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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1920/2024 promossa da:
(C.F: , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in L'Aquila, Piazza Chiarino, n. 4, presso lo studio del difensore Avv.
Rita Bucchiarone;
E
(C.F: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Piazza Chiarino, n. 4, presso lo studio del difensore Avv. Rita
Bucchiarone;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 10.12.2024, e , Parte_1 CP_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in L'Aquila (AQ), in data
03.08.2003 e che dall'unione matrimoniale sono nate le tre figlie (in data Per_1
10.05.2004), (in data 05.11.2013, dunque ancora minorenne) e (in data Per_2 Per_3
1 04.01.2008, dunque ancora minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni, con note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 06.06.2025, in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025.
4. La domanda va accolta, nei termini di cui alle note congiunte depositate, a modifica di quelle indicate nel ricorso introduttivo, in data 06.06.2025, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473bis4 c.p.c., si osserva che le minori non sono state ascoltate in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ), in data 03.08.2003, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di L'Aquila (AQ) - al N. 37, Parte II, Serie A, Ufficio 3, anno 2003
- dalla cui unione matrimoniale sono nate le tre figlie (in data 10.05.2004), Per_1
(in data 05.11.2013, dunque ancora minorenne) e (in data 04.01.2008, Per_2 Per_3 dunque ancora minorenne), alle condizioni di cui alle note congiunte depositate in data
06.06.2025, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
2) dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
3) prende atto che dalla data 04.11.2024, la sig.ra ha lasciato la casa coniugale Parte_1 sita in Via Alcide De Gasperi, 10 in quanto è risultata assegnataria del MAP di Pianola
20 - 7 A 4_70 (vedi allegato n.1) e pertanto ha trasferito la residenza insieme alle proprie tre figlie e . Per_1 Per_2 Persona_4
4) stabilisce che il Sig. potrà vedere le proprie figlie liberamente e senza CP_1 alcun vincolo, concordando di volta in volta le condizioni;
2 5) dispone che il sig. si impegna a versare a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00 (quattrocento,00) oltre alla recezione degli assegni familiari, entro giorni 10 dal decreto di omologazione con bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa;
6) prende atto che i sigg.ri e danno atto di essere economicamente Pt_1 CP_1 autosufficienti, nulla essendo dovuto a titolo di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro;
7) prende atto che i sigg.ri e dichiarano di aver già regolamentato ogni Pt_1 CP_1 loro rapporto patrimoniale e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione o titolo, fatto salvo il rispetto degli impegni previsti di cui alle condizioni che precedono.
Le spese legali sono integralmente compensate.
Così deciso in L'Aquila, 11 giugno 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1920/2024 promossa da:
(C.F: , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in L'Aquila, Piazza Chiarino, n. 4, presso lo studio del difensore Avv.
Rita Bucchiarone;
E
(C.F: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Piazza Chiarino, n. 4, presso lo studio del difensore Avv. Rita
Bucchiarone;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 10.12.2024, e , Parte_1 CP_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in L'Aquila (AQ), in data
03.08.2003 e che dall'unione matrimoniale sono nate le tre figlie (in data Per_1
10.05.2004), (in data 05.11.2013, dunque ancora minorenne) e (in data Per_2 Per_3
1 04.01.2008, dunque ancora minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni, con note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 06.06.2025, in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025.
4. La domanda va accolta, nei termini di cui alle note congiunte depositate, a modifica di quelle indicate nel ricorso introduttivo, in data 06.06.2025, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473bis4 c.p.c., si osserva che le minori non sono state ascoltate in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ), in data 03.08.2003, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di L'Aquila (AQ) - al N. 37, Parte II, Serie A, Ufficio 3, anno 2003
- dalla cui unione matrimoniale sono nate le tre figlie (in data 10.05.2004), Per_1
(in data 05.11.2013, dunque ancora minorenne) e (in data 04.01.2008, Per_2 Per_3 dunque ancora minorenne), alle condizioni di cui alle note congiunte depositate in data
06.06.2025, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
2) dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
3) prende atto che dalla data 04.11.2024, la sig.ra ha lasciato la casa coniugale Parte_1 sita in Via Alcide De Gasperi, 10 in quanto è risultata assegnataria del MAP di Pianola
20 - 7 A 4_70 (vedi allegato n.1) e pertanto ha trasferito la residenza insieme alle proprie tre figlie e . Per_1 Per_2 Persona_4
4) stabilisce che il Sig. potrà vedere le proprie figlie liberamente e senza CP_1 alcun vincolo, concordando di volta in volta le condizioni;
2 5) dispone che il sig. si impegna a versare a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00 (quattrocento,00) oltre alla recezione degli assegni familiari, entro giorni 10 dal decreto di omologazione con bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa;
6) prende atto che i sigg.ri e danno atto di essere economicamente Pt_1 CP_1 autosufficienti, nulla essendo dovuto a titolo di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro;
7) prende atto che i sigg.ri e dichiarano di aver già regolamentato ogni Pt_1 CP_1 loro rapporto patrimoniale e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione o titolo, fatto salvo il rispetto degli impegni previsti di cui alle condizioni che precedono.
Le spese legali sono integralmente compensate.
Così deciso in L'Aquila, 11 giugno 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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