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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 157/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE Parte_1
(C.F. ) residente in [...]
Oliva 19, con l'ausilio dell'avv. Sandro Larosa e del dott. Stefano Bernardo Scagnelli, Gestori della Crisi nominati dall' . Controparte_1
* * * Il Tribunale, Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 18/3/2025 da , l'ausilio dell'avv. Sandro Larosa e del dott. Parte_1
Stefano Bernardo Scagnelli, nominati dall'OCC Controparte_2 Controparte_1
[...] esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dal Gestore della crisi dott. Stefano Bernardo Scagnelli;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 27/3/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- la relazione particolareggiata dell'OCC allegata al ricorso risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare della debitrice è composto da lei medesima, dal compagno convivente e da due figli di 25 e di 16 anni;
- nella relazione dell'OCC le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare della debitrice sono quantificate in € 2.562,66, fintanto che, in seguito alla vendita dell'immobile di proprietà, non sarà necessario sostenere un nuovo canone di locazione;
- che tale quantificazione risulta inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
- che la ricorrente percepisce una retribuzione da lavoro dipendente di € 1.750 mensile, oltre ad un assegno unico mensile di € 280, e che pertanto il reddito complessivo mensile medio riferibile alla ricorrente risulta di € 2.030;
- uno dei due figli della ricorrente, estraneo alla procedura, può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, risultando percettore di reddito, mentre l'altro figlio ed il compagno risultano non percepire alcun reddito;
- il reddito mensile percepito dal figlio della ricorrente risulta pari ad € 1.450 mensili;
- i redditi complessivi percepiti mensilmente dal nucleo familiare della debitrice ammontano, pertanto, ad € 3.480 (€ 2.030 della debitrice più € 1.450 del figlio);
- i redditi mensili percepiti dalla ricorrente e dal figlio incidono sul totale dei redditi percepiti dal nucleo familiare in misura pari, rispettivamente, al 58,33% e al 41,67%;
- appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito della ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.728 mensili (pari al 58,33% delle spese totali sopra quantificate), mentre la differenza sarà a carico del figlio della debitrice, estraneo alla procedura, quale contributo al mantenimento familiare;
- tale somma potrà essere successivamente modificata dal Giudice delegato al verificarsi di fatti che incidano in positivo o in negativo sulla capacità reddituale del nucleo familiare o sulle spese necessarie (es. vendita dell'immobile di proprietà della debitrice); considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, quali beni del debitore abbiano un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come liquidatore il dott. Stefano Bernardo Scagnelli, che ha finora svolto il ruolo di Commissario giudiziale;
ritenuto
- che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
- che l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge;
(l'art. 6, comma 1, lett. a) CCII riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ) residente in [...]; C.F._1 nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore il dott. Stefano Bernardo Scagnelli;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, nel limite mensile di € 1.728; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 2/4/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 157/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE Parte_1
(C.F. ) residente in [...]
Oliva 19, con l'ausilio dell'avv. Sandro Larosa e del dott. Stefano Bernardo Scagnelli, Gestori della Crisi nominati dall' . Controparte_1
* * * Il Tribunale, Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 18/3/2025 da , l'ausilio dell'avv. Sandro Larosa e del dott. Parte_1
Stefano Bernardo Scagnelli, nominati dall'OCC Controparte_2 Controparte_1
[...] esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dal Gestore della crisi dott. Stefano Bernardo Scagnelli;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 27/3/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- la relazione particolareggiata dell'OCC allegata al ricorso risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare della debitrice è composto da lei medesima, dal compagno convivente e da due figli di 25 e di 16 anni;
- nella relazione dell'OCC le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare della debitrice sono quantificate in € 2.562,66, fintanto che, in seguito alla vendita dell'immobile di proprietà, non sarà necessario sostenere un nuovo canone di locazione;
- che tale quantificazione risulta inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
- che la ricorrente percepisce una retribuzione da lavoro dipendente di € 1.750 mensile, oltre ad un assegno unico mensile di € 280, e che pertanto il reddito complessivo mensile medio riferibile alla ricorrente risulta di € 2.030;
- uno dei due figli della ricorrente, estraneo alla procedura, può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, risultando percettore di reddito, mentre l'altro figlio ed il compagno risultano non percepire alcun reddito;
- il reddito mensile percepito dal figlio della ricorrente risulta pari ad € 1.450 mensili;
- i redditi complessivi percepiti mensilmente dal nucleo familiare della debitrice ammontano, pertanto, ad € 3.480 (€ 2.030 della debitrice più € 1.450 del figlio);
- i redditi mensili percepiti dalla ricorrente e dal figlio incidono sul totale dei redditi percepiti dal nucleo familiare in misura pari, rispettivamente, al 58,33% e al 41,67%;
- appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito della ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.728 mensili (pari al 58,33% delle spese totali sopra quantificate), mentre la differenza sarà a carico del figlio della debitrice, estraneo alla procedura, quale contributo al mantenimento familiare;
- tale somma potrà essere successivamente modificata dal Giudice delegato al verificarsi di fatti che incidano in positivo o in negativo sulla capacità reddituale del nucleo familiare o sulle spese necessarie (es. vendita dell'immobile di proprietà della debitrice); considerato che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, quali beni del debitore abbiano un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come liquidatore il dott. Stefano Bernardo Scagnelli, che ha finora svolto il ruolo di Commissario giudiziale;
ritenuto
- che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
- che l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge;
(l'art. 6, comma 1, lett. a) CCII riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ) residente in [...]; C.F._1 nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore il dott. Stefano Bernardo Scagnelli;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, nel limite mensile di € 1.728; invita il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 2/4/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)