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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. AN AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12173/2025 R.G. promosso da
) (avv. MORETTI REMO) Parte_1 C.F._1
e
C.F. (avv. RAFFAELLA EFFRETTI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 15/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto. 2) Affido e collocamento della figlia: La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre unitamente alla sorella maggiore
Per_
. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. 3) Assegnazione della casa coniugale: Assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi alla moglie, con tutti i mobili che la arredano;
si dà atto che mobilio e suppellettili sono di proprietà esclusiva della signora
Per_ avendoli ricevuti in dono dai propri genitori. La moglie, che vi abiterà insieme alle figlie e Pt_1
1 sino alla loro autosufficienza economica;
il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale, Per_1 Pt_2
prelevando i suoi effetti personali, e a reperire altra soluzione abitativa ove trasferire la propria residenza;
4) Concorso al mantenimento delle figlie: il padre, sig. si obbliga a contribuire al Parte_2
mantenimento delle figlie versando alla moglie entro e non oltre il giorno 10 del mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa l'importo mensile di Euro 650,00 (euro 325,00 per ciascuna figlia) e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, purché l'indice sia positivo, primo aggiornamento aprile 2026; nel caso in cui a settembre la primogenita decidesse di non proseguire il percorso degli studi e reperire un'occupazione lavorativa, cessazione rebus sic stantibus dell'obbligo al contributo al mantenimento da parte del padre in favore di essa medesima, non appena la stessa, l'avrà avrà reperita;
5) Spese extra assegno di mantenimento: le spese straordinarie, come elencate e secondo le modalità sancite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (doc.14), saranno divise nella misura del 50% per ciascun genitore. Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
I/I) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico. b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria. c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN sia già noto oppure indicato nella richiesta. 6) Visitazioni: il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto sia degli impegni lavorativi (di ogni e qualsivoglia genere e/o natura) degli stessi ma soprattutto nel preminente interesse della figlia, dei suoi impegni e delle sue volontà, la terrà con sé: - a week-end alternati e due giorni infrasettimanali con pernotto. Tali intese,
2 relative al diritto di frequentazione genitore-figlia, concordate tra i coniugi in considerazione dell'attuale situazione lavorativa dei ricorrenti, nonché degli impegni scolastici e ricreativi della figlia, potranno essere riviste in qualsiasi momento ed adattate alla nuova realtà. Oltre al calendario sopra detto, la figlia trascorrerà con ciascun genitore: Per_1
a. almeno sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di
Natale ed il giorno dell'ultimo dell'anno, secondo la seguente ripartizione: dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30/12 ore 20.00 con un genitore, e dal 30/12 ore 20.00 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
almeno tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; b. almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. c. I ponti del
1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori;
d. Il giorno del compleanno ad anni alterni e la festa del papà/mamma con il genitore festeggiato. 7) Assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore delle figlie, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che: • l'assegno unico venga attribuito esclusivamente alla sig.ra
[...]
a partire dal mese di aprile 2025; 8) Assegno coniuge: I coniugi dichiarano di rinunciare alla Pt_1
corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento. 9) Ulteriori rapporti: Nell'interesse della prole, concordemente i genitori si obbligano • a non far presentare i propri rispettivi eventuali compagni alla figlia, almeno sino a quando i rapporti con gli stessi non si saranno consolidati nel tempo;
10) Altri rapporti tra i coniugi: Le parti concordano le seguenti ulteriori condizioni di separazione: a) L'autovettura modello Lancia Y Tg GS 493 AG, già di proprietà della Sig.ra rimane assegnata in via esclusiva Pt_1 alla stessa;
b) L'autovettura modello Fiat Tipo, già di proprietà del Sig. rimane assegnata in via Pt_2
esclusiva allo stesso. c) depositi sul conto corrente bancario cointestato a favore del sig. con Pt_2
riconoscimento in favore della sig.ra di Euro 10.000,00 in caso di vendita a terzi della casa Pt_1 coniugale o da defalcare sul prezzo in caso di acquisto della quota da parte di quest'ultima; d) depositi sul conto corrente postale intestato unicamente alla sig.ra da attribuirsi interamente alla stessa;
Pt_1
11) Assenso documenti identità ed espatrio per la prole: I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti d'identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie. 12) Spese del presente giudizio: Le spese del presente giudizio saranno compensate. 13) Rinuncia all'impugnazione: I coniugi si impegnano a non impugnare l'emanando provvedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 27/12/2004, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Pavone del Mella (BS) (atto n. 4, parte I, anno 2004).
Per_
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 29/11/2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (n. 15/1/2010). Per_1
3 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ZA TI AN AR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. AN AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12173/2025 R.G. promosso da
) (avv. MORETTI REMO) Parte_1 C.F._1
e
C.F. (avv. RAFFAELLA EFFRETTI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 15/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto. 2) Affido e collocamento della figlia: La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre unitamente alla sorella maggiore
Per_
. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. 3) Assegnazione della casa coniugale: Assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi alla moglie, con tutti i mobili che la arredano;
si dà atto che mobilio e suppellettili sono di proprietà esclusiva della signora
Per_ avendoli ricevuti in dono dai propri genitori. La moglie, che vi abiterà insieme alle figlie e Pt_1
1 sino alla loro autosufficienza economica;
il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale, Per_1 Pt_2
prelevando i suoi effetti personali, e a reperire altra soluzione abitativa ove trasferire la propria residenza;
4) Concorso al mantenimento delle figlie: il padre, sig. si obbliga a contribuire al Parte_2
mantenimento delle figlie versando alla moglie entro e non oltre il giorno 10 del mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa l'importo mensile di Euro 650,00 (euro 325,00 per ciascuna figlia) e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, purché l'indice sia positivo, primo aggiornamento aprile 2026; nel caso in cui a settembre la primogenita decidesse di non proseguire il percorso degli studi e reperire un'occupazione lavorativa, cessazione rebus sic stantibus dell'obbligo al contributo al mantenimento da parte del padre in favore di essa medesima, non appena la stessa, l'avrà avrà reperita;
5) Spese extra assegno di mantenimento: le spese straordinarie, come elencate e secondo le modalità sancite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (doc.14), saranno divise nella misura del 50% per ciascun genitore. Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
I/I) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico. b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria. c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN sia già noto oppure indicato nella richiesta. 6) Visitazioni: il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto sia degli impegni lavorativi (di ogni e qualsivoglia genere e/o natura) degli stessi ma soprattutto nel preminente interesse della figlia, dei suoi impegni e delle sue volontà, la terrà con sé: - a week-end alternati e due giorni infrasettimanali con pernotto. Tali intese,
2 relative al diritto di frequentazione genitore-figlia, concordate tra i coniugi in considerazione dell'attuale situazione lavorativa dei ricorrenti, nonché degli impegni scolastici e ricreativi della figlia, potranno essere riviste in qualsiasi momento ed adattate alla nuova realtà. Oltre al calendario sopra detto, la figlia trascorrerà con ciascun genitore: Per_1
a. almeno sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di
Natale ed il giorno dell'ultimo dell'anno, secondo la seguente ripartizione: dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30/12 ore 20.00 con un genitore, e dal 30/12 ore 20.00 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
almeno tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; b. almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. c. I ponti del
1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori;
d. Il giorno del compleanno ad anni alterni e la festa del papà/mamma con il genitore festeggiato. 7) Assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore delle figlie, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che: • l'assegno unico venga attribuito esclusivamente alla sig.ra
[...]
a partire dal mese di aprile 2025; 8) Assegno coniuge: I coniugi dichiarano di rinunciare alla Pt_1
corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento. 9) Ulteriori rapporti: Nell'interesse della prole, concordemente i genitori si obbligano • a non far presentare i propri rispettivi eventuali compagni alla figlia, almeno sino a quando i rapporti con gli stessi non si saranno consolidati nel tempo;
10) Altri rapporti tra i coniugi: Le parti concordano le seguenti ulteriori condizioni di separazione: a) L'autovettura modello Lancia Y Tg GS 493 AG, già di proprietà della Sig.ra rimane assegnata in via esclusiva Pt_1 alla stessa;
b) L'autovettura modello Fiat Tipo, già di proprietà del Sig. rimane assegnata in via Pt_2
esclusiva allo stesso. c) depositi sul conto corrente bancario cointestato a favore del sig. con Pt_2
riconoscimento in favore della sig.ra di Euro 10.000,00 in caso di vendita a terzi della casa Pt_1 coniugale o da defalcare sul prezzo in caso di acquisto della quota da parte di quest'ultima; d) depositi sul conto corrente postale intestato unicamente alla sig.ra da attribuirsi interamente alla stessa;
Pt_1
11) Assenso documenti identità ed espatrio per la prole: I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti d'identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie. 12) Spese del presente giudizio: Le spese del presente giudizio saranno compensate. 13) Rinuncia all'impugnazione: I coniugi si impegnano a non impugnare l'emanando provvedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 27/12/2004, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Pavone del Mella (BS) (atto n. 4, parte I, anno 2004).
Per_
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 29/11/2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (n. 15/1/2010). Per_1
3 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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