Articolo 2 della Legge 19 febbraio 1979, n. 53
Articolo 1Articolo 3
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22 febbraio 1979
Art. 2.
Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al n. 14 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383 , non si intendono compresi gli smalti ed i rossetti.
Per le cessioni e le importazioni di tali prodotti effettuate anteriormente al 1 gennaio 1976 con applicazione di aliquota di imposta sul valore aggiunto del 12 per cento, non sono tuttavia dovuti versamenti integrativi del tributo e non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni.
Entrata in vigore il 22 febbraio 1979