Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Giudice rel. Dott. Mario Farina
Giudice Dott. Francesca Lucchesi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4653 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2019, promosso da:
Parte 1 nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari,
presso lo studio dell'Avv. PACIFICO ROSALIA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA CP 1
SANNA RANDACCIO,36 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. ZIRONE CRISTIANA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: "Voglia il Tribunale:
*confermare la Sentenza parziale 04.05.2021 n.1557_2021 con la quale è stato pronunziato lo scioglimento del matrimonio contratto in Quartu Sant'Elena il 30.11.1996, tra Parte 1 nato a Roma il 19.2.1967 e CP 1 nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Quartu Sant'Elena, anno 1996, atto n. 80 parte I, con ordine di annotazione di detta sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune e quindi stabilire le seguenti condizioni:
CP 11) il sig. Parte 1 si obbliga a trasferire gratuitamente in proprietà alla sig.ra che accetta, la quota pari al 50% dell'immobile - abitazione coniugale e garage siti in Sinnai alla via
Enrico Fermi n.10 - distinti al Foglio 43 Particella 2567 Subalterno 5 al P.T., Rendita: Euro 62,49,
Categoria C/6a), Classe 5, Consistenza 22 mq.2 e al Foglio 43 Particella 2567 Subalterno 7 al P.I.,
Rendita: Euro 361,52, Categoria A/2b), Classe 6, Consistenza 5,0 vani, Totale 80 mq, Totale
escluse aree scoperte 74 mq., con rinunzia del sig. Parte 1 al pattuito credito di euro
28.000,00, nei confronti della sig.ra CP 1 1. A tale scopo e quindi ai fini della stipula il sig.
Parte 1 dà atto di aver conferito procura speciale 31.01.2025 all' avv.Rosalia Pacifico, che conferma, affinché, in suo nome, conto e interesse, abbia ad intervenire e fare quanto utile e necessario per il buon fine del mandato conferito nell'interesse della parte mandante, che trasferisce gratuitamente in proprietà i predetti beni immobili, senza limitazione alcuna firmando carta e documento;
2) cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte 1 in favore del figlio PE 1 nato in [...] il [...] perché ormai autonomo ed indipendente economicamente, a decorrere dal primo febbraio 2025, come da espresso riconoscimento di quest'ultimo che sottoscrive il presente atto per accettazione;
3) rimessione di ogni querela presentata dalla sig.ra CP 1 e dal figlio nei confronti del sig. PE 1
CP 1 e del Parte 1 e rinunzia alla costituzione di parte civile da parte della sig.ra figlio Persona 1 anche con particolare riferimento al procedimento penale R.N.R.
n.3333/2021 mod.21 -Tribunale di Cagliari, chiamato alla prossima udienza 27.02.2025 nanti il dott. Pt 2 con compensazione di eventuali spese e competenze legali;
4) espresso riconoscimento
CP_1 di non vantare alcun credito per qualsivoglia causale nei confronti del sig. della sig.ra
Parte 1 tanto meno a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile per sé e per il figlio '
e a riguardo alle rate di mutuo già corrisposte relativamente al contratto di Mutuo PE 1
fondiario 05.08.2005 Rep. n.24483 - Racc. n.7786 dott. PE 2 Notaio con scadenza finale
al 04.03.2031, in relazione al quale le parti non apportano alcuna modifica perchè rimane cointestato;
5) la sig.ra CP_1 riconosce nei confronti del sig. Parte 1 di essere tenuta a corrispondere in via esclusiva le rate del Mutuo fondiario Rep. n.24483 - Racc. n.7786 dott.
fino alla scadenza finale del 04.03.2031 ed in tal senso si obbliga e riconoscePE 3
che per tale titolo non vanta alcun pretesa nei confronti del sig. Parte 1 che pertanto nei '
confronti della medesima è liberato da qualsivoglia obbligo connesso a detto contratto di Mutuo
fondiario; 6) la sig.ra CP 1 dichiara espressamente di essere nella disponibilità e possesso esclusivo dell'immobile - abitazione coniugale e garage, di cui al capo 1) che precede, a far data dal
16 maggio 2016, che detti immobili risultano regolarmente intestati in Catasto, conformemente alle risultanze dei Registri Immobiliari, che i dati catastali sopra indicati e le relative planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili oggetto del predetto trasferimento gratuito, che entrambi i fabbricati sono immuni da vizi per i quali siano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'Articolo 41 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato dall'Articolo 13 della Legge 6
agosto 1967 n. 765, per il caso di opere eseguite in assenza di licenza edilizia o sulla base di licenza annullata, ed ai sensi del nono comma dell'Articolo 15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, e che sugli stessi non sono stati eseguiti lavori per i quali dovesse richiedersi concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
7) la sig.ra accetta il trasferimento gratuito in proprietà degli immobili di cui al capo CP 1
1) che precede con tutti i diritti, le azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, così come ella detiene e possiede per giusti e legittimi titoli e garantisce la piena e perfetta proprietà
dei predetti beni, la disponibilità, la loro libertà da pesi, vincoli, oneri, trascrizioni pregiudizievoli,
privilegi ed ipoteche, volendo in caso contrario risponderne come per legge, e manleva il sig.
Parte 1 da ogni responsabilità per vizi e/o difetti anche occulti degli immobili di cui al capo
1) che precede oggetto del predetto trasferimento gratuito;
8) la sig.ra CP 1 si obbliga a corrispondere in via esclusiva tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento in proprietà gratuito di cui al capo 1) che precede, che verrà stipulato entro il mese successivo alla pubblicazione della Sentenza che definirà il procedimento di divorzio tra le parti
R.A.C. n.4653/2019-Tribunale di Cagliari, oltre che relativi all'estinzione del Mutuo fondiario Rep.
n.24483 Racc. n.7786 di cui al capo 4) che precede;
9) entrambe le parti si obbligano a non
-
interferire nella vita dell'altro anche astenendosi dall'avvicinarsi ai rispettivi luoghi di dimora sia direttamente sia indirettamente tramite terze persone;
10) con l'adempimento degli obblighi reciproci di cui ai capi che precedono, e quindi fatti salvi gli obblighi di cui ai capi che precedono,
entrambe le parti dichiarano di non avanzare alcuna pretesa reciprocamente nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo e/o causale, neanche a titolo di spese e competenze legali, in relazione alle quali i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto per rinunzia al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale vigente".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte 1 e CP 1 con ricorsoInstaurato il giudizio per il divorzio tra depositato da Pt 1 in data 03/06/2019, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciato con sentenza non definitiva n. 1557 in data 4.05.2021 lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra loro, con note di trattazione scritta depositate in data 3.02.2025, in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art 127 ter, i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni conformi delle parti Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1557 in data
4.05.2021, è stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
CP 11) il sig. Parte 1 si obbliga a trasferire gratuitamente in proprietà alla sig.ra che accetta, la quota pari al 50% dell'immobile - abitazione coniugale e garage siti in Sinnai alla via
Enrico Fermi n.10 – distinti al Foglio 43 Particella 2567 Subalterno 5 al P.T., Rendita: Euro 62,49,
Categoria C/6a), Classe 5, Consistenza 22 mq.2 e al Foglio 43 Particella 2567 Subalterno 7 al P.I.,
Rendita: Euro 361,52, Categoria A/2b), Classe 6, Consistenza 5,0 vani, Totale 80 mq, Totale
escluse aree scoperte 74 mq., con rinunzia del sig. Parte 1 al pattuito credito di euro
28.000,00, nei confronti della sig.ra . A tale scopo e quindi ai fini della stipula il sig. CP 1
Parte_1 dà atto di aver conferito procura speciale 31.01.2025 all' avv.Rosalia Pacifico, che conferma, affinché, in suo nome, conto e interesse, abbia ad intervenire e fare quanto utile e necessario per il buon fine del mandato conferito nell'interesse della parte mandante, che trasferisce gratuitamente in proprietà i predetti beni immobili, senza limitazione alcuna firmando carta e documento;
2) dichiara cessato l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig.
Parte 1 in favore del figlio PE 1 nato in [...] il [...] perché ormai autonomo ed indipendente economicamente, a decorrere dal primo febbraio 2025, come da espresso riconoscimento di quest'ultimo che ha sottoscritto il presente atto per accettazione;
e il figlio PE 1 rimetteranno ogni querela presentata 3) dà atto che la sig.ra CP_1
rinunziando alla costituzione di parte civile anche con nei confronti del sig. Parte 1
particolare riferimento al procedimento penale R.N.R. n.3333/2021- mod.21 Controparte_2 con compensazione di eventuali chiamato alla prossima udienza 27.02.2025 nanti il dott. Pt 2
spese e competenze legali;
CP 1 di non vantare alcun credito per4) dà atto dell'espresso riconoscimento della sig.ra qualsivoglia causale nei confronti del sig. Parte 1 tanto meno a titolo di mantenimento e/o
assegno divorzile per sé e per il figlio PE 1 e a riguardo alle rate di mutuo già corrisposte relativamente al contratto di Mutuo fondiario 05.08.2005 Rep. n.24483 - Racc. n.7786 dott. Per_2
[...] Notaio con scadenza finale al 04.03.2031, in relazione al quale le parti non apportano alcuna modifica perchè rimane cointestato;
5) dà atto che la sig.ra CP_1 riconosce nei confronti del sig. Parte_1 di essere tenuta a corrispondere in via esclusiva le rate del Mutuo fondiario Rep. n.24483 - Racc. n.7786 dott.
PE_2 Notaio fino alla scadenza finale del 04.03.2031 ed in tal senso si obbliga e riconosce che per tale titolo non vanta alcun pretesa nei confronti del sig. Parte 1 che pertanto nei '
confronti della medesima è liberato da qualsivoglia obbligo connesso a detto contratto di Mutuo
fondiario;
6) dà atto che la sig.ra CP 1 dichiara espressamente di essere nella disponibilità e possesso esclusivo dell'immobile - abitazione coniugale e garage, di cui al capo 1) che precede, a far data dal
16 maggio 2016, che detti immobili risultano regolarmente intestati in Catasto, conformemente alle risultanze dei Registri Immobiliari, che i dati catastali sopra indicati e le relative planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili oggetto del predetto trasferimento gratuito, che entrambi i fabbricati sono immuni da vizi per i quali siano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'Articolo 41 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato dall'Articolo 13 della Legge 6
agosto 1967 n. 765, per il caso di opere eseguite in assenza di licenza edilizia o sulla base di licenza annullata, ed ai sensi del nono comma dell'Articolo 15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, e che sugli stessi non sono stati eseguiti lavori per i quali dovesse richiedersi concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
7) la sig.ra CP 1 accetta il trasferimento gratuito in proprietà degli immobili di cui al capo 1) che precede con tutti i diritti, le azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive,
così come ella detiene e possiede per giusti e legittimi titoli e garantisce la piena e perfetta proprietà
dei predetti beni, la disponibilità, la loro libertà da pesi, vincoli, oneri, trascrizioni pregiudizievoli,
privilegi ed ipoteche, volendo in caso contrario risponderne come per legge, e manleva il sig. Parte 1 da ogni responsabilità per vizi e/o difetti anche occulti degli immobili di cui al capo
1) che precede oggetto del predetto trasferimento gratuito;
8) dà atto che la sig.ra CP 1 si obbliga a corrispondere in via esclusiva tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento in proprietà gratuito di cui al capo 1)
che precede, che verrà stipulato entro il mese successivo alla pubblicazione della Sentenza che definirà il procedimento di divorzio tra le parti R.A.C. n.4653/2019-Tribunale di Cagliari, oltre che relativi all'estinzione del Mutuo fondiario Rep. n.24483 - Racc. n.7786 di cui al capo 4) che precede;
9) dà atto che entrambe le parti si obbligano a non interferire nella vita dell'altro anche astenendosi dall'avvicinarsi ai rispettivi luoghi di dimora sia direttamente sia indirettamente tramite terze persone;
10) dà atto che con l'adempimento degli obblighi reciproci di cui ai capi che precedono, e quindi fatti salvi gli obblighi di cui ai capi che precedono, entrambe le parti dichiarano di non avanzare alcuna pretesa reciprocamente nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo e/o causale, neanche a titolo di spese e competenze legali, in relazione alle quali i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto per rinunzia al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale vigente
4. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
8/4/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Giorgio Latti Mario Farina