Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 12/04/2018 al n. 3382 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Filardo;
Pt_4
- ATTORI -
E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Nicola De Luca;
- CONVENUTA -
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola De Luca;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 03/04/2018, Parte_1 Parte_2
e , evocavano in giudizio l' Parte_3 Parte_4 Controparte_4
[...]
[...]
[...] Controparte_3 della di loro madre, sig.ra . Persona_1
In particolare, gli attori esponevano che in data 13/03/2013, la sig.ra si Persona_1 sarebbe ricoverata presso il nosocomio di “Maria Santissima Addolorata” per CP_3 sottoporsi ad un banale intervento chirurgico finalizzato alla rimozione di una cisti mascellare destra;
che, in data 14/03/2013, al controllo pre-operatorio, la paziente avrebbe riferito forte cefalea e che, nell'immediatezza, sarebbe stata rilevata una frequenza cardiaca di 110 bpm con pressione arteriosa di 160/100; che, pertanto, la sig.ra avrebbe preferito rinviare l'intervento; che i medici non avrebbero effettuato Per_1 alcun controllo specifico in merito, pur essendo ipotizzabile l'esistenza di una cardiopatia;
che l'intervento sarebbe stato poi eseguito in data 21/03/2013; che durante il decorso post-operatorio la sig.ra non sarebbe stata sottoposta a nessun controllo, Per_1 né ad alcun monitoraggio sull'apparato cardio-circolatorio; che alla stessa sarebbero stati causati stati d'ansia per il mancato rinvenimento di alcune piccole garze applicate sotto il tampone a contenimento del sanguinamento causato dall'intervento; che, al fine di rintracciare le stesse all'interno del corpo della sig.ra la medesima sarebbe stata Per_1 sottoposta ad accertamenti radiografici esplorativi che, unitamente al mancato responso circa l'esito degli stessi, contribuivano ad aumentare il suo stato d'ansia e di agitazione;
che, in data 27/03/2013, la sig.ra decedeva a causa di un collasso cardio- Per_1 circolatorio irreversibile;
che la responsabilità di tale decesso sarebbe stata da ascrivere esclusivamente ai medici del reparto di Otorinolaringoiatria del nosocomio di i CP_3 quali non avrebbero operato un'accurata diagnosi delle patologie presunte sulla defunta
. Persona_1
Gli attori, inoltre, riportavano che in data 27/03/2013 , figlia della sig.ra Parte_1
, avrebbe presentato querela presso la stazione dei Carabinieri di che in data Pt_5 CP_3
29/03/2013 sarebbe stato conferito incarico al dott. di procedere a Persona_2 consulenza tecnica medico-legale autoptica;
che dalla relazione, depositata in data 03/10/2013, sarebbe emersa la considerazione che la paziente fosse cardiopatica ed ipertesa, con rilievo istologico di ipertrofia cardiaca ed ateromasia coronarica;
che l'exitus sarebbe stato da ricondurre ad un collasso cardio-circolatorio irreversibile in soggetto con cardiopatia ipertensiva;
che, pertanto, risulterebbe evidente la negligenza dello staff medico nel non aver predisposto dei controlli analitici e approfonditi;
che, peraltro, l'equipe medica e infermieristica sarebbe stata a conoscenza delle condizioni di salute della e, pertanto, sarebbe stata in grado di predisporre un appropriato Pt_5 monitoraggio della stessa.
Gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
2 “1) Accertare e dichiarare la sig.ra , nata a [...] il [...], è Persona_1 deceduta a causa della condotta omissiva addebitabile ai sanitari del nosocomio Santissima Addolorata di CP_3
2) Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno subito a causa della morte della sig.ra
da accertarsi in corso di causa secondo le tabelle vigenti innanzi a codesto tribunale;
3) Condannare i convenuti, in solido, a risarcire tutti i danni conseguenti (morali, civili, psicologici) subiti a causa della scomparsa del proprio genitore da accertarsi in corso di causa;
4) Con condanna alle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituivano in giudizio la convenuta ed il Controparte_1 convenuto respingendo ogni addebito e chiedendo, in Controparte_3 rito, di dichiarare inammissibili le domande e, nel merito, di rigettarle perché infondate in fatto e in diritto.
In particolare, i convenuti deducevano che la paziente in fase pre-operatoria sarebbe stata correttamente sottoposta a tutti gli esami necessari, ivi compresa una visita Cardiologica con ECG ed una visita Anestesiologica, le quali sarebbero risultate negative;
che gli esami ematologici effettuati in pre-ospedalizzazione, in data 21/02/2013 avrebbero mostrato un contenuto emoglobinico carenziale ed un ematocrito, anch'esso carenziale, nei limiti della norma;
che, in data 14/03/2013, giorno del programmato intervento, a causa di un episodio di tachicardia con rialzo pressorio, i medici, anche su espressa richiesta della sig.ra ritenevano prudente sospendere l'intervento Per_1 chirurgico, sottoponendo la paziente agli opportuni controlli;
che, in data 21/03/2013, la sig.ra sarebbe rientrata nel reparto di Otorinolaringoiatria del Presidio Persona_1
Ospedaliero Maria SS. Assunta di per sottoporsi al suddetto intervento chirurgico CP_3
e che, anche in tale circostanza, gli operatori sanitari avrebbero effettuato correttamente tutti gli esami clinici necessari dai quali sarebbero risultate le ottime condizioni della paziente;
che, nello specifico, in occasione della visita cardiologica pre-operatoria, sia l'ECG che l'esame obiettivo cardiologico sarebbero risultati negativi, sicché il rischio operatorio fu indicato come moderato (in una scala basso-moderato-elevato- elevatissimo), in relazione alla ipertensione in trattamento farmacologico;
che, pertanto, alla luce dei suddetti esami che avrebbero evidenziato le ottime condizioni della paziente, i medici sottoponevano quest'ultima all'intervento chirurgico per l'asportazione di “Cisti del mascellare dx” che sarebbe stato correttamente eseguito;
che, anche in fase post- operatoria, l'operato dei sanitari sarebbe risultato corretto e diligente, in quanto la sig.ra come risultante dalla documentazione clinica, sarebbe stata sottoposta a controlli Per_1 periodici nei giorni 22, 23 e 25 marzo 2013, all'esito dei quali veniva rilevata una pressione arteriosa costantemente nella norma;
che, in data 25/03/2013, i sanitari, nel rimuovere le piccole garze mediche applicate sotto il tampone al fine di contenere il
3 sanguinamento causato dell'intervento, avrebbero rilevato che la lunghezza di una delle garze rimosse risultasse inferiore rispetto a quella applicata nel corso dell'intervento e che, pertanto, i medici, avrebbero sottoposto diligentemente la paziente ad una TAC di controllo la quale aveva esito negativo per la presenza di corpo estraneo.
I convenuti rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale, rigettare tutte le domande attoree, perché inammissibili, infondate e, comunque, non provate;
2. in via subordinata, in caso di accoglimento parziale o totale delle domande attoree, ridurre nei limiti dell'equo e del provato la somma eventualmente dovuta agli attori a titolo di risarcimento danni, previo accertamento dell'effettivo contributo causale dell convenuta, con esclusione del valore monetario CP_1 dei danni dovuti a fattori autonomi e sopravvenuti all'evento descritto nell'atto di citazione e della percentuale corrispondente al concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso;
3. in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio.”
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie.
Con ordinanza del 03/07/2019, riteneva ammissibile e rilevante la prova testimoniale diretta richiesta da parte attrice e riservava all'esito della prova testimoniale ogni valutazione in ordine alla richiesta di CTU.
Con ordinanza del 18/02/2020, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18/02/2020, il Giudice riteneva necessaria la nomina di un collegio peritale.
Depositato l'elaborato peritale in data 31/05/2023, con ordinanza del 02/12/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della nel determinismo Controparte_5 dell'evento che ha condotto alla morte della signora e, in particolare, la Persona_1 verifica della sussistenza di un nesso causale o concausale fra l'exitus ed eventuali condotte attive o omissive colpose dei sanitari della struttura, connotate da profili di imprudenza e/o negligenza e/o imperizia.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue. 4 Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle 5 conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dinanzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 cod. civ., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto 6 alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance (guarigione o sopravvivenza).
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n. 18392/2017).
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, i sig.ri lamentano che l'exitus della sig.ra Pt_1 Persona_1 avvenuto in data 27/03/2013 a causa di un collasso cardio-circolatorio irreversibile, sia da ascrivere esclusivamente alla responsabilità dei medici del reparto di Otorinolaringoiatria del nosocomio di i quali avrebbero omesso di operare CP_3 un'accurata diagnosi delle patologie presunte sulla defunta patologie Persona_1 che, sempre in base all'assunto di parte attrice, sarebbero state conosciute dall'equipe medica e infermieristica e, in ragione delle quali, il personale sanitario avrebbe dovuto predisporre un accurato monitoraggio della paziente.
7 I convenuti, dal canto loro, hanno escluso la riconducibilità eziologica dell'evento morte alla condotta dei sanitari, avendo essi ribadito che la condotta del personale medico e infermieristico e delle strutture, come organizzazioni complesse, a ben vedere, furono esenti da colpa.
2. Accertamento assenza di responsabilità in capo alle convenute.
I consulenti nominati, il dott. ed il dott. hanno Persona_3 Persona_4 evidenziato nella loro relazione peritale, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti, che “all'esame critico della documentazione sanitaria non sono emersi ritardi nell'assistenza alla de cuius né sono emerse violazioni dei doveri di diligenza, prudenza e perizia da parte dei sanitari del P.O. di che le prestarono assistenza durante il periodo CP_3 di degenza del marzo 2013.
In relazione a quanto esposto è possibile affermare che l'attività di assistenza sanitaria prestata, così come il tempo chirurgico, non risultano correlati a problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media degli specialisti di settore.
Il decesso della de cuius avveniva repentinamente per verosimile “collasso cardio-circolatorio irreversibile” fu un evento imprevedibile ed imprevenibile.
A conforto di ciò si rimanda che le evidenze autoptiche nulla rilevavano per una sofferenza da trombo- embolica polmonare o cardiaca ovvero secondaria ad altra etiologia” (p. 31).
Passando in rassegna il complessivo ragionamento condotto dai CC.TT.UU., è necessario evidenziare che, anzitutto, questi ultimi hanno proceduto a suddividere il vissuto clinico della sig.ra in due fasi: una prima, relativa al periodo antecedente al Per_1 marzo 2013 e al primo ricovero per l'esecuzione dell'intervento, avvenuto in data 13/03/2013; una seconda, fatta decorrere dal secondo ricovero per l'esecuzione dell'intervento, avvenuto in data 20/03/2013.
I consulenti rimarcano come, in relazione alla prima fase, le condizioni cliniche generali e cardiovascolari della sig.ra fossero “scevre da segnali di allarme”. Per_1
I medesimi, infatti, evidenziano come “i controlli clinici e strumentali effettuati nel periodo di pre- ospedalizzazione attestavano una soddisfacente condizione di salute.
Gli esami di laboratorio presentavano indici sostanzialmente nella norma.
L'esame Rx-grafico del torace attestava una ombra cardiaca nei limiti della norma.
L'esame ECG e la consulenza cardiologica attestavano la presenza di “Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico - ECG nella norma (FC: 66/bpm – PA: 120/85)” e con Esame Obiettivo Cardiologico negativo.
8 Il 25.02.2013 veniva valutata dallo specialista Anestesista che la giudicava quale soggetto con malattia sistemica modesta, di lieve entità, senza limitazioni funzionali (“ASA II”) [1] per il rischio anestesiologico relativo all'intervento a farsi” (pp. 15-16).
Alla data del 13/03/2013 – data in cui la sig.ra si ricoverava per sottoporsi Per_1 all'intervento chirurgico di rimozione della cisti odontogena alla mascella superiore destra –, i consulenti riportano che la paziente avesse riferito cefalea con F.Q. 110 bpm e pressione arteriosa 160/100, sicché si rese necessario rinviare l'intervento chirurgico.
In ordine all'operato dei sanitari in tale fase, i CC.TT.UU. ritengono che non siano
“emersi ritardi nell'assistenza né sono emerse violazioni dei doveri di diligenza, prudenza e perizia da parte dei sanitari che prestarono la loro assistenza durante il periodo di degenza.
La scelta da parte dei sanitari della dimissione della de-cuius, alla luce delle buone prassi e consolidata letteratura di settore, risulta del tutto corretta ed esente da censure.
A corollario, preme rimarcare che nulla documenta le condizioni cliniche in epoca antecedenti al 2013, ovvero sofferenze cardiovascolari di una certa entità, ovvero il ricorso a terapie mirate ad esclusione della patita ipertensione cardiaca in costanza di trattamento farmacologico che, in ipotesi, possono indurre in diverse valutazioni” (p. 17).
In relazione alla seconda fase, coincidente con il ricovero avvenuto in data 20/03/2013, i consulenti evidenziano come all'ingresso nel P.O. di le condizioni cliniche della CP_3 sig.ra fossero stabili e scevre da segnali di allarme, tanto che lo specialista Per_1 anestesista confermava il precedente rischio anestesiologico.
In data 21/03/2013, la sig.ra si sottoponeva all'intervento chirurgico che “veniva Per_1 attuato in osservanza delle buone prassi e indicazioni dell'epoca, come tuttora, scevro di complicanze post-operatorie nel distretto anatomico di intervento iatrogeno. Così come risulta scevro di censure nei confronti dei sanitari che la operarono” (p. 29).
Con riguardo al decorso post-operatorio, esso “veniva attentamente monitorato e somministrata idonea terapia medica, scevro da complicanze relative all'intervento riparativo alla mascella superiore di destra. Monitorate la pressione [n.d.r.: anche 3 volte/die, con valori nei limiti della norma] e la temperatura corporea [n.d.r.: picco di 37°C nel post-intervento del 21.03.2013]. Assenza di sanguinamento dalle incisioni chirurgiche e assenza di epistassi”.
Il decorso post-operatorio, insomma, risultava “privo di insorgenza di eventi avversi e segnali di allarme, con costante monitoraggio clinico e dei parametri pressori e della temperatura corporea” (p. 30).
I consulenti riportano che, effettivamente, alla rimozione della medicazione, avvenuta in data 25/03/2013, i sanitari avessero rilevato una discrepanza della lunghezza della garza estratta dal seno mascellare con la lunghezza di quella originariamente applicata. Tuttavia, anche in riferimento a tale avvenimento, i CC.TT.UU. riferiscono che l'operato
9 dei sanitari fosse stato pienamente conforme alle regole della diligenza, essendo stata la paziente sottoposta ad esame TAC del massiccio facciale.
In merito all'exitus per arresto cardiocircolatorio irreversibile della sig.ra i Per_1
CC.TT.UU. evidenziano che “In relazione al rischio cardiovascolare l'intervento chirurgico cui venne sottoposta la de-cuius rientra tra gli interventi chirurgici a basso rischio” (p. 25) e che, in ogni caso, in considerazione delle effettive condizioni fisiche della paziente, la medesima presentasse un “Rischio Cardiaco BASSO (con ZERO punti)” (p. 27) e “la riserva funzionale cardiovascolare della de-cuius era caratterizzata da una riserva funzionale soddisfacente (> 4 MET)” (p. 30).
In considerazione di ciò, i consulenti valutano pienamente soddisfacente l'operato dei sanitari, i quali, posti di fronte ad un quadro clinico come quello della sig.ra che si Per_1 presentava privo di particolari condizioni di rischio, non avrebbero, in sostanza, dovuto svolgere ulteriori attività diagnostiche cardiovascolari (cfr. p. 30).
Infine, in ordine alla causa della morte, anche sulla base dell'esame autoptico svolto in sede di indagini penali, i consulenti riferiscono che il decesso della sig.ra avveniva Per_1 repentinamente per verosimile collasso cardio-circolatorio irreversibile e che le evidenze autoptiche nulla avessero rilevato circa una sofferenza trombo-embolica polmonare o cardiaca ovvero secondaria ad altra etiologia.
A tal riguardo, giova riportare che, in sede di osservazione alla bozza di c.t.u., i CC. TT. di parte attrice evidenziavano una negligenza dei sanitari nel non aver adoperato una profilassi post-operatoria con eparina a basso peso molecolare come da linee guida e che la morte della sig.ra fosse stata da attribuirsi quasi certamente a embolia massiva Per_1 non emersa durante il riscontro autoptico.
A tali osservazioni i CC.TT.UU. rispondevano facendo presente che fossero “del tutto assenti condizioni cliniche da cui potevano originarsi trombi venosi, a fronte delle quali era in ipotesi utile la somministrazione di eparina a basso peso molecolare, quali: varici agli arti inferiori;
allettamento prolungato (di certo non può essere considerato allettamento prolungato una degenza di 6 giorni per intervento chirurgico minore di cui parte senza cateterismi e possibilità di deambulare); aritmie cardiache, coagulopatie” (p. 35).
In merito all'ipotizzata dai CC.TT.PP. embolia massiva, i CC.TT.UU., facendo ricorso a cospicue e condivisibili evidenze tecniche, escludevano in maniera assoluta la possibilità che la morte della sig.ra fosse stata determinata da detta patologia, anche in Per_1 considerazione del fatto che i rilievi autoptici stessi avevano escluso l'insorgenza di una embolia massiva.
10 I CC.TT.UU. pervenivano, pertanto, alla conclusione che “l'approccio chirurgico e l'attività diagnostica cardiovascolare nel tempo pre e post-chirurgico, a fronte delle condizioni cliniche della sig.ra
, risulta scevro di censure” (p. 29). Per_1
Dalla espletata c.t.u., che il presente giudicante ritiene di condividere in toto, emerge in maniera chiara ed univoca che nessuna responsabilità nella dipartita della sig.ra sia Per_1 attribuibile ai sanitari che la ebbero in cura e che le prestarono assistenza, ma che, piuttosto, la sua morte sia stata determinata da un evento imprevedibile che nessuna connessione intrattiene con l'intervento chirurgico da lei subito e comunque con le condotte attive o eventualmente omissive poste in essere dai sanitari.
Dagli atti di causa, risulta che, in fase preoperatoria l'equipe medica operò una valutazione complessiva del quadro clinico della sig.ra dal quale non emersero Per_1 particolari patologie cardio-vascolari (esami di laboratorio nella norma, RX grafico del torace attestante un'ombra cardiaca nei limiti della norma, ipertensione arteriosa trattata farmacologicamente, ECG nella norma) che inducessero ad escludere l'opportunità di eseguire l'intervento maxillo-facciale di rimozione della cisti mascellare da lei successivamente subito.
L'intervento, per come indicato dai CC.TT.UU, risultò anch'esso svolto in maniera assolutamente corretta e si presentò del tutto scevro da complicanze.
Nella fase postoperatoria la sig.ra come risultante anche dalla cartella clinica Per_1 allegata, fu sottoposta a tutti i controlli del caso. In particolare, la sua pressione arteriosa fu misurata giornalmente e non si evidenziarono scompensi degni di nota.
Tutto lascia trasparire, purtroppo, come l'exitus della sig.ra sia dipeso da Per_1 circostanze non prevedibili e, dunque, incolpevolmente sfuggite al controllo del personale sanitario.
Non risultando dimostrata da parte attrice la sussistenza di un effettivo nesso causale fra la condotta dei sanitari e la morte della sig.ra la domanda di Persona_1 risarcimento danni proposta dai sig.ri Astro non può che essere rigettata.
4. Spese di lite.
Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite e di c.t.u. tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del
11 giudizio n. 3382/2018 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite e di c.t.u.
Così deciso in Salerno, il 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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