TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4990/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MEO FELICE, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata il 21/07/1980 in SAN PAOLO BEL SITO (NA) (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to SIRIGNANO C.F._2
1 ANGELO;
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi in modalità cartolare in data
25.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.09.2020, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge, avendo contratto matrimonio concordatario con in data 25.05.2017 in CP_1
Per_ IA (NA), dal quale è nata la figlia (n. 28.11.2019). Rappresentava il venire meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi con Per_ addebito alla resistente, di affidare la minore alla madre, cui assegnare la casa coniugale e di regolamentare il diritto di visita paterno nonché la contribuzione al mantenimento per la figlia.
regolarmente citata, si costituiva e, pur associandosi alla domanda di separazione, CP_1 spiegava in via riconvenzionale domanda di addebito nei confronti del ricorrente in considerazione delle plurime condotte violente e maltrattanti da questi poste in essere e chiedeva affidarsi in via Per_ esclusiva la minore alla madre, con consequenziale assegnazione della casa coniugale e previsione di un mantenimento per la figlia e per se stessa.
In fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sentite le parti, disponeva Per_ l'affido esclusivo della minore in favore della madre, disponendo che il contributo al mantenimento della minore in capo al dovesse ammontare ad € 400,00 e prevedendo un Pt_1 contributo al mantenimento per la resistente pari ad € 300,00, disponendo che il diritto di visita paterno avvenisse in presenza dei nonni e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Considerata la pendenza in corso di causa della misura cautelare applicata al consistente Pt_1 nel divieto di avvicinamento alla resistente, il Giudice istruttore disponeva la sospensione delle visite paterne in data 20.08.2022. Espletata la fase istruttoria, la causa veniva riservata a sentenza e poi rimessa sul ruolo per trasferimento ad altro ufficio del Giudice istruttore. Assegnato nuovo termine per note con scadenza al 25.11.2024, il Giudice riservava la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
1. STATO
Ai sensi dell'art. 151 c.c. occorre esaminare la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Il Collegio ritiene, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2. ADDEBITO
Va primariamente posto in evidenza che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito
(Cass., n. 11448 del 2017).
3 Ma è altrettanto noto che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., n.
31351 del 2022; Cass., n. 3925 del 2018).
Va altresì evidenziato che, ai fini dell'addebito, “le condotte violente perpetrate da un coniuge, anche se successive a una preesistente crisi coniugale, sono di per sé idonee a fondare l'addebito della separazione, poiché questi atti di gravità estrema devono essere valutati come autonomi rispetto alle cause preesistenti della crisi e con incidenza causale preminente rispetto alla stessa” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 7.8.2024, n. 22294; in sede di merito, nel medesimo senso, Tribunale di Bari, Sez. I, 10.02.2022, n. 527; Tribunale di Velletri, Sez. I,
21.04.2015, n. 1490).
Nel caso di specie, il Tribunale di Nola in sede penale ha condannato con sentenza divenuta irrevocabile alla pena per delitti di maltrattamenti di cui agli artt. 572, comma 1 Parte_1
e 2, e per il delitto di lesioni ex artt. 582, 583, 585 in relazione all'art. 576 n. 1 – 5 c.p., ad anni quattro e mesi nove, sospendendo lo stesso dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 34 c.p.
Va evidenziato che rilievo assorbente ha la circostanza della divenuta irrevocabilità della condanna nei confronti del , a seguito della pronuncia d'appello e del rigetto del ricorso per Pt_1
Cassazione.
Ebbene, l'art. 651 c.p.p. dispone che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile (...)”. Ne consegue che, stante l'affermazione di colpevolezza in sede penale in merito all'esistenza di condotte violente e maltrattanti del , questo Collegio, anche in considerazione del poderoso compendio Pt_1 documentale, costituito non soltanto dagli atti del procedimento penale, ma da cospicuo materiale fotografico, denunce e referti ospedalieri, unitamente agli atti dell'istruttoria orale del presente giudizio che hanno comprovato la natura fortemente autoritaria del , ritiene pienamente Pt_1 fondata la domanda di addebito spiegata dalla resistente in via riconvenzionale.
La gravità delle condotte del è tale che alcuna valutazione in merito ai profili di addebito Pt_1 che il ricorrente ascrive alla può essere fatta, dal momento che la giurisprudenza cui questo CP_1
Collegio pienamente aderisce è chiara nell'evidenziare che il compimento di violenze esonera il
Giudice dalla comparazione rispetto a qualsivoglia ulteriore condotta, giacché si tratta di atti che
4 per la loro estrema gravità possono essere comparati soltanto con comportamenti omogenei (Cass. civ., 31351 del 2022; Cass., n. 3925 del 2018).
3. AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Per_ Dall'unione è nata una figlia , il 28.11.2019.
Giova rappresentare che, in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori, la regola sancita dall'art 337bis c.c. indica una chiara preferenza legislativa per la bigenitorialità e per l'affido condiviso, costituendo ipotesi residuale il caso di affidamento esclusivo da attuare soltanto nel caso lo stesso risulti contrario all'interesse del minore. Ed invero, l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Alla regola della bigenitorialità così come sancita dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare nell'ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia “contrario all'interesse del minore” (art. 337quater
c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che appaia necessario provvedere nelle forme dell'affidamento super-esclusivo, dal momento che le gravi condotte violente del Pt_1
Per_ perpetrate nei confronti della alla presenza della minore , come precisato dalla CP_1 ricostruzione della sentenza penale, sono motivo per ritenere pienamente integrato il pregiudizio per la minore nella eventuale previsione della bigenitorialità.
Va peraltro sottolineato che nel caso di specie vi sono stati atti di sopraffazione e violenza pienamente accertati in sede penale e che hanno, in quella sede, condotto all'irrogazione della sanzione accessoria ai sensi dell'art. 34 c.p. della sospensione della responsabilità genitoriale per nove anni, decorrenti dalla messa in esecuzione della pena ed ancora in corso.
Deve poi essere rappresentato che, per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio, non vi è dubbio che la commissione di atti di violenza dinanzi alla minore nei confronti della madre, circostanza che occorre nuovamente precisare non è più in discussione nella sua storica esistenza ai sensi dell'art. 651 c.p.p., vada ad integrare la contrarietà all'interesse del minore dell'affido condiviso, come prevista dall'art. 337quater c.c.
Né questo Tribunale può ignorare che allo stato, in considerazione del divieto di avvicinamento alla madre e dell'obbligo imposto dalle prescrizioni dell'ordinanza di affidamento in prova al
Servizio Sociale, il si trova nei fatti impossibilitato ad una piena partecipazione alla vita Pt_1 della figlia. Per_ Per quanto considerato fino ad ora, deve disporsi l'affido in via super esclusiva di alla CP_1
5 la quale prenderà autonomamente e senza necessità di consultazione dell'altro genitore ogni decisione relativamente alla figlia, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla formazione religiosa o sportiva. In capo al genitore non affidatario permane un diritto ed un dovere di vigilanza sulla condotta del genitore affidatario e di segnalazione al Giudice in caso di mancanze o sofferenze della minore, oltre che la possibilità di richiedere la modifica delle modalità di affido in presenza dei presupposti di legge.
Con riferimento al diritto di visita paterno, il Collegio osserva che, nel corso di questo giudizio, in un primo momento, con ordinanza del 22.05.2021, gli incontri tra il e la figlia erano stati Pt_1 calendarizzati presso l'abitazione dei nonni materni alla presenza della nonna e di un familiare di fiducia del ricorrente;
con ordinanza del 28.05.2022 gli incontri tra la minore ed il padre venivano disposti presso il SS di IA, in considerazione del divieto di avvicinamento del ricorrente nei confronti della e di tutti i suoi familiari. Con successiva ordinanza del 19.12.2022 il Giudice CP_1 istruttore provvedeva alla sospensione degli incontri tra la minore ed il padre in considerazione dello stato di detenzione di quest'ultimo.
Come evidenziato in precedenza, il risulta allo stato affidato in prova al Servizio Sociale e Pt_1 lo stesso ha richiesto che sia ripristinato il proprio diritto di visita secondo le modalità già disposte da questo Tribunale, compatibilmente con le prescrizioni previste dall'ordinanza del Magistrato di
Sorveglianza del 24.10.2024.
Occorre evidenziare che, in considerazione del tempo trascorso dalla sospensione degli incontri e delle vicende che hanno interessato le parti, sia opportuno prevedere che il diritto di visita venga riattivato all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del presso il SS del Pt_1 proprio Comune nonché percorsi volti al contenimento della violenza. All'esito, in rete con i SS di
IA, previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, il padre potrà incontrare la minore in Spazio Neutro alla presenza degli assistenti sociali per una volta alla settimana.
Per quanto sino ad ora considerato, si ritiene altresì opportuno disporre la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
4. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Con riferimento alla contribuzione al mantenimento della figlia, giova rammentare che l'obbligo di mantenimento grava solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze delle figlie. Più precisamente, come
6 recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Convivendo la minore con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento delle minori, mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Tanto premesso, il Collegio ritiene congruo confermare il contributo paterno nella misura già Per_ prevista in € 400,00 per , tenuto conto dei problemi di salute della minore, dei tempi di Per_ permanenza di presso la madre, considerato che la essendo affidataria esclusiva della CP_1 minore nonché allo stato unico genitore esercente la responsabilità genitoriale percepirà il 100% dell'Assegno Unico, e che il risulta impiegato presso la ditta Italblock con sede in Caivano Pt_1
(cfr. ordinanza di affidamento in prova ai Servizi Sociali del 24/10/2024), nulla dicendosi in merito al suo stipendio attuale. Dispone che entrambi i genitori partecipino al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola
5. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Il Collegio ritiene, come già fatto in sede presidenziale, di rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla della casa coniugale sita in IA (NA), alla via Donizetti n. 28, CP_1 dovendosi evidenziare sul punto che la stessa è stata ormai abbandonata da circa cinque anni e, pertanto, il provvedimento di assegnazione non potrebbe svolgere la sua precipua funzione Per_ individuata dall'art. 337sexies c.c., dovendosi evidenziare che , la quale all'epoca aveva un anno,
è cresciuta altrove. Del pari, essendo la casa coniugale sita nello stesso stabile in cui vivono la madre e la sorella del ricorrente, in considerazione dei rapporti estremamente conflittuali tra le parti e le rispettive famiglie, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non appare funzionale Per_ alla tutela della minore .
6. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Va altresì esaminata la domanda di mantenimento che la richiede in proprio favore. CP_1
In ordine a questa domanda, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il
7 giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle cc.dd. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. 3709 del 2018; Cass., n. 605 del 2017).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del 2023).
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.05.2024, n. 14367).
Ne consegue che il primo dato che il Tribunale è chiamato a valutare è relativo al tenore di vita e successivamente alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi: nel caso di specie, va evidenziato che, dall'istruttoria espletata, è emerso che
In ordine alle condizioni patrimoniali, si osserva che il ricorrente allo stato vive presso l'abitazione della nuova compagna, sita in Nola, lavora presso la ditta Italblock, ma nulla è dedotto in merito Per_ agli attuali guadagni. La vive presso i propri genitori insieme alla minore , lavora come CP_1 bracciante agricola per 51 giorni l'anno per cui guadagna circa € 460,00 mensili.
Questo Collegio ritiene congruo prevedere, a modifica dei provvedimenti adottati in sede presidenziale, che il versi alla entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, Pt_1 CP_1 la somma di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, non potendosi
8 ignorare la breve durata del matrimonio (di circa tre anni), la giovane età della nonché la CP_1 circostanza per la quale, dal momento che durante il periodo di detenzione il si è limitato Pt_1
Per_ a versare la somma di € 200,00 per , la non possa che aver sviluppato capacità lavorativa CP_1 medio tempore.
7. ALTRE DOMANDE
Con riferimento alle ulteriori domande volte alla restituzione della somma di € 20.000,00 giacenti sul conto corrente cointestato nonché all'accertamento della relativa titolarità, va evidenziato che in base a granitica giurisprudenza sono inammissibili le domande restitutorie, giacché l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto nelle ipotesi qualificate di connessione, dovendosi escludere la possibilità di proporre più domande connesse sul piano soggettivo ed attribuite, invece, a riti diversi. Deve essere esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra procedimento di separazione coniugale, soggetto a rito speciale – e giudizi di restituzione/pagamento di somme, di divisione mobiliare e/o immobiliare etc, o di altro genere di domande che per loro natura non possono essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale (ex plurimis Tribunale di Firenze, Sez. I,
24.03.2023 n. 929; Tribunale di Roma, Sez. I, 11.09.2020, n. 12179; Tribunale di Salerno, Sez. I,
28.02.2018 n. 596).
8. SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico del resistente soccombente, considerata la pronuncia di addebito ed il tenore della decisione, e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, per le cause dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle fasi effettivamente svoltesi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
✓ Dichiara la separazione personale di , nata il [...] in Parte_1
NAPOLI (NA) (C.F. e , nato il 31/12/1964 in C.F._3 CP_1
NAPOLI (NA) (C.F. ), che hanno contratto matrimonio il giorno C.F._4
25.05.2017 in IA (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
IA (NA) (Atto n. 6, parte II, serie A, anno 2017 – Comune di IA (NA));
9 ✓ Affida in via esclusiva rafforzata la minore alla madre la quale Persona_2 CP_1 prenderà autonomamente e senza necessità di consultazione dell'altro genitore ogni decisione relativamente alla figlia, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla formazione religiosa o sportiva;
Per_
✓ Dispone che il possa incontrare la minore , previa attivazione di percorsi di Pt_1 sostegno alla genitorialità e di contenimento alla violenza, e che gli incontri vengano calendarizzati all'esito del positivo superamento dei suddetti percorsi dai SS di IA
(Comune di residenza della minore) e di Nola in Spazio Neutro, previa autorizzazione del
Magistrato di sorveglianza;
✓ Rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
✓ Dispone che versi, entro il 5 di ogni mese, a per il Parte_1 CP_1
Per_ mantenimento della figlia la somma pari ad € 400,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
✓ Dispone che ciascun genitore partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di
Nola, ove documentate, giustificate o urgenti;
✓ Dispone che versi, entro il 5 di ogni mese, a a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento la somma pari ad € 100,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
ISTAT;
✓ Dichiara inammissibili le ulteriori domande di restituzione di somme e di accertamento della titolarità delle somme giacenti sul conto cointestato avanzate in via riconvenzionale dalla D'Elia;
✓ Dispone che la presente sentenza sia comunicata al Giudice Tutelare ai fini dell'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
✓ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1 si liquidano in complessivi € 6.200,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, ed il 15% per spese generali;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di IA (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al
D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile).
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
10 dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
11