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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. 3172/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3172/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 12.09.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3172/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Gianluca V. Canale con studio in Catania,
Via Aloi n. 26, presso il quale è elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ROSARIA BATTIATO ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.04.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29380202500007084000 per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali relativi agli anni dal 2015 al 2020, derivanti da avvisi di addebito, a suo dire mai ricevuti, per un importo complessivo di €
25.675,05 notificatogli dall' in data 05/03/2025. Precisava che, avendo presentato CP_1 istanza di accesso agli atti all' e all' , l'11.03.2025, per CP_1 Controparte_2 ottenere copia degli avvisi di addebito e delle relative relate di notifica, solo in data 25/03/2025
l' ha fornito riscontro all'istanza, inviandogli la documentazione che allegava in atti CP_1
Eccepiva pertanto: NULLITÀ DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ADDEBITO;
TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO - DECORRENZA DEL TERMINE DALL'ACCESSO
AGLI ATTI;
PRESCRIZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI;
ILLEGITTIMITÀ DEL
SANZIONI; CP_3
Concludeva chiedendo: IN VIA CAUTELARE: Sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
NEL MERITO In via principale: Accertare e dichiarare la nullità del preavviso di fermo amministrativo n. 29380202500007084000 per omessa notifica degli atti presupposti;
Accertare e dichiarare la nullità di tutti gli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento presupposte;
Per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del diritto dell' di procedere ad azioni esecutive nei confronti del ricorrente;
In via subordinata: CP_1
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito, in quanto: a) per gli avvisi nn. 59320160006516867000 e
59320170004857713000, notificati rispettivamente il 23/12/2016 e il 03/11/2017, è decorso il termine quinquennale senza validi atti interruttivi;
b) per tutti gli altri avvisi di addebito indicati nel preavviso di fermo, l' non ha fornito prova né della loro notifica né di validi CP_1 atti interruttivi della prescrizione quinquennale;
Rideterminare le sanzioni applicando i criteri stabiliti dall'art. 23 D.L. 48/2023; In ogni caso: Nell'eventualità in cui il fermo amministrativo sia stato già iscritto nelle more del giudizio, dichiararne la nullità e ordinare di procedere alla sua immediata cancellazione. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , in subordine la sua inammissibilità e comunque CP_1 rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti, in estremo subordine dichiarare la prescrizione del diritto alla azione esecutiva della con compensazione di spese nei confronti dell' . Controparte_4 CP_1
Sospesa l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito n.59320160006516867000;
n.59320170004857713000; n.59320180002259251000; n.5932018001081201900, con successivo provvedimento del 21/08/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 12 settembre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 12.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Orbene, occorre precisare che il preavviso di fermo amministrativo n.
29380202500007084000, atto impugnato, ha ad oggetto i seguenti avvisi di addebito:
1) 59320160006516867000, contributi fissi e sanzioni III-IV rata anno 2015;
2) 59320170004857713000, contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata anno 2016;
3) 59320180002259251000, contributi fissi e sanzioni I-II-III rata anno 2017;
4) 59320180010812019000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2017 e I rata anno;
5) 59320190005017185000, contributi fissi e sanzioni II-III rata anno 2018;
6) 59320190010405832000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2018 e I rata anno 2019, presuntivamente notificato il 20/02/2020
7) 59320220001334031000, contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata anno 2020; L'odierno ricorrente eccepisce preliminarmente di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore solo a seguito della notifica dell'atto impugnato, ovvero della comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, non essendogli stati notificati gli atti presupposti.
Occorre dunque dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti.
L' , costituendosi, ha prodotto: CP_1
- la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 59320160006516867000, Formato il 24 ottobre 2016, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello 3 PI 4 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 65037883466-9 e avviso del 23/11/2016, come riportato nel relativo CAD;
-la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 59320170004857713000, Formato il 9 settembre 2017, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello 3 PI 4 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 66545464326-8 e avviso del 4/10/2017, come riportato nel relativo CAD;
- la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n.59320180002259251000, Formato il 9 giugno 2018, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello 3 PI 4 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 66548108635-1 e avviso del 2/08/2019, come riportato nel relativo CAD;
- la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 59320180010812019000, Formato il 24 dicembre 2018, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello 3 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 68954133242-4 e avviso del 23/01/2019, come riportato nel relativo CAD;
- la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 59320190005017185000, Formato il 9 luglio 2019, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello n. 3 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 68956048248-4 e avviso del 2/08/2019, come riportato nel relativo CAD;
- la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 59320190010405832000, Formato il 23 novembre 2019, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello n. 3 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 68957582939-4 e avviso del 13/01/2020, come riportato nel relativo CAD;
Ebbene, a tal riguardo occorre precisare che, trattandosi di notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si considera perfezionata alla data in cui è rilasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e non essendo prevista - giacchè la finalità di avvertire il destinatario della possibilità di ritirare il plico presso l'ufficio postale è soddisfatta attraverso l'avviso lasciato contestualmente al tentativo di consegna- la spedizione di una seconda raccomandata (a differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi della notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890/1982, articolo 8 comma 2).
In definitiva, avvisato il destinatario momentaneamente assente del deposito del plico presso l'ufficio postale -attività il cui compimento, attestato dall'ufficiale postale, fa fede fino a querela di falso- è stato restituito al mittente per compiuta giacenza.
Nel caso in questione, secondo l'orientamento della Suprema Corte, trovano, infatti applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del
1982 e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica
(Cass. Sez. II 24/10/2017 n. 25219; Cass. 12083 del 13/06/2016).
La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973, art. 26, trova riscontro anche nella stessa L. n. 890 del 1892 che, all'art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”.
Detta regola deve intendersi operante anche per gli avvisi di addebito per effetto del rinvio operato dal comma 14 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010.
CP_ Nel caso in esame le richiamate notificazioni sono state effettuate dall' a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dunque non occorreva alcuna menzione dell'attività di ricerca svolte dall'ufficiale postale.
La notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è diversa da quella prevista dalla L. n. 890 del 1982, trattandosi della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal DPR n. 655 del 1982. Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale, dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario e con il decorso del termine di compiuta giacenza. Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione dei detti avvisi di addebito è regolare, in quanto nei superiori avvisi di addebito, presupposti al preavviso di fermo, si legge nelle rispettive buste che doveva contenerli la dicitura “avviso” e la successiva restituzione al mittente per compiuta giacenza;
CP_ L' ha, altresì, prodotto l'avviso di addebito n. 593 2022 00013340 31 000, Formato il 9 luglio 2022, indirizzato al ricorrente in Via Dottore Consoli Catania 95124 notificato con racc.ta e a.r. n. 68982989949-1 destinatario il 29/07/2022, come riportato nel Parte_2 relativo CAD;
Si precisa a tal riguardo che in particolare la Cassazione civile sez. trib. nella sentenza del 27 maggio 2011 n. 11708 ha avuto modo di osservare che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.” (cfr. altresì, ex plurimis e di recente, Cass. ord. n. 946 del 17 gennaio 2020 secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”). Alla luce della regolarità delle superiori notifiche degli avvisi di addebito posti a fondamento della comunicazione di fermo amministrativo, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n.
335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato.
Parte ricorrente ha, tuttavia, eccepito la prescrizione quinquennale maturata successivamente CP_ alle accertate notifiche;
L' al riguardo non ha prodotto alcun atto interruttivo invocando la normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus.
Reputa, tuttavia, il Tribunale che con riferimento ai crediti prescritti non opera la richiamata normativa, ed in particolare l'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020 secondo cui: “ 2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” in quanto tutti gli avvisi di addebito prescritti, posti a fondamento dell'odierno atto impugnato, sono stati notificati e si riferiscono a contributi riguardanti periodi non compresi nella richiamata normativa.
Alla luce delle superiori conclusioni il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3172/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla integralmente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500007084000 e dichiara non dovute le somme ivi richieste;
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre IVA e CPA come per legge in favore del ricorrente
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 15 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3172/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 12.09.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3172/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Gianluca V. Canale con studio in Catania,
Via Aloi n. 26, presso il quale è elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ROSARIA BATTIATO ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.04.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29380202500007084000 per l'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali relativi agli anni dal 2015 al 2020, derivanti da avvisi di addebito, a suo dire mai ricevuti, per un importo complessivo di €
25.675,05 notificatogli dall' in data 05/03/2025. Precisava che, avendo presentato CP_1 istanza di accesso agli atti all' e all' , l'11.03.2025, per CP_1 Controparte_2 ottenere copia degli avvisi di addebito e delle relative relate di notifica, solo in data 25/03/2025
l' ha fornito riscontro all'istanza, inviandogli la documentazione che allegava in atti CP_1
Eccepiva pertanto: NULLITÀ DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ADDEBITO;
TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO - DECORRENZA DEL TERMINE DALL'ACCESSO
AGLI ATTI;
PRESCRIZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI;
ILLEGITTIMITÀ DEL
SANZIONI; CP_3
Concludeva chiedendo: IN VIA CAUTELARE: Sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
NEL MERITO In via principale: Accertare e dichiarare la nullità del preavviso di fermo amministrativo n. 29380202500007084000 per omessa notifica degli atti presupposti;
Accertare e dichiarare la nullità di tutti gli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento presupposte;
Per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del diritto dell' di procedere ad azioni esecutive nei confronti del ricorrente;
In via subordinata: CP_1
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito, in quanto: a) per gli avvisi nn. 59320160006516867000 e
59320170004857713000, notificati rispettivamente il 23/12/2016 e il 03/11/2017, è decorso il termine quinquennale senza validi atti interruttivi;
b) per tutti gli altri avvisi di addebito indicati nel preavviso di fermo, l' non ha fornito prova né della loro notifica né di validi CP_1 atti interruttivi della prescrizione quinquennale;
Rideterminare le sanzioni applicando i criteri stabiliti dall'art. 23 D.L. 48/2023; In ogni caso: Nell'eventualità in cui il fermo amministrativo sia stato già iscritto nelle more del giudizio, dichiararne la nullità e ordinare di procedere alla sua immediata cancellazione. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , in subordine la sua inammissibilità e comunque CP_1 rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti, in estremo subordine dichiarare la prescrizione del diritto alla azione esecutiva della con compensazione di spese nei confronti dell' . Controparte_4 CP_1
Sospesa l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito n.59320160006516867000;
n.59320170004857713000; n.59320180002259251000; n.5932018001081201900, con successivo provvedimento del 21/08/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 12 settembre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 12.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Orbene, occorre precisare che il preavviso di fermo amministrativo n.
29380202500007084000, atto impugnato, ha ad oggetto i seguenti avvisi di addebito:
1) 59320160006516867000, contributi fissi e sanzioni III-IV rata anno 2015;
2) 59320170004857713000, contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata anno 2016;
3) 59320180002259251000, contributi fissi e sanzioni I-II-III rata anno 2017;
4) 59320180010812019000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2017 e I rata anno;
5) 59320190005017185000, contributi fissi e sanzioni II-III rata anno 2018;
6) 59320190010405832000, contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2018 e I rata anno 2019, presuntivamente notificato il 20/02/2020
7) 59320220001334031000, contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata anno 2020; L'odierno ricorrente eccepisce preliminarmente di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore solo a seguito della notifica dell'atto impugnato, ovvero della comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, non essendogli stati notificati gli atti presupposti.
Occorre dunque dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti.
L' , costituendosi, ha prodotto: CP_1
- la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 59320160006516867000, Formato il 24 ottobre 2016, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello 3 PI 4 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 65037883466-9 e avviso del 23/11/2016, come riportato nel relativo CAD;
-la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 59320170004857713000, Formato il 9 settembre 2017, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello 3 PI 4 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 66545464326-8 e avviso del 4/10/2017, come riportato nel relativo CAD;
- la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n.59320180002259251000, Formato il 9 giugno 2018, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello 3 PI 4 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 66548108635-1 e avviso del 2/08/2019, come riportato nel relativo CAD;
- la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 59320180010812019000, Formato il 24 dicembre 2018, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello 3 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 68954133242-4 e avviso del 23/01/2019, come riportato nel relativo CAD;
- la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 59320190005017185000, Formato il 9 luglio 2019, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello n. 3 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 68956048248-4 e avviso del 2/08/2019, come riportato nel relativo CAD;
- la ricevuta di consegna dell'avviso di addebito n. 59320190010405832000, Formato il 23 novembre 2019, indirizzato al ricorrente in Via Frate Agnello n. 3 Catania 95127 notificato per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. n. 68957582939-4 e avviso del 13/01/2020, come riportato nel relativo CAD;
Ebbene, a tal riguardo occorre precisare che, trattandosi di notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si considera perfezionata alla data in cui è rilasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e non essendo prevista - giacchè la finalità di avvertire il destinatario della possibilità di ritirare il plico presso l'ufficio postale è soddisfatta attraverso l'avviso lasciato contestualmente al tentativo di consegna- la spedizione di una seconda raccomandata (a differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi della notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890/1982, articolo 8 comma 2).
In definitiva, avvisato il destinatario momentaneamente assente del deposito del plico presso l'ufficio postale -attività il cui compimento, attestato dall'ufficiale postale, fa fede fino a querela di falso- è stato restituito al mittente per compiuta giacenza.
Nel caso in questione, secondo l'orientamento della Suprema Corte, trovano, infatti applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del
1982 e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica
(Cass. Sez. II 24/10/2017 n. 25219; Cass. 12083 del 13/06/2016).
La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973, art. 26, trova riscontro anche nella stessa L. n. 890 del 1892 che, all'art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”.
Detta regola deve intendersi operante anche per gli avvisi di addebito per effetto del rinvio operato dal comma 14 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010.
CP_ Nel caso in esame le richiamate notificazioni sono state effettuate dall' a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dunque non occorreva alcuna menzione dell'attività di ricerca svolte dall'ufficiale postale.
La notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è diversa da quella prevista dalla L. n. 890 del 1982, trattandosi della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal DPR n. 655 del 1982. Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale, dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario e con il decorso del termine di compiuta giacenza. Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione dei detti avvisi di addebito è regolare, in quanto nei superiori avvisi di addebito, presupposti al preavviso di fermo, si legge nelle rispettive buste che doveva contenerli la dicitura “avviso” e la successiva restituzione al mittente per compiuta giacenza;
CP_ L' ha, altresì, prodotto l'avviso di addebito n. 593 2022 00013340 31 000, Formato il 9 luglio 2022, indirizzato al ricorrente in Via Dottore Consoli Catania 95124 notificato con racc.ta e a.r. n. 68982989949-1 destinatario il 29/07/2022, come riportato nel Parte_2 relativo CAD;
Si precisa a tal riguardo che in particolare la Cassazione civile sez. trib. nella sentenza del 27 maggio 2011 n. 11708 ha avuto modo di osservare che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.” (cfr. altresì, ex plurimis e di recente, Cass. ord. n. 946 del 17 gennaio 2020 secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”). Alla luce della regolarità delle superiori notifiche degli avvisi di addebito posti a fondamento della comunicazione di fermo amministrativo, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n.
335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato.
Parte ricorrente ha, tuttavia, eccepito la prescrizione quinquennale maturata successivamente CP_ alle accertate notifiche;
L' al riguardo non ha prodotto alcun atto interruttivo invocando la normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus.
Reputa, tuttavia, il Tribunale che con riferimento ai crediti prescritti non opera la richiamata normativa, ed in particolare l'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020 secondo cui: “ 2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” in quanto tutti gli avvisi di addebito prescritti, posti a fondamento dell'odierno atto impugnato, sono stati notificati e si riferiscono a contributi riguardanti periodi non compresi nella richiamata normativa.
Alla luce delle superiori conclusioni il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3172/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla integralmente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500007084000 e dichiara non dovute le somme ivi richieste;
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre IVA e CPA come per legge in favore del ricorrente
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 15 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011