Decreto cautelare 21 giugno 2023
Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
Ordinanza cautelare 31 agosto 2023
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00551/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marzio Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Perugia, Via Baldo, 7;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per l’IA e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del verbale-OMISSIS- del Consiglio di classe -OMISSIS- del -OMISSIS-, relativo allo scrutinio finale per l’anno scolastico 2022/2023, nella parte che contiene il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di Stato;
- di tutte le operazioni di scrutinio finale, delle valutazioni ivi compiute e, segnatamente, di quelle attinenti alla condotta e alle materie di Filosofia, Fisica, Matematica e Storia e della relativa attribuzione di punteggio;
- per quanto occorrer possa, di tutti i giudizi espressi nei confronti del ricorrente, nonché delle relative attribuzioni di punteggio e delle valutazioni delle verifiche dell’andamento didattico-disciplinare, sia con riferimento al primo che al secondo quadrimestre, in relazione alle singole discipline di insegnamento sulla cui scorta è stata disposta la negativa deliberazione, ove lesivi per il ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, dell’Ufficio scolastico regionale per l’IA e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Visti gli articoli 35, comma 1, lett. c) , e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione all’esame di Stato espresso nei suoi confronti dal Consiglio di classe all’esito dell’anno scolastico 2022/2023;
- con l’ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla parte, evidenziando “ (...) che sia la sessione ordinaria che quella suppletiva dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 si sono già svolte nei giorni indicati dall’art. 17 dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione e del merito n. 45 del 9.03.2023 ” e “ (...) che, quanto al fumus boni iuris , nei limiti della delibazione propri della presente fase cautelare, al collegio non appaiono comunque sussistenti elementi dai quali desumere una prognosi di esito favorevole del ricorso, apparendo il provvedimento impugnato e le valutazioni (espresse tramite i voti e il giudizio) del Consiglio di classe che hanno portato alla non ammissione del ricorrente all’esame di Stato prima facie complessivamente ragionevoli (in particolare per quello che riguarda le materie Matematica, Filosofia e Fisica) e conformi a quanto disposto dall’art. 13, co. 2, lett. d), del d.lgs. n. 62/2017 ”;
- la decisione cautelare di primo grado è stata successivamente confermata dalla Sezione Settima del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. -OMISSIS-;
- il -OMISSIS-, in vista dell’udienza fissata per la trattazione di merito del ricorso, la difesa di parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con istanza di compensazione delle spese di lite, sottoscritta per accettazione anche dall’Avvocato dello Stato;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) , cod. proc. amm., di dover prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1193);
Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della concorde richiesta delle parti in tal senso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Elena Daniele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.