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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/09/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2489/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bianco alla C. Colombo 99, presso lo studio dell'Avv. IACOPINO FRANCESCO
DONATO che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. MURDACA STEFANO giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: ratei indennità di frequenza. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che, con verbale n. 6140937300305 emesso dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità, veniva dichiarato
“Minore Invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71, L. 289/90) – indennità di frequenza”, con decorrenza dal
21.11.2022; dedotto che l' non provvedeva alla liquidazione della prestazione CP_1
dovuta a decorrere dal dicembre 2022 sino al dicembre 2023; dedotto che l'importo maturato a titolo di indennità di frequenza dalla data del riconoscimento del diritto e fino al raggiungimento della maggiore età corrisponde ad € 4.059,47 oltre accessori;
concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità di frequenza (L. 118/71, L. 289/90) come da verbale di accertamento n. 6140937300305 della Commissione Medica per
l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità a decorrere dal mese di dicembre 2022 fino al mese di febbraio 2024. 2) Per l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 4.059,47 quale somma dovuta a titolo di indennità di frequenza dal mese di dicembre 2022 fino al mese di dicembre 2023”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'indennità di frequenza richiesta in ricorso è una provvidenza prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 per i disabili minorenni “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età" o "ipoacusici” con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze tra 500 e
2000 Hz.
Si tratta di un'indennità che è volta a garantire la frequenza di un centro di riabilitazione o di formazione professionale o occupazionale ovvero la frequenza di scuole di ogni grado e ordine;
e viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi fino a 18 anni;
risponde all' esigenza di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili che si trovano pure in uno stato di comprovato bisogno.
Ebbene nel caso di specie, incontestata la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente, minorenne al tempo della domanda amministrativa, l' ha eccepito CP_1
che la mancata erogazione del beneficio è ricollegata alla circostanza che con lettera del 22.5.2023 l'ente aveva richiesto la corretta autocertificazione dei redditi del minore perché, contrariamente a quanto dichiarato nel modello AP70 (in cui erano riportati redditi pari a 0), lo stesso risultava svolgere attività da lavoro agricolo dal
2022.
L'istituto ha evidenziato che la richiesta non ha mai avuto riscontro e che, per tale motivo, la domanda veniva respinta per mancata presentazione della documentazione.
L' ha aggiunto che non risulta alla data odierna ancora pervenuta alcuna CP_1
documentazione da parte del ricorrente e che in ogni caso lo stesso non ha dedotto in giudizio la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per il godimento della prestazione.
Orbene, la parte resistente ritiene infondata la pretesa della parte ricorrente sul solo presupposto del difetto della documentazione inoltrata in sede amministrativa a sostegno dell'istanza, carenza documentale che persisterebbe anche nel presente giudizio.
Orbene contrariamente a quanto dedotto dall' è documentata in atti la CP_1
sussistenza del requisito reddituale per tutti gli anni oggetto di giudizio, atteso che per gli anni 2022, 2023 e 2024 risulta dalla lettura dell'estratto conto previdenziale prodotto dalla parte resistente la titolarità in capo al ricorrente di un reddito inferiore a quello previsto dalla legge.
Per tali motivi, non v'è dubbio che debba essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di frequenza per il periodo dal dicembre 2022 al febbraio 2024, anno in cui lo stesso è divenuto maggiorenne.
Con riferimento al quantum, la pretesa è stata determinata secondo criteri di calcolo corretti e condivisibili, sulla base della normativa applicabile e, in ogni caso, non vi è stata alcuna contestazione sul punto. Deve dunque ritenersi che la quantificazione operata dal ricorrente sia pacifica tra le parti, atteso che la Corte di Cassazione, con orientamento cui si aderisce in questa sede, ha specificato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass. n.
5949/2018) e ancora che “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al 'quantum' sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul 'quantum debeatur” (cfr. Cass. n. 29236/2017).
Per tale motivo, in accoglimento del ricorso, l deve essere condannata al CP_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.059,47 a titolo di indennità di frequenza maturata per il periodo dal dicembre 2022 al febbraio 2024.
Su tale somma dovrà essere, altresì, corrisposta la maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo previsto dall'art. 16,
c. 6 l. 412/91 a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa, dal dovuto al soddisfo. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti non essendo stata prodotta documentazione attestante l'effettiva trasmissione dei corretti dati reddituali richiesti dall' in sede amministrativa. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell'indennità di frequenza dal dicembre 2022 al febbraio 2024 e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
suo favore delle somme a tale titolo maturate per € 4.059,47, oltre accessori come in parte motiva;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 29/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2489/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bianco alla C. Colombo 99, presso lo studio dell'Avv. IACOPINO FRANCESCO
DONATO che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. MURDACA STEFANO giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: ratei indennità di frequenza. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che, con verbale n. 6140937300305 emesso dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità, veniva dichiarato
“Minore Invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71, L. 289/90) – indennità di frequenza”, con decorrenza dal
21.11.2022; dedotto che l' non provvedeva alla liquidazione della prestazione CP_1
dovuta a decorrere dal dicembre 2022 sino al dicembre 2023; dedotto che l'importo maturato a titolo di indennità di frequenza dalla data del riconoscimento del diritto e fino al raggiungimento della maggiore età corrisponde ad € 4.059,47 oltre accessori;
concludeva chiedendo “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità di frequenza (L. 118/71, L. 289/90) come da verbale di accertamento n. 6140937300305 della Commissione Medica per
l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità a decorrere dal mese di dicembre 2022 fino al mese di febbraio 2024. 2) Per l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 4.059,47 quale somma dovuta a titolo di indennità di frequenza dal mese di dicembre 2022 fino al mese di dicembre 2023”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'indennità di frequenza richiesta in ricorso è una provvidenza prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 per i disabili minorenni “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età" o "ipoacusici” con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze tra 500 e
2000 Hz.
Si tratta di un'indennità che è volta a garantire la frequenza di un centro di riabilitazione o di formazione professionale o occupazionale ovvero la frequenza di scuole di ogni grado e ordine;
e viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi fino a 18 anni;
risponde all' esigenza di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili che si trovano pure in uno stato di comprovato bisogno.
Ebbene nel caso di specie, incontestata la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente, minorenne al tempo della domanda amministrativa, l' ha eccepito CP_1
che la mancata erogazione del beneficio è ricollegata alla circostanza che con lettera del 22.5.2023 l'ente aveva richiesto la corretta autocertificazione dei redditi del minore perché, contrariamente a quanto dichiarato nel modello AP70 (in cui erano riportati redditi pari a 0), lo stesso risultava svolgere attività da lavoro agricolo dal
2022.
L'istituto ha evidenziato che la richiesta non ha mai avuto riscontro e che, per tale motivo, la domanda veniva respinta per mancata presentazione della documentazione.
L' ha aggiunto che non risulta alla data odierna ancora pervenuta alcuna CP_1
documentazione da parte del ricorrente e che in ogni caso lo stesso non ha dedotto in giudizio la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per il godimento della prestazione.
Orbene, la parte resistente ritiene infondata la pretesa della parte ricorrente sul solo presupposto del difetto della documentazione inoltrata in sede amministrativa a sostegno dell'istanza, carenza documentale che persisterebbe anche nel presente giudizio.
Orbene contrariamente a quanto dedotto dall' è documentata in atti la CP_1
sussistenza del requisito reddituale per tutti gli anni oggetto di giudizio, atteso che per gli anni 2022, 2023 e 2024 risulta dalla lettura dell'estratto conto previdenziale prodotto dalla parte resistente la titolarità in capo al ricorrente di un reddito inferiore a quello previsto dalla legge.
Per tali motivi, non v'è dubbio che debba essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di frequenza per il periodo dal dicembre 2022 al febbraio 2024, anno in cui lo stesso è divenuto maggiorenne.
Con riferimento al quantum, la pretesa è stata determinata secondo criteri di calcolo corretti e condivisibili, sulla base della normativa applicabile e, in ogni caso, non vi è stata alcuna contestazione sul punto. Deve dunque ritenersi che la quantificazione operata dal ricorrente sia pacifica tra le parti, atteso che la Corte di Cassazione, con orientamento cui si aderisce in questa sede, ha specificato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass. n.
5949/2018) e ancora che “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al 'quantum' sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul 'quantum debeatur” (cfr. Cass. n. 29236/2017).
Per tale motivo, in accoglimento del ricorso, l deve essere condannata al CP_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.059,47 a titolo di indennità di frequenza maturata per il periodo dal dicembre 2022 al febbraio 2024.
Su tale somma dovrà essere, altresì, corrisposta la maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo previsto dall'art. 16,
c. 6 l. 412/91 a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa, dal dovuto al soddisfo. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti non essendo stata prodotta documentazione attestante l'effettiva trasmissione dei corretti dati reddituali richiesti dall' in sede amministrativa. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell'indennità di frequenza dal dicembre 2022 al febbraio 2024 e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
suo favore delle somme a tale titolo maturate per € 4.059,47, oltre accessori come in parte motiva;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 29/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi