (…) 2.2 Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata;
2.3 Operai comuni addetti alla reception, servizi copia. (…) 7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici. Esempi:
7.1 Addetto al controllo degli
10 accessi ed alla verifica dei relativi documenti (…) 7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici”.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 36 Cost., un trattamento retributivo che preveda una paga base annua parametrata a quanto previsto per un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al II livello del CCNL Multiservizi. Le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto al lavoratore in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogatogli in applicazione degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi Fiduciari. La società deve essere conseguentemente condannata pagare al proprio ex dipendente la somma di euro 7.702,73, di cui 531,22 a titolo di incidenza sul TFR, per il periodo dal
23.12.2022 al 31.01.2024. Il tutto come da conteggi di cui al doc. n. 14, ai quali si rimanda e ai quali si ritiene di aderire in assenza di contestazione. Sulla suddetta somma devono riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Ferie ed ex festività
Per quanto concerne, infine, il riconoscimento delle ferie e le ex festività maturate alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere una somma di denaro a compensazione di quanto non goduto. Il D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce, infatti, all'art. 10, co. 2 che “le ferie annuali non godute possono essere compensate in denaro solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro”.
Il datore di lavoro, pertanto, è obbligato a retribuire le ferie non godute a seguito di dimissioni volontarie, licenziamento o dimissioni per pensionamento.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente alla corresponsione di detta indennità sostitutiva delle ferie ed ex festività non godute.
Pertanto, gli elementi agli atti e la contumacia di parte convenuta non possono che essere valutate come ammissione dei fatti esposti in ricorso, con conseguente riconoscimento al lavoratore ricorrente di quanto richiesto sul punto.
11 La società convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento delle differenze retributive nei termini sopra esposti nonché delle ferie e ex festività maturate e non godute e di cui alla busta paga del mese di gennaio 2024 (doc. 4) per n. 19,83333 giorni di ferie e 6,5 giorni di ex festività, con conseguente diritto al pagamento della relativa indennità pari a, con riferimento al CCNL Multiservizi, euro
1.289,66 (euro 1.273,50 paga base : 26 = 48,98 paga giornaliera X 26,33 giorni =
1.289,66).
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede, nella contumacia della società convenuta:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda pari ad € 8.992,39, di cui € 1.289,66 per indennità per giorni di ferie e ex festività maturate e non godute ed € 531,22 a titolo di incidenza sul TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate nella somma complessiva di euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 23.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa
12