Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2574 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 17.12.2024 e vertente
TRA con sede in Roma, Codice Fiscale e per essa, come da Parte_1 P.IVA_1 procura autenticata in data 27 marzo 2009 dal notaio di Roma (rep 29747 e racc. Parte_2
9075), la società con sede in Roma, via Lungotevere Flaminio n. 18, codice fiscale CP_1 ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma partita IVA , in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del procuratore, dr. a ciò abilitato in forza della procura speciale in Controparte_2 data 1.7.2021 menzionata in atti, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
Romano Vincenzo
- attori/opponenti -
E
, nato a [...], il [...], cod. fisc. Controparte_3
, nata a [...], il C.F._1 Controparte_4
09.09.1967, cod. fisc. , , nata a [...] C.F._2 CP_5
Vesuviano, il 08.02.1971, cod. fisc. e , nata a C.F._3 Parte_3
San Giuseppe Vesuviano, il 14.08.1975, cod. fisc. , tutti rappresentati e C.F._4
difesi dall'avv. Giuseppe Palladino e dall'avv. Francesca Maria D'Avino, come da procura in atti ed elettivamente domiciliati in Nola, via On.le F. Napolitano 9
- convenuti/opposti -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti si riportavano ai propri atti insistendo nelle rispettive domande.
1
l'esecutorietà della sentenza del Tribunale di Roma n. 18245/2023, emessa – inter partes - il 05.12.2023 e pubblicata in data 12.12.2023 stante i presupposti del fumus boni iuris della presente opposizione e del periculum in mora in ordine alla restituzione delle somme indebitamente incassate nelle more del giudizio dagli attuali intimanti, tenuto conto che gli stessi hanno preannunciato l'esecuzione presso terzo, procedura di breve durata che potrebbe definirsi in data antecedente all'udienza di prima comparizione;
b) nel merito, accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli intimanti, oggi convenuti, non hanno titolo e diritto di procedere in executivis in danno della;
c) nel merito, in via subordinata, salvo gravame, Parte_1 accertare e dichiarare non dovuta la somma intimata a titolo di svalutazione monetaria;
d) condannare i convenuti, in solido, al rimborso in favore dell'opponente delle spese processuali ed onorari da liquidare ex DMG
n. 147/2022 – fascia valore della controversia pari ad €.150.000 – misura media – oltre il 15% per spese generali e la maggiorazione del 30% per la natura degli atti processuali ex DMG n. 110/2023, in uno agli oneri di legge per CPA ed IVA”
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Rigettare l'avversa opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c. in quanto inammissibile, poiché tardiva, per decadenza dalla domanda;
Rigettare l'avversa opposizione a precetto ex art. 617 e 615 c.p.c. in quanto inammissibili ed infondata, in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra esposte e per lo effetto confermare l'efficacia dell'atto di precetto e la validità del titolo esecutivo in danno della
Accertare e dichiarare la somma maggiore dovuta in forza del titolo esecutivo per cui è causa, Parte_1 dovuta e legittima;
In caso di nullità e/o inefficacia parziale delle somme precettate confermare l'efficacia dell'atto di precetto per la minore somma ritenuta valida, dovuta e legittima;
Condannare controparte al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 III comma cpc, con liquidazione di una somma a titolo di condanna equitativamente determinata da questo Giudice (come consentito da giurisprudenza costante ed unanime al riguardo) nei limiti ratione valoris della domanda. Con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore antistatario per anticipo fattone”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.2.2024, la proponeva opposizione Parte_1 ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato dai sig.ri , Controparte_3 [...]
e , con il quale veniva intimato il pagamento della CP_4 CP_5 Parte_3 somma di euro 108.078,02 oltre accessori di legge (pari a € 20.967,14 a titolo di rivalutazione monetaria, nonché a € 13.515,75 per interessi legali a far data dal 2012), in forza del titolo costituito dalla sentenza n. 18245/2023, emessa dal Tribunale di Roma in data 5.12.2023, mediante la quale era stata dichiarata la nullità del pegno costituito dalla sig.ra CP_6
2
[...] in data 5.12.1994 in favore dell'istituto bancario di Torino e condannata la cessionaria CP_7 alla restituzione in favore degli istanti dei relativi importi oggetto di Parte_1 escussione, oltre agli accessori di legge.
Evidenziava l'opponente come la sentenza in questione non costituisse titolo esecutivo, trattandosi di una pronuncia di condanna generica attestante l'esistenza dell'an debeatur del diritto alla restituzione delle somme incassate, non essendo rinvenibili dalla motivazione gli elementi per poter dar luogo al calcolo aritmetico del quantum debeatur.
Eccepiva, poi, che il Tribunale di Roma, con la richiamata sentenza, aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto di pegno per motivi diversi da quelli addotti dalla parte attrice, in assenza, dunque, di contraddittorio sugli stessi.
Rilevava, ancora, riportando motivazioni attinenti al merito del giudizio di cognizione di primo grado, l'erroneità della sentenza posta a base del precetto, non trattandosi di “pegno omnibus”, nonché il difetto di legittimazione passiva della in quanto cessionaria del Parte_1 credito.
Evidenziava, infine, che la sentenza non conteneva la condanna della società opponente al risarcimento del maggiore danno per svalutazione monetaria, né siffatta domanda era stata formulata da parte attrice nei propri atti difensivi.
A fronte della notifica dell'atto di citazione, si costituivano in giudizio i sig.ri , Controparte_3
, e , rilevando l'infondatezza ed inammissibilità CP_5 Controparte_4 Parte_3 della proposta opposizione e della svolta domanda cautelare.
Eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità delle avverse domande promosse ai sensi dell'art. 617 c.p.c., rilevando la violazione del termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
In merito all'efficacia esecutiva della sentenza, rilevavano che il Tribunale di Roma aveva esplicitamente condannato il debitore alla restituzione in favore dei germani di tutte le CP_3 somme oggetto di pegno, il cui valore doveva ritenersi immediatamente evincibile dalle produzioni documentali allegate al fascicolo del Tribunale di Roma, nonché dagli atti di giudizio.
Eccepivano, inoltre, l'inammissibilità delle ulteriori motivazioni concernenti l'asserita nullità della sentenza e la carenza di legittimazione passiva di parte opponente, in quanto attinenti al merito del giudizio di cognizione, rilevandone in ogni caso l'infondatezza.
Del pari, insistevano nell'infondatezza del motivo concernente la rivalutazione monetaria, in quanto dovuta ex lege ed inclusa negli accessori di legge oggetto di condanna.
3 Chiedevano, infine, al giudice di accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale,
l'aggiornamento degli interessi legali ex art. 1284 c.c., comma 4, in relazione alla sorte capitale portata dal titolo.
A definizione della fase cautelare, con ordinanza del 18.01.2024, il giudice sospendeva l'esecutività del titolo limitatamente all'importo di € 20.967,14 richiesto a titolo di rivalutazione monetaria, respingendo per il resto l'istanza di sospensione.
All'udienza del 17.11.2024, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento, se non nei limiti di quanto disposto in esito alla fase cautelare del presente giudizio.
Va preliminarmente osservato, in merito alla eccepita inammissibilità dei motivi di opposizione proposti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che l'opposizione è stata notificata in data 10.1.2024, ovvero entro il ventesimo giorno successivo alla notifica del precetto, avvenuta il 21.12.2023.
Inoltre, nel ribadire quanto già osservato in sede cautelare, occorre rilevare che i motivi formulati dall'opponente, pur se qualificati come opposizione ex art. 617 c.p.c., appaiono piuttosto riconducibili nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., vertendo sulla liquidità del credito riconosciuto in sentenza e sulla stessa esistenza di un valido titolo esecutivo.
Ne deriva, che tali motivi di opposizione non soggiacciono agli stringenti termini imposti dall'art. 617 c.p.c., peraltro comunque rispettati.
2. Nel merito, occorre aver riguardo anzitutto al dispositivo della sentenza posta a fondamento dell'opposto atto di precetto, ove è statuito che “in parziale accoglimento della domanda, dichiara la nullità del pegno costituito dalla sig.ra in data 5.12.1994 in favore dell' CP_6 Controparte_8 di Torino (di cui al libretto di deposito a risparmio n. 41714 da immettersi nel deposito amministrato a
[...] garanzia n. 690/00894624) a garanzia del debito dei sigg.ri e Controparte_9 Controparte_10
e per l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...] Parte_1 restituzione, in favore di parte attrice, dei relativi importi oggetto di escussione, oltre agli accessori di legge”.
Dal tenore letterale della richiamata statuizione appare indubbio che il Tribunale di Roma abbia non solo inteso accertare la nullità del pegno oggetto di causa, ma altresì condannare la
[...] alla restituzione in favore degli odierni opposti degli importi indebitamente escussi. Parte_1
Come si è già avuto modo di chiarire, la mancata indicazione del valore nominale del credito nel dispositivo della sentenza, ovvero nella sua motivazione, non preclude al giudice la verifica circa la liquidità del credito portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo.
4 Sulla questione, è opportuno richiamare la pronuncia n. 11066 del 02.07.2012 delle sezioni unite della Cassazione, che ha espresso il principio a mente del quale la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato ma, comunque, determinabile sulla base degli elementi acquisiti nel corso del processo in cui il credito si è formato, costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
In particolare, con la richiamata pronuncia è stato affermato che: “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio”.
Orbene, avuto riguardo agli atti di causa, nel caso di specie il credito appare agevolmente quantificabile sia sulla base dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia alla luce della ulteriore documentazione prodotta in giudizio dalle parti in causa.
In particolare, l'atto di citazione in giudizio recava già nelle premesse il valore originario del pegno sottoscritto per lire 200 milioni, nonché l'indicazione del controvalore escusso nel 2012 dal conto amministrato n. 41714 per euro 108.078,02; importo, peraltro, mai contestato dalla convenuta in sede di costituzione o nei successivi atti difensivi.
Dalla copiosa documentazione versata in atti dai ed, in particolare, dalla rendicontazione CP_3 del conto amministrato n. 0412/41714 (si veda il deposito effettuato nel fascicolo di causa in data 5.4.2024), espressamente citato nel dispositivo della sentenza di condanna, si evince inoltre chiaramente che il deposito alla data del 30.6.2012 recava la presenza di euro 108.078,02, poi escussi ed incassati dalla Parte_1
Le doglianze sul punto meritano, pertanto, di essere respinte.
3. Occorre, poi, rilevare l'inammissibilità in questa sede degli ulteriori motivi di opposizione concernenti la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché la carenza di legittimazione passiva della in quanto attinenti Parte_1 al merito del giudizio di cognizione.
Come noto, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni che attengano a fatti estintivi o impeditivi verificatisi anteriormente alla formazione di quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (in tal senso, Cass. n. 3716 del 2020, stando alla quale “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere
5 dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo”).
Seguendo il costante orientamento espresso sia dalla Suprema Corte che dai giudici di merito, occorre ancora osservare che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica. Gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione devono essere fatti valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (tra le altre, Cass. n. 17903/2012; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 4505/2011).
Entrambi i motivi vanno pertanto dichiarati inammissibili, tenendo conto che le circostanze eccepite dall'opponente rientrano fra le contestazioni di merito che la giurisprudenza esclude dal novero dei motivi legittimanti l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
4. Appare invece suscettibile di accoglimento il motivo di opposizione concernente la non debenza delle somme richieste a titolo di rivalutazione monetaria.
Il titolo esecutivo contiene, infatti, la condanna alla restituzione, in favore degli odierni opposti,
“degli importi oggetto di escussione, oltre agli accessori di legge”, senza alcun riferimento alla rivalutazione monetaria delle somme oggetto di condanna.
Nella fattispecie, peraltro, la restituzione delle somme indebitamente versate richiesta con l'atto di precetto non inerisce ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia dichiarativa di nullità del pegno, della causa delle relative obbligazioni pecuniarie, per cui dà luogo ad un debito non di valore, ma di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente, che non vi ha provveduto nel caso di specie (Cass. 14289/2018; Cass. 5639/2014).
Le somme richieste dai creditori procedenti a titolo di rivalutazione monetaria devono, pertanto, dichiararsi non dovute dal complessivo importo precettato.
5. Occorre, infine, soffermarsi sulla domanda di accertamento dell'importo dovuto, come aggiornato sulla base del tasso di interesse ex art. 1284, comma 4, c.c., formulata in via riconvenzionale da parte opposta.
A riguardo, deve ribadirsi come la sentenza posta a base del precetto preveda la condanna della parte debitrice “alla restituzione, in favore di parte attrice, dei relativi importi oggetto di Parte_1 escussione, oltre agli accessori di legge” (si veda il dispositivo della sentenza n. 18245/2023, posta a base del precetto).
Tale pronuncia non reca, dunque, alcun riferimento alla natura degli interessi dovuti.
6 A riguardo, occorre richiamare la recente presa di posizione della Cassazione, stando alla quale
“in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per
l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art.
1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione” (Cass n. 19015 del 11.7.2024).
Posto, allora, che la sentenza a base del precetto non reca alcun riferimento agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dovrà concludersi che non sussistano i presupposti per riconoscere interessi diversi da quelli previsti dal primo comma della menzionata disposizione.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, non ricorrono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c., richiesta da parte opposta.
Deve in conclusione parzialmente accogliersi la proposta opposizione, disponendo che il debito portato dal precetto opposto sia ridotto dell'importo di € 20.967,14, richiesto a titolo di rivalutazione monetaria, in quanto non dovuta, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, ridotte in ragione del profilo di parziale accoglimento.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione, che per il resto si respinge, dispone che il precetto opposto sia ridotto dell'importo di € 20.967,14, richiesto a titolo di rivalutazione monetaria.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_3
, e , che si quantificano in complessivi € CP_5 Controparte_4 Parte_3
7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 16.1.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
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