Provvedimento: […] In particolare, giova ricordare che i dati e le evidenze contabili contenute nei prospetti di paga costituiscono una prova sufficiente sull'esistenza e la consistenza economica del credito retributivo. Tale efficacia probatoria discende direttamente dalle previsioni dell'art. 2, Legge 5 gennaio 1953, n. 4 e dall'art. 2709 c.c. L' art. 2 Legge n. 4/1953 dispone che “le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo”; l'art. 2709 del c.c. dispone che “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto”.
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