Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 5353/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano nella persona del Giudice Monocratico dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5353/2023 R.G., avente ad oggetto “appello a sentenza di giudice di pace – Risarcimento danni”
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Fabio Ponticelli, presso il cui studio in Marano di Napoli alla via
Cesina n. 4, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione proposto in primo grado;
APPELLANTE
E
Controparte_1
, (già , in persona del legale rapp.te
[...] Controparte_2
p.t., P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio De P.IVA_1
Dominicis, presso il cui studio in Napoli alla via Salvator Rosa n. 256, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
APPELLATA
E
C.F. residente in [...], alla Controparte_3 C.F._2
Via Paganini n. 29 scala B interno 2;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare ex. art. 127 ter c.p.c. dell'8 aprile 2025, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, come da note dell'8- 1
4-2025 per parte appellante e 24-3-2025 (parte appellata) che espressamente si richiamano e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi il Giudice di pace di Marano di Napoli
[...]
e Controparte_1 Controparte_3
per ottenere il risarcimento dei danni subiti al motociclo di sua proprietà HONDA
SH targato DE55490, assicurato per la RCA presso la in Parte_2
conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 02.01.2014 in Giugliano in Campania
(NA) alla Via Ripuaria.
In particolare, esponeva che in tali circostanze il conducente del veicolo Mercedes, di proprietà di ed assicurato con nel ripartire in Controparte_3 CP_4
retromarcia da una posizione di sosta lungo il margine stradale, non si avvedeva del motociclo attoreo ivi fermo in sosta nella zona ad esso retrostante, finendo per urtarlo, con il paraurti posteriore, alla ruota posteriore lato sinistro, provocandone la caduta con il lato destro al suolo.
Per effetto dell'urto, il motociclo attoreo riportava danni sicché Parte_1
chiedeva l'accertamento della responsabilità in capo al conducente del veicolo
Mercedes e la condanna di Controparte_1
, ai sensi dell'art. 149 del c.d.a. al risarcimento
[...]
dei danni subiti.
Dinanzi al Giudice di Pace si costituiva in giudizio l'odierna appellata insistendo per il rigetto della domanda, mentre rimaneva contumace. Controparte_3
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e c.t.u., con sentenza n. 48C/2022 il Giudice di Pace di Marano di Napoli rigettava la domanda, condannando altresì l'attore al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello adducendo Parte_1
l'errore del giudice di primo grado nel non aver ritenuto sufficiente la prova testimoniale espletata ai fini dell'accadimento del fatto storico con errata valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie.
2 RG 5353/2023
Chiedeva, pertanto, che previa riforma della sentenza di primo grado, venisse accolta integralmente la domanda proposta in primo grado.
Nel presente grado di giudizio, si costituiva
[...]
, insistendo per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
, seppur evocato in giudizio, non si costituiva e va dichiarato Controparte_3
pertanto contumace.
3. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi ritenere che l'attore non ha fornito prova del fatto costitutivo e dei danni subiti, cui era tenuto secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio.
In particolare, si rivela infondato il primo complesso motivo di appello relativo, nella sostanza, nell'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado e, conseguente, errata applicazione delle norme di diritto con motivazione illogica e contraddittoria.
Va evidenziato invece che le incongruenze ed erroneità denunciate dall'appellante in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie non si rinvengono da parte di questo Tribunale, che ritiene di evidenziare in contrario la correttezza giuridica e la coerenza logico/formale delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge che non paiono ricorrere nel caso in esame, ove si discute di attendibilità dei testi, di credibilità maggiore di alcuni di essi e di prevalenza di fonti probatorie rispetto ad altre).
E' principio peraltro pacifico in giurisprudenza che “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e
3 RG 5353/2023
rilevanti; né il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto di documenti o di altre deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume per implicito dagli argomenti addotti a sostegno della decisione” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04 marzo 1981,
n. 1272; Cassazione civile, sez. lav., 04 maggio 1979, n. 2565).
L'operato del primo giudice nella valutazione dei mezzi istruttori non risulta, quindi, passibile di censura alcuna anche se resa in forma riassuntiva.
E del resto, appare corretta la valutazione del giudice di pace che ha ritenuto non idonea la testimonianza espletata per fornire la prova dell'evento.
3.1. In particolare, tali dichiarazioni, così come rilevato nella sentenza impugnata e come emerge dalla lettura dei verbali di causa, il teste, seppur si trovasse ad una breve distanza dai veicoli coinvolti, non è stato in grado di precisare la posizione del motociclo che si trovava dietro l'auto.
Tale circostanza, ovvero la posizione assunta dai veicoli coinvolti rispetto al margine stradale, impedisce di comprendere la verosimiglianza dell'evento, tenuto conto che, secondo il teste, l'urto sarebbe avvenuto tra la parte posteriore dell'auto e la ruota posteriore lato sinistro dello scooter.
3.2. Tanto doverosamente chiarito, l'accadimento del fatto storico risulta non provato anche tenuto conto delle conclusioni del C.T.U. nella relazione depositata in prime cure che ha evidenziato l'incompatibilità dei danni indiretti subiti dal motociclo per effetto della caduta.
Anche sotto tale profilo, quindi, e tenuto conto che alcuna censura è stata mossa dall'appellante rispetto alla C.T.U. risultano contraddittorie le dichiarazioni del teste nella parte in cui ha riconosciuto i danni subiti dal motociclo conseguenti alla caduta atteso che, come detto, dal Consulente non sono stati ritenuti compatibili.
Sotto tale profilo, il CTU, tenuto conto che i veicoli erano stati venduti, non ha potuto ispezionarli e ha potuto espletare l'incarico solamente sui reperti fotografici presenti in atti.
In questo senso, anche in presenza di vendita intervenuta nelle more del veicolo o di riparazione a spese del proprietario del veicolo dopo il sinistro, l'eventuale
4 RG 5353/2023
accertamento di impossibilità a accertare il danno da parte del nominato CTU, sarebbe stato irrilevante a fronte degli elementi istruttori sopra indicati e in particolare le foto del veicolo depositate nel giudizio di prime cure (arg. in motivazione sentenza Cass. sez. III, 28/11/2013, n.26693).
A tale riguardo, condividendo le conclusioni rese dal CTU, dai reperti fotografici prodotti dalle parti non sono visibili danni al motociclo come derivanti dalla caduta al suolo del medesimo. Tale difetto probatorio poteva ben essere evitato proponendo, in via di principio, un accertamento tecnico preventivo ex art. 696
c.p.c. prima della vendita del veicolo di parte attorea in primo grado.
In definitiva, quindi, l'appello è infondato in quanto la domanda è stata correttamente rigettata dal giudice di primo grado.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 5.200,00) in base al petitum e dell'attività svolta, con esclusione dell'istruttoria poiché non tenutasi.
Infine, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228
è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace
5 RG 5353/2023
di Marano di Napoli n°48C/2022 emessa in data 3-10-2022, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in
€.1.701,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovute come per legge;
- nulla per le spese tra parte appellante e il convenuto contumace;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa il 9-4-2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
6