CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 61/2023 promossa in grado di appello d a in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Giovanni Prato.
- APPELLANTI -
Contro
, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
- APPELLATO -
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con tre ricorsi depostati in pari data (10/6/2019) e successivamente riuniti la CP_1 con il suo amministratore legale rappresentante e quest'ultimo, in
[...] Parte_1 proprio, hanno proposto dinanzi al G.L. del Tribunale di Sciacca opposizione avverso tre ordinanze-ingiunzione recanti nn. 19/0214, 19/0215 e 19/0216 con le quali l'
[...]
, sulla scorta delle irregolarità accertata dal Verbale unico di Controparte_2 accertamento e notificazione n. 16/0133 del 20/3/2017, aveva irrogato le previste sanzioni ammnistrative e loro contestato nell'ordine: -di avere effettuato infedeli registrazioni sui prospetti paga ed in particolare alle mancate presenze accertate e relative alle giornate effettuate dal lavoratore per il periodo di lavoro Persona_1 dal mese di febbraio 2012 al mese di maggio del 2016, per complessivi n. 30 mesi. Tutto ciò in violazione dell'art. 2 della legge n. 4/1953 per effetto del D.Lgs. 375/93 n. 4” (n. 19/0214);
-di avere omesso di osservare le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dai contratti collettivi, stipulati entro la data del 03/10/1959, recepiti per decreti delegati e resi obbligatori con efficacia "erga omnes", relativa al lavoratore dipendente sig. per il periodo di lavoro dal mese di febbraio 2012 al mese di maggio del 2016” (n. Persona_1
19/0215);
-di avere omesso di inviare all' i rendiconti dei contributi dovuti e delle prestazioni ai CP_3 lavoratori ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 797/1955 ed in particolare alle mancate presenze accertate e relative alle giornate effettuate dal lavoratore dipendente sig. per il periodo di Persona_1 lavoro dal mese di febbraio 2012 al mese di maggio del 2016” (n. 19/0216). Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 23/7/2022 il G.L., disattese le eccezioni di ordine procedurale sollevate dai ricorrenti, ha ritenuto che la presenza in servizio del lavoratore nelle giornate formalmente non annotate nei prospetti paga del Per_1 dipendente era risultata suffragata da una dovizia di elementi documentali essendo risultato dalla comparazione tra le presenze registrate nel L.U.L. nel periodo compreso tra il febbraio 2012 ed il maggio 2016 e le bolle di consegna di merce, schede di rilievo della temperatura dei frigoriferi e documenti di trasporto della fornitura dei pasti, tutti sottoscritti dal con indicazione di data e ora , che per numerose giornate lavorative Per_1
(per la precisione n. 91), il dipendente, nonostante nel LUL venisse indicato che questi era
“in ferie”, “in permesso” ovvero “assente non giustificato”, risultava in verità al lavoro sulla base della diversa documentazione sottoscritta dal lavoratore. E tali circostanze non erano state smentite dalle prove addotte dai ricorrenti al fine di dimostrare l'inattendibilità delle indicazioni siccome promanati da annotazioni postume errate vergate dal lavoratore di suo pugno su documenti di trasporto e sulle bolle di consegna prodotte. La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla e dal i quali Controparte_1 Pt_1 hanno riproposto le eccezioni procedurali rappresentate nell'ordine: 1)Dalla violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981. Deducono che l'accertamento posto in essere dall' si era concluso in data CP_2
22/11/2016 e che la relativa contestazione, effettuata in data 3/4/2017 aveva violato il termine perentorio di novanta giorni prescritto dall'art. 14 comma 2° cit. con conseguente caducazione dell'accertamento in parola.
2)Dalla violazione dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 in relazione all'art. 2 della Legge n. 241/1990. Assumono che al procedimento preordinato alla irrogazione delle sanzioni ammnistrative avrebbe dovuto applicarsi, in assenza di diverse e/o contrarie indicazioni normative, il termine finale di novanta giorni fissato dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo la cui inosservanza - nella specie pacifica avuto riguardo all'epoca di formazione delle ordinanze- configurando una violazione di legge, avrebbe dovuto determinare l'annullamento delle ordinanze- ingiunzione.
Nel merito lamentano la falsa applicazione dei principi in materia di prova e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e ribadiscono l'inidoneità ai fini della prova dell'illecito della documentazione prodotta a sostegno della presunta violazione - comunicazioni al Comune di Santa Margherita Belice, a firma di , in Persona_1 relazione alla fornitura dei pasti giornalieri degli alunni, le bolle di consegna dei prodotti alimentari surgelati della ditta Mare Blu di Artale Rosalia, controfirmate dal lavoratore
, le schede di controllo delle temperature dei frigoriferi sottoscritte da Persona_1
– poiché il lavoratore (sig. ), nelle comunicazioni al Comune, nelle bolle Persona_1 Per_1 di consegna dei prodotti alimentari surgelati della ditta Mare Blu di Artale Rosalia e nelle schede di controllo delle temperature di frigoriferi, era solito indicare, a posteriori, date errate e non corrispondenti a quelle in cui era effettivamente a lavoro. Resiste anche in questo grado l – con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato – il quale preliminarmente eccepisce l'irritualità del ricorso avanzato al giudice del lavoro competente essendo in materia il giudice civile in forza di quanto previsto dall'art. 2 Capo II del D. lgs. n. 150/2011.
Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame. Ciò posto deve anzitutto andare disattesa l'eccezione di rito sollevata dall' . CP_2
E' noto infatti che la materia dell'opposizione ad ordinanza -ingiunzione di cui alla Legge n. 689/1981 è oggi regolata dall'art. 6 del D. Lgs n. 150/2011 il quale sottomette le controversie in oggetto al rito del lavoro. Non può allora giovare in chiave derogatoria il richiamo all'art. 2 del D. Lgs cit. il quale , laddove esclude dalla sfera di applicazione del rito l'art. 413 c.p.c., necessariamente allude ai criteri ivi dettati per la individuazione della competenza territoriale senza in alcun modo volere incidere sulla competenza funzionale del giudice speciale. Passando alla disamina delle ragioni del proposto gravame esse appaiono infondate. Quanto al primo ordine di eccezioni esso procede dalla applicazione in materia dell'art. 14 Della Legge n. 689/1981 a tenore del quale: la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (…)“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”). L'assunto degli appellanti poggia sul tenore della diffida accertativa prot. 23719 del 23/11/2016 redatta in data 22/11/2016 nella quale si dava atto della conclusione in data
“odierna” (22/11/2016) dell'accertamento ispettivo iniziato in data 5/4/2016. Da ciò la violazione del termine perentorio di novanta giorni sopra indicato. L'argomento è destituito di fondamento se solo appena si compulsa il verbale unico di accertamento e notificazione redatto dal nucleo dei CC. in forza all' Controparte_2 di il quale risulta essere stato chiuso in data 20/3/2017 e notificato in data CP_2
30/3/2017 a e in data 3/4/2017 alla Parte_1 Controparte_1
In disparte allora l'indicazione oggettivamente fuorviante che promana dalla diffida accertativa – verosimilmente poggiante su risultanze ancora provvisorie dell'accertamento in corso di definizione – il dato temporale certo da prendere a base per individuare la decorrenza del termine perentorio citato è quello risultante dal verbale di accertamento in parola . Il che esclude la sussistenza della denunciata violazione.
Parimenti infondato risulta il secondo ordine di rilievi. In questo caso è sufficiente rimandare all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. n.10348 del 17/04/2024; adde Cass. n. 21706 del 06/09/2018). Meritevole di rigetto è, infine, il motivo diretto ad inficiare la portata delle risultanze istruttorie trasfuse nel verbale di accertamento. In proposito è noto che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del 1981 e dell'art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011, introduce un ordinario giudizio in relazione al quale l'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione è tenuta a dimostrare , in veste di attore in senso sostanziale, gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, mentre è carico di quest'ultimo (convenuto in senso sostanziale) provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi, restando una mera facoltà e non un obbligo l'assunzione ex officio delle prove (art. 23 comma 6 L. n. 689 del 1981), il cui esercizio è affidato alla discrezionalità del giudice, in funzione di giudice del lavoro (Cass. n. 5095 /1999). Quanto al verbale ispettivo è ius receptum che lo stesso fa fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., solo relativamente alla provenienza dal sottoscrittore ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Mentre di converso il contenuto delle dichiarazioni raccolte dall'ispettore riveste un valore informativo la cui rilevanza ed utilizzazione in sede processuale è rimessa alla libera valutazione del giudice. Nel caso di specie, tuttavia, gli elementi trasfusi nel verbale di accertamento riportano non tanto dichiarazioni di terzi quanto costatazioni di circostanze documentali ricavate da bolle consegna o documenti di trasporto sottoscritti e datati dal le cui risultanze Per_1 non sono efficacemente smentite da alcun dato contrario e tanto meno dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado.
Così che anche il disconoscimento operato dai ricorrenti, i quali hanno prospettato la possibilità che i lavoratore abbia indicato, “a posteriori date errate e non corrispondenti a quelle in cui era effettivamente al lavoro” oltre a contrastare con una generale massima di esperienza dovuta all'interesse delle parti di contestualizzare la data di una consegna o di una fornitura , si colloca sul piano di una labiale illazione priva di alcun riscontro idoneo a revocare in dubbio il convincimento espresso dai verbalizzanti e fatto proprio dal giudice di primo grado. Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi la conferma della senetnza impugnata. Avuto riguardo alle ragioni poste a base della decisione sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 157/2022 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 23 luglio 2022. Lascia le spese del grado a carico della parte che le ha anticipate. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002. Palermo 17 aprile 2025
Il Presidente et.
Michele De Maria