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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 7770 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. Cammalleri Raimondo)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. Rizzo Adriana Giovanna) CP_1
Resistente
◊
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro dichiara che la ricorrente possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità da gennaio 2025;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del CP_1
giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento unitamente alla pensione d'inabilità o, in via subordinata della sola pensione d'inabilità, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa premesso che il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario confermando la valutazione della commissione medica di cui al verbale opposto;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
-premesso che, regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio, chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato, nel merito, che il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere le invocate prestazioni riconoscendo tuttavia il 76% di invalidità civile dal Gennaio 2025.
-rilevato che il ricorrente nelle note di trattazione del 26.06.2025 ha precisato le
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro proprie domande chiedendo comunque il riconoscimento del requisito sanitario utile per usufruire dell'assegno mensile di invalidità sin dalla data della revisione evidenziando che, nelle more dell'odierno giudizio, la ricorrente veniva chiamata nuovamente a visita di revisione in data 17.10.2024 nella quale l' le CP_1
riconosceva un punteggio invalidante del 67%, revocando così l'assegno mensile di invalidità di cui era titolare;
- ritenuto che, in alcune occasioni, la Suprema Corte ha stabilito la possibilità per il giudice di riconoscere al ricorrente, in mancanza dei presupposti per la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e ciò perché la pensione di inabilità
(beneficio maggiore) include implicitamente anche il beneficio minore rappresentato dall'assegno mensile ( cass. n. 17452 del 31 luglio 2014).
-considerato che, come già evidenziato supra, il Ctu nella propria relazione ha riconosciuto il 76% di invalidità civile con decorrenza dal Gennaio 2025;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti). Conseguentemente la domanda proposta da parte ricorrente,
come precisata nelle richiamate note di trattazione scritta, va parzialmente accolta nei termini di cui al dispositivo;
-ritenuto che in ragione dell'esito complessivo della lite le spese processuali vanno compensate interamente tra le parti;
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_1
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 6.07.2025.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
- 4 -
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 7770 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. Cammalleri Raimondo)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. Rizzo Adriana Giovanna) CP_1
Resistente
◊
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro dichiara che la ricorrente possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità da gennaio 2025;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del CP_1
giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento unitamente alla pensione d'inabilità o, in via subordinata della sola pensione d'inabilità, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa premesso che il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario confermando la valutazione della commissione medica di cui al verbale opposto;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
-premesso che, regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio, chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato, nel merito, che il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere le invocate prestazioni riconoscendo tuttavia il 76% di invalidità civile dal Gennaio 2025.
-rilevato che il ricorrente nelle note di trattazione del 26.06.2025 ha precisato le
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro proprie domande chiedendo comunque il riconoscimento del requisito sanitario utile per usufruire dell'assegno mensile di invalidità sin dalla data della revisione evidenziando che, nelle more dell'odierno giudizio, la ricorrente veniva chiamata nuovamente a visita di revisione in data 17.10.2024 nella quale l' le CP_1
riconosceva un punteggio invalidante del 67%, revocando così l'assegno mensile di invalidità di cui era titolare;
- ritenuto che, in alcune occasioni, la Suprema Corte ha stabilito la possibilità per il giudice di riconoscere al ricorrente, in mancanza dei presupposti per la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e ciò perché la pensione di inabilità
(beneficio maggiore) include implicitamente anche il beneficio minore rappresentato dall'assegno mensile ( cass. n. 17452 del 31 luglio 2014).
-considerato che, come già evidenziato supra, il Ctu nella propria relazione ha riconosciuto il 76% di invalidità civile con decorrenza dal Gennaio 2025;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti). Conseguentemente la domanda proposta da parte ricorrente,
come precisata nelle richiamate note di trattazione scritta, va parzialmente accolta nei termini di cui al dispositivo;
-ritenuto che in ragione dell'esito complessivo della lite le spese processuali vanno compensate interamente tra le parti;
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_1
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 6.07.2025.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
- 4 -
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro