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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 814/2024
c/ Agenzia delle Entrate e c/ Persona_1 CP_1
Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.3.2025, rilevato che parte ricorrente ha impugnato i seguenti atti: intimazione di pagamento n. 03020249001696057000 limitatamente alle pretese avanzate dall' con le cartelle di pagamento: CP_1
n. 03020080015272743000 dell'importo di euro 198.428,71, n. 03020090001806629000 dell'importo di euro 123.440,72, n. 03020090007677353000 dell'importo di euro 15.606,50, n. 03020090015635224000 dell'importo di euro 103.594,80, n. 03020090022159372000 dell'importo di euro 147.588,95, per un totale di Euro 588.659,68.
- letti gli atti ed esaminata la documentazione;
- rilevato che l'art. 444, comma 3, c.p.c. prevede che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”;
-considerato che, in sede di costituzione in giudizio, l' ha tempestivamente eccepito CP_1 che le pretese contributive in contestazione affe o all'omesso versamento di contributi previdenziali presentati e/o emessi dalla sede di Catanzaro, trattandosi CP_1 di somme dovute dal ricorrente quale datore lavoro cianti agricoli che hanno prestato attività su terreni dell'azienda siti nel Comune di Belcastro, di competenza della sede di Catanzaro;
-che, dunque, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., la cognizione della domanda non appartiene a questo tribunale, bensì al Tribunale di Catanzaro, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente competente per la gestione dei contributi dovuti dalla parte ricorrente;
- che a fronte di tale eccezione, parte ricorrente nulla ha eccepito in sede di verbale di prima udienza;
- che, in conclusione, si impone la declaratoria di incompetenza, da rendere con ordinanza ex artt. 44 e 279 c.p.c.;
- che, il presente provvedimento, seppur reso in forma di ordinanza, ha natura definitoria di una questione pregiudiziale e, quindi, occorre statuire sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo e poste a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia, in favore del Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro in relazione ai seguenti atti:
- assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di e , CP_1 CP_2 liquidate in complessivi € 1.000,00 ciascuno, oltre accessori se dovuti;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti. Lamezia Terme 14.4.2025
Il GL Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
c/ Agenzia delle Entrate e c/ Persona_1 CP_1
Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.3.2025, rilevato che parte ricorrente ha impugnato i seguenti atti: intimazione di pagamento n. 03020249001696057000 limitatamente alle pretese avanzate dall' con le cartelle di pagamento: CP_1
n. 03020080015272743000 dell'importo di euro 198.428,71, n. 03020090001806629000 dell'importo di euro 123.440,72, n. 03020090007677353000 dell'importo di euro 15.606,50, n. 03020090015635224000 dell'importo di euro 103.594,80, n. 03020090022159372000 dell'importo di euro 147.588,95, per un totale di Euro 588.659,68.
- letti gli atti ed esaminata la documentazione;
- rilevato che l'art. 444, comma 3, c.p.c. prevede che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”;
-considerato che, in sede di costituzione in giudizio, l' ha tempestivamente eccepito CP_1 che le pretese contributive in contestazione affe o all'omesso versamento di contributi previdenziali presentati e/o emessi dalla sede di Catanzaro, trattandosi CP_1 di somme dovute dal ricorrente quale datore lavoro cianti agricoli che hanno prestato attività su terreni dell'azienda siti nel Comune di Belcastro, di competenza della sede di Catanzaro;
-che, dunque, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., la cognizione della domanda non appartiene a questo tribunale, bensì al Tribunale di Catanzaro, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente competente per la gestione dei contributi dovuti dalla parte ricorrente;
- che a fronte di tale eccezione, parte ricorrente nulla ha eccepito in sede di verbale di prima udienza;
- che, in conclusione, si impone la declaratoria di incompetenza, da rendere con ordinanza ex artt. 44 e 279 c.p.c.;
- che, il presente provvedimento, seppur reso in forma di ordinanza, ha natura definitoria di una questione pregiudiziale e, quindi, occorre statuire sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo e poste a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia, in favore del Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro in relazione ai seguenti atti:
- assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di e , CP_1 CP_2 liquidate in complessivi € 1.000,00 ciascuno, oltre accessori se dovuti;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti. Lamezia Terme 14.4.2025
Il GL Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara