Ordinanza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
rgl n. 9091 /2024
Parti: /INPS Controparte_1
La rilevato: Pt_1
• che nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del CTU;
• che non sussistono validi motivi per procedere ai sensi dell'art. 196 cpc;
• che deve essere pertanto omologato l'accertamento del requisito sanitario;
• che le spese di giudizio e di CTU devono esser poste a carico dell' essendo CP_2 stata accertata la sussistenza del requisito sanitario da data anteriore a quella del deposito del ricorso;
P.Q.M.
Visto l'art. 445 bis cpc, comma 4,
➢ OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU;
➢ CONDANNA l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, CP_2 liquidate in € 2.000,00, oltre Iva e Cpa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art.2 comma 2 D.M. 55/2014, oltre contributo unificato (se versato), con distrazione a favore del difensore antistatario;
➢ PONE definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da CP_2 separato decreto.
Si comunichi alle parti.
Torino, 07/06/2025
LA G.O.P.
dr.ssa Teresa Fissore