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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 120 2025
tra
Parte 1
RICORRENTE
CP 1
RESISTENTE
Oggi 11/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DEL FIACCO ANSELMO il quale chiede la decisione, contestando la
CTUI e chiedendone il rinnovo e per CP_1 l'avv. GU SA insiste per il rigetto in quanto infondato come da CTU
Il GIUDICE ONORARIO
dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 120 2025 promossa da: Parte 1 ( C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in C.F. 2 ),Indirizzo Telematico con l'avv. DEL FIACCO ANSELMO ( dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE
contro CP_1 ( P.IVA 1 ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. C.F. 3 ), dal quale è rappresentato e GU SA (
difeso
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo capitale malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.1.2025, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' CP 1 domanda di revisione per aggravamento per la malattia professionale
"ipoacusia di tipo neurosensoriale pantonale bilaterale da rumori" e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, essendo stata accertata una menomazione nella misura del 5% adiva l'intestato tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento di un indennizzo capitale con un danno biologico nella misura del 10% o comunque superiore al 5%. Si costituiva in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è infondata e non merita accoglimento. Il C.T.U., dott. Persona 1 ha concluso che "Il caso non presenta alcuna difficoltà dal punto di vista medico legale in quanto, sia l'esame audiometrico in atti
(18.04.2023) sia quello acquisito in sede di operazioni peritali, applicando la formula relativa al calcolo del danno biologico, questa ha permesso di confermare un deficit uditivo pari al 5 % (cinque per cento) in termini di danno biologico, confermando dunque quanto rilevato dall'Istituto Assicuratore. In conclusione si può senza dubbio affermare la correttezza valutativa dei sanitari della sede CP_1 di Avezzano 2.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
La parte ricorrente, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP 1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- compensa le spese di lite ex art. 152 disp.att.c.p.c.
- ponele spese di consulenza tecnica a carico dell' CP 1
Avezzano 11.11.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 120 2025
tra
Parte 1
RICORRENTE
CP 1
RESISTENTE
Oggi 11/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DEL FIACCO ANSELMO il quale chiede la decisione, contestando la
CTUI e chiedendone il rinnovo e per CP_1 l'avv. GU SA insiste per il rigetto in quanto infondato come da CTU
Il GIUDICE ONORARIO
dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 120 2025 promossa da: Parte 1 ( C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in C.F. 2 ),Indirizzo Telematico con l'avv. DEL FIACCO ANSELMO ( dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE
contro CP_1 ( P.IVA 1 ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. C.F. 3 ), dal quale è rappresentato e GU SA (
difeso
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo capitale malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.1.2025, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' CP 1 domanda di revisione per aggravamento per la malattia professionale
"ipoacusia di tipo neurosensoriale pantonale bilaterale da rumori" e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, essendo stata accertata una menomazione nella misura del 5% adiva l'intestato tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento di un indennizzo capitale con un danno biologico nella misura del 10% o comunque superiore al 5%. Si costituiva in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è infondata e non merita accoglimento. Il C.T.U., dott. Persona 1 ha concluso che "Il caso non presenta alcuna difficoltà dal punto di vista medico legale in quanto, sia l'esame audiometrico in atti
(18.04.2023) sia quello acquisito in sede di operazioni peritali, applicando la formula relativa al calcolo del danno biologico, questa ha permesso di confermare un deficit uditivo pari al 5 % (cinque per cento) in termini di danno biologico, confermando dunque quanto rilevato dall'Istituto Assicuratore. In conclusione si può senza dubbio affermare la correttezza valutativa dei sanitari della sede CP_1 di Avezzano 2.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
La parte ricorrente, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP 1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- compensa le spese di lite ex art. 152 disp.att.c.p.c.
- ponele spese di consulenza tecnica a carico dell' CP 1
Avezzano 11.11.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza