Sentenza 3 luglio 1999
Massime • 1
Anche al termine di decadenza annuale previsto per la presentazione della domanda di disconoscimento della paternità naturale si applica la sospensione per il periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 742/69, dovendosi ritenere, in conformità con l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze nn. 40/85, 255/87, 49/90, 380/92, 268/93), che anche ai termini di decadenza di carattere sostanziale a rilevanza processuale (quale quello previsto dall'art. 244 cod. civ.) sia applicabile la disciplina della sospensione di cui alla citata legge 742/69 allorché la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare che deve munirsi di una difesa tecnica, l'unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto - non potendosi legittimamente circoscrivere l'applicazione dell'istituto della sospensione dei termini ai soli casi di giudizio già iniziato -, e senza che, ancora, spieghi influenza la circostanza della maggiore o minor brevità del termine di decadenza di volta in volta sancito dalla legge per la proposizione dell'azione.
Commentario • 1
- 1. Cessione di sostanza stupefacente non tabellata (C.Cass., sent. 19056/2007)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Difettando nel nostro ordinamento una definizione farmacologia dello stupefacente ed essendo stata adottata la nozione legale di esso, sono soggette alla normativa che vieta la loro cessione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi di cui al DPR 309/1990. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE, SENTENZA 17 MAGGIO 2007, N. 19056 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza del 27/10/2006 (dep. l'8/11/2006) il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza custodiale 3/10/2006 emessa dal Gip del Tribunale di Bari nei confronti di S. B. quale indagato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente nonché del reato di cui all'art. 586 C.P. in danno di F. A., suicidatosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6874 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Gianni OLLA - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC EN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato GUIDO POTTINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BATTAGLIA DIASARO ANTONINO, SC BASILE GIOVANNI, SC BASILE LUIGI, giusta procura speciale per Notaio Giorgio Zalepi di Palermo rep. n. 91598 del 28.10.1997;
- ricorrente -
contro
AV AN AR, SC DA, DI ST AR CONCETTA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 84/97 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 03/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pottino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.11.1994 il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile la domanda proposta da CO ED per il disconoscimento della paternità naturale della minore CO MA, nata in [...] matrimonio, in quanto non era stato rispettato il termine di decadenza di un anno previsto dall'art. 244 comma 2 C.C. e decorrente dalla notizia dell'adulterio della moglie
AV GE MA.
Il CO proponeva appello, ribadendo la tempestività dell'azione in quanto la citazione era stata notificata il 18 ed il 19.11.1983, mentre era stato messo al corrente dalla moglie che la minore non era sua figlia il 20.11.1982 nel corso di una lite. Si costituiva la AV che chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.
Il curatore speciale della minore non si costituiva.
Con sentenza del 22.11.1996 - 3.2.1997 la Corte d'Appello di Palermo rigettava il gravame. Disattendeva la Corte di merito la tesi dell'appellante, secondo cui questi avrebbe appreso per la prima volta dalla stessa moglie che la minore non era sua figlia solo in data 20.11.1982 nel corso di un litigio e ne avrebbe avuto peraltro la certezza solo successivamente nel corso del giudizio di primo grado a seguito del deposito della consulenza tecnica che aveva escluso la sua paternità. Rilevava infatti che le risultanze istruttorie avevano evidenziato che il CO aveva acquisito invece tale conoscenza qualche giorno prima di tale litigio, verso la fine del mese di ottobre, come la teste DA BR, madre del CO, aveva dichiarato, facendo riferimento ad un precedente litigio svoltosi verso la fine del mese di ottobre nella propria villa di Mondello in un giorno cadente di Domenica.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione CO ED, deducendo tre motivi di censura, illustrati anche con memoria.
Le altre parti non hanno svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso CO ED denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 235 e 244 C.C.; 116 C.P.C. nonché totale difetto di esame su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la conoscenza dell'adulterio della moglie, dalla cui data decorre il termine di decadenza di un anno Per l'esercizio dell'azione, deve essere certa e che tale non poteva ritenersi l'affermazione fatta dalla moglie nel corso di un litigio in quanto potevasi interpretare come finalizzata unicamente ad arrecargli dolore e non ad esporre una verità, come del resto si desumeva dal fatto che successivamente, nel gennaio e nel febbraio del 1983, egli si era sottoposto ad analisi che gli avevano dato la certezza della sua "impotentia generandi". Lamenta poi che la Corte d'Appello abbia operato un'erronea valutazione delle prove, non avendo considerato che la stessa AV nel ricorso per separazione aveva collocato il litigio nel giorno 20.11.1982, in cui egli si era abbassato i pantaloni, mostrando i genitali, per reazione alla comunicazione della moglie.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle stesse norme ed in particolare dell'art. 235 C.C., deducendo che se la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità ai sensi del secondo comma, del pari la semplice ammissione dell'adulterio da parte della madre non consente la decorrenza del termine in quanto diversamente lo si farebbe decorrere quando l'azione non sarebbe esperibile per difetto del presupposto. In subordine eccepisce l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 244 e 235 C.C. in relazione agli artt. 24 e 2 Cost. perché farebbero decorrere il termine per proporre l'azione quando ancora non sarebbe utilmente proponibile e perché violerebbero il diritto dell'individuo di non avere come figlio proprio una persona da lui non procreata.
Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale, sotto altro profilo dell'art. 244 C.C. in relazione al disposto di cui all'7art. 235 dello stesso codice nella parte in cui non prevede che nel caso di disconoscimento della paternità per "impotentia generandi" il termine decorre dalla data in cui detta impotenza sia stata accertata e l'interessato ne acquisti consapevolezza, ricorrendo una situazione analoga a quella che aveva indotto la Corte Costituzionale con sentenza del 6.5.1985 n. 134 a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 244 comma 2 C.C. nella parte in cui dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art.235 C.C., che il termine dell'azione di disconoscimento decorre dal giorno in cui il marito ha avuto conoscenza dell'adulterio della moglie.
Gli esposti motivi di ricorso censurano sotto diversi profili la sentenza impugnata che ha confermato l'intervenuta decadenza, nel caso in esame, dell'azione di disconoscimento della paternità per il decorso del termine di un anno previsto dall'art. 244 comma 2 C.C., termine che nell'ipotesi di adulterio decorre dal giorno in cui il marito ne è venuto a conoscenza, a seguito della parziale illegittimità costituzionale di tale norma in relazione all'art. 235 n. 3 C.C. dichiarata con sentenza n. 134 del 1985 dalla Corte
Costituzionale per contrasto con l'art. 24 comma 1 Cost.. Ora, al di là delle specifiche ragioni espresse dal ricorrente, tutte a sostegno della tesi del mancato decorso di tale termine, occorre esaminare se esse non siano assorbite da ulteriori considerazioni giuridiche, pur sempre consentite nell'ambito delle censure dedotte.
Con riferimento a vari termini di decadenza previsti espressamente da disposizioni di legge per l'esercizio dell'azione, la Corte Costituzionale con ripetute pronunce, nel riconoscere la loro duplice natura, ad un tempo sostanziale e processuale o, se si vuole, sostanziale a rilevanza processuale, come affermato in dottrina, ha ritenuto ad essi applicabile, adeguandola ai parametri costituzionali, la disciplina della sospensione dei termini per il periodo feriale di cui all'art. 1 della Legge 7.10.1969 n.742 allorché la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare che deve munirsi di una difesa tecnica l'unico rimedio per far valere il suo diritto, considerando arbitrario limitare la sua applicazione ai termini processuali in senso stretto e cioè a quelli che presuppongono un giudizio già iniziato (C.Cost. 40/85; 255/87;
49/90; 380/92).
Peraltro, avendo tali pronunce determinato una "rimeditazione interpretativa da parte della giurisprudenza ordinaria" in ordine alla portata di detto art. 1 della Legge n. 742/69, la stessa Corte Costituzionale successivamente ha ritenuto superata l'esigenza di ulteriori declaratorie di incostituzionalità volte ad inserire via via altre singole fattispecie nel contesto di tale disposizione, dichiarando non fondata la questione sollevata in relazione al termine di mesi tre previsto dall'art. 80 della Legge 27.7.1978 n.392 (C. Cost.
4.6.1993 n. 268). Va però osservato che in tutte le decisioni sopra richiamate la Corte Costituzionale ha preso in considerazione solo termini brevi di decadenza (da uno a tre mesi) ed in alcune di esse ( 255/87; 49/90;
268/93) tale brevità è stata sottolineata proprio per evidenziare la difficoltà cui andrebbe altrimenti incontro il titolare del diritto per la necessità di munirsi di una difesa tecnica. Si tratta quindi di verificare se sia conciliabile con tale principio anche un termine più lungo di decadenza e se anzi ciò non discenda necessariamente da una sua corretta applicazione. Orbene, se si accetta, come è stato fatto, la rilevanza processuale del termine sostanziale di decadenza per l'esercizio dell'azione, non v'è alcuna ragione di limitarne la portata. ai fini della sospensione in esame, in relazione alla sua durata e ritenerla così consentita solo nei casi di termine breve ed inapplicabile invece in presenza di un termine lungo. Diversamente si finirebbe del resto per favorire la presenza di elementi di incertezza che si presterebbero inevitabilmente a soluzioni arbitrarie e mutevoli, non potendosi ritenere ben definita e sicura la linea di demarcazione fra termini brevi e termini che tali non sono.
Nè può sottovalutarsi la diversità di trattamento che ne deriverebbe in relazione al termine lungo per impugnare, vale a dire fra due termini (sostanziale a rilevanza processuale l'uno e processuale in senso stretto l'altro) che proprio la Corte Costituzionale ha assimilato ai fini in esame della sospensione per il periodo feriale in considerazione della necessità, in entrambi i casi, di munirsi della difesa tecnica.
Deve ritenersi quindi conforme al principio accolto dal giudice delle leggi, per la sua aderenza ai parametri costituzionali, un'interpretazione che ponga sullo stesso piano i termini processuali "puri" e quelli sostanziali a rilevanza processuale, indipendentemente dalla loro durata, dovendosi il fondamento ricercare non tanto nella brevità del termine (che pur la Corte Costituzionale a volte ha evidenziato in relazione però evidentemente alle previsioni normative sottoposte volta per volta al suo esame) quanto nella situazione in cui versa il soggetto che ha necessità di far ricorso all'azione giudiziaria come unico rimedio previsto per la tutela del diritto e di richiedere conseguentemente l'assistenza tecnica di un difensore.
Riprendendo un'ulteriore considerazione della Corte Costituzionale, deve essere infine verificato se l'interpretazione accolta pregiudichi o sacrifichi "preminenti ragioni a tutela di altri valori costituzionali che impongano la rigorosa osservanza" del termine (C.Cost. 49/90). Al quesito deve essere data risposta negativa. La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 134 del 6.5.1985, in base alla quale il termine dell'azione di disconoscimento della paternità viene ora fatto decorrere in caso di adulterio della moglie dal giorno in cui il marito ne abbia avuto conoscenza, ha avuto modo di evidenziare lo spostamento operato dal legislatore del 1975 dal "favor legitimitatis" al "favor veritatis" e di sottolineare come anche quello del 1983, accordando al P.M. l'azione nell'interesse del figlio infrasedicenne, si sia posto nello stesso senso. Ora non vè dubbio che l'applicazione della sospensione per il periodo feriale al termine previsto per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità naturale, lungi dal pregiudicare valori di preminente interesse costituzionale, si muove nel senso di tale principio e cioè, sia pure nei limiti consentiti dal l'ordinamento, di quel "favor veritatis" che si è inteso maggiormente privilegiare, anche se non in modo assoluto. Le esposte considerazioni giustificano quindi l'applicabilità anche al termine di decadenza annuale in esame, previsto per il disconoscimento della paternità naturale, della sospensione per il periodo feriale di cui all'art. 1 della Legge 7.10.1969 n.742, con la conseguenza che, anche se il ricorrente ha avuto conoscenza dell'adulterio della moglie verso la fine del mese di ottobre del 1982, come accertato dalla sentenza impugnata, l'azione promossa con atto di citazione notificato il 18 ed il 19.11.1983 deve ritenersi esercitata tempestivamente per effetto della operatività di detta sospensione.
In accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo che, nell'uniformarsi al principio accolto, valuterà nel merito la fondatezza dell'azione di disconoscimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1999